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| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Pernstich  Karin,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicoterapeuta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza della sig.ra Pernstich Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre  1955,  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/92,  modificato dal decreto   legislativo   n.   277/03,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  austriaco  di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
 Considerato  che  l'istante e' in possesso del titolo accademico di «Doktor  der  Philosophie»,  rilasciato dall'Universita' di Innsbruck (Austria)  in  data 3 aprile 1982 e riconosciuto dalla Universita' di Padova  equi-pollente  alla  laurea in lingue e letterature straniere moderne in data 8 settembre 1983;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Pernstich  ha maturato una formazione comprendente  un  corso  di  studi svolti presso la «Osterreichischer Arbetskreis  fur  Konzentrative  Bewegungstherapie»  di Innsbruck, un corso    propedeutico    di    psicoterapia    («Psychotherapeutische Propadeutikum»)  svolto  presso  la  «Akademie  fur  Sozialarbeit» di Salisburgo   e   un   corso   di   specializzazione  in  psicoterapia (Psychotherapeutische   Fachspezifikum»)   presso  la  «Akademie  fur Beratung und Psychotherapie» di Vienna;
 Considerato  che  la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare autonomamente  l'attivita'  di  psicoterapia  e  a  usare  il  titolo professionale   di  «psychotherapeutin»  e  i  titoli  aggiuntivi  di qualifica  in  «personenzentrierte  psychotherapie»  e  «konzentraive bewegungstherapie»  in Austria dal 25 giugno 2001, data di iscrizione alla  «Psychotherapeutenliste», come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco;
 Considerato  che la sig.ra Pernstich ha inoltrato ricorso al Tar di Bolzano,   avverso   il   decreto   di   rigetto   emesso  da  questa amministrazione  in  data 14 agosto 2003 e che il Tar di Bolzano, con la  sentenza  n.  399/2005  lo  ha accolto annullando i provvedimenti impugnati;
 Preso  atto  delle  determinazioni  delle  conferenze  dei  servizi dell'11 aprile 2006 e del 7 settembre 2006;
 Considerato  il  difforme  parere  espresso  dal rappresentante del Consiglio  nazionale  degli  psicologi  nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e'  in possesso l'istante per cui appare  necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie:  1)  psicologia  generale,  2)  psicologia  fisiologica,  3) valutazione    psicometrica,    4)    psicologia    dello   sviluppo, dell'educazione,  5) psicologia sociale e di comunita', 6) psicologia dinamica, 7) legislazione, deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante,   un   tirocinio   nelle   aree  professionali  carenti consistente  in:  12  mesi  presso  un consultorio familiare, 12 mesi presso  un  centro  di  salute  mentale,  12  mesi presso il servizio psicologico;
 Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Pernstich  Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre 1955, cittadina  italiana, e' riconosciuta l'attivita' professionale di cui in  premessa  quale  titolo  valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale,  scritta  e  orale,  sulle seguenti  materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3)   valutazione   psicometrica,   4)   psicologia   dello  sviluppo, dell'educazione,  5) psicologia sociale e di comunita', 6) psicologia dinamica,  7)  legislazione  e  deontologia  professionale  oppure, a scelta  della  richiedente,  un  tirocinio  di adattamento di 12 mesi presso  consultorio  familiare,  12  mesi  presso un centro di salute mentale, 12 mesi presso il servizio psicologico.
 Roma, 17 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) la   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
 La  richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale domanda in carta   legale   allegando   la   copia   autenticata   del  presente provvedimento   nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dello psicologo  tutor.  Detti  tirocini  si  svolgeranno  presso strutture pubbliche  sotto  la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno dieci   anni.   Il   Consiglio   nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento   del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente  dell'ordine provinciale.
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