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| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 settembre 2006 |  | Aggiornamento  per il trimestre ottobre-dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 207/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 27 settembre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
 la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
 la  legge  17 aprile  2003,  n.  83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
 la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
 il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 la  legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  19  dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica  26  gennaio 2000, come modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,   di   concerto   con   il  Ministro  dell'ambiente 11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002,  recante  criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,  recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004, recante   determinazione  dei  costi  non  recuperabili  del  settore dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalita'  di  rimborso  e  di  copertura  di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005,  recante  criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 24 ottobre   2005,   recante   aggiornamento   delle   direttive  per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai  sensi  dell'art.  11,  comma 5,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 24 ottobre   2005,   recante   direttive   per   la  regolamentazione dell'emissione  dei  certificati  verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 5 dicembre 2005,  recante direttive per la determinazione delle modalita' per la vendita  sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore del sistema elettrico;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005,  recante  direttive  all'Acquirente  unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
 il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, recante  nuove  modalita'  di gestione del fondo per il finanziamento delle  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema  elettrico  nazionale  e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, recante  norme  per l'erogazione del fondo per il finanziamento delle attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;
 le  deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare l'art. 2;
 la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004,  n. 48/04 e in particolare   l'allegato   A,   come   successivamente  modificato  e integrato;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04) e in particolare l'art. 10;
 la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 aprile 2006, n. 79/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 aprile 2006, n. 80/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 24 maggio 2006, n. 99/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 123/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 128/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 144/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 145/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 18 luglio 2006, n. 151/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2006, n. 165/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 174/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 179/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2006, n. 190/06;
 la  nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai clienti  del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004;
 la   comunicazione  dell'Acquirente  unico  S.p.A.  (di  seguito: Acquirente  unico)  del  4 settembre 2006, prot. Autorita' n. 021431, del 6 settembre 2006;
 la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 14 settembre 2006, prot. Autorita' n. 022608, del 18 settembre 2006;
 la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 20 settembre 2006, prot. Autorita' n. 023161, del 21 settembre 2006;
 la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 25 settembre 2006, prot. Autorita' n. 023707, del 27 settembre 2006;
 la  comunicazione  congiunta  da  parte  del  Gestore del Sistema elettrico  -  GRTN  S.p.A.  e  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico  (di seguito: Cassa) dell'8 settembre 2006, prot. Autorita' n.  022522 del 18 settembre 2006 (di seguito: comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa);
 la   comunicazione  della  Cassa  del  14 settembre  2006,  prot. Autorita' n. 022621 del 18 settembre 2006;
 la   comunicazione  di  Terna  S.p.a.  (di  seguito:  Terna)  del 18 settembre 2006, prot. Autorita' n. 023018 del 20 settembre 2006;
 la  comunicazione di Terna del 19 settembre 2006, prot. Autorita' n. 022994 del 20 settembre 2006;
 la  comunicazione di Terna del 21 settembre 2006, prot. Autorita' n. 023277 del 22 settembre 2006;
 Considerato che:
 gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
 l'art.  33,  comma 33.3,  lettera a)  del Testo integrato prevede che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea, l'acquirente unico invii all'Autorita' entro venti giorni dall'inizio di   ciascun   trimestre   la  stima  dei  propri  costi  unitari  di approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
 ai   sensi   dell'art.   33,  comma 33.3,  lettera b)  del  Testo integrato,  entro  trenta  giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre, l'Acquirente  unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente  e  i  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti dall'acquirente unico nel medesimo periodo;
 relativamente  al  periodo  gennaio-luglio  2006,  sulla base dei valori  pubblicati  dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui  tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico  per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione  dell'elemento  PC  della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 193 milioni di euro;
 il   completo  recupero  dello  scostamento  residuo  di  cui  al precedente  alinea  nel  corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe  una variazione della componente PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
 relativamente  al  periodo  gennaio-luglio 2006, sulla base delle informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano  scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal   medesimo   Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del dispacciamento,  inclusa  la  quota  dello sbilanciamento di cui alla deliberazione  n.  168/03  ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo   del   mercato   del   giorno   prima,  ed  i  costi  stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA  per  il  primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 184 milioni di euro;
 il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una  variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
 la  quantificazione  definitiva  degli  oneri relativi al 2005 in capo  al  conto  per  la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non e' ancora disponibile;
 il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59.1, lettera b), del Testo integrato (di seguito: Conto A3),   risulta  debitore  nei  confronti  del  conto  destinato  alla copertura  dei  cosiddetti  stranded  costs,  di  cui  al comma 59.1, lettera e)  (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari a circa 666 milioni di euro;
 sulla base delle informazioni fornite con la citata comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa, l'adeguamento della  componente  del  costo  evitato  di  combustibile  (CEC) della remunerazione  degli  impianti  Cip  6/92,  relativo  all'anno  2006, comportera' un ulteriore aggravio degli oneri in capo al Conto A3;
 con  deliberazione  n.  132/06  sono state impartite disposizioni alla Cassa affinche':
 a) tramite  l'ottimizzazione  della  gestione finanziaria delle giacenze  disponibili  nei  conti  di gestione e, in primo luogo, dei conti  di  cui  al  comma 59.1  del  Testo integrato, venga contenuto l'onere  finanziario  derivante  dal  tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
 b) in  relazione  a quanto indicato alla precedente lettera a), si  riavviasse  il  pagamento  delle  partite  economiche  di  cui al richiamato  decreto  6 agosto  2004 gia' nel corso del mese di luglio 2006;
 le  giacenze  disponibili nei conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n.  170/04  e  di  cui  al  punto 2 della deliberazione n. 297/05, e' prevedibile  che restino inutilizzate, in tutto o in parte rilevante, per non meno di sei mesi;
 Ritenuto opportuno:
 modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento  dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno  2006,  adeguando  conseguentemente il valore dell'elemento PC;
 modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento  dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno  2006,  adeguando  conseguentemente il valore dell'elemento OD;
 limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti  dall'Acquirente  unico per l'acquisto di energia elettrica ed  i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC,  al  5%  del valore medio della medesima componente in vigore del terzo trimestre;
 limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
 dare  disposizioni  alla  Cassa  per  l'utilizzo temporaneo delle giacenze  relative  ai  conti  di  gestione  di  cui all'art. 2 della deliberazione  n.  306/01,  di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04  e  di  cui  al punto 2 della deliberazione n. 297/05, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
 adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria A3;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
 
 2.1.  I  valori  dell'elemento  PC, dell'elemento OD, per il quarto trimestre  (ottobre-dicembre)  2006  sono  fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
 2.2.   Per   il  quarto  trimestre  (ottobre-dicembre)  2006,  sono confermati  i  valori  degli  elementi  CD  e  INT,  come fissati con deliberazione n. 299/05.
 2.3.  I  valori  della  componente  CCA  per  il  quarto  trimestre (ottobre-dicembre)  2006  sono  fissati  nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.
 2.4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre  (ottobre-dicembre)  2006  sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
 2.5.  I  valori  delle  componenti  tariffarie A, UC ed MCT, per il quarto  trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
 
 3.1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 3, comma 3, della deliberazione  n. 132/06, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente provvedimento, la Cassa provvede al rimborso delle  partite  economiche  di  cui  agli  allegati A e B del decreto 6 agosto  2004,  al netto delle quote gia' rimborsate, per un importo complessivo  pari  a  60  milioni  di  euro, pro quota tra i soggetti aventi diritto.
 3.2.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dal  comma 3.1  del  presente articolo,  la  Cassa  utilizza  temporaneamente  e  in funzione degli obiettivi  di  cui all'art. 3, comma 5 della deliberazione n. 132/06, le  giacenze  esistenti  presso i conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 4.1.   Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   Internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore dal 1° ottobre 2006.
 Milano, 27 settembre 2006
 Il presidente: Ortis
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