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| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | 1°  programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Raddoppio linea   ferroviaria  Milano-Mortara  tratta  Cascina  Bruciata-Parona Lomellina. (Deliberazione n. 76/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato,  prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi  in  intese  generali  quadro  tra il Governo e ogni singola regione  o  provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare  i  commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  -  supplemento  ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  1°  Programma  delle  opere  strategiche, che include, nell'ambito    del    «Corridoio   plurimodale   padano»,   la   voce «Accessibilita'  ferroviaria  Malpensa», per la quale indica un costo complessivo di 1.133,106 milioni di euro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP  (codice  unico  di  progetto),  che  deve  essere  richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, ha approvato lo schema tipo di piano  economico-finanziario, stabilendo che di norma le richieste di finanziamento  a  carico  delle  risorse destinate all'attuazione del Programma  vengano corredate dallo schema sintetico, ma prevedendo la redazione  della  versione analitica per le opere per le quali questo Comitato stesso richieda supplementi di istruttoria;
 Vista  la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n. 190/2002  -  e'  stato  costituito  il  Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  001/3001/1, con la quale il Coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota 22 dicembre 2005, n. 640, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione   istruttoria   sul  progetto  preliminare  dell'intervento «Raddoppio   linea   ferroviaria   Milano-Mortara:   tratta   Cascina Bruciata-Parona  Lomellina»,  integrata con un addendum consegnato in seduta,   proponendo   l'approvazione   del   progetto   stesso,  con prescrizioni, ai soli fini procedurali;
 Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la  regione  Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile  2003,  con  la denominazione  «Accessibilita'  ferroviaria Malpensa. Milano-Mortara. Raddoppio tratta Cascina Bruciata-Parona»;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  questo  Comitato  ha  gia'  approvato  i progetti preliminari   degli   interventi   «Saronno-Seregno»,   «Nuova  linea ferroviaria   Varese-Mendrisio:   tratta   Arcistate-Stabio»,  «Linea Novara-Seregno:   variante   di   Galliate»  e  «Potenziamento  linea Rho-Arona:   tratta   Rho-Gallarate»,   tutti  inclusi  nella  citata infrastruttura  strategica «Accessibilita' ferroviaria Malpensa», per un  costo  complessivo  di  668,157 milioni di euro e assegnazioni, a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, per 48,529 milioni di euro;
 Considerato   che   il   progetto   «Raddoppio   linea  ferroviaria Milano-Mortara:  tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina» e' incluso nel   Piano   delle   priorita'  degli  interventi  ferroviari  (PPI) edizione aprile 2004, nell'ambito dei progetti afferenti al Contratto di  programma  2001-2005  tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);
 Considerato   che   l'intero  progetto  di  raddoppio  della  linea Milano-Mortara,   del   costo   di  606  milioni  di  euro  in  cifra arrotondata,  trova copertura negli strumenti contrattuali intercorsi con  RFI e che, piu' specificatamente, all'opera sono destinati 206,6 milioni  di  euro  nell'ambito del Contratto di programma 1994-2000 e ulteriori   399,42   milioni   di   euro  nel  contesto  dell'accordo preliminare  al  4°  addendum  al  Contratto  di programma 2001-2005, accordo  sul cui schema questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 22 marzo 2006, n. 46;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 - sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  il  progetto riguarda il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara,  nella  tratta Cascina Bruciata-Parona, e completa il raddoppio  stesso,  allo  stato  attuale  gia'  approvato, in sede di Conferenza  di  servizi  ministeriale  del 28 ottobre 2002, per i due segmenti  estremi  costituiti  dalla  tratta  iniziale  Milano  Porta Romana-Cascina Bruciata e dalla tratta terminale Parona-Mortara;
 che  il  raddoppio  della  linea,  che rappresenta una linea di penetrazione  radiale  sul  nodo di Milano e che con il completamento del  Passante  di  Milano  sara'  adibita  prevalentemente a traffici viaggiatori  con  l'eccezione  di alcuni servizi a lunga percorrenza, risponde,  da  un  lato,  alle  finalita'  del  Piano di sviluppo del servizio   ferroviario   regionale   e,   dall'altro,   consente  una riorganizzazione  delle  relazioni ferroviarie, resa necessaria anche dalla  forte  evoluzione  della  domanda di trasporto pendolare sulla relazione   Milano-Abbiategrasso,   portando   alla  separazione  dei traffici  per  tipologia  di  trasporto (merci, passeggeri, trasporto metropolitano e regionale);
 che  in  particolare  gli obiettivi ottenibili con il raddoppio completo della linea consistono in:
 incremento   della  potenzialita'  del  traffico  viaggiatori (metropolitano, regionale, interregionale);
 maggiore flessibilita' del servizio;
 maggiore offerta alla clientela con la realizzazione di nuove fermate;
 miglioramento  della  accessibilita'  e dell'interscambio con altre modalita' di trasporto;
 frequenze piu' elevate del servizio;
 realizzazione  di  un itinerario alternativo per le merci tra Novara e Milano, idoneo alla distribuzione e alla penetrazione urbana delle merci;
 che   il   tracciato  dell'intervento  all'esame  ha  un'estesa complessiva  di  19,5 km ed ha origine dalla progressiva al km 23+763 in  localita'  Cascina Bruciata e prosegue lungo il tracciato storico sino  a  Parona, adeguandone sia la sede sia le opere d'arte, eccetto che  nel tratto precedente al comune di Abbiategrasso, in prossimita' del  naviglio  Grande,  ove  si porta a nord dell'esistente, in nuova sede, in affiancamento al tracciato attuale;
 che  il progetto preliminare dell'opera, corredato dallo studio di  impatto  ambientale, e' stato trasmesso da ITALFERR in nome e per conto  di  RFI,  in  qualita' di soggetto aggiudicatore, alla regione interessata, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota 29 maggio 2003, n. DT/284/03;
 che  il  progetto  stesso e' stato inoltrato al Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti direttamente da RFI con nota 6 giugno 2003, n. RFI/AD/A0011/P/2003/0000796;
 che    al    procedimento    finalizzato   alla   realizzazione dell'intervento e' stata data pubblicita' attraverso la pubblicazione di avviso di deposito degli elaborati progettuali;
 che,  in  considerazione  del fatto che la linea ferroviaria in questione  attraversa  il «Sito di importanza comunitaria» denominato «Basso  corso  e  sponde del Ticino», l'intervento e' sottoposto alla Valutazione  di  incidenza  prevista  dalla direttiva 92/43/CEE e dal decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., si' che il soggetto aggiudicatore ha provveduto a predisporre la  relativa  documentazione  tecnica ad integrazione dello Studio di impatto ambientale;
 che  la  regione  Lombardia con delibera di giunta 30 settembre 2003, n. VII/14408, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni,  in merito alla compatibilita' ambientale ed ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;
 che parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto all'esame ha espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 8 novembre 2003, con nota n. ST/407/36582/2003, facendo comunque salve  le  richieste  formulate  in sede istruttoria dalle competenti Soprintendenze  per  i  beni  archeologici  della  Lombardia  e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano in  relazione  a  quanto  deliberato dal Consorzio parco lombardo del Ticino;
 che  la  Commissione speciale VIA ha espresso, nella seduta del 28 luglio   2004,   il   proprio   motivato   parere   positivo,  con l'indicazione di prescrizioni e raccomandazioni, e che copia di detto parere   e'   stato  trasmesso  dal  Ministero  dell'ambiente  e  del territorio  al  Ministero  istruttore con nota del 12 agosto 2004, n. GAB/2004/7838/B05;
 che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in  apposito  allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo anche   una   valorizzazione   economica   per   quelle  che  ritiene ammissibili;
 - sotto l'aspetto attuativo;
 che   il  soggetto  aggiudicatore  viene  individuato  in  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 che   il   tempo   complessivo  stimato  per  la  realizzazione dell'opera,   dall'espletamento   delle   attivita'   progettuali  ed autorizzative residue alla messa in esercizio, e' stimato in circa 50 mesi e che l'anno di effettivo avvio dei lavori e' indicato nel 2009;
 - sotto l'aspetto finanziario;
 che  il  costo  complessivo  dell'intervento  «raddoppio  linea ferroviaria    Milano-Mortara:    tratta    Cascina   Bruciata-Parona Lomellina»,  tenendo  conto della valutazione tecnica dell'intervento effettuata  dal  soggetto  aggiudicatore  e  delle ulteriori voci per «somme  a  disposizione»  computate  nella  relazione istruttoria, e' quantificato in 391,9 milioni di euro, cosi' articolati:
 
 =====================================================================
 |(Meuro) ===================================================================== Valutazione tecnica                                          | --------------------------------------------------------------------- Opere ferroviarie                                            |  327,6 --------------------------------------------------------------------- Opere extralinea e di riambientalizzazione                   |   27,4 --------------------------------------------------------------------- Somme a disposizione                                         | --------------------------------------------------------------------- Servizi di ingegneria ed alta sorveglianza (a cura di RFI)   |   25,8 --------------------------------------------------------------------- Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera (a cura di   | RFI)                                                         |    4,0 --------------------------------------------------------------------- Spese generali del committente                               |    7,1 --------------------------------------------------------------------- Totale . . .                                                 |  391,9
 
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - nel sottolineare  che  le  prescrizioni  di  carattere generale formulate dagli  enti  interessati  si  riferiscono  ad  una  piu' approfondita integrazione   progettuale  riguardante  aspetti  non  strutturali  e costituiscono   di   fatto  linee  guida  cui  il  proponente  dovra' uniformarsi  in  sede  di progettazione definitiva e nell'evidenziare che  il  progetto preliminare gia' contiene gli elementi propedeutici ad  un esauriente sviluppo dei principi richiamati nelle prescrizioni stesse  -  ritiene  che  i  costi  correlati ai richiesti adeguamenti prescrittivi  e  valutabili  in 989.000 euro possano trovare capienza nel valore di stima di cui sopra;
 che,  come  esposto piu' dettagliatamente in premessa, il costo dell'intera  tratta  Milano-Mortara  di  cui  l'intervento  all'esame rappresenta  il  completamento  presenta  un costo complessivo a vita intera  di  606 milioni di euro, totalmente a carico delle risorse di RFI;
 che,   nonostante   conseguentemente   non   vengano  formulate richieste   di   assegnazioni   a   carico  delle  risorse  destinate all'attuazione del Programma, e' stato presentato, nella versione sia sintetica sia analitica, il piano economico-finanziario che evidenzia la  mancanza  di  un  «potenziale  ritorno  economico derivante dalla gestione», posto che i ricavi ritraibili - quantificati sulla base di tariffe imposte in via amministrativa - non raggiungono la soglia del 2%  del  costo  dell'investimento,  si'  che  l'opera non puo' essere realizzata che con contributi pubblici;
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto preliminare.
 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n.  190/2002,  come  modificato  dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche'  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato - da ultimo - dal decreto legislativo  n.  330/2004,  e'  approvato  - con le prescrizioni e le raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti   -  anche  ai  fini  dell'attestazione  di  compatibilita' ambientale  e  dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il    progetto   preliminare   del   «Raddoppio   linea   ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina».
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
 1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.  190/2002,  l'importo  di  391,9  milioni  di  euro,  di  cui alla precedente   «presa   d'atto»,   costituisce   il   limite  di  spesa dell'intervento ed e' comprensivo degli oneri per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1.1.
 1.3.  Le  prescrizioni  citate  al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione  del  progetto  e da recepire in sede di redazione del progetto  definitivo,  sono  riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Assegnazione CUP.
 L'approvazione  del  progetto  preliminare  di  cui al punto 1.1 e' subordinata all'assegnazione del CUP che il soggetto aggiudicatore e' tenuto  a  richiedere  entro  trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
 Il  CUP  assegnato,  ai  sensi  della delibera n. 24/2004 citata in premessa,   va  evidenziato  nella  documentazione  amministrativa  e contabile riguardante l'opera approvata. 3. Disposizioni finali.
 3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti   componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con  la presente delibera.
 3.2.  La  commissione  VIA  procedera'  -  ai  sensi  dell'art. 20, comma 4,   del   decreto   legislativo  n.  190/2002 -  a  verificare l'ottemperanza   del   progetto   definitivo  alle  prescrizioni  del provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e  ad  effettuare  gli opportuni  controlli  sull'esatto  adempimento  dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni di cui all'allegato.
 3.3.  Il  suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4.  Questo  comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del comitato di coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo  -  tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti    degli   eventuali   sub-contraenti   e   sub-affidatari, indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6 Economia e finanze, foglio n. 4
 |  |  |  | Allegato 
 PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE
 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 Le  prescrizioni  da  adottare  in  sede di sviluppo del progetto definitivo sono le seguenti:
 1. Anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di  mitigazione  e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.
 2.  Curare  che la soluzione progettuale della stazione di Parona sia definita in accordo con la previsione del nuovo collegamento alla strada di accesso al termovalorizzatore di Parona.
 3.  Provvedere  alla  delocalizzazione  del cantiere n. 1 in area esterna  a  quella  vincolata  e definire il cantiere n. 4 sulla base delle  successive  considerazioni sul progetto di variante della S.S. 494 Vigevanese.
 4. Prevedere, relativamente alle problematiche tecniche legate al completamento   della   nuova   linea,   strettamente   legata   alla realizzazione  della  nuova Vigevanese e del nuovo ponte stradale sul Ticino,  un  piano  di  coordinamento con ANAS tramite la Regione che permetta  l'ottimizzazione  sia  delle  tempistiche  di realizzazione delle  opere, che le successioni di impatti tra i differenti cantieri (per la ferrovia i cantieri n. 4 e 5).
 5.  Prevedere,  per  la  concezione  dei fabbricati e delle opere d'arte   sostitutive   delle  attuali  stazioni  di  Abbiategrasso  e Vigevano,  una  progettazione  architettonico-funzionale  redatta  in accordo  con  le  richieste della comunita' locale destinataria della fruizione  delle  aree  residue,  e  della viabilita' di raccordo; in particolare  per la stazione di Vigevano, studiare l'insediamento sia del  cantiere  che  delle opere definitive in maniera da garantire la sopravvivenza e la successiva fruizione pubblica delle piante ad alto fusto presenti nell'attuale perimetro ferroviario.
 6.  Adottare, nella fase di progettazione definitiva dei viadotti soluzioni    integrate,    paesaggistico-architettoniche,   tali   da consentire   il   migliore   inserimento  dell'opera  nel  paesaggio; prevedere,  altresi'  inserendo  nel  futuro capitolato d'appalto una specifica   clausola  contrattuale,  le  necessarie  misure  atte  ad assicurare  che  le  attivita'  di perforazione e di esecuzione delle fondazioni  di  pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di   diffusione  delle  sostanze  inquinanti,  dovute  ai  fluidi  di perforazione, nelle falde superficiali.
 7.  Prevedere  per  le  opere  d'arte  ad alta visibilita', ed in particolare  per  i  ponti  sul  Naviglio  Grande, ponte sul Ticino e Torrente   Terdoppio   l'adozione   delle   seguenti   linee  per  la progettazione degli interventi:
 in     relazione     agli     aspetti     idraulici    relativi all'attraversamento  del  fiume  Ticino  e del torrente Terdoppio, la portata  di  riferimento  per  le  verifiche idrauliche dovra' essere rapportata  al  tempo  di  ritorno almeno duecentennale in analogia a quanto  proposto  dagli  studi  integrativi  presentati.  In  sede di progetto  definitivo,  inoltre, dovranno essere valutati, di concerto con  ANAS  gli effetti del cumulo e delle eventuali interazioni degli effetti  idraulici  con  il  nuovo ponte stradale SS 494 previsto 200 metri a valle dall'attuale;
 analoghe modalita' dovranno essere adottate per quanto concerne la  verifica  dell'effetto  diga  determinato  dall'attuale  rilevato ferroviario, compreso nella fascia fluviale del fiume Ticino.
 8.  In  relazione all'esistente ponte sul fiume Ticino in sede di redazione    del   progetto   definitivo:   l'analisi   della   nuova configurazione   statica,   verificata  sulle  normative  al  momento vigenti,  dovra'  prevedere, se necessario, interventi in linea con i precedenti   e   comunque   tali   da   non   modificarne   l'aspetto architettonico  ed  estetico  al  fine di un migliore inserimento nel particolare  contesto  paesistico  e della migliore percezione visiva del  manufatto  storico.  A  tal  fine  il progetto definitivo dovra' essere   corredato   da  una  esauriente  ricerca  storico-filologica riguardante la struttura esistente.
 9.  In  relazione  al  ponte  sul  torrente Terdoppio deve essere presentato,  insieme  all'eventuale  consolidamento  suggerito  dalle analisi  statiche,  un piano di ripristino filologico della struttura esistente che ne riaffermi la presenza storica sul territorio.
 10.   Sviluppare,   in   relazione  agli  impatti  sull'atmosfera derivanti  dall'emissione  di  polveri  e/o  inquinanti  in  fase  di cantiere,  stime  previsionali, basate sulla raccolta ed elaborazione dei  dati  meteoclimatici  ricavabili  dalle  stazioni meteorologiche utilizzabili,  per  la  definizione delle concentrazioni al suolo con riferimento  alle  normative  vigenti.  A  tal  fine  dovranno essere inserite opportune clausole nei documenti contrattuali.
 11.  Prevedere  una congrua ricognizione del reticolo idrografico intercettato  dal  tracciato,  con  valutazione  di regimi e portate, individuazione  delle  zone  potenzialmente a rischio in seguito alle attivita'  associate  alla  nuova  opera  (costruzione ed esercizio), definizione, nel progetto definitivo, delle opere di riorganizzazione e di minimizzazione delle interferenze dovute alla stessa.
 12.  Prevedere  sulla  base delle carte pedologiche richieste dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio. Commissione speciale di  valutazione  di  impatto  ambientale delle aree interessate dalle opere  e dai mezzi di cantiere, la valutazione, la minimizzazione ed, eventualmente,  la compensazione del danno recato al suolo dalle zone di cantiere e dallo spostamento dei mezzi.
 13.  Prevedere la delimitazione delle nuove superfici forestali a compensazione  di quelle eliminate, definite, in entita' e posizione, mediante accordo con l'autorita' del Parco del Ticino, con interventi atti  a  limitare  la  diffusione  verso  sud  dell'infestante Prunus serotina.
 14.  Prevedere,  per la protezione ed il contenimento del rumore, la realizzazione di schermature aventi un elevato livello di qualita' ambientale, integrate con interventi di sistemazione riqualificazione degli  ambiti  urbani,  specialmente  nei tratti in cui sono previsti tunnel   antirumore.  In  particolare,  nella  zona  dell'ospedale  e comunque  ovunque  siano  presenti edifici superiori ai 2 piani fuori terra,  dovranno  essere utilizzate le tipologie a tunnel indicate in progetto,  integrate,  nella  parte  piana  superiore, con elementi a griglia atti a deviare le onde sonore verso l'alto, proteggendo cosi' gli  insediamenti  a  ridosso  della ferrovia, rendendo tali barriere coerenti  con  i caratteri paesaggistici dei luoghi anche mediante la realizzazione  di  completamenti  che  impediscano  la  creazione  di depositi  di  rifiuti,  curando  gli  aspetti  di  arredo  urbano, di ricucitura del tessuto locale, ecc.
 15.  Completare la valutazione del clima acustico ante operam con l'individuazione   e   caratterizzazione   delle  sorgenti  presenti, integrando  le  attivita'  di rilevamento fonometrico gia' svolte. La metodologia di studio dovra' essere raffrontata con le norme ISO 9613 (parte  I  e  II)  e  UNI 9884 (mappe del rumore), sviluppato secondo modellazione  con  supporti  informatici  consolidati,  in  grado  di fornire  mappe  isolivello.  Le  simulazioni  modellistiche  dovranno utilizzare  i  valori  di  fonoassorbimento  delle barriere acustiche specificamente  previste  in  progetto,  utilizzando, per i materiali rotabili  e  l'armamento,  sia  le  banche  dati  esistenti presso le ferrovie  italiane,  sia  standard  di riferimento europei; lo studio dovra'  essere esteso anche alle emissioni associabili alle attivita' di cantiere, e dovra' considerare anche le emissioni sonore dovute al transito sugli impalcati strutturali.
 16.  Prevedere, nelle aree individuate come critiche dal punto di vista  delle  vibrazioni, l'inserimento di sistemi di attenuazione in corrispondenza   della   sovrastruttura   ferroviaria;   i  ricettori sensibili alla componente dovranno essere individuati, caratterizzati e  sottoposti  a  rilevamento  dello  stato  vibrazionale ante operam secondo le UNI 9614, 9916 e ISO 2631/2.
 17.  Definire  l'entita'  di  eventuali interventi di adeguamento delle   linee   elettriche  aeree  interferenti,  necessarie  per  la realizzazione  del progetto, valutando l'impatto elettromagnetico sui ricettori  maggiormente interessati da tali adeguamenti e prevedendo, per essi, oltre alle eventuali azioni di mitigazione, il monitoraggio ante  operam  e  post  operam,  con  attenzione  alle  aree  critiche interessate   dal   sistema   a   radiofrequenza  Treno-Terra  GSM-R, soprattutto   in   corrispondenza  di  eventuali  ricettori  ritenuti sensibili.
 18.  Curare,  nel  ripristino  della  continuita' ambientale come previsto   dal  progetto,  che  la  realizzazione  dei  manufatti  di attraversamento  faunistico  avvenga  in  accordo  con  gli  enti  ed autorita'  preposte  al  Parco,  con tutti i particolari accorgimenti necessari  a  distinguerli  o  separarli dalla viabilita' agricola ed interpoderale  e  che impediscano alla fauna di raggiungere il sedime della  ferrovia,  in  particolare nella zona di terrapieno situata ad est del ponte sul Ticino.
 19. Aggiornare il quadro degli interventi di arredo vegetazionale puntando   all'obiettivo   di   un  miglioramento  complessivo  della naturalita' dell'area, fortemente antropizzata, cogliendo l'occasione di ogni minimo ripristino della vegetazione ripariale, non solo nelle aree  protette, ma in tutti quei casi di attuale naturalita' residua, come  le sponde dei corsi d'acqua o sulle stesse sponde delle attuali trincee ferroviarie.
 20.  Predisporre  i  piani  di circolazione dei mezzi d'opera, in fase  di  cantiere,  suddivisi  per  le  varie  fasi  operative,  che contengano  i  dettagli  significativi  di questa attivita', quali il tipo dei mezzi, i volumi di traffico, i percorsi e analisi di rischio ambientale   relativo  agli  stessi,  il  tutto  da  relazionare  con l'aumento  di  traffico  dovuto ai servizi sostitutivi su gomma, o su autovetture  private,  a  causa  dell'indisponibilita'  del trasporto ferroviario, per definirne le piu' efficaci mitigazioni.
 21. Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di  scavo  e la redazione di un Piano cave per gli approvvigionamenti mentre  per  lo  smaltimento  di  quelli  di  esubero,  dovra' essere definito   il   Piano   di  deposito  temporaneo  e  di  smaltimento, individuando  le  discariche  autorizzate  per  le aree di stoccaggio definitivo.
 22.  Definire  in  dettaglio la logistica delle aree di cantiere, privilegiando  l'uso  di  aree  interstiziali  o  prive  di vincoli e riducendo   comunque  al  minimo  l'occupazione  di  aree  di  pregio ambientale, ed inoltre:
 inserire,   nei   documenti  progettuali  relativi  agli  oneri contrattuali  dell'appaltatore,  con esplicita ed esaustiva menzione, tutte  le indicazioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di cantiere;
 definire  i  cronoprogrammi  dei singoli cantieri in maniera da minimizzare  l'impatto  sui nodi urbani con maggiori problematiche di traffico  locale e/o di sensibilita' alle emissioni acustiche, sia in termini  di  durata complessiva, che di operativita' diurno/notturna, che di sovrapposizioni cumulative degli effetti;
 definire  i  consumi  idrici  delle  singole  fasi  di cantiere predisponendo  un  piano di approvvigionamento idrico compatibile con le risorse disponibili e che ne individui le relative fonti;
 specificare  la  quantita'  e qualita' degli scarichi idrici di tutte  le  acque  di  lavorazione,  delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
 prevedere   un   sistema   di   collettamento   finalizzato  ad allontanare  le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti ed  il  loro  convogliamento  in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento;
 specificare  le  aree  destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno  vegetale  e  le  procedure  atte  a  mantenerne nel tempo la vegetabilita';
 dettagliare   la  quantita'  e  qualita'  delle  immissioni  in atmosfera  e  le  misure  per evitare superamenti dei valori previsti dalla normativa vigente.
 23.  Analizzare  il  rumore  dei  cantieri operativi individuando oltre  ai  livelli  di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere  stesso  produce  nei  ricettori sensibili siti nell'intorno dello  stesso,  valutando la presenza delle componenti tonali a bassa frequenza  ed impulsive (allegato A del decreto ministeriale 16 marzo 1998),  qualora  i  cantieri si configurassero come sorgenti fisse, e verificando,  almeno nei ricettori sensibili piu' vicini al cantiere, il rispetto dei limiti differenziali.
 24.  Dettagliare  la  sistemazione  post  operam  delle  aree  di cantiere  e  di  deposito,  da  realizzarsi  attraverso  una adeguata progettazione    paesaggistica    e   l'inserimento   di   opere   di rinaturalizzazione,  soprattutto  nei  cantieri situati nelle aree di elevata sensibilita' ambientale.
 25.  Sviluppare  gli  interventi  di  mitigazione, secondo quanto indicato   nello   studio   d'impatto   ambientale  esaminato  e  sue integrazioni,  alla  luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalita' di esecuzione e i costi analitici; in particolare:
 scegliendo  tipologie  di  barriere  acustiche  integrate,  ove possibile,  con inserti a «verde naturale», fornendo per ciascun tipo i  valori  dell'attenuazione (perdita di inserzione nei ricettori), e rappresentando  i  risultati  su  allegati  grafici  planimetrici  di sintesi;
 prevedendo  tipologie  di  barriere  acustiche  coperte  per le installazioni delle centrali di betonaggio;
 approfondendo,  in  relazione  al  ponte  sul fiume Ticino, gli aspetti  inerenti  le  problematiche  poste  dalla  soglia  di fondo, realizzata  nel  1987 dalle Ferrovie dello Stato, sia nell'intento di limitarne gli effetti negativi sull'habitat fluviale, sia nei termini di  eventuali  interventi  volti  a ripristinarne la continuita' agli effetti della fauna ittica.
 26. Utilizzare, nella redazione del progetto definitivo, le linee guida  per  l'utilizzo dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione  dell'inquinamento  ambientale  cosi'  come  definito dal decreto  ministeriale  1° aprile  2004  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 27.   Redigere   gli  elaborati,  anche  successivi  al  progetto definitivo,  in  conformita' alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.
 28.  Predisporre  un  progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo  le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA, a partire   dalle   informazioni  riportate  nello  studio  di  impatto ambientale  e  sue  successive  integrazioni e prevederne il relativo costo nel quadro economico di progetto.
 29. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei  lavori,  un sistema di gestione ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).
 30.   Assicurarsi   attraverso   l'introduzione  delle  opportune specifiche  nella  documentazione  di  appalto  che  il  realizzatore dell'infrastruttura  possegga  o,  in  mancanza,  acquisisca,  per le attivita'  di  cantiere  anche dopo la consegna dei lavori e nel piu' breve  tempo  possibile,  la  Certificazione  Ambientale  14001  o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).
 31.  Verificare  la  possibilita', in accordo con la fasizzazione presentata,  di utilizzare al massimo il trasporto ferroviario per le fasi di messa a discarica.
 32.  Ottimizzare,  a  seguito  delle  indicazioni  della  Regione Lombardia,   le  quote  del  ferro  in  linea  con  le  richieste  di allineamento  verticale  evidenziate  dalla Regione stessa in accordo con gli enti locali.
 33.  Adottare,  relativamente  agli  interventi  di miglioramento dell'inserimento  nel  territorio  e nell'ambiente, tutte le tecniche disponibili  per  assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.
 34.  Concordare  con  la  Soprintendenza  per i beni archeologici della  Lombardia,  prima dell'inizio dei lavori, un piano di indagini preliminari  e  di  saggi  di  scavo  nelle  zone  da  sottoporre  ad escavazioni  provvedendo  altresi', in tempi e modi da concordare con la  medesima  Soprintendenza,  l'assistenza  archeologica da parte di personale specializzato nel corso dei lavori stessi;
 35.  Abbassare  ulteriormente  la quota del piano del ferro nelle tratte  in  trincea  che  attraversano  gli  abitati  di  Vigevano  e Abbiategrasso,  con  particolare riferimento al tratto in prossimita' del  Castello  di Abbiategrasso, per raggiungere una profondita' tale da  consentire  che  l'ingombro  in  elevato  di  tutte  le strutture ferroviarie  non  superi,  o  sporga  il meno possibile, dall'attuale livello del terreno;
 36.  Trasmettere,  in  sede  di  progettazione definitiva, per il parere di competenza, alla Soprintendenza per i beni architettonici e di paesaggio di Milano la seguente documentazione:
 planimetrie  delle  demolizioni  -  nuove  costruzioni a colori (gialli  e rossi) per l'intero tracciato, corredate da documentazione fotografica di riferimento;
 simulazione  fotografica  di inserimento ambientate delle nuove opere in elevato;
 censimento   dei  manufatti  architettonici  originali  (ponti, stazioni,  caselli,  magazzini, ecc.) comprendente una documentazione fotografica e planimetrica con breve descrizione dello stato di fatto e degli eventuali interventi previsti;
 elaborati  grafici di dettaglio (piante, sezioni e prospetti di rilievo,  progetto e confronto) relativi agli interventi previsti per il ponte sul fiume Ticino;
 37.  Studiare, per il nuovo ponte sul Naviglio Grande, in sede di progettazione  definitiva,  una struttura in acciaio, possibilmente a luce  unica,  o  in  alternativa venga considerata una riproposizione concettuale  della  tipologia  strutturale o architettonica del ponte esistente;  concordare  preventivamente  con  la Soprintendenza per i beni  architettonici  e  di  paesaggio  di  Milano eventuali opere di consolidamento o rivestimento delle sponde;
 38.  Sviluppare  in  sede  di progetto definitivo un'integrazione progettuale  circa  l'attuale  ponte  stradale/ferroviario  sul fiume Ticino,  con  un  puntuale  rilievo  della soglia del ponte medesimo, correlata   all'uso   esclusivo   ferroviario   dello   stesso.  Tale integrazione   progettuale  dovra'  essere  consegnata  alla  Regione Lombardia  e al Consorzio Parco lombardo della valle del Ticino prima della predisposizione del progetto definitivo.
 39.  Ubicare  il  macrocantiere  n.  1, previsto in territorio di Albairate  all'interno  di  una  «Zona  di  tutela  e  valorizzazione paesistica»  gia'  soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n.  1497/1939 in limitrofa area agricola esterna ad est del ricordato ambito  di particolare rilevanza ambientale, come osservato dal Parco agricolo Sud Milano.
 40.  Rivedere,  in sede di PD, le quote dei nuovi attraversamenti stradali  prescritti  dalla  regione  Lombardia  in  maniera  tale da perseguire  un  abbassamento  in  prossimita' di Abbiategrasso pari a -5,40  m  stante il vincolo del franco idraulico sull'attraversamento del  Naviglio  Grande  pari  a 3.20 m, con l'impegno di mantenere per quanto  possibile  le funzionalita' indicate nella delibera della RL. In particolare:
 Km 25+087 - VIO2 Viadotto ferroviario su S.P. 114.
 Si prescrive che la quota del piano del ferro in corrispondenza del  manufatto  ferroviario  di  scavalco  della  strada S.P. 114 sia portata  indicativamente  a  122,55  metri  rispetto ai +122,86 metri previsti  con  conseguente adeguamento della quota del piano stradale della S.P. 114.
 Km 25+619 - SLO2 Sottovia via Lattuada.
 Si  prescrive  che  la  quota  del  piano del ferro sia portata indicativamente a +118,66 rispetto alla quota prevista di +119,44 con conseguente adeguamento del piano stradale della via Lattuada stessa.
 Km 25+999 - IVO1 Cavalcaferrovia ciclopedonale via Donizetti.
 Si  prescrive  che  la  quota  del  piano del ferro sia portata indicativamente  da +117,00 a +115,88, prevedendo conseguentemente un abbassamento anche dello scavalco ciclopedonale.
 Km 26+196 - IVO2 Cavalcaferrovia ciclopedonale di via Mazzini.
 Si  prescrive  che  la  quota  del  piano del ferro sia portata indicativamente da +115,93 a +114,44 ricercando una soluzione tale da prevedere   un   attraversamento   carrabile   in   sostituzione  del ciclopedonale  del  PP.  La  quota  di detto attraversamento stradale dovra' essere la minima tecnicamente possibile.
 Km 26+352 - SNOI Fermata di Abbiategrasso.
 In   relazione   alle   modifiche   progettuali  relative  alla progressiva  precedente,  si prescrive la quota del piano del ferro a +114,44  anche  per  tutto  il tratto ferroviario relativo alla nuova fermata di Abbiategrasso e relativi marciapiedi.
 Km 26+449 - GA01 Galleria di via Giramo.
 Se  ne  prescrive lo stralcio limitatamente alla ricomposizione urbanistico-viaria dell'area interessata.
 Km 26+815 - IV03 Cavalcaferrovia ciclopedonale di via Galilei.
 Si  prescrive  che  la  stessa  quota  del  piano del ferro sia portata,  indicativamente  da +115,93 a +114,44, in complanare con la quota   prescritta   per  la  fermata  di  Abbiategrasso,  e  che  in sostituzione  del  progettato  cavalcaferrovia  ciclopedonale,  venga viceversa previsto un nuovo sovrappasso carrabile con l'estradosso al finito  il  piu'  basso  possibile  rispetto  all'attuale  quota  del terreno, tale da garantire la continuita' viaria dell'asse radiale di via Galilei, ferma restando la quota del piano del ferro prescritta a meno 5,40 metri circa.
 Km   35+793   (progressiva   da   ex  bivio  Vigevano)  -  IV04 cavalcaferrovia Corso Milano.
 Si  prescrive  che  la  quota del nuovo cavalcaferrovia non sia superiore  di  1,50  metri rispetto alla quota della strada attuale e che  inoltre  siano  garantiti agevoli accessi pedonali e carrai agli edifici  limitrofi; che sia infine adottata una soluzione progettuale che  preveda  anche  l'attraversamento ciclopedonale, almeno lungo un lato del cavalcaferrovia.
 Km   36+487   (progressiva   da   ex  bivio  Vigevano)  -  IV05 cavalcaferrovia ciclopedonale via Matteotti.
 Si prescrive che la quota massima al finito del manufatto venga abbassata in modo tale da non superare indicativamente di 1.30 metri, rispetto  ai  2,62  m  previsti,  l'attuale  quota  stradale e che la soluzione  progettuale delle rampe garantisca un migliore inserimento nel contesto esistente ed una maggiore funzionalita'.
 Dal km 36+621 al Km 36+795 (progressive da ex bivio Vigevano) - via Gobetti.
 Si  prescrive  la  modifica  del manufatto previsto, prevedendo l'altezza  massima all'estradosso finito dello scatolare (comprensivo del  manto  stradale  in  corrispondenza  della viabilita' prevista), rispetto  al piano di campagna esistente, non superiore a 1,70 metri, tenuto  conto  della  prescrizione generale che indica la nuova quota riferimento  del  piano  del  ferro  a  +98,10  metri.  Riguardo alla soluzione  viabilistica  sovrastante  lo scatolare della galleria, la stessa non risulta adeguata al sostegno dei flussi previsti: pertanto si  prescrive  che  la  viabilita' di scavalco preveda due corsie per senso  di  marcia con un nuovo ed agevole collegamento da corso Pavia ed  almeno  su  un  lato  dello  stesso  un  accesso ciclopedonale di collegamento tra via Gobetti e via Ludovico il Moro.
 Km  12+491  (progressiva  da  Mortara)  -  IV06 Cavalcaferrovia stradale corso Pavia.
 Si prescrive che la quota massima al finito dell'estradosso del manufatto  di  scavalco non sia superiore di 1,80 metri rispetto alla quota   della  strada  esistente,  tenuto  conto  della  prescrizione generale  di cui in premessa che indica la nuova quota di riferimento del piano del ferro a +98,10 metri s.l.m.
 Km  12+506  (progressiva  da  Mortara)  -  IVO9 Cavalcaferrovia ciclopedonale corso Pavia.
 Si  prescrive  che la quota massima al finito del manufatto non superi  1.40  metri e che la quota del piano del ferro sia prevista a +98,10  circa.  La  soluzione  progettuale delle rampe dovra' inoltre consentire  un  migliore  inserimento  nel  contesto esistente ed una migliore funzionalita'.
 Km  12 +149 (progressiva da Mortara) - IVO7 Cavalcaferrovia via Mascagni.
 Si  prescrive  che  la  quota massima al finito del manufatto sia corrispondente  ad  un'altezza  massima  di  1,80-2,00 metri sopra il piano  della strada attuale, misurata in corrispondenza degli accessi esistenti   cercando   per   quanto   possibile   di  rispettarne  la funzionalita'.  Tale  prescrizione  comporta  una quota del piano del ferro  coerente  con  quella  prescritta  all'altezza  di  C.so Pavia (+98,10 metri).
 Km  11+971  (progressiva  da  Mortara)  -  IVO8 Cavalcaferrovia ciclopedonale via S. Maria.
 Si   prescrive   l'abbassamento   del   manufatto  previsto  ad un'altezza  massima di 1,50 metri sopra il piano della strada attuale e  con  una migliore soluzione progettuale delle rampe ed un migliore inserimento nel contesto esistente.
 Km  9+056  (progressiva da Mortara) - GAO3 Galleria artificiale Corso Torino.
 Se  ne  prescrive  lo  stralcio  unitamente  alla  chiusura del passaggio a livello.
 41.  Si prescrive, stante la necessita' di collegare tra Parona e Vigevano  i  territori  posti a sud e a nord della linea ferroviaria, che   debba   essere   previsto   un  cavalcaferrovia  stradale  alla progressiva  Km  6+547 da Mortara. A fronte di impossibilita' tecnica potra'  essere  proposta  una soluzione alternativa consistente nella realizzazione di nuova viabilita' di arroccamento con collegamento al successivo  attraversamento  lato Milano (viabilita' e due ponti, uno su Terdoppio e uno sul Naviglio) da inserire nel progetto definitivo, previa  condivisione  da  parte  delle  Amministrazioni  (comunali  e provinciale) interessate.
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