Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2006 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2466). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262 i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo; Vista la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale e' stato approvato il regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 3 (Avvio del procedimento sanzionatorio) alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo; Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 19 ottobre 2006, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
A d o t t a le seguenti modifiche:
Art. 1. Modifiche all'art. 3 del regolamento Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «L'atto di contestazione, a firma congiunta di due Capi dei Servizi di cui alla lettera d) dell'art. 1 o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi medesimi, e' notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.». |
| Art. 2. Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonche' reso disponibile sul sito Internet dell'Autorita', entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2006 Il presidente: Giannini |
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