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| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 17 ottobre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare   a   r.l.,   ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   10   del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i  decreti  7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio  2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di controllo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con decreto 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 22 ottobre 2006;
 Vista  la  nota  ministeriale  del  16 marzo  2004, con la quale si chiedeva  all'Associazione  culturale  Cultori  della  Nocellara  del Belice, quale soggetto legittimato, di voler confermare l'indicazione dell'organismo sopra citato o di voler proporre un nuovo soggetto per il  controllo  della  denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;
 Considerato  che  l'Associazione  culturale Cultori della Nocellara del Belice, non ha provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare  per il controllo della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente la denominazione di origine protetta Nocellara del  Belice  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  6 luglio  2001,  fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.  oppure  all'eventuale  nuovo organismo di controllo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa' per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede  in  Roma,  via  Montebello  n.  8 con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta Nocellara  del  Belice,  registrata con il Regolamento (CE) n. 134/98 del  20 gennaio  1998,  gia'  prorogata  con  decreti  7 luglio 2004, 19 ottobre  2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio  2006  e  29 maggio  2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale  nuovo  organismo  di controllo.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 6 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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