| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 
 Dispone:
 
 1. Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  esclusivamente  per via telematica.
 1.1.  Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e   dai   provvedimenti   di   seguito   elencati   sono   effettuate esclusivamente per via telematica:
 a) decreto  interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato  dal  decreto  interministeriale  9 maggio  2002,  n. 153, riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a  mezzo  bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai  fini  della  detrazione  di  cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre   1997,   n.   449,   identificativi  del  mittente,  dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;
 b) decreto    ministeriale    18 marzo   1999,   concernente   le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria,  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto,  di  somministrazione  e  di  trasporto,  conclusi  mediante scrittura privata e non registrati;
 c) decreto   ministeriale   17 settembre   1999,  riguardante  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione  e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 d) decreto   ministeriale   17 settembre   1999,  concernente  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  delle domande di iscrizione, variazione  e  cancellazione  negli  albi, registri ed elenchi tenuti dagli  ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 e) decreto   ministeriale   21 ottobre   1999,   riguardante   le comunicazioni   all'anagrafe   tributaria,   da  parte  degli  uffici marittimi   e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile,  sezione nautica,  di  dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di  trascrizione  di  atti  costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di  godimento, nonche' alle dichiarazioni  di  armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da  diporto,  o  quote  di  essi,  di  cui  all'art.  6, primo comma, lettera f),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 f) decreto   ministeriale   21 ottobre   1999,   riguardante   le comunicazioni   all'anagrafe   tributaria,   da  parte  del  registro aeronautico   nazionale  e  dei  direttori  delle  circoscrizioni  di aeroporto,  dei  dati  e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni   e   cancellazioni,  di  cui  all'art.  6,  primo  comma, lettera f),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 g) decreto   ministeriale   27 gennaio   2000,   riguardante   le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria,  degli elenchi delle persone fisiche   che   hanno   corrisposto   interessi   passivi,  premi  di assicurazione  e  contributi  previdenziali,  previsti  dall'art. 78, commi 25  e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti   che   erogano  mutui  agrari  e  fondiari,  dalle  imprese assicuratrici e degli enti previdenziali;
 h) decreto   interministeriale  27 giugno  2000,  riguardante  le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti  e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione,  ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie, relativamente ai soggetti  contraenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;
 i) decreto   interministeriale  27 giugno  2000,  riguardante  le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti  e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione  di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui  all'art.  6,  primo  comma,  lettera  g-ter),  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
 1.2.  Le  comunicazioni del punto 1.1 possono essere sostituite, in caso   di   esito   negativo  del  controllo  di  qualita'  da  parte dell'Agenzia  delle  entrate,  attraverso  la procedura descritta nel punto 3 del presente provvedimento.
 2. Modalita' di trasmissione.
 2.1.  I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui  al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera a), utilizzano  il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione   ai  requisiti  da  essi  posseduti  per  la  trasmissione telematica delle dichiarazioni.
 2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati  indicati  nel  punto  1,  degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
 3. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
 3.1.  L'Agenzia  delle  entrate,  a  seguito  del  controllo  della qualita'  dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente.
 3.2.  La  trasmissione  di  un  file  in  sostituzione  di un altro precedentemente  inviato,  viene  effettuata utilizzando la procedura prevista in ambiente Entratel o Internet.
 4. Trattamento dei dati.
 4.1.  I  dati  e  le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della  capacita'  contributiva,  nel  rispetto  dei  diritti  e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
 4.2.   I   dati   e   le   notizie  raccolti,  che  sono  trasmessi nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e protezione  dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe  tributaria  e  sono  trattati, secondo il principio di necessita',  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante   analisi  selettive  che  consentono  l'individuazione  del contribuente  in  caso  di  avvio  delle  attivita'  istruttorie  per l'esecuzione dei controlli fiscali.
 5. Sicurezza dei dati.
 5.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 1, e' garantita  dal  sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che  e'  basato  su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente  in  un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica  password.  Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e'  previsto  l'inserimento  di  un  ulteriore  codice  PIN personale dell'utente,  non  utilizzabile  da  altri  soggetti. La riservatezza nella  trasmissione  dei  dati  e'  altresi' realizzata attraverso un meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che  garantiscono  la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 5.2.   La   sicurezza   degli   archivi   del  sistema  informativo dell'anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di  sicurezza  per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
 6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
 6.1.  Il  Garante  per la protezione dei dati personali, consultato all'atto  della  predisposizione  del presente provvedimento ai sensi dell'art.  154,  comma 5,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
 7. Termini delle trasmissioni.
 7.1.  Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
 7.2.  Per  l'anno  2005,  le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
 8. Specifiche tecniche.
 8.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria   sono   predisposti   secondo   il   formato   descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici al provvedimento 10 marzo 2005.
 9. Software di controllo.
 9.1.  Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, ad esclusione di quelle indicate nella lettera a), e'  fatto  obbligo  di  utilizzare  i  prodotti software di controllo distribuiti  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate,  al fine di verificare  la  congruenza  dei  dati  comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
 9.2.  Gli  archivi  devono  essere  di dimensioni non superiori a 3 Megabyte.
 10. Ricevute.
 10.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in  base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al  paragrafo 3  dell'allegato  tecnico  al  decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
 b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 9;
 d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
 e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
 Gli esiti, di cui al presente punto, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e'  tenuto  a  riproporre  la  trasmissione  corretta entro i termini previsti.
 10.2.  Nell'ipotesi  di  cui  al punto 10.1, lettera e), al fine di poter  consentire  la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' prorogato di trenta giorni.
 10.3.  L'Agenzia  delle  entrate  attesta  l'avvenuta presentazione delle  comunicazioni  mediante  una  ricevuta,  contenuta in un file, munito  del  codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice  di  riscontro  per  il servizio Internet, generati secondo le modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico  ed  al  paragrafo 3  dell'allegato  tecnico  ter  al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
 In essa sono indicati i seguenti dati:
 a) la data e l'ora di ricezione del file;
 b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
 c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione dello stesso;
 d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
 10.4.  Salvo  cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
 
 Motivazioni.
 
 La  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ha  previsto  nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via   telematica,   nell'ambito   del  potenziamento  del  patrimonio informativo,  ai  fini  di  una  maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione  e  contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalita' e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.
 In  tale  ottica,  viene disposta l'esclusivita' della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilita' delle  informazioni,  che  pervengono  in anagrafe tributaria, ed una piu' veloce fruizione delle stesse.
 Inoltre,  al  fine  di  migliorare  ulteriormente  tale  livello di affidabilita',  anche  a  seguito di segnalazioni di errori contenuti nelle   comunicazioni   inviate  dai  soggetti  obbligati,  e'  stata realizzata  l'implementazione,  sia  per la fase dell'invio che della ricezione,  delle  procedure  di  controllo  della  qualita' dei dati trasmessi.
 I  dati  e  le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare,      con      riferimento     all'identificazione     ed all'autenticazione  dell'utente,  la sicurezza della trasmissione dei dati  e'  garantita  da  un  meccanismo  di  autorizzazione  a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad  una  password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
 La  riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso   un   meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  da  parte dell'Agenzia delle entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei controlli,   le  cui  operazioni  sono  opportunamente  tracciate.  I particolari  sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d.  «data  warehouse»,  inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare,    nel   rispetto   dei   principi   di   necessita'   e proporzionalita',  solo  i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.
 
 Riferimenti normativi.
 
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive  modificazioni,  art.  7, undicesimo e dodicesimo comma;
 statuto  dell'Agenzia  delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  42,  del  20 febbraio  2001  (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
 regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, approvato  con  delibera  del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 c) Disciplina normativa di riferimento:
 legge  30 dicembre  1991,  n. 413, concernente disposizioni per ampliare   le   basi  imponibili  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare l'attivita' di accertamento;
 legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e  successive  modificazioni  modalita'  per  la  presentazione delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
 decreto   ministeriale   27 gennaio   2000,   in   materia   di comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  -  su  supporti  magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche   che   hanno   corrisposto   interessi   passivi,  premi  di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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