Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 ottobre 2006
Attuazione della direttiva 2005/8/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/8/CE;
Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;
Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Decreta:

Art. 1.
1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 e' modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
 
Allegato 1

1) nella colonna 2, riga 2, piombo, e' inserita la seguente nota a pie' pagina dopo la voce «foraggio verde»:
«(*) foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc...»;
2) la riga 3, fluoro, e' cosi' modificata:
a) le note a pie' pagina (1) e (2) sono soppresse;
b) le voci «Composti minerali per bovini, ovini e caprini -- 2000 (1)» e «Altri mangimi complementari -- 125 (2)» sono sostituite da «Mangimi complementari contenenti \leq 4% di fosforo -- 500» e «Mangimi complementari contenenti > 4% di fosforo -- 125 per 1% fosforo»;
3) la riga 4, mercurio, e' sostituita dal testo seguente:

=====================================================================
| | Contenuto massimo in
| Prodotti destinati |mg/kg (ppm) di mangime
Sostanze | all'alimentazione | al tasso di umidita'
indesiderabili | degli animali | del 12% ===================================================================== (1) |(2) |(3) ---------------------------------------------------------------------
| Materie prime per |
|mangimi, ad eccezione | {4. Mercurio |di: |0,1 ---------------------------------------------------------------------
| - mangimi |
|provenienti dalla |
|trasformazione di |
|pesci o di altri |
|animali marini |0,5 ---------------------------------------------------------------------
| - carbonato di |
|calcio |0,3 ---------------------------------------------------------------------
| Mangimi completi, ad|
|eccezione di: |0,1 ---------------------------------------------------------------------
| - mangimi completi|
|per cani e gatti |0,4 ---------------------------------------------------------------------
| Mangimi |
|complementari, ad |
|eccezione di: |0,2 ---------------------------------------------------------------------
| - mangimi |
|complementari per cani|
|e gatti |
 
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