Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 ottobre 2006 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con decreto 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 22 ottobre 2006; Vista la nota ministeriale del 16 marzo 2004, con la quale si chiedeva all'Associazione culturale Cultori della Nocellara del Belice, quale soggetto legittimato, di voler confermare l'indicazione dell'organismo sopra citato o di voler proporre un nuovo soggetto per il controllo della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice; Considerato che l'Associazione culturale Cultori della Nocellara del Belice, non ha provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il controllo della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Nocellara del Belice anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice, registrata con il Regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|