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| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 13 ottobre 2006 |  | Interventi a favore della flotta da pesca della regione Molise. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
 Visto  il  regolamento  (CE)  2792/1999  che  definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del 20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica comune della pesca;
 Visto   il   decreto-legge   24 giugno   2004,   n.   157,  recante «Disposizioni   urgenti   per   l'etichettatura  di  alcuni  prodotti agroalimentari,   nonche'   in   materia  di  agricoltura  e  pesca», convertito in legge 3 agosto 2004, n. 204;
 Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce  in  particolare  gli  interventi  riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;
 Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della  pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 229 del 14 settembre 2004;
 Viste  le  linee  direttrici  per l'esame degli aiuti nazionali nel settore  della  pesca  e dell'acquacoltura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 19 del 20 gennaio 2001;
 Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);
 Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e successive modifiche, recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, e successive modifiche, riguardante  «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
 Vista la nota n. 1524 del 14 aprile 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura,  ha  invitato  la  regione  Molise a concordare le azioni da intraprendere per la destinazione e l'impegno delle risorse destinate per l'annualita' 2006;
 Vista  la  risposta  alla  nota  sopraindicata  pervenuta  in  data 10 maggio 2006 ed assunta al protocollo 3935, con la quale la regione Molise  ha  comunicato  che le risorse stanziate dalla legge 3 agosto 2004,  n.  204,  pari  a 1.500.000,00 euro, dovranno essere destinate alle misure di arresto definitivo e di ammodernamento nella misura di 2/3 e 1/3 come comunicato con la nota n. 17316 dell'11 agosto 2006;
 Vista  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato n. 3737/2006 che ha confermato   la   pronuncia   del  TAR  Molise  di  annullamento  del provvedimento   di  rigetto  di  un'istanza  intesa  ad  ottenere  un contributo,  pari  ad euro 314.000,00, relativo al decreto 29 ottobre 2004 riferito alle unita' da pesca della flotta Molise;
 Visto  che  risulta  pendente  un  ulteriore  giudizio di fronte al Consiglio  di  Stato  per  un  contributo,  pari  ad euro 284.052,00, relativo al decreto di cui sopra;
 Ritenuto  necessario,  al  fine  di  ottemperare alla decisione del Consiglio  di  Stato,  procedere  alla  liquidazione  del  contributo spettante,  detraendo  il  relativo  importo pari ad euro 314.000,00, dalle risorse stanziate a favore della regione Molise;
 Considerato   necessario   riservare   le  risorse,  pari  ad  euro 284.052,00,   per   ottemperare   all'eventuale   esito   sfavorevole dell'ulteriore giudizio pendente al Consiglio di Stato;
 Ritenuto  che,  per  quanto sopra detto, le risorse disponibili per l'attuazione  delle misure previste dal presente bando a favore della flotta  della  regione  Molise  risultano  pari  ad  euro 901.948,00, innalzabili ad euro 1.186.000,00 qualora l'ulteriore giudizio dovesse risultare favorevole per l'Amministrazione;
 Ritenuto  necessario  procedere  alla  definizione  delle modalita' attuative  della  legge  3 agosto  2004,  n.  204,  al  fine di poter impegnare, a favore degli aventi diritto, le somme stanziate entro il termine del 31 dicembre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 Il  presente decreto definisce le tipologie di interventi, a valere sui   fondi  individuati  nel  preambolo,  stanziati  sul  pertinente capitolo  di  bilancio della citata legge n. 204/2004 in favore della flotta  da  pesca  della  regione  Molise, per l'ammodernamento e per l'arresto definitivo.
 |  |  |  | Art. 2. Ammodernamento di pescherecci
 Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
 la domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va  compilata  utilizzando  il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal  o  dai  beneficiari  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate   direttamente   al  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente   decreto  o  spedite  per  raccomandata  a.r.  al  medesimo destinatario  entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande che perverranno o saranno trasmesse oltre il predetto termine saranno archiviate;
 la  certificazione  a corredo della pratica, in originale o copia conforme,   deve   essere   in   corso  di  validita'  alla  data  di presentazione della domanda.
 |  |  |  | Art. 3. Domande per ammodernamento di pescherecci
 Soggetti  beneficiari:  proprietari o armatori del motopeschereccio di  cui  si  richiede  contributo.  Per  questi  ultimi  soggetti  e' necessario   che   il   proprietario   accordi  il  proprio  consenso all'esecuzione  dei  lavori e all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio da ammodernare di cui all. 1-2.
 Requisiti.
 L'aiuto  per l'ammodernamento dei pescherecci sara' disponibile per quelle  imbarcazioni  che  siano  iscritte nel registro delle navi da pesca  della  Comunita' da almeno cinque anni dalla data del presente decreto.
 Gli  aiuti potranno riguardare il miglioramento della sicurezza, la qualita'  sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo,  l'applicazione  di  tecniche  di  pesca  piu'  selettive,  la dotazione  del  Sistema  di  controllo pesca (SCP) a bordo, senza che cio' comporti aumento sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza (GT) e di potenza (kW).
 Un  lieve  aumento  della  stazza  e',  tuttavia,  ammissibile  per migliorare  la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la  qualita'  dei  prodotti  (art.  11.5 del reg. (CE) n. 2371/2002), purche'  l'ammodernamento  del  peschereccio non determini un aumento dello sforzo di pesca, seguendo le condizioni sottoelencate:
 la   stessa  unita'  non  deve  essere  stata  oggetto  di  altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
 deve avere almeno una lunghezza fuori tutto di quindici metri;
 detti  lavori  non  devono incrementare il volume al di sotto del ponte  principale ed inoltre, non devono aumentare il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 In  sede  di  liquidazione del contributo, tali condizioni dovranno comunque   essere   certificate   da   un   organismo  di  classifica riconosciuto  a  livello  europeo  ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.
 Il  m/p  da  ammodernare  deve  rispettare le condizioni di seguito elencate:
 essere  iscritto nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea da almeno cinque anni;
 essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
 non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;
 se  trattasi  di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata  la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita  certificazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello  europeo  ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.
 Frequenza   degli  aiuti  pubblici:  il  m/p  da  ammodernare,  per usufruire dei benefici, non deve essere stato oggetto, per i medesimi lavori,  di  contributi  pubblici  da almeno cinque anni, a decorrere dalla  data  di  fine  lavori e fino alla data di presentazione della domanda.
 Cumulo  degli  aiuti  pubblici: fermo restando il limite massimo di spesa  ammissibile determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9  del reg. n. 2792/99 (tabella 1 allegato IV del Reg. n. 2792/99) il m/p che sia stato oggetto di contributi pubblici puo' usufruire di un ulteriore  finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati  anche  se  non  sono  trascorsi i cinque anni a decorrere dalla data di fine lavori.
 Documenti a corredo della domanda:
 a) domanda  compilata  in  ogni  sua  parte  come  da allegati al presente decreto nn. 1-1;1-2;1-3;1-4;
 b) estratto   matricolare   (o   del   R.N.M.G.)  della  nave  da ammodernare;
 c) certificato  di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (R.I.P.)  del  proprietario  ovvero,  nell'ipotesi  vi  sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
 d) preventivo  (o  contratto)  del cantiere navale, preventivo di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
 f) dichiarazione  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 (autocertificazione) attestante che, per il natante oggetto della domanda, non sono stati richiesti o ricevuti  dallo  Stato,  da  altri enti pubblici locali e nazionali o dalla  Comunita'  europea  contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato  precisando,  in  caso  affermativo,  la  tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;
 g) certificato   di  un  organismo  di  classifica  riconosciuto, attestante  la  validita' tecnica ed economica dell'iniziativa per le unita' con eta' superiore a 29 anni.
 h) dichiarazione  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica   28 dicembre   2000,   n.  445  (autocertificazione)  dai pescatori,  con  eta'  inferiore  ai  35 anni, attestante l'esercizio della  professione  di  pescatore  e  il  numero di anni di effettivo esercizio.
 |  |  |  | Art. 4. Misura degli aiuti
 La   partecipazione   dell'Amministrazione   alle   iniziative   di «ammodernamento  di  navi  esistenti»,  e' fino ad un massimo del 40% della  spesa  ammessa,  in base ai massimali indicati nella tabella 1 dell'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  2792/99  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 1999 e nei limiti della disponibilita' di bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. Procedure istruttorie
 Alle  richieste  pervenute  nei  termini  viene assegnato un numero cronologico  seguito dalla sigla di identificazione: «    /AP/Molise» - Ammodernamento pescherecci.
 Con   lettera   raccomandata,   l'Amministrazione   comunica   agli interessati   gli  estremi  di  identificazione  della  domanda,  che dovranno  essere  indicati  in  tutta  la  corrispondenza  successiva nonche' la data del suo ricevimento.
 L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici della legge 3 agosto 2004, n. 204.
 |  |  |  | Art. 6. Selezione delle domande
 Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
 Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse e dei sottoelencati parametri:
 1) progetti  di  ammodernamento  di  pescherecci  danneggiati  da avverse  condizioni  meteomarine  (20 punti  non  cumulabili  con gli altri)  a  far  data  dal  1° luglio  2002.  Gli eventi devono essere documentati dall'Autorita' marittima;
 2) progetti  che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca ( 20 punti);
 3) progetti  relativi  a  imbarcazioni  vetuste (1 punto per ogni anno intero di anzianita' fino a 30 anni);
 4) progetti  presentati  da  beneficiari  ovvero  societa' in cui risulti  presente  una  donna  da  almeno  un  anno  a far data dalla pubblicazione  del  presente  decreto (2 punti per una donna; 4 punti per  due  donne;  6 punti per tre o piu' donne), tale condizione deve essere dichiarata nella domanda (all. 1-1 e all. 1-3) e documentata;
 5) progetti  presentati da pescatori di eta' inferiore ai 35 anni che  dimostrano  di  esercitare  da  almeno  5 anni la professione di pescatore  (10 punti, piu' 1 punto per ogni anno intero di esperienza oltre  il  quinto  anno,  fino  ad un massimo totale di 20 punti). Si precisa  al  riguardo,  che la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (all. 1-1).
 |  |  |  | Art. 7. Graduatoria
 Le    istanze   valutate   positivamente,   sono   inserite   nella «graduatoria»  delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 La  graduatoria  redatta  e'  approvata  con decreto ministeriale e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:
 numero identificativo del progetto;
 numero U.E. del peschereccio;
 beneficiario;
 codice fiscale o partita Iva;
 spesa ammessa a contributo;
 quota contributo nazionale.
 Per  i  progetti  non inseriti in graduatoria sara' successivamente inviata  comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.
 |  |  |  | Art. 8. Vincoli per l'ammodernamento
 Le  imbarcazioni  da  pesca  finanziate  con il contributo pubblico nell'ambito  della  misura «ammodernamento» non possono essere cedute fuori  dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque  anni a partire dalla fine lavori. Detto vincolo e' annotato a cura  degli  uffici  marittimi  competenti  sull'estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG.
 |  |  |  | Art. 9. Spese ammissibili e limiti di ammissibilita' per l'ammodernamento
 E'  ammesso  al  finanziamento,  nel  rispetto dei limiti d'importo indicati  nella  tabella  1  dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria, a far data dal 1° luglio 2002, comprovata da fatture quietanzate. Spese ammissibili.
 Scafo:
 ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
 consolidamento:     calafataggio,    chiodatura,    pitturazione, sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
 installazione degli alberetti di poppa e di prua;
 installazione dell'arcone di poppa;
 installazione del rullo di poppa;
 ringhiere,  capodibanda,  osteriggi,  chiusura  e  copertura  del ponte;
 ristrutturazione  della  plancia  (cabina di comando, servizi per l'equipaggio, cucina ecc.);
 ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
 Macchinari per la pesca:
 acquisto   ed   installazione   di   macchinari   di   salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).
 Sistemazione interna:
 ristrutturazione degli alloggi per l'equipaggio.
 Impianti vari:
 impianto elettrico;
 gruppi elettrogeni;
 impianto di riscaldamento;
 impianto idraulico del verricello.
 Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato:
 macchine per il trattamento del pescato;
 macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
 impianti frigoriferi;
 ristrutturazione e isolamento della stiva.
 Acquisto e installazione di apparecchiature elettroniche:
 radar, pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, Ecoscandaglio, Epirb;
 apparecchi   elettronici   di  ausilio  alla  navigazione  E.C.S. Electronic Chart System, relativa cartografia digitale e database.
 Le  spese  generali  sono  ammesse  nel  limite  del 5% della spesa preventivata  e comprendono: parcelle per consulenze legali, parcelle notarili,   spese   impreviste,   spese   per  consulenza  tecnica  o finanziaria,  spese  per  garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti  finanziari,  compensazioni  tra  le  varie  voci  di  spesa preventivate.
 Non sono ammissibili:
 sistema  di  propulsione:  acquisto  e  installazione  del motore principale;  del  motore  ausiliario; della linea d'assi; dell'elica; altri (pompa sentina, ecc.);
 IVA se recuperabile;
 materiale usato compreso il montaggio;
 lavori   di  ordinaria  manutenzione:  calafataggio,  chiodatura, pitturazione,  sabbiatura  ecc.  dell'intera imbarcazione (i predetti lavori   sono   ammessi   limitatamente   alle   parti  del  fasciame sostituito);
 revisione  e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
 acquisto  di  materiale  non  durevole,  come  casse  per  pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;
 lavori  di  rifacimento  dello  scafo,  che,  per entita' lascino prefigurare una nuova costruzione;
 sonar;
 sostituzione   degli   attrezzi  da  pesca,  salvo  nei  casi  di restrizioni  tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell'Unione europea;
 i  lavori  e  i  relativi  acquisti  iniziati antecedentemente al 1° luglio 2002.
 |  |  |  | Art. 10. Lavori e varianti al progetto ammesso
 Nel  decreto  di  concessione  sara'  indicato  il  termine di fine lavori,  che  potra' essere prorogato dall'Amministrazione al massimo di un periodo di tre mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.
 E'  consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto   presentato,   di  adattamenti  tecnici  consistenti  nella sostituzione  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  previsti  nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.
 Le   varianti   progettuali  che  comportano  la  realizzazione  di interventi  e  l'acquisto  di  forniture non previste nell'iniziativa approvata,   ovvero   la  soppressione  di  alcuni  interventi,  sono comunicate  al Ministero che le approva a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga  i  requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consenta  la  permanenza  dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
 La  maggiore  spesa  sostenuta  non comporta aumento del contributo rispetto  a  quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
 La  minor  spesa  sostenuta  rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.
 |  |  |  | Art. 11. Modalita' di erogazione dei contributi
 L'iniziativa  si  puo'  ritenere  conclusa  quando  il  livello  di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.
 Il contributo e' liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei  lavori.  Deroga,  al  riguardo,  viene  concessa  a  chi intende chiedere  un  anticipo  pari  al  50% del contributo concesso, previa presentazione  di  un polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare   le   assicurazioni  del  «ramo  cauzioni»  di  cui  alle lettere b)  e c)  della  legge  10 giugno  1982,  n.  348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello «E».
 La   richiesta   della   totalita'  del  contributo  dovra'  essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 1)  domanda  di  liquidazione  come  da allegato n. 2 al presente decreto;
 2) modelli A, B, C e D;
 3) estratto dei Registri navi minori e galleggianti;
 4)  certificato  di  un  organismo  di  classifica riconosciuto a livello  europeo  ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 il numero del progetto di ammodernamento,
 la  descrizione  particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati  e  delle attrezzature acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
 5)  fatture  originali  debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse  con  allegata  dichiarazione  resa  ai  sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n 445, attestante la conformita'   delle   stesse   con  gli  originali;  corredate  dalle rispettive  dichiarazioni  liberatorie  attestanti  il pagamento e la dichiarazione  di  volonta'  a  rinunciare a qualsiasi altra pretesa, specificando  le  modalita'  di  pagamento.  Per  quanto  attiene  ai pagamenti  in  contanti,  in  riferimento  al testo del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modifiche, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 12.911,42 per singola fattura.
 6)  certificato  della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
 7)  in  caso  di  lieve  aumento  della stazza, certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva  94/57/CE,  modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante che:
 i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 la  stessa  unita'  non e' stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
 il  natante  ha  almeno  una  lunghezza di quindici metri fuori tutto;
 detti  lavori  non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte  principale  ed inoltre, non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 |  |  |  | Art. 12. Il   Ministero   dispone   ispezioni  sulle  iniziative  ammesse  a finanziamento  al  fine  di  verificare  lo  stato  di attuazione dei progetti,  le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento  nonche'  la  veridicita'  delle  dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
 |  |  |  | Art. 13. Arresto definitivo di pescherecci Normativa di riferimento.
 1.   Per   l'attuazione   della   misura   di   arresto  definitivo dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' «arresto definitivo»),  perseguito  attraverso  una  delle  modalita'  di  cui all'art.  14,  si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.
 2.  La misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di eta'  pari  o  superiore  a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art.  164  del codice della navigazione, per almeno 75 giorni in ciascuno  dei  due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
 3.  Ai  fini  del  presente  provvedimento, l'eta' della nave e' un numero  intero  pari  alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione  all'arresto  definitivo  viene  ammessa  a  finanziamento e l'anno  di  entrata  in servizio della nave come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.
 4.  Le  navi  per  le  quali  e'  richiesto  il  premio  di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
 a) la  nave  deve  risultare  iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea;
 b) al  momento  dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave  armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.
 |  |  |  | Art. 14. Modalita' di arresto definitivo
 1.  L'arresto  definitivo  delle  attivita'  di pesca delle navi e' conseguito attraverso una delle seguenti modalita':
 a) la demolizione della nave;
 b) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni.
 La  nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del Paese terzo  ed  e'  soggetta  al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;
 c) la  destinazione  definitiva della nave da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attivita' di pesca.
 2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un Paese  terzo, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e' necessario, ai  fini  del  riconoscimento  del  premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:
 a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda  la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;
 b) il  Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e' uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
 c) il  trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che   interessa  le  risorse  precedentemente  sfruttate  dalla  nave trasferita.  Tale  criterio  non  si  applica  se la nave ha perso la possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo di pesca.
 |  |  |  | Art. 15. Presentazione della domanda e iter istruttorio
 1.  L'originale  della  domanda  di ammissione al premio di arresto definitivo,  redatta in carta semplice, deve essere presentata ovvero trasmessa con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di trenta giorni  a  decorrere  dal  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del presente decreto all'ufficio  di  iscrizione  della  nave che provvede al procedimento istruttorio.
 Le domande saranno esaminate secondo i seguenti criteri:
 a) priorita'   alle   unita'   autorizzate  all'uso  del  sistema strascico  secondo  l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio di iscrizione della nave;
 b) parimenti verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione per tutte le altre unita' con sistemi diversi dallo strascico.
 2.  Nella  domanda,  di  cui  si  allega  fac-simile, devono essere indicati:
 a) le  generalita'  complete  del proprietario/i: cognome e nome; luogo  e  data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per  le  societa':  ragione  sociale  completa;  sede  legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale rappresentante;
 b) gli  elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero  RR.NN.MM.GG.;  ufficio  di  iscrizione  della nave; numero UE (obbligatorio);
 c) la   modalita'   di  arresto  definitivo  (scelta  tra  quelle consentite, indicate all'art. 14 del presente provvedimento);
 d) le   coordinate  bancarie  per  l'accreditamento  del  premio: istituto  di  credito,  numero  di conto corrente; codice ABI; codice CAB, codice IBAN;
 e) la  seguente  dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta  amministrazione,  ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  al  trattamento  dei  dati riservati riportati nella presente  domanda  e  nei  documenti richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
 3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a euro 154.937,00 alla  domanda  deve  essere  allegata copia della richiesta antimafia presentata  alla  Prefettura  competente  ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 4.   La   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad autenticazione  ove  sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
 5.  L'esito istruttorio da parte dell'ufficio marittimo deve essere reso  al  Ministero  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione della domanda,   ovvero   entro  trenta  giorni  in  caso  di  integrazione documentale, secondo lo schema allegato (all. A).
 6.  L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al richiedente   precisando  gli  elementi  che  caratterizzano  il  non accoglimento   dell'istanza   e   le   modalita'   per  impugnare  il provvedimento.
 7.  Il  Ministero, acquisito l'esito istruttorio di cui al comma 5, verificata  la disponibilita' finanziaria e fino ad esaurimento della stessa,  notifica  al richiedente la decisione di ammissione fissando in  trenta  giorni  dalla  notifica  il  termine  per  la  riconsegna all'ufficio  marittimo  della  licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria.  La  riconsegna dell'atto abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile:  il  titolo  e'  annullato,  la  nave  viene cancellata dall'archivio  licenze  (ALP)  e dal registro comunitario. La mancata restituzione   del   titolo  entro  il  termine  prescritto  comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990.
 8. L'autorita' marittima trasmette al Ministero la licenza di pesca unitamente all'attestazione di cui all'allegato B.
 9.  Entro  il  termine  di  sei mesi dalla data di riconsegna della licenza  di  pesca  il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato  rispetto  di  detto termine pone a carico del richiedente il rischio  connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie.
 10.  L'ufficio  marittimo  trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'arresto definitivo redatta secondo l'allegato C.
 |  |  |  | Art. 16. Calcolo del premio
 1.  Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalita' di  arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi, si applica la tabella riportata nell'allegato D.
 2. La  stazza  per  il  calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
 3.   Il  premio  per  ciascuna  modalita'  di  arresto  definitivo, calcolato come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori:
 a) premi per la demolizione della nave:
 I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;
 II.  per le navi da 16 a 29 anni: l'importo di cui alle tabelle e' diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni;
 III.  per  le  navi  di  30  anni e piu': l'importo di cui alle tabelle e' diminuito del 22,5%;
 b) premi  per  il  trasferimento  definitivo  della nave verso un Paese  terzo  in  contesto  diverso dalla societa' mista il premio e' pari al 30% dell'importo per la demolizione;
 c) premi  per  la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attivita' di pesca il premio e' pari all'importo calcolato per la demolizione.
 4. In  caso  di  perdita  della  nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo,  l'importo del premio calcolato con le modalita' di cui al comma 2   e'   ridotto  dell'indennizzo  pagato  dalla  compagnia  di assicurazione.
 5.  Una  nave  che venga trasferita in un Paese terzo ai fini della sostituzione  di  una  nave sinistrata di una societa' mista non puo' beneficiare del premio di arresto definitivo.
 |  |  |  | Art. 17. Modalita' di erogazione del premio
 1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato come segue:
 a) 50%  a  titolo  di  acconto  dalla riconsegna della licenza di pesca  o  dell'attestazione  provvisoria previa riconsegna del titolo abilitativo  all'attivita'  di  pesca,  previo  impegno  da parte del richiedente a procedere all'arresto definitivo della nave nel termine prescritto  all'art.  15, conformemente alla modalita' prescelta. Per le  navi  con stazza inferiore a 22 GT, l'acconto e' liquidato previa presentazione  di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali  e  di  eventuali  creditori ipotecari alla demolizione dell'unita';
 b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
 |  |  |  | Art. 18. Cumulabilita' degli aiuti pubblici
 1.   In   ordine   al  cumulo  degli  aiuti  pubblici  alla  flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni.
 L'entita'  del  premio determinato con le modalita' di cui all'art. 16 e' diminuito:
 a) di  una  parte  dell'importo  riscosso,  in  caso di aiuto per l'ammodernamento,   calcolata   pro  rata  temporis  per  il  periodo vincolativo residuo;
 b) dell'intero  aiuto  per  l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art.  16,  paragrafo 1  del  regolamento  (CE)  n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98   del  Consiglio  del  3 novembre  1998,  riscosso  nell'anno precedente l'ammissione al premio di arresto definitivo.
 2.  Per  il  calcolo  della  quota  pro  rata  temporis di cui alla lettera a)  del  punto  precedente si tiene conto del numero dei mesi interi   (la   frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.
 3.  Il  premio  di  arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso  in  cui  la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.
 |  |  |  | Art. 19. Registrazione vincoli
 1.  Al  fine  di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione  di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a  comunicare  all'ufficio  di  iscrizione  della  nave, entro trenta giorni   dalla   pubblicazione   del   presente   provvedimento,   le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo.
 L'autorita'  marittima  avra'  cura  di  annotare  i  vincoli tra i gravami  o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.
 |  |  |  | Art. 20. Il   Ministero   dispone   ispezioni  sulle  iniziative  ammesse  a finanziamento  al  fine  di  verificare  lo  stato  di attuazione dei progetti,  le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento  nonche'  la  veridicita'  delle  dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
 Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi  di  controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 ottobre 2006
 Il direttore generale: Abate Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 201
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 28 della G.U.  <---- |  |  |  |  |