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| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 17 ottobre 2006 |  | Autorizzazione  all'organismo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' -  Soc.  coop.  a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione Mela  Rossa  Cuneo, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 20 gennaio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  20 gennaio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  29 del 4 febbraio  2005  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Mela Rossa Cuneo, trasmessa alla commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le Regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  l'indicazione  espressa  dalla  societa' Piemonte «Asprofrut societa'   consortile  cooperativa  a  r.l.»,  con  la  quale  veniva indicato,  quale  organismo  per  svolgere attivita' di controllo sul prodotto  di  che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;
 Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di  controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di  controllo predisposto per la denominazione Mela Rossa Cuneo, allo schema   tipo   e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e'  autorizzato,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CE)  n.  5120/2006 per la denominazione Mela Rossa Cuneo,  protetta  transitoriamente  a  livello  nazionale con decreto 20 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione  di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,  con  decreto  dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso  art.  14  individua  nel  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop.  a  r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio sistema  qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati  nell'apposito piano di controllo per la denominazione Mela Rossa   Cuneo,  cosi'  come  depositati  presso  il  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Mela Rossa Cuneo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  dal  disciplinare  di  produzione  allegato  al decreto  20 gennaio  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 29 del 5 febbraio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione  Mela  Rossa  Cuneo  da  parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo  I.N.O.Q. - Istituto nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop. a r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop.  a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non   superiore  a  trenta  giorni  lavorativi,  le  attestazioni  di conformita'  all'utilizzo della denominazione Mela Rossa Cuneo, anche mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche   agricole   alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  Mela  Rossa  Cuneo,  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi   conoscitivi   individuati  nel  primo  comma del  presente articolo e  nell'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop.  a  r.l.  e'  sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali e dalla Regione  Piemonte,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 12  della  legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei controlli  e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla emanazione del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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