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| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | CAMERA DEI DEPUTATI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 ottobre 2006 |  | Nuovo  piano  di  ripartizione,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore dell'articolo   39-bis  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi  per  le  spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici  per  il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visto  l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
 Visti  gli  articoli 9,  12  e  15,  commi 13  e  16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
 Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
 Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati  in  data 26 ottobre 2006 ha approvato il nuovo piano   di   ripartizione,   a   seguito   dell'entrata   in   vigore dell'articolo 39-bis   del   decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi  delle  spese  elettorali  sostenute dai movimenti e partiti politici  per  il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;
 Visti  gli  articoli 2  e  7  del  Regolamento  dei Servizi e del personale;
 Decreta:
 E'  resa  esecutiva  la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
 Gli  uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
 a) alla  regolarita',  riscontrata dal Collegio dei revisori di cui  all'articolo 8,  comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti  di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici  beneficiari  risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo  articolo;  quanto  ai  rendiconti  riferiti ad esercizi sui quali  detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei  deputati  ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in   coincidenza   del   termine  di  erogazione  di  ciascuna  rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito;
 b) alla  trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati dei consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati  del  9  e 10 aprile 2006 di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre  1993,  n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.
 Roma, 26 ottobre 2006
 Il Presidente: Bertinotti Il Segretario generale: Zampetti
 |  |  |  | Allegato XV LEGISLATURA
 DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 37/2006 Oggetto: Nuovo  piano  di  ripartizione,  a  seguito  dell'entrata in vigore  dell'art.  39-bis  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi  per  le  spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici  per  il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006. Riunione di giovedi' 26 ottobre 2006.
 L'UFFICIO DI PRESIDENZA
 Visto  l'art.  39-bis  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
 Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993;
 Vista   la  propria  deliberazione  n.  22  del  26 luglio  2006, pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  degli  affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo  del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006;
 Visti  i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;
 Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;
 Viste  le  richieste  di  rimborso  a  suo  tempo  effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;
 Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del citato art. 39-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, occorre procedere alla formulazione  di  un  nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali riferiti alla consultazione elettorale in oggetto;
 Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, le erogazioni  dei rimborsi devono essere effettuate senza ii vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, di cui alla deliberazione n.  22  del  2006  indicata  in  premessa, e' sostituito dal piano di ripartizione  determinato nei prospetti e nella tabella riepilogativa allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.
 Art. 2.
 1.  I soggetti che, sulla base della tabella riepilogativa di cui all'art.  1,  risultino  avere  titolo  a  importi inferiori a quelli erogati  in  forza  della  citata  deliberazione  n. 22 del 2006 sono tenuti  alla  restituzione  delle  somme  percepite in eccesso, nella misura indicata nella tabella medesima.
 2.  E' disposta l'erogazione delle somme a favore dei movimenti e partiti  politici  che  abbiano conseguito il diritto alla percezione dei   rimborsi  a  seguito  delle  modifiche  legislative  introdotte dall'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero che in forza  di  dette  modifiche  abbiano conseguito il diritto a ricevere somme  maggiori  rispetto  a  quelle  erogate  in  forza del piano di riparto  sostituito ai sensi dell'art. 1, e non risultino decaduti ai sensi  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge  3 giugno  1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce alla tabella riepilogativa di cui all'art. 1.
 3.  L'erogazione  di cui al comma 2 sara' effettuata nella misura resa possibile dalle restituzioni effettuate ai sensi del comma 1, in mancanza  delle  quali,  per la parte non erogata si applicheranno le disposizioni   di   cui   all'art.   3,   comma 2,   della   presente deliberazione.
 4.  All'erogazione  dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15,  comma 13,  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, secondo le modalita'   indicate   dai  soggetti  che  risultino  abilitati  alla riscossione  anche  in  forza  di  attestazione  corredata  di  copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli interessi maturati  sul  deposito bancario della provvista successivamente alla sua messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitamente a quelli maturati sullo stesso conto per effetto dell'eventuale  giacenza delle somme restituite ai sensi del comma 1, saranno  erogati  nei  tempi tecnici necessari ai partiti e movimenti politici   beneficiari   in   proporzione  alle  rate  di  rispettiva spettanza.
 Art. 3.
 1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
 2.  In caso di riformulazione del nuovo piano di ripartizione che comporti   una   diversa   distribuzione   dei  rimborsi  elettorali, nell'interesse  dei  movimenti  o partiti politici che risultino aver percepito  meno  di  quanto  legislativamente  previsto e salvo che i soggetti  percipienti  non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di  erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora  essa  non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi dei secondo comma dell'art. 1194 del  codice  civile.  Le  somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
 3.  Nell'eventualita'  che  non  sia  applicabile  il comma 1 dei presente  articolo,  la  Camera  dei  deputati  potra'  procedere  al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
 Art. 4.
 1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.
 Art. 5.
 1.   Si  applicano,  qualora  non  diversamente  stabilito  dalla presente deliberazione, le disposizioni della deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa.
 Art. 6.
 1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 ----> vedere allegato da pag. 6 a pag. 8 della G.U. <----
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