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| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 ottobre 2006, n. 270 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006,  n.  253,  recante  disposizioni  concernenti  l'intervento  di cooperazione   allo   sviluppo  in  Libano  e  il  rafforzamento  del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione  1701  (2006)  del  Consiglio  di Sicurezza delle Nazioni Unite. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1. Il  decreto-legge  28 agosto  2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella  missione UNIFIL,  ridefinita  dalla  risoluzione  1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  e'  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Con-siglio dei
 Ministri
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Parisi, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 1608):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Prodi),  dal  Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal
 Ministro della difesa (Parisi) il 1° settembre 2006.
 Assegnato  alle commissioni riunite III (Affari esteri)
 e  IV (Difesa), in sede referente, il 1° settembre 2006 con
 pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni
 I, II, V, VIII e IX.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite III e IV, in sede
 referente, il 6, 12, 13, 14 settembre 2006.
 Esaminato  in aula il 25 settembre 2006 ed approvato il
 26 settembre 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1026):
 
 Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e
 4ª  (Difesa),  in  sede referente, il 27 settembre 2006 con
 pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e 13ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 4 ottobre 2006.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 3ª e 4ª, in sede
 referente, il 4 e 5 ottobre 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 17 ottobre 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  28 agosto  2006,  n.  253,  e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 199 del 28 agosto 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato dalle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2006, n. 253.
 
 All'articolo 1,  comma 1,  dopo  le  parole: "euro 30.000.000" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2006".
 Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
 "Art.    6-bis (Perequazione    delle   indennita'   di   impiego operativo). - 1. Per  il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali  di  pace,  in  sostituzione dell'indennita' operativa ovvero  dell'indennita'  pensionabile  percepita,  e' corrisposta, se piu'  favorevole,  l'indennita'  di  impiego  operativo  nella misura uniforme  pari  al 185 per cento dell'indennita' operativa di base di cui  all'art.  2,  primo  comma,  della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive  modificazioni,  se  militari  in servizio permanente, e a euro  70,  se  volontari  di  truppa  in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e  l'articolo 51,  comma 6,  del  testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 2. Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099".
 All'articolo 9,   comma 1,   le  parole:  "euro  219.461.619"  sono sostituite dalle seguenti: "euro 220.813.718".
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