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| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2006 |  | Modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,   di   cui  al  titolo  XVIII  (sanzioni  e  procedimenti sanzionatori),  capo  VII  (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie  e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2466). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
 Visti  in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre  2005,  n.  262 i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con   proprio   regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare attuazione  al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni  decisorie  rispetto  all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
 Vista  la  delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale e' stato approvato il regolamento n. 1 del 15 marzo 2006,   concernente   la  procedura  di  irrogazione  delle  sanzioni amministrative  pecuniarie,  di  cui  al  titolo  XVIII  (sanzioni  e procedimenti  sanzionatori),  capo  VII  (destinatari  delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e  procedimento)  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
 Ritenuta   la   necessita'   di  modificare  l'art.  3  (Avvio  del procedimento  sanzionatorio) alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo;
 Vista  la  delibera  assunta dal Consiglio in data 19 ottobre 2006, con  la  quale sono state apportate modifiche al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  di  cui  al  titolo  XVIII  (sanzioni  e procedimenti  sanzionatori),  capo  VII  (destinatari  delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e  procedimento)  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
 
 A d o t t a
 le seguenti modifiche:
 
 Art. 1.
 Modifiche all'art. 3 del regolamento
 Il  primo  periodo  del  comma 2  dell'art.  3  e'  sostituito  dal seguente:
 «L'atto  di  contestazione,  a  firma  congiunta  di due Capi dei Servizi  di  cui  alla lettera d) dell'art. 1 o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi   medesimi,  e'  notificato  ai  soggetti  destinatari  delle sanzioni  entro  120  giorni,  ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.».
 |  |  |  | Art. 2. Pubblicazione ed entrata in vigore
 1.  Il  presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e nel Bollettino dell'ISVAP nonche' reso disponibile  sul  sito  Internet  dell'Autorita',  entra in vigore il giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 ottobre 2006
 Il presidente: Giannini
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