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| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006 |  | Misure  urgenti  per  l'osservanza  delle  disposizioni in materia di livello   sonoro  dei  messaggi  pubblicitari  e  delle  televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 ottobre 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema    radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   e   successive modificazioni;
 Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
 Visto  il  regolamento  in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le  successive  modifiche  approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre  2004,  n.  34/05/CSP  dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;
 Vista,  in  particolare,  la  delibera  n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006,  con  la  quale  al  fine  di  salvaguardare l'effettivita' del divieto  di  diffusione  di  messaggi  pubblicitari e televendite con potenza  sonora  superiore a quella ordinaria dei programmi, e' stato integrato   il   vigente   regolamento   in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva  e  televendite,  inserendo nella norma relativa alla riconoscibilita'  dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente  con  quanto  disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del testo  unico  della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;
 Vista  la  relazione  tecnica  in data 16 giugno 2006 sull'indagine relativa  ai  livelli  sonori  dei  programmi ordinari e dei messaggi pubblicitari  elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell'informazione,  trasmessa  dal  Ministro delle comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorita' in data 11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);
 Considerato  che  dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla base  di  un  monitoraggio  effettuato su un campione di trasmissioni televisive,  che  nella  maggioranza  dei  casi il livello sonoro dei messaggi  pubblicitari  risulta  superiore  a  quello  del  resto dei programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare nella  relazione  si  afferma che «le misure oggettive effettuate sui campioni  mostrano  che  l'83%  di  essi presenta un livello efficace (RMS)   della  pubblicita'  superiore  a  quello  del  programma.  La differenza  media  e'  di  1,8  dB  (51%). [...] Le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza e' stata percepita nel 57% dei casi.  Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non e'  stato  percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;
 Rilevato  che  l'art.  3,  comma 1,  del  Regolamento in materia di pubblicita'  radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'art. 1, comma 1, della gia' citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto di  «diffondere  messaggi  pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri  tecnici  di  rilevamento  determinati  dall'Autorita'  con apposito  provvedimento»,  del  quale  si  prevede  l'adozione «entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore» della medesima delibera n. 132/06/CSP;
 Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza,  al  fine  di  garantire il rispetto   della   normativa  in  materia  di  livello  sonoro  della pubblicita'  e  della  televendite  e  tutelare  gli  interessi degli utenti, e stante la complessita' della elaborazione del provvedimento recante  i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento, di  adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri tecnici  di  cui  al  sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione nella   citata  indagine,  provvedimento  che  avra'  efficacia  fino all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite le parti interessate;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 1.  Nelle  more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e delle  metodologie  di  rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera c)   del  decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177,  e dell'art.  3,  comma 1,  del  regolamento  di  cui  alla  delibera n. 538/01/CSP  del  26 luglio  2001,  come  modificato dalla delibera n. 132/06/CSP  del  12 luglio  2006,  sono  adottati in via temporanea i parametri   tecnici   e   la  metodologia  di  rilevamento  riportati nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e   sostanziale,   che   tengono   conto   dell'indagine   realizzata dall'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie dell'informazione citata in premessa.
 2.  Le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche e private operanti su frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere messaggi  pubblicitari  e  televendite  con  una  potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le  metodologie  di  rilevamento  di cui all'allegato A alla presente delibera.
 3.  Ai  fini  della  verifica del rispetto della presente delibera, l'Autorita'  si  avvale  della collaborazione del menzionato Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione .
 4.  In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 5.  Il  presente  provvedimento  ha efficacia fino all'adozione del provvedimento  definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie   di   rilevamento   di  cui  all'art.  3,  comma 1,  del regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come modificato  dall'art.  1,  comma 1,  della delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.
 Roma, 10 ottobre 2006
 Il presidente
 Calabrò
 
 I commissari relatori Innocenzi Botti - Sortino
 |  |  |  | Allegato A 
 Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite
 
 a.  Il  presente allegato fornisce la metodologia adottata in via temporanea  dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento  oggettivo  della  differenza  tra  il  livello medio del segnale  audio  relativo ad un campione di programma televisivo ed il livello   medio   del  segnale  audio  relativo  ad  un  campione  di pubblicita' estratti dalla stessa trasmissione televisiva.
 b.  La  verifica  di  cui  al  punto  precedente e' effettuata su programmi  televisivi  diffusi su frequenze terrestri, via cavo e via satellite,   precedentemente   registrati,   nelle  fasce  orarie  di programmazione che vanno dalle 7:00 alle 24.
 c.  Il  rilevamento oggettivo sul segnale audio e' ottenuto dalla misura del livello efficace medio (Root Mean Square - Radice Quadrata della Media) nella banda audio da 0 a 16 KHz. La misura e' effettuata su  un  campione  del  segnale  audio  della  trasmissione oggetto di verifica  precedentemente  registrata  su  cassetta.  La  misura puo' essere  effettuata a valle del filtro psofometrico. Ogni campione del segnale  audio,  sul  quale e' effettuata la misura, e' costituito da una  sequenza di segnale di durata pari a T secondi. Il confronto tra livello del segnale audio dei programmi e dei messaggi pubblicitari e televendite  e' ottenuto come differenza del livello RMS, espresso in decibel,    misurato    su    due   campioni   successivi   relativi, rispettivamente, a programma e messaggio pubblicitario o televendita.
 d.  La  durata del periodo T di misura di cui ai punti precedenti e' pari a 30 secondi.
 e.  La  verifica del superamento, da parte dell'emittente oggetto di  verifica,  del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita  (B)  rispetto  al  livello  sonoro del programma (A), e' effettuata sulla base di un insieme di 30 misure del parametro di cui al  precedente  punto c), acquisite secondo lo schema riportato nella tabella seguente. Si ritiene accertato il suddetto superamento quando almeno  il 30% delle misure presenta una differenza, B-A, espressa in decibel,  tra  i livelli RMS superiore a 0,6 dB (corrispondente ad un incremento relativo di potenza del 15%).
 
 Tabella di confronto dei livelli sonori
 Descrizione campione
 |         |Data-ora     |             |Segmento     |
 |         |della        |Segmento     |pubblicita'  | N.|Emittente|registrazione|programma (A)|(B)          |B-A (dB) ---------------------------------------------------------------------
 |         |             |             |             |Differenza tra
 |         |             |             |             |livello RMS
 |         |             |             |             |pubblicita'
 |         |             |             |             |(B) e livello
 |         |             |Livello RMS  |Livello RMS  |RMS programma
 |         |             |programma    |pubblicita'  |(A), in 1 |         |xx/yy/zzzz   |(dBm)        |(dBm)        |decibel
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