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| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |  | DECRETO 23 agosto 2006 |  | Delega  di funzioni conferite al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Meduri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 18 maggio   2006   di   nomina,   tra  l'altro,  del  Ministro  delle infrastrutture on.le Antonio Di Pietro;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 18 maggio 2006 di nomina dei Sottosegretari di Stato;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006,  registrato  dalla  Corte  dei conti il 12 luglio 2006, recante disposizioni   in  materia  di  organizzazione  ed  attribuzioni  del Ministero delle infrastrutture;
 Ritenuto  di  conferire  al  dott. Luigi Meduri, Sottosegretario di Stato,   la   delega   all'esercizio  delle  funzioni  di  competenza dell'organo di indirizzo politico in alcuni settori istituzionali del Ministero;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il Sottosegretario di Stato dott. Luigi Meduri e' delegato, nel rispetto  degli  indirizzi  fissati  dal Ministro, a rappresentare il Ministro  stesso  nelle  sedi  legislative  per  lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dinanzi  alle  assemblee e alle commissioni parlamentari  in  relazione  agli  atti  aventi  carattere normativo, nonche' a quelli di sindacato politico ispettivo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermi  restando  la  responsabilita'  politica  ed  i poteri di indirizzo  politico-amministrativo  del  Ministro  e  fatte  salve le disposizioni  di cui agli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni,  il Sottosegretario di Stato e' delegato all'esercizio delle  competenze  attinenti  all'indirizzo  politico  nelle seguenti materie:
 nell'ambito   del   Dipartimento  per  la  programmazione  ed  il coordinamento  dello  sviluppo  del territorio, per il personale ed i servizi   generali,  istruttoria  dei  progetti  dei  sistemi  idrici compresi  nel programma delle infrastrutture strategiche della «legge obiettivo»,  collaborando  con  la  struttura tecnica di missione del Ministero;  programmazione,  finanziamento e realizzazione delle reti idriche  idrauliche  ed  acquedottistiche nelle aree depresse nonche' gestione  del  programma  operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni  di  sistema  per  il  settore  risorse  idriche, cofinanziato dall'Unione  europea  nell'ambito  del quadro comunitario di sostegno alle  regioni italiane ricadenti nell'obiettivo 1; monitoraggio delle reti  idriche, idrauliche, acquedottistiche ed elettriche nell'intero territorio  nazionale;  attivita'  di vigilanza del Registro italiano dighe.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Sottosegretario  di  Stato  e'  delegato a rappresentare il Ministro   nelle  riunioni  della  Conferenza  Stato-regioni-pronvice autonome  di  Trento  e  Bolzano,  salvo  diverse  determinazioni che potranno essere adottate di volta in volta.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Le   attivita'  delegate  al  Sottosegretario  di  Stato  sono esercitate   nell'ambito   della   direttiva  generale  per  l'azione amministrativa emanata dal Ministro.
 2.   Le   attivita'  delegate  non  riguardano  la  firma  di  atti amministrativi.
 3.  Resta  riservata  alla potesta' del Ministro, ferme restando le disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001 richiamate nell'art.  2,  comma 1,  ogni  atto  o  provvedimento  che, ancorche' rientrante   nelle   materie  sopra  specificate,  sia  dal  Ministro direttamente  compiuto  o a se' avocato, ovvero riguardanti questioni di particolare rilevanza politica e strategica.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi di controllo  per  la  registrazione  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 agosto 2006
 Il Ministro: Di Pietro Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 90.
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