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| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 settembre 2006 |  | Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita. (Deliberazione n. 205/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 27 settembre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
 la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  28 giugno  2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
 il  dispositivo  di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006, nonche' le relative motivazioni;
 Considerato che:
 rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  134/06 l'indice  dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;
 la  deliberazione  n.  65/06  ha disposto che, entro il 30 giugno 2006,  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita riconoscano ai propri clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585 euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi  consumati dai medesimi clienti finali  nel  trimestre  aprile-giugno  2006,  a  titolo  di  parziale conguaglio    derivante    dall'applicazione   delle   modalita'   di aggiornamento  di  cui  alla  deliberazione  n. 248/04 in luogo della deliberazione  n.  195/02  per  l'anno  2005  e  della  revisione del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso  di  cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre  ottobre-dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto,  per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal  30 dicembre  2004  e  fino  al  28 marzo  2006, o che, attivi al 30 dicembre  2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
 la  deliberazione  n.  134/06  ha  mantenuto il riconoscimento ai clienti  finali  dell'ammontare di cui al precedente alinea anche per il trimestre luglio-settembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che  cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente   al  28 marzo  2006,  di  ottenere  su  richiesta  i conguagli loro spettanti;
 Ritenuto che sia necessario:
 confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di  cui  all'art.  3  della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo  di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7,  comma 1,  della  medesima  deliberazione,  come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;
 mantenere   anche  per  il  trimestre  ottobre-dicembre  2006  il riconoscimento  dell'ammontare  gia' previsto con le deliberazioni n. 65/06 e n. 134/06;
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 
 Disposizioni    relative    all'aggiornamento    per   il   trimestre ottobre-dicembre  2006  delle  condizioni economiche di fornitura del
 gas naturale
 
 1.1   Per   il   quarto  trimestre  (ottobre-dicembre)  2006,  sono confermate  le  condizioni  economiche di fornitura del gas naturale, determinate  ai  sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) n. 138/03, come  aggiornate,  per  il  trimestre  luglio-settembre  2006,  dalla deliberazione n. 134/06.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Riconoscimento  di  un  parziale  conguaglio ai clienti finali di cui
 alla deliberazione n. 138/03
 
 2.1  Gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita riconoscono ai propri clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585 euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi consumati dai medesimi. clienti finali  nel  trimestre  ottobre-dicembre  2006,  a titolo di parziale conguaglio    derivante    dall'applicazione   delle   modalita'   di aggiornamento  di  cui  alla  deliberazione  n. 248/04 in luogo della deliberazione  n.  195/02  per  l'anno  2005  e  della  revisione del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso  di  cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
 2.2  Ai  fini  dei  riconoscimento,  in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di  vendita  accreditano  i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre ottobre-dicembre 2006.
 2.3  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato   il   diritto  di  cui  all'art.  5,  comma 3,  della deliberazione n. 134/06.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Pubblicazione ed entrata in vigore
 
 3.1  Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° ottobre 2006.
 Milano, 27 settembre 2006
 Il presidente: Ortis
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