Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. 253
Testo del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006), coordinato con la legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ((per l'anno 2006)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonche' l'applicabilita' dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:
«Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. (Omissis).
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.».
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
176 del 30 luglio 2005:
«Art. 4 (Disciplina e potenziamento del Dipartimento
della protezione civile). - 1. (Omissis).
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del
Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge
26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le
ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.».
 
Art. 2.

Missione militare

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.
 
Art. 3.

Consigliere diplomatico

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui
all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e'
comunque non superiore a quello che il personale di analogo
rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e'
istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
 
Art. 4.

Indennita' di missione

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi:

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Si riporta il testo del comma 23, lettera a)
dell'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante
«Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006:
«Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia). - (Omissis).
23. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale, al
personale che partecipa alle missioni di cui alla presente
legge e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli
organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che
partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e
ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio
Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla
missione UNMIK in Kosovo;».
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2006:
«Art. 28 (Diarie per missioni all'estero). - 1. Le
diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».
 
Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b,), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001,
n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata Enduring Freedom» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del
2 febbraio 2002:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. - 2.
(Omissis).
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e) - f) (Omissis).
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
Art. 6.

Rinvii normativi

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27
febbraio 2002:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) (omissis);
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impos-sibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 29 e 32 della
citata legge n. 247 del 2006:
«Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia). - 1. - 28. (Omissis).
29. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di
materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di
materiali informatici e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 3.
30. - 31. (Omissis).
32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le
unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui alla presente legge
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.».
 
Art. 6-bis.

Perequazione delle indennita' di impiego operativo

(( 1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennita' operativa ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099.))


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983:
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 9 maggio 1974:
«Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
- Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. - 5. (Omissis).
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.».
 
Art. 7.

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
 
Art. 8.

Base logistica ONU di Brindisi

1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
 
Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro ((220.813.718)) per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al piu' favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005:
«4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.».
 
Art. 10.

Rimborsi ONU

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

- S i riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005:
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.».
 
Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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