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| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. 253 |  | Testo del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  199 del 28 agosto 2006), coordinato con la legge  di  conversione  20 ottobre  2006,  n.  270  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 4), recante: «Disposizioni concernenti l'intervento   di   cooperazione   allo   sviluppo  in  Libano  e  il rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella  missione UNIFIL,  ridefinita  dalla  risoluzione  1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
 A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 
 Interventi di cooperazione allo sviluppo
 
 1.  Per  la  realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati  ad  assicurare  il  miglioramento delle condizioni di vita della  popolazione,  e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ((per l'anno  2006))  ad  integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli  affari  esteri  -  della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi   sono   finalizzati   alla  realizzazione  di  iniziative umanitarie  o  di  emergenza,  ovvero  destinate  al  sostegno  dello sviluppo  socio-sanitario  in  favore  delle  fasce piu' deboli della popolazione.
 2.  Restano  fermi  gli  interventi  di  protezione  civile  di cui all'articolo  4,  comma 2,  del  decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati  ad  assicurare  il  soccorso  alla  popolazione, nonche' l'applicabilita'  dell'articolo  11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 2, della
 legge  26 febbraio  1987,  n. 49, recante «Nuova disciplina
 della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via di
 sviluppo»,   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:
 «Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. (Omissis).
 2.  Gli  interventi  derivanti  da  calamita'  o eventi
 eccezionali  possono  essere  effettuati  d'intesa  con  il
 Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, il
 quale  con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
 decreto-legge  12 novembre  1982,  n.  829, convertito, con
 modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
 disposizione  personale  specializzato  e  mezzi idonei per
 farvi   fronte.  I  relativi  oneri  sono  a  carico  della
 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.».
 - La   legge   23 dicembre   2005,   n.   266,  recante
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  e'
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  del
 decreto-legge   31 maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
 «Disposizioni  urgenti  in  materia  di protezione civile»,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 176 del 30 luglio 2005:
 «Art.  4  (Disciplina  e potenziamento del Dipartimento
 della protezione civile). - 1. (Omissis).
 2.  Ferme  le competenze in materia di cooperazione del
 Ministero   degli  affari  esteri,  l'art.  5  della  legge
 24 febbraio  1992,  n.  225,  e  l'art. 5-bis, comma 5, del
 decreto-legge  7 settembre  2001,  n.  343, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, si
 applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
 della  protezione  civile,  per  quanto  di  competenza  in
 coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
 interventi   di  cui  all'art.  11,  comma 2,  della  legge
 26 febbraio  1987,  n. 49, possono essere adottate anche le
 ordinanze   di   cui   all'art.  5,  comma 3,  della  legge
 24 febbraio  1992,  n.  225,  su  richiesta della Direzione
 generale per la cooperazione allo sviluppo.».
 |  |  |  | Art. 2. 
 Missione militare
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2006, la spesa di euro 186.881.868  per  la partecipazione del contingente militare italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,  denominata United Nations  Interim  Force  in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701  (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Consigliere diplomatico
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2006, la spesa di euro 64.871,  determinata  ai  sensi  dell'articolo 204  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni,  e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di   un   funzionario   diplomatico  con  l'incarico  di  Consigliere diplomatico  del  Comandante  del  contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 204 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
 «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»,
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
 «Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
 diplomatiche  speciali).  - Ai componenti delle delegazioni
 diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
 decreto  dei  Ministro degli affari esteri, di concerto con
 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica  su parere della commissione di cui all'art. 172,
 un'indennita'   adeguata   ed   un  assegno  per  oneri  di
 rappresentanza   determinato   secondo  i  criteri  di  cui
 all'art.  171-bis.  Il trattamento economico complessivo e'
 comunque non superiore a quello che il personale di analogo
 rango  percepisce  o  percepirebbe  nel  Paese  in  cui  e'
 istituita la delegazione diplomatica speciale.
 Ai  predetti  si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
 primo    comma   dell'articolo   predetto,   all'indennita'
 personale  si  intende sostituita quella prevista dal primo
 comma del  presente  articolo.  La  indennita'  giornaliera
 prevista  dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
 casi  di  cui  al  punto  1) dello stesso comma, sulla base
 dell'indennita'   di   cui   al  primo  comma del  presente
 articolo.  Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
 l'indennita'   giornaliera   e'  stabilita  con  la  stessa
 procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
 |  |  |  | Art. 4. 
 Indennita' di missione
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nella  missione  di  cui all'articolo 2,   compreso   quello  facente  parte  della  struttura attivata  presso  le  Nazioni  Unite,  e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della  legge  4 agosto  2006,  n.  247. Non si applica l'articolo 28, comma 1,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n. 941, recante
 «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
 incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 - Si   riporta  il  testo  del  comma  23,  lettera  a)
 dell'art.  2  della  legge  4 agosto  2006, n. 247, recante
 «Disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni
 internazionali»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
 serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006:
 «Art.  2  (Missioni internazionali delle Forze armate e
 delle Forze di polizia). - (Omissis).
 23.   Con   decorrenza   dalla   data  di  entrata  nel
 territorio,  nelle  acque territoriali e nello spazio aereo
 dei  Paesi  interessati  e  fino  alla data di uscita dagli
 stessi   per   il  rientro  nel  territorio  nazionale,  al
 personale  che partecipa alle missioni di cui alla presente
 legge  e'  corrisposta  per tutta la durata del periodo, in
 aggiunta  allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
 carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
 cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
 seguito   indicate,   detraendo   eventuali   indennita'  e
 contributi  corrisposti agli interessati direttamente dagli
 organismi internazionali:
 a) misura  del 98 per cento al personale militare che
 partecipa  alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e
 ALTHEA,  nei  Balcani,  TIPH  2  ed  EUBAM  Rafah, in Medio
 Oriente,  nonche'  al  personale del Corpo della guardia di
 finanza  e  della  Polizia  di  Stato  che  partecipa  alla
 missione UNMIK in Kosovo;».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28,  comma  1, del
 decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
 «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
 per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
 pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
 contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 186 dell'11 agosto
 2006:
 «Art.  28  (Diarie  per  missioni  all'estero). - 1. Le
 diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B
 allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica  in data 27 agosto 1998, e
 successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
 Ufficiale  n.  202  del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
 per  cento  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto.  La  riduzione  si  applica al personale
 appartenente   alle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
 comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
 successive modificazioni.».
 |  |  |  | Art. 5. 
 Disposizioni in materia penale
 
 1.  Al  personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui all'articolo 2  si  applicano  il  codice  penale  militare di pace e l'articolo 9,  commi  3,  4,  lettere a),  b,),  c)  e d), 5 e 6, del decreto-legge    1° dicembre    2001,   n.   421,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I  reati  commessi  dallo  straniero  nel  territorio in cui si svolgono  gli  interventi  di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2,   a   danno  dello  Stato  o  di  cittadini  italiani partecipanti  agli  interventi  e  alla  missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per  i  reati  di  cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  commessi  nel territorio  e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo  1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa  agli  interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere
 a),  b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001,
 n.   421,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la
 partecipazione   di   personale   militare   all'operazione
 multinazionale   denominata  Enduring  Freedom»  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 28 del
 2 febbraio 2002:
 «Art.   9   (Disposizioni   processuali).  -  1.  -  2.
 (Omissis).
 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
 di Roma.
 4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
 del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
 giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
 colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
 a) disobbedienza  aggravata  previsto  dall'art. 173,
 secondo comma, del codice penale militare di pace;
 b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
 militare di pace;
 c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
 penale militare di pace;
 d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
 186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
 un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art. 195, secondo
 comma, del medesimo codice;
 e) - f) (Omissis).
 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
 esigenze   belliche   od   operative   non  consentano  che
 l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
 dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
 comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
 pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
 al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
 con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
 successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
 difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
 parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
 il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
 operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
 da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
 codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
 davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
 dell'art.  391  del  codice di procedura penale, a distanza
 mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
 realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
 l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
 svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
 custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
 effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
 entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
 detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
 degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
 possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
 tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
 presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
 fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
 posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
 delle  facolta'  a  lui  spettanti  e  redige verbale delle
 operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
 dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
 essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
 difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
 luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
 all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
 nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
 interrogato nelle forme ordinarie.
 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
 all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
 coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
 questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
 dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
 giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
 dell'autorita' giudiziaria militare.».
 |  |  |  | Art. 6. 
 Rinvii normativi
 
 1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:
 a) gli  articoli 2,  commi 2  e  3,  3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c),  7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;
 b) l'articolo 2,  commi  29  e  32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
 4,  5,  comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13
 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante
 «Disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione
 italiana  a operazioni militari internazionali», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 49 del 27
 febbraio 2002:
 «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
 2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
 dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
 operazioni e in costanza di missione, al personale militare
 e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
 3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
 missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
 ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
 volontari di truppa in servizio permanente.».
 «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
 1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
 attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
 legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
 le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
 ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
 di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
 15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
 1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
 stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
 contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
 modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
 2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 agosto 2001, n. 339».
 «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
 comma 1,  si  applicano anche al personale militare e della
 Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
 trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
 computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
 «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
 partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
 a) (omissis);
 b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
 orario di lavoro;
 c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
 utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
 disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
 privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
 operative.».
 «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
 eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
 all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
 decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
 cui all'art. 6.».
 «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
 relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
 urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
 contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
 i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
 l'impos-sibilita'   di   provvedere   attraverso  contratti
 accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
 delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
 per l'acquisizione di beni e servizi.
 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
 di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
 autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
 deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
 dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
 acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
 complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
 generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
 esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
 integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
 e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
 esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
 periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
 all'art.  16,  comma 2,  del  decreto  legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
 ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
 «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
 personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
 partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
 della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
 partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
 impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
 ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
 attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
 d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
 restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
 previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
 domanda.
 2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
 del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
 previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
 stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
 il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
 determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
 graduatoria.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 29 e 32 della
 citata legge n. 247 del 2006:
 «Art.  2  (Missioni internazionali delle Forze armate e
 delle Forze di polizia). - 1. - 28. (Omissis).
 29.  Le  disposizioni  in  materia  contabile  previste
 dall'art.  8,  comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
 n.   451,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 27 febbraio  2002,  n. 15, sono estese alle acquisizioni di
 materiali  d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di
 materiali  informatici  e  si  applicano  entro  il  limite
 complessivo  di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 3.
 30. - 31. (Omissis).
 32.  I  periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
 di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
 armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri presso i comandi, le
 unita',  i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
 delle  missioni  internazionali  di cui alla presente legge
 sono   validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi
 previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti
 legislativi  30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
 298, e successive modificazioni.».
 |  |  |  | Art. 6-bis. 
 Perequazione delle indennita' di impiego operativo
 
 ((  1.  Per  il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari   inquadrati   nei   contingenti  impiegati  nelle  missioni internazionali  di  pace,  in  sostituzione dell'indennita' operativa ovvero  dell'indennita'  pensionabile  percepita,  e' corrisposta, se piu'  favorevole,  l'indennita'  di  impiego  operativo  nella misura uniforme  pari  al 185 per cento dell'indennita' operativa di base di cui  all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive  modificazioni,  se  militari  in servizio permanente, e a euro  70,  se  volontari  di  truppa  in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e  l'articolo 51,  comma 6,  del  testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 2.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099.))
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo dell'art. 2, primo comma, della
 legge  23 marzo  1983,  n. 78, recante «Aggiornamento della
 legge  5 maggio  1976,  n.  187», pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983:
 «Art.   2  (Indennita'  di  impiego  operativo).  -  Al
 personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
 dell'Aeronautica,  salvo  i casi previsti dagli articoli 3,
 4,  5,  6,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  e  7, spetta
 l'indennita'  mensile  di  impiego  operativo di base nelle
 misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
 i  sottufficiali  e  nella  misura  di  lire 50.000 per gli
 allievi  delle  accademie  militari  e  per  i graduati e i
 militari   di   truppa   volontari,   a  ferma  speciale  o
 raffermati.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 19, primo comma, del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
 n.  1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme
 sul  trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e
 militari  dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 120 del 9 maggio 1974:
 «Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
 - Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
 navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
 stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
 militari  sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
 di  un  terzo  il  servizio  di  navigazione  compiuto  dai
 militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
 di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
 del   Corpo   degli   agenti  di  custodia,  nonche'  dagli
 appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
 redditi»,   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986:
 «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
 dipendente). - 1. - 5. (Omissis).
 6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
 spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
 all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
 sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
 carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
 volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
 nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
 concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
 cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
 finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
 lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
 disposizione.».
 |  |  |  | Art. 7. 
 Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura  araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Base logistica ONU di Brindisi
 
 1.  E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire  il  potenziamento  e l'adeguamento infrastrutturale della base  logistica  delle  Nazioni  Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del presente  decreto,  pari  complessivamente a euro ((220.813.718)) per l'anno  2006,  si  provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  mediante utilizzo di parte delle maggiori  entrate  tributarie, correlate al piu' favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
 citata legge n. 266 del 2005:
 «4.  Per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007 e 2008, le
 maggiori  entrate  rispetto alle previsioni derivanti dalla
 normativa   vigente  sono  interamente  utilizzate  per  la
 riduzione  del  saldo  netto  da  finanziare,  salvo che si
 tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
 urgenti  ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
 naturali,  improrogabili  esigenze  connesse  con la tutela
 della   sicurezza   del   Paese,  situazioni  di  emergenza
 economico-finanziaria   ovvero  riduzioni  della  pressione
 fiscale   finalizzate   al  conseguimento  degli  obiettivi
 indicati      nel      Documento      di     programmazione
 economico-finanziaria.».
 |  |  |  | Art. 10. 
 Rimborsi ONU
 
 1.  Quota  parte  dei  rimborsi  corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale  ristoro  delle  spese  sostenute per la partecipazione alla missione  militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata  per  la  costituzione,  nello  stato di previsione della spesa  del  Ministero  della  difesa,  del  fondo  per  le  spese  di ripristino  di  scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di  mezzi,  materiali,  sistemi  ed  equipaggiamenti  impiegati nella stessa  missione.  Alla  ripartizione  del fondo si provvede mediante decreti  del  Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,    alle    Commissioni   parlamentari,   al   Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
 2.  Alle  riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto  dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 Riferimenti normativi:
 
 - S  i  riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
 citata legge n. 266 del 2005:
 «46.    A   decorrere   dall'anno   2006,   l'ammontare
 complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
 superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
 complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
 al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
 limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
 l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
 consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
 quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
 dall'Unione europea.».
 |  |  |  | Art. 11. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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