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| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 settembre 2006 |  | Modifiche  e  integrazioni  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di  criteri  per  la  determinazione  delle  condizioni economiche di fornitura  del  gas  naturale  ai  clienti  finali. (Deliberazione n. 206/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 27 settembre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:   deliberazione   n.  138/03),  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 Considerato che:
 la  deliberazione  n.  138/03 ha previsto, per il periodo sino al 30 settembre  2006,  un sistema di compensazione al fine di garantire un  graduale  impatto  degli  effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi  criteri  per  la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, introdotte dalla medesima delibera, negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente, che in precedenza avevano beneficiato di  un  ridotto  costo unitario dei gas volto a favorire l'estensione del servizio;
 in  particolare  l'art. 4, comma 1, ha previsto e determinato una quota  addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione &greco;a 1, al  fine  di finanziare il Conto per la compensazione negli ambiti ad elevati  costi  unitari  (di  seguito:  Conto)  istituito,  ai  sensi dell'art. 10, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), nonche' una quota compensativa unitaria alla tariffa di  distribuzione  &greco;b i,  a  beneficio  degli ambiti ad elevati costi unitari come definiti all'art. 9 della deliberazione n. 138/03;
 con  nota  20 giugno  2006  (prot.  Autorita' 15146 del 26 giugno 2006)  la  Cassa  ha comunicato l'evoluzione mensile del Conto da cui risulta un saldo attivo;
 Ritenuto che:
 sia  necessario modificare e integrare la deliberazione n. 138/03 al  fine  di  indicare le modalita' di applicazione del meccanismo di compensazione dopo il 30 settembre 2006;
 sia  opportuno  adottare, dopo la data del 30 settembre 2006, una rimozione  graduale  del  meccanismo  di  compensazione,  al  fine di attenuare  l'entita'  degli incrementi delle condizioni economiche di fornitura  negli  ambiti  ad  elevati costi unitari, applicando a tal fine   il   corrispettivo   &greco;b i   in  forma  ridotta  fino  al 30 settembre 2008;
 sia  opportuno  finanziare  il  mantenimento  del  meccanismo  di compensazione   tramite   il   saldo   attivo   del   Conto   e   che conseguentemente possa essere eliminata la quota addizionale unitaria &greco;a 1;
 
 Delibera:
 
 1.   Di   sostituire   l'art.   4,   comma 3,  della  deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 con il seguente:
 «4.3  La  quota  addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione &greco;a 1   e  la  quota  compensativa  unitaria  della  tariffa  di distribuzione  &greco;b i, assumono i valori di cui al comma 4.1 fino al 30 settembre 2006. Con decorrenza 1° ottobre 2006 viene rimossa la quota  addizionale unitaria &greco;a 1 e il corrispettivo &greco;b i, viene  ridotto  al 70% del valore di cui al comma 4.1. Con decorrenza 1° ottobre  2007 il corrispettivo &greco;b i viene ridotto al 30% del valore  di  cui  al  comma 4.1.  Con  decorrenza  1° ottobre  2008 il corrispettivo &greco;b i viene rimosso.».
 2. Di sostituire l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:
 «5.1 L'impresa di distribuzione applica fmo al 30 settembre 2006 la quota  addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, &greco;a 1 e  fmo  al  30 settembre  2008  la  quota compensativa unitaria della tariffa  di distribuzione, &greco;b i, di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.3,  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  11,  ad ogni unita' di energia distribuita per conto del j-esimo esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente:
 a) ai   clienti   fmali   che  non  appartengono  alle  categorie individuate   dall'art.  22,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 164/2000;
 b) ai  clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'art.  22,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 164/2000 e che, alla  data del 31 dicembre 2003, non hanno esercitato la capacita' di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.».
 3.  Di  sostituire  nell'art.  11,  comma 1, della deliberazione n. 138/03 l'espressione «comma 4.1» con «commi 4.1 e 4.3».
 4. Di  sostituire l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:
 «11.2  Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni mese, la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo mensile B, di cui al comma 11.3,  relativo  alla quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione &greco;b i di cui ai commi 4.1 e 4.3.
 5.  di  aggiungere  nell'art.  11,  comma 4, della deliberazione n. 138/03,  dopo  le parole «a partire dall'anno 2005» le parole «e fino all'anno 2009».
 6. Di aggiungere nell'art. 12 della deliberazione n. 138/03:
 a) al  comma 12.1,  dopo  le parole «dalla fine di ogni mese», le parole «antecedente il 1° ottobre 2006»;
 b) al  comma 12.2,  dopo le parole «a partire dall'anno 2005», le parole «e fino all'anno 2007».
 7. Di  pubblicare  sul  sito internet dell'Autorita' il testo della deliberazione   n.   138/03   come   risultante   dalle  modifiche  e integrazioni apportate con la presente deliberazione.
 8. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 27 settembre 2006
 Il presidente: Ortis
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