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| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006 |  | Annullamento  straordinario,  ai  sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo  18  agosto  2000, n. 267, dell'articolo 48, commi 1 e 2, dello statuto del comune della Spezia. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'art.  48, commi 1 e 2, del nuovo regolamento di disciplina dell'organizzazione  e delle funzioni delle circoscrizioni, approvato con la deliberazione del consiglio del comune della Spezia n. 18/b in data  9 settembre  2005,  nella  parte in cui riconosce il diritto di elettorato  attivo  e  passivo  per  le  elezioni circoscrizionali ai cittadini stranieri residenti nel comune;
 Udito  il  parere  n.  554/2006  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza  della  sezione  I  del  5 aprile 2006, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;
 Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 
 Decreta:
 
 E'  disposto  l'annullamento  straordinario, per illegittimita' e a tutela  dell'unita' dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni del regolamento  di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle circoscrizioni,  approvato  con  la  deliberazione  del consiglio del comune della Spezia n. 18/b in data 9 settembre 2005:
 a) art.  48,  comma  1,  limitatamente alle parole «Sono altresi' elettori  della  circoscrizione  i  cittadini stranieri residenti nel comune della Spezia per il periodo previsto dalla legge e, in assenza della  legge  stessa,  per il tempo determinato con atto deliberativo della  giunta  comunale, in possesso dei requisiti previsti dal testo unico  20  marzo  1967  n.  223  salvo  l'obbligo  della cittadinanza italiana.»;
 b) art.  48,  comma 2,  limitatamente  alle parole «Sono altresi' eleggibili  i  cittadini  stranieri residenti nel comune della Spezia per il periodo previsto dalla legge e, in assenza della legge stessa, per il tempo determinato con atto deliberativo dalla giunta comunale. Per  i  cittadini  stranieri  vale  quanto  previsto per l'elezione a consigliere comunale salvo il requisito della cittadinanza.».
 Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 373
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