Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 ottobre 2006
Attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/7/CE;
Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;
Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Decreta:

Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato 1;
b) nell'allegato II, alla fine del punto 2. Contesto, e' aggiunto il periodo riportato nell'allegato 2.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
 
Allegato 1

«1. Obiettivo ed ambito d'applicazione.
I campioni, destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), nonche' alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili (*) nei mangimi, sono prelevati conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva n. 76/371/CEE. Vanno applicati i requisiti in materia di quantita' relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, quali previsti al punto 5.A dell'allegato della direttiva n. 76/371/CEE. I campioni globali cosi' ottenuti si considerano rappresentativi dei lotti o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio, si accerta il rispetto o meno dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
2. Conformita' del lotto o del lotto parziale con i valori massimi.
La partita si considera accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato nella direttiva 2002/32/CE, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.
La partita non e' conforme al livello massimo, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.
Dell'incertezza della misurazione si puo' tener conto in uno dei seguenti modi:
- calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura 2, il che da' un livello di affidamento del 95% circa;
- stabilendo il limite di decisione (CCa) in applicazione della decisione 2002/657/CE della Commissione (***) (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze con un limite stabilito consentito).
Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti dall'analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. Cio' non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo quanto previsto all'art. 18 della direttiva 95/53 (****).
(*) Tabella di PCB diossina-simili.

=====================================================================
Congenere |Valore TEF| Congenere |Valore TEF ===================================================================== Dibenzo-p-diossine | | | ({PCDD}) | |OCDF |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 2,3,7,8-TCDD |1 |PCB diossina-simili: | ---------------------------------------------------------------------
| |PCB non-orto + PCB | 1,2,3,7,8-PeCDD |1 |mono-orto | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8-HxCDD |0,1 |PCB non-orto | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,6,7,8-HxCDD |0,1 |PCB 77 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8,9-HxCDD |0,1 |PCB 81 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |0,01 |PCB 126 |0,1 --------------------------------------------------------------------- OCDD |0,0001 |PCB 169 |0,01 --------------------------------------------------------------------- Dibenzofurani ({PCDF}) | | | --------------------------------------------------------------------- 2,3,7,8-TCDF |0,1 |PCB mono-orto | --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8-PeCDF |0,05 |PCB 105 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 2,3,4,7,8-PeCDF |0,5 |PCB 114 |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8-HxCDF |0,1 |PCB 118 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,6,7,8-HxCDF |0,1 |PCB 123 |0,0001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,7,8,9-HxCDF |0,1 |PCB 156 |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 2,3,4,6,7,8-HxCDF |0,1 |PCB 157 |0,0005 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |0,01 |PCB 167 |0,00001 --------------------------------------------------------------------- 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |0,01 |PCB 189 |0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.
(**) Gazzetta Ufficiale L 140 del 30 maggio 2002, pag. 10.
(***) Gazzetta Ufficiale L 221 del 17 agosto 2002, pag. 8.
(****) Gazzetta Ufficiale L 265 dell'8 novembre 1995, pag. 17.».
 
Allegato 2

«Il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere e' la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.».
 
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