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| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 17 ottobre 2006 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali  a favore delle imprese agricole della regione Sicilia, danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29  aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto  il  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge  11  novembre  2005,  n.  231,  recante  interventi  urgenti in agricoltura  e  per  gli  organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare    andamenti    anomali    dei   prezzi   nelle   filiere agroalimentari;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi 1 e 2, della richiamata legge  n.  231/2005,  che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino che hanno subito riduzioni di reddito a seguito della crisi di mercato;
 Vista  la  delibera  di  giunta  della regione Sicilia dell'8 marzo 2006, n. 109, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;
 Ritenuto  di  attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11  novembre  2005,  n.  231,  a  favore delle imprese agricole della regione  Sicilia  che  per  la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre  2005,  n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  le  aree  d'intervento  sono  quelle  individuate dalla regione Sicilia con delibera di giunta n. 109 dell'8 marzo 2006.
 2.   La   stessa   regione   determina   le  modalita'  e  provvede all'istruttoria  per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 1,  comma  1,  del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  Regione medesima, entro il termine di 45 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei  limiti  stabiliti  dall'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 9 settembre  2005,  n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  sono  erogati  secondo  le  disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Repubblica italiana.
 Roma, 17 ottobre 2006
 Il Ministro: De Castro
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