| 
| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 ottobre 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, quarta e quinta tranche, indicizzati all'inflazione europea. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380,  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  l° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 23 ottobre  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i  propri  decreti in data 21 giugno e 21 luglio 2006, con i quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle prime tre tranches dei buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  con  godimento 15 marzo 2006 e scadenza   15 settembre  2017,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli interessi,   all'andamento  dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi  al Consumo  nell'area  dell'euro  (IAPC),  con esclusione dei prodotti a base  di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali  2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi») con godimento   15 marzo   2006   e   scadenza  15 settembre  2017,  fino all'importo  massimo  di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio  2006,  altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.
 I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto  dall'art.  6,  ultimo  comma, del  decreto  21 giugno 2006, citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».
 La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verra' corrisposta.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  quinta tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.  La  tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate  negli  articoli 13  e  14  del citato decreto del 21 luglio 2006,  in  quanto  applicabili,  e  verra'  collocata  al  prezzo  di aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  Euroi  «decennali», ivi compresa quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' ettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2006,  al  prezzo  di  aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.
 Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione», riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse e' calcolato  con  riferimento  ad  una  base  di calcolo di 1000 euro e arrotondato   alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni utilizzate  nella  procedura  per  il  collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.
 Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2006.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2017,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2017  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  21 luglio  2006,  sara'  scritturato dalle sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 ottobre 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  |  |