Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 20 ottobre 2006
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 6).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio, assunta in data 21 luglio 1999, con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674, recante norme di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni private;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari alla luce della nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;
Vista la delibera assunta alla riunione del Consiglio del 19 ottobre 2006 con la quale e' stato approvato il presente regolamento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;
c) «funzionario responsabile»: il funzionario della Sezione consulenza legale dell'ISVAP responsabile dell'istruttoria del procedimento disciplinare ai sensi del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «imprese»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
e) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
f) «ISVAP o Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
g) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
i) «Sezione del Collegio»: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'articolazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, regola la ripartizione delle funzioni istruttorie e deliberative e stabilisce le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari e periti assicurativi.
 
Art. 3.
Istruttoria e avvio del procedimento
1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari e' curata dalla Sezione consulenza legale nell'ambito della Direzione coordinamento giuridico ed e' affidata ad un funzionario che assume la responsabilita' del procedimento.
2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorita' inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria.
3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta degli atti e dei documenti di cui al comma 2.
4. Il funzionario responsabile del procedimento disciplinare, a conclusione dell'istruttoria, propone al responsabile della Direzione coordinamento giuridico, previa valutazione del dirigente competente nell'ambito della Direzione:
a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilita' dell'azione disciplinare;
b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti.
5. Il responsabile della Direzione, a seguito della proposta di cui al comma 4, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 3, la chiusura dell'istruttoria o l'avvio del procedimento nelle forme previste dai commi 6 e 7.
6. L'avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla conclusione dell'istruttoria e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui all'art. 4.
7. Nel caso in cui l'attivita' di intermediazione venga esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla societa', accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell'eventualita' che ricorrano le condizioni previste dall'art. 330, comma 2 del decreto, e dall'invito a partecipare al procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell'art. 4.
8. Nei medesimi termini viene data notizia dell'avvio del procedimento anche alle imprese con le quali l'intermediario ha in corso, o ha avuto, incarichi o collaborazioni.
 
Art. 4.
Diritti dell'interessato
1. L'interessato e la societa' di cui all'art. 3, comma 7, hanno facolta' di:
a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.
2. Il termine per esercitare tali diritti e' di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 331 del decreto.
3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalita' previste dai provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.
 
Art. 5.
Composizione del Collegio di garanzia
1. Il Collegio e' istituito presso l'ISVAP ed e' composto dal presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto.
2. Al fine di garantire l'efficienza e la tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con proprio provvedimento, l'articolazione del Collegio al massimo in tre Sezioni con incremento, fino ad un massimo di 9 del numero complessivo dei suoi componenti.
3. Il mandato di ciascun componente del Collegio e delle Sezioni del Collegio ha durata quadriennale e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta.
 
Art. 6.
Incompatibilita' ed astensione
1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate dall'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al presidente.
 
Art. 7.
Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
1. Il Collegio istituisce:
a) il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;
b) il registro dei verbali delle adunanze.
2. I componenti del Collegio si riuniscono in sessione ordinaria ogni sei mesi per la fissazione del calendario delle adunanze ed in sessione straordinaria tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno.
3. Il calendario delle adunanze e' pubblicato trimestralmente nel bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
4. Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri per l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni del Collegio, le modalita' per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attivita' espletata, disciplinando altresi' la propria organizzazione.
5. Per l'espletamento delle attivita' di cui alle presenti norme e' istituita, presso la Direzione coordinamento giuridico, Sezione consulenza legale, la segreteria per i procedimenti disciplinari.
 
Art. 8.
Trattazione del procedimento
1. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza legale trasmette alla segreteria di cui all'art. 7, comma 5, il fascicolo del procedimento per la fissazione della data di trattazione alla prima adunanza utile del calendario di cui all'art. 7, comma 2 e la relativa comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'art. 7, comma 2.
3. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.
4. Il Collegio puo' richiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di espletamento.
5. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento. Il Collegio puo' decidere di disporre l'audizione delle imprese di cui all'art. 3, comma 8 o di altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini della decisione.
6. Il Collegio se non ritiene provata la violazione puo' disporre con propria delibera motivata l'archiviazione della contestazione, dandone contestuale notizia al presidente dell'ISVAP.
 
Art. 9.
Delibere del Collegio
1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art. 330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della societa' nella quale opera l'interessato.
2. Il Collegio delibera in seduta riservata con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. La delibera, sottoscritta dal presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al presidente dell'ISVAP.
4. Il presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio decide in merito con proprio provvedimento. Il presidente puo' chiedere al Collegio il riesame della proposta.
5. Il contenuto delle delibere ed i voti espressi dai componenti del Collegio sono sommariamente verbalizzati nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
 
Art. 10.
Notifica e pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che conclude il procedimento disciplinare indica i termini e le modalita' per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria e viene notificato all'interessato mediante lettera raccomandata a cura della segreteria per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5.
2. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica la sanzione disciplinare e' comunicato anche alle imprese con le quali l'intermediario ha in corso o ha avuto, incarichi o collaborazione.
3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 11.
Termine finale del procedimento
1. Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
 
Art. 12.
Norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per gli illeciti previsti e puniti dal decreto e dai regolamenti attuativi.
2. Ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. A tali procedimenti si applica a partire dal 1° gennaio 2007 la procedura stabilita dal presente regolamento ed essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi dell'art. 5.
3. Il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, e' abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.
 
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino dell'ISVAP ed e' disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2006
Il presidente: Giannini
 
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