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| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006 |  | Quote  delle  imprese  iscritte  all'Albo degli autotrasportatori per l'anno   2007  da  corrispondere  al  Comitato  centrale  per  l'Albo nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 22/06). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE del  Comitato  centrale  per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Il  Comitato  centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2006,
 Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
 Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n.   681,  recante  norme  sul  sistema  delle  spese  derivanti  dal funzionamento    del    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 Considerato  che  occorre  stabilire  la  misura delle quote dovute dagli  autotrasportatori  in  rapporto  al  numero,  al  tipo ed alla portata  dei  veicoli,  al  fine di sopperire alle spese da sostenere durante  l'anno  2007  per  il  funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta degli Albi provinciali;
 Considerate  le  necessita'  occorrenti per garantire un corretto e produttivo  funzionamento  delle  strutture  dei  Comitati centrale e provinciali,  nonche'  per l'integrale adempimento da parte di questi di  tutte  le  competenze  e  funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974,  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;
 Tenuto  conto  delle  proposte  formulate e discusse nella predetta seduta  del  Comitato  centrale  del  26 ottobre 2006 e riportate nel relativo verbale;
 Rilevato  che  il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per  conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 592.732;
 Delibera:
 Art. 1.
 Le  imprese  iscritte  all'Albo  alla  data  del  31 dicembre 2006, debbono  corrispondere  entro  la  stessa data, sul conto corrente n. 34171009,  intestato  al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi,  la  quota relativa all'anno 2007 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
 Al  fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a cura  del  Comitato  centrale,  presso  la  sede  di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.
 In  caso  di  mancato  recapito  del  bollettino  entro la data del 15 dicembre  2006,  l'impresa  e'  comunque  tenuta  ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2006, sulla base di quanto  indicato  all'art.  2,  utilizzando  un normale bollettino di versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale n.  34171009  intestato  al  Comitato  centrale  per l'Albo nazionale autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi ed a retro il proprio numero  di  iscrizione  all'Albo  ed  il  riferimento  alla  quota di iscrizione per l'anno 2007.
 Qualora  non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al  primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
 |  |  |  | Art. 2. La  quota da versare per l'anno 2007, e' stabilita nelle seguenti misure:
 1)  quota  fissa  di  iscrizione  da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo, Euro 20,66;
 2)  ulteriore  quota  (in  aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del  proprio  parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
 a) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 2 a 5, Euro 5,16;
 b) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 6 a 10, Euro 10,33;
 c) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 11 a 50, Euro 25,82;
 d) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 51 a 100, Euro 103,29;
 e) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 101 a 200, Euro 258,23;
 f) imprese  iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli superiore a 200, Euro 516,46;
 3)  ulteriore  quota  (in  aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti  1)  e  2)  dovuta  dall'impresa  per  ogni  veicolo  di  massa complessiva  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa e' titolare:
 a) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva  da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Euro 5,16;
 b) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, Euro 7,75;
 c) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, Euro 10,33.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  dell'avvenuto  pagamento  della  quota relativa all'anno 2007,  deve  essere  fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti  amministrazioni  provinciali,  ovvero,  nelle  regioni  a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2007.
 Roma, 26 ottobre 2006
 Il presidente: De Lipsis
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