Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 luglio 2006 |
Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Cesare Damiano a Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale dell'on. Antonio Montagnino; Ritenuta la necessita', di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Sono, altresi', in ogni caso riservati al Ministro: a) i rapporti con il Governo e il Parlamento; b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale; c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica; e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonche' il coordinamento degli enti vigilati; g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero; h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca; i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale; l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente; m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonche' le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni; n) gli affari di competenza ministeriale non delegati dall'art. 2. |
| Art. 2. 1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino le funzioni di indirizzo politico amministrativo di competenza: a) della Direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione relativamente a: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate al fondo sociale europeo e alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale; finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); promozione, coordinamento e sperimentazione, in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; b) della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro relativamente a: applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale. |
| Art. 3. 1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino e' delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari. 2. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali. 4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 7 luglio 2006 Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 383 |
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