| 
| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 ottobre 2006 |  | Attuazione  della  direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la  direttiva  2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista   la   legge   15 febbraio   1963,  n.  281,  e  successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione della  direttiva  2002/70/CE  per  la  determinazione  dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
 Vista  la  direttiva  2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005,  recante  modifica  della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti  per  la  determinazione  dei  livelli  di  diossine  e PCB diossina-simili nei mangimi;
 Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/7/CE;
 Sentito  il  parere  della  Commissione  tecnica  mangimi, di cui all'art.  9  della  legge  n.  281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;
 Vista  la  legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita  «alle  norme  comunitarie  non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive   gia'   recepite   nell'ordinamento   nazionale,  e'  data attuazione,  nelle  materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da'  tempestiva  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Al decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato 1;
 b) nell'allegato  II,  alla  fine  del  punto  2.  Contesto, e' aggiunto il periodo riportato nell'allegato 2.
 2.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 ottobre 2006
 Il Ministro: Turco
 |  |  |  | Allegato 1 
 «1. Obiettivo ed ambito d'applicazione.
 I  campioni,  destinati  al  controllo  ufficiale  dei livelli di diossine  (PCDD/PCDF), nonche' alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili  (*)  nei  mangimi, sono prelevati conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva n. 76/371/CEE. Vanno applicati i  requisiti  in  materia  di  quantita'  relativi al controllo delle sostanze  o  dei  prodotti  equamente  presenti  nei  mangimi,  quali previsti  al punto 5.A dell'allegato della direttiva n. 76/371/CEE. I campioni  globali  cosi'  ottenuti si considerano rappresentativi dei lotti  o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli determinati  nei  campioni  di  laboratorio, si accerta il rispetto o meno  dei  livelli  massimi  fissati  nella  direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
 2.  Conformita'  del  lotto  o  del  lotto  parziale con i valori massimi.
 La  partita  si  considera  accettata  quando il risultato di una singola  analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato nella  direttiva  2002/32/CE, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.
 La partita non e' conforme al livello massimo, conformemente alla direttiva  2002/32/CE,  se  il risultato analitico, confermato da una doppia   analisi   e  calcolato  come  valore  medio  di  almeno  due determinazioni  distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.
 Dell'incertezza  della misurazione si puo' tener conto in uno dei seguenti modi:
 - calcolando  l'incertezza  estesa,  utilizzando  un fattore di copertura 2, il che da' un livello di affidamento del 95% circa;
 - stabilendo il limite di decisione (CCa) in applicazione della decisione   2002/657/CE   della   Commissione  (***)  (punto  3.1.2.5 dell'allegato,   nel   caso  di  sostanze  con  un  limite  stabilito consentito).
 Le  presenti  norme  di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti  dall'analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. Cio'  non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme nazionali  a  fini  di  difesa  o  arbitrato  secondo quanto previsto all'art. 18 della direttiva 95/53 (****).
 (*) Tabella di PCB diossina-simili.
 
 =====================================================================
 Congenere       |Valore TEF|       Congenere       |Valore TEF ===================================================================== Dibenzo-p-diossine     |          |                       | ({PCDD})               |          |OCDF                   |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 2,3,7,8-TCDD           |1         |PCB diossina-simili:   | ---------------------------------------------------------------------
 |          |PCB non-orto + PCB     | 1,2,3,7,8-PeCDD        |1         |mono-orto              | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8-HxCDD      |0,1       |PCB non-orto           | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,6,7,8-HxCDD      |0,1       |PCB 77                 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8,9-HxCDD      |0,1       |PCB 81                 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD    |0,01      |PCB 126                |0,1 --------------------------------------------------------------------- OCDD                   |0,0001    |PCB 169                |0,01 --------------------------------------------------------------------- Dibenzofurani ({PCDF}) |          |                       | --------------------------------------------------------------------- 2,3,7,8-TCDF           |0,1       |PCB mono-orto          | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8-PeCDF        |0,05      |PCB 105                |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 2,3,4,7,8-PeCDF        |0,5       |PCB 114                |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 118                |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,6,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 123                |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8,9-HxCDF      |0,1       |PCB 156                |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 2,3,4,6,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 157                |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF    |0,01      |PCB 167                |0,00001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF    |0,01      |PCB 189                |0,0001
 
 Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp»  =  hepta;  «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.
 (**)   Gazzetta Ufficiale L 140 del 30 maggio 2002, pag. 10.
 (***)  Gazzetta Ufficiale L 221 del 17 agosto 2002, pag. 8.
 (****) Gazzetta Ufficiale L 265 dell'8 novembre 1995, pag. 17.».
 |  |  |  | Allegato 2 
 «Il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere e'  la  concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produca   una   risposta   strumentale  a  due  ioni  differenti,  da controllare  con  un  rapporto  S/R  (segnale/rumore)  di  3:1 per il segnale  meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad esempio,  il  tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura  di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.».
 |  |  |  |  |