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| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 11 ottobre 2006 |  | Modificazioni  alle  condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 Visto  l'art.  13  del  decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento  recante  criteri  e  modalita' per la concessione della garanzia  e  per  la  gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3,   della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  adotta  le  necessarie disposizioni   operative  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  cui all'art.  2,  comma  100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  che  le  condizioni  di  ammissibilita' e le disposizioni di carattere  generale sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo  economico  sentito  il  Ministro  delle  politiche agricole alimentari  e  forestali  e  sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Visto  il  decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state  approvate  le  condizioni  di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole  e  medie  imprese  di  cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la nota n. 050166 del 15 settembre 2006 di MCC S.p.a. con la quale   sono   state   trasmesse  le  modifiche  alle  condizioni  di ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere  generale adottate dal Comitato  di  cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006;
 Sentito   il   Ministro   delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Sono  approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio   1999,   n.   248,   le   modifiche   alle  condizioni  di ammissibilita'    e    disposizioni   di   carattere   generale   per l'amministrazione  del  Fondo  citato  nelle  premesse,  adottate dal Comitato  previsto  dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006.
 2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni  di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art.  1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 11 ottobre 2006
 Il Ministro: Bersani
 |  |  |  | Allegato 1.  Al  punto  12.3  della  Parte  II  dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto   il  seguente:  «copia  della  documentazione  inerente  le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.».
 2.  Al  punto  13.1  della  Parte  II  dopo la parola «pagate» e' aggiunto  il seguente periodo: «e, proporzionalmente all'ammontare di queste  ultime, e' surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore  in  relazione  alle  eventuali  altre  garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo 4.4.».
 3.  Al  punto  14.3  della  Parte  III dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto   il  seguente:  «copia  della  documentazione  inerente  le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.».
 4.  Al  punto  14.7  della  Parte  III dopo la parola «pagate» e' aggiunto  il seguente periodo: «e, proporzionalmente all'ammontare di queste  ultime, e' surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore  in  relazione  alle  eventuali  altre  garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo 5.3.».
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