| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Visto  il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art.  10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in Euro  5,56  l'importo  spettante ai comuni per la notifica degli atti delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  a  mezzo  dei  messi comunali;
 Considerato   che,   ex   art.  1,  comma 2,  del  cennato  decreto interministeriale,   la   somma   spettante  per  ogni  singolo  atto notificato  e'  aggiornata  ogni  tre anni in relazione all'andamento dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie degli operai e degli  impiegati  accertato  dall'ISTAT con decreto interministeriale del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro dell'interno;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri atti,  qualora  non  sia  possibile  eseguirle  utilmente mediante il servizio  postale  o  le  altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.
 2.  Al  comune  che  vi  provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006,  per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 5,88, oltre alle  spese  di  spedizione  a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento  secondo  le  tariffe  vigenti,  nelle  ipotesi  previste dall'art.  140  del  codice di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata  ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
 3.  L'ente  locale  richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per   tutte  le  notificazioni  effettuate  per  conto  delle  stesse amministrazioni,  allegando  la  documentazione  giustificativa. Alla liquidazione  ed  al  pagamento  delle  somme  dovute  per  tutte  le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato,  provvede,  con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico  avente  sede  nella  provincia  di appartenenza dell'ente locale interessato.
 4.  Le  relative  spese sono poste a carico della pertinente unita' previsionale    di    base    all'uopo    individuata   da   ciascuna amministrazione.
 Roma, 3 ottobre 2006
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa Il Ministro dell'interno
 Amato
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