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| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | REGOLAMENTO 20 ottobre 2006 |  | Procedura  di  applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli  intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di  funzionamento  del  collegio  di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni  e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni   disciplinari   e  procedimento)  del  decreto  legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  -  codice  delle  assicurazioni private. (Regolamento n. 6). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio, assunta in data 21 luglio 1999,  con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione   e   di   riassicurazione   e  del  ruolo  dei  periti assicurativi;
 Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come modificato  dal  provvedimento  ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674, recante  norme  di  organizzazione  e  funzionamento  del Collegio di garanzia  per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che   disciplina   la   procedura   di  applicazione  delle  sanzioni disciplinari;
 Visto  il  regolamento  ISVAP  n. 2 del 9 maggio 2006, e successive modifiche  ed  integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge  7 agosto  1990,  n.  241,  concernente  la  determinazione dei termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti;
 Visto  il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e riassicurativa  di  cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni private;
 Ritenuta   la  necessita'  di  disciplinare  il  funzionamento  del Collegio  di  garanzia  sui procedimenti disciplinari alla luce della nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;
 Vista   la   delibera  assunta  alla  riunione  del  Consiglio  del 19 ottobre   2006  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  presente regolamento;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
 a) «Collegio»:   il   Collegio   di   garanzia  sui  procedimenti disciplinari   previsto   dall'art.   331   del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;
 c) «funzionario   responsabile»:  il  funzionario  della  Sezione consulenza   legale   dell'ISVAP  responsabile  dell'istruttoria  del procedimento  disciplinare  ai  sensi  del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio  2006,  di  attuazione  degli  articoli 2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 d) «imprese»:  le  imprese  di assicurazione o di riassicurazione autorizzate,  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 e) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 f) «ISVAP   o   Autorita»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 g) «periti  assicurativi»:  i  soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art.  157  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono  l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli  a  motore  e  dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo  previsto  dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 h) «registro»:  il  registro unico elettronico degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 i) «Sezione  del  Collegio»: una delle articolazioni del Collegio di  garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  funzionamento  e l'articolazione   del   Collegio   di   garanzia   sui   procedimenti disciplinari,  regola  la  ripartizione  delle funzioni istruttorie e deliberative  e  stabilisce  le norme di svolgimento della procedura, nel  rispetto  del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal  decreto  e  dai  regolamenti  attuativi  che  siano  commessi da intermediari e periti assicurativi.
 |  |  |  | Art. 3. Istruttoria e avvio del procedimento
 1.  L'istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  e' curata dalla Sezione  consulenza  legale nell'ambito della Direzione coordinamento giuridico   ed   e'   affidata   ad  un  funzionario  che  assume  la responsabilita' del procedimento.
 2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli  atti  e  della  documentazione  inviati  dagli  altri  Servizi dell'Autorita'   inerenti   alla  ricorrenza  di  possibili  illeciti disciplinari.  Se  necessario  richiede, direttamente o attraverso il Servizio  che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di  assicurazione  mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria.
 3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento  degli  atti  di  cui  al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta degli atti e dei documenti di cui al comma 2.
 4.  Il  funzionario  responsabile  del procedimento disciplinare, a conclusione dell'istruttoria, propone al responsabile della Direzione coordinamento  giuridico, previa valutazione del dirigente competente nell'ambito della Direzione:
 a) la   chiusura   dell'istruttoria   per   insussistenza   della violazione o improcedibilita' dell'azione disciplinare;
 b) l'avvio    del    procedimento    disciplinare   mediante   la contestazione all'interessato degli addebiti.
 5. Il responsabile della Direzione, a seguito della proposta di cui al  comma 4,  con  atto  formale  dispone, entro il termine di cui al comma 3,  la  chiusura  dell'istruttoria  o  l'avvio del procedimento nelle forme previste dai commi 6 e 7.
 6.  L'avvio  del  procedimento  avviene  con la contestazione degli addebiti  all'interessato  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento  entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per    i    soggetti    residenti   all'estero,   dalla   conclusione dell'istruttoria     e    contiene    l'indicazione    dei    diritti dell'interessato di cui all'art. 4.
 7.  Nel caso in cui l'attivita' di intermediazione venga esercitata in  forma  societaria,  la  contestazione  degli addebiti deve essere comunicata  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla societa', accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo  ad essa, nell'eventualita' che ricorrano le condizioni previste dall'art.  330,  comma 2  del decreto, e dall'invito a partecipare al procedimento,  con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell'art. 4.
 8.   Nei   medesimi  termini  viene  data  notizia  dell'avvio  del procedimento  anche  alle  imprese con le quali l'intermediario ha in corso, o ha avuto, incarichi o collaborazioni.
 |  |  |  | Art. 4. Diritti dell'interessato
 1.  L'interessato  e  la societa' di cui all'art. 3, comma 7, hanno facolta' di:
 a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
 b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
 c) proporre  reclamo  avverso  la  contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.
 2.  Il  termine  per  esercitare tali diritti e' di sessanta giorni dalla  notifica  della  contestazione,  ai  sensi  dell'art.  331 del decreto.
 3.  L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene  con le modalita' previste dai provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.
 |  |  |  | Art. 5. Composizione del Collegio di garanzia
 1.  Il  Collegio  e'  istituito  presso  l'ISVAP ed e' composto dal presidente,  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella di consigliere  della  Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero  da  un  docente  universitario  di ruolo, e da due componenti esperti  in  materia  assicurativa  nominati  ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto.
 2.  Al  fine  di  garantire  l'efficienza  e la tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con proprio provvedimento, l'articolazione del Collegio al massimo in tre Sezioni   con  incremento,  fino  ad  un  massimo  di  9  del  numero complessivo dei suoi componenti.
 3.  Il  mandato  di ciascun componente del Collegio e delle Sezioni del  Collegio  ha durata quadriennale e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta.
 |  |  |  | Art. 6. Incompatibilita' ed astensione
 1.  Il  componente  che  si  trovi in una delle situazioni indicate dall'art.  51  del  codice  di  procedura  civile  rispetto  ai  casi specifici  portati  all'esame  del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla  partecipazione  all'adunanza  di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al presidente.
 |  |  |  | Art. 7. Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
 1. Il Collegio istituisce:
 a) il  ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;
 b) il registro dei verbali delle adunanze.
 2.  I  componenti  del Collegio si riuniscono in sessione ordinaria ogni  sei  mesi per la fissazione del calendario delle adunanze ed in sessione straordinaria tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno.
 3.  Il  calendario delle adunanze e' pubblicato trimestralmente nel bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 4.  Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri per l'assegnazione  dei  ricorsi  alle Sezioni del Collegio, le modalita' per  la  redazione  e  la  conservazione  dei  registri e dei verbali concernenti  l'attivita' espletata, disciplinando altresi' la propria organizzazione.
 5. Per l'espletamento delle attivita' di cui alle presenti norme e' istituita,  presso  la  Direzione  coordinamento  giuridico,  Sezione consulenza legale, la segreteria per i procedimenti disciplinari.
 |  |  |  | Art. 8. Trattazione del procedimento
 1.  Entro  i  venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio  dei  diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza legale  trasmette  alla  segreteria  di  cui  all'art. 7, comma 5, il fascicolo   del   procedimento   per  la  fissazione  della  data  di trattazione  alla prima adunanza utile del calendario di cui all'art. 7,  comma 2  e  la  relativa  comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento   ed   agli   altri   eventuali   interessati,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 2.  Il  Collegio  esamina  gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati  dall'interessato,  ed  avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'art. 7, comma 2.
 3. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto  di  fiducia.  Dell'audizione  viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.
 4.  Il  Collegio  puo'  richiedere  l'integrazione delle risultanze istruttorie  e  disporre  la convocazione dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza  della  violazione  contestata,  fissandone il periodo di espletamento.
 5.  Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario  responsabile  per  riferire  in  ordine all'accertamento istruttorio  dei  fatti concernenti il procedimento. Il Collegio puo' decidere  di  disporre  l'audizione  delle imprese di cui all'art. 3, comma 8  o  di  altri  soggetti che possano fornire elementi utili ai fini della decisione.
 6.  Il  Collegio se non ritiene provata la violazione puo' disporre con  propria  delibera  motivata l'archiviazione della contestazione, dandone contestuale notizia al presidente dell'ISVAP.
 |  |  |  | Art. 9. Delibere del Collegio
 1.  La  delibera  del  Collegio  contiene  la  proposta motivata di adozione  del  provvedimento  disciplinare.  Nel  caso  in  cui venga proposta  la  sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla  sussistenza  delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art. 330,  comma 2  del  decreto,  si deve disporre la cancellazione della societa' nella quale opera l'interessato.
 2.  Il  Collegio delibera in seduta riservata con la presenza della maggioranza  dei  componenti;  in caso di parita' prevale il voto del presidente.
 3.   La  delibera,  sottoscritta  dal  presidente  e  dal  relatore incaricato  di redigere le motivazioni, viene trasmessa al presidente dell'ISVAP.
 4.  Il  presidente  dell'ISVAP,  ricevuta la proposta formulata dal Collegio  decide  in  merito con proprio provvedimento. Il presidente puo' chiedere al Collegio il riesame della proposta.
 5.  Il  contenuto  delle delibere ed i voti espressi dai componenti del  Collegio  sono  sommariamente  verbalizzati  nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
 |  |  |  | Art. 10. Notifica e pubblicazione del provvedimento
 1. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che conclude il  procedimento  disciplinare  indica  i  termini e le modalita' per proporre  eventuale  ricorso  al  giudice  amministrativo,  ovvero al Presidente  della  Repubblica in via straordinaria e viene notificato all'interessato mediante lettera raccomandata a cura della segreteria per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5.
 2.  Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica la  sanzione  disciplinare  e'  comunicato  anche alle imprese con le quali   l'intermediario   ha   in  corso  o  ha  avuto,  incarichi  o collaborazione.
 3.  I  provvedimenti  che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione,  le  sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi  ed  i  decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 11. Termine finale del procedimento
 1.  Fatte  salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
 |  |  |  | Art. 12. Norme transitorie
 1.  Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per  gli  illeciti  previsti  e  puniti dal decreto e dai regolamenti attuativi.
 2.  Ai  procedimenti  disciplinari  per  illeciti commessi entro il 31 dicembre  2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio  1979,  n.  48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge  17 febbraio  1992,  n.  166.  A tali procedimenti si applica a partire  dal  1° gennaio  2007  la  procedura  stabilita dal presente regolamento  ed  essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi dell'art. 5.
 3.  Il  provvedimento  ISVAP  n.  1338  dell'11 novembre 1999, come modificato  dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, e' abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.
 |  |  |  | Art. 13. Pubblicazione
 1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana,   nel   bollettino  dell'ISVAP  ed  e' disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 14. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2006
 Il presidente: Giannini
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