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| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 22 settembre 2006 |  | Aggiornamento  per  l'anno  2007  dei  corrispettivi per i servizi di trasmissione  e  distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per  il riconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione   degli   importi  per  il  riconoscimento  di  interventi finalizzati  alla  promozione  dell'efficienza energetica nel settore elettrico.   Aggiornamento   per   l'anno   2007  dei  contributi  di allacciamento  e  dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 19 giugno 1996. (Deliberazione n. 203/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 22 settembre 2006;
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/2005);
 il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001,  recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di  incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di trasmissione;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
 il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001, n. 156/2001 (di seguito: deliberazione n. 156/01);
 la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03;
 la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004,  come  successivamente  modificato  e  integrato (di seguito: testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 195/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 232/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2005, n. 15/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 luglio  2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  11 gennaio  2006,  n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  14 luglio  2006, n. 145/06 (di seguito: deliberazione n. 145/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto  2006,  n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);
 il  documento  per  la consultazione diffuso il 22 novembre 2005, recante   Revisione   dell'articolazione   per   fasce   orarie   dei corrispettivi  di  alcuni  servizi  di  pubblica utilita' nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007;
 la  relazione  tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 299/05;
 il documento recante Previsioni della domanda elettrica in Italia e  del  fabbisogno di potenza necessario - Anni 2005-2015, pubblicato dal GRTN S.p.a. il 30 settembre 2005;
 la comunicazione di Terna S.p.a. in data 21 settembre 2006, prot. Autorita' 023221 del 21 settembre 2006.
 Considerato che:
 ai  sensi  degli articoli 6, 15, 21 e 26 del testo integrato, per il  periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate  nell'anno  successivo,  a  copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
 con  deliberazione  n.  145/06,  il  termine di cui al precedente punto e' stato prorogato;
 ai  sensi  del  richiamato  art.  6 del testo integrato, la quota parte  della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli  ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 mentre  la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei  costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 il  tasso  di  variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto su reti di trasmissione;
 ai  sensi  del  richiamato  art.  15 del testo integrato la quota parte  delle  componenti  (rho)1  e  (rho)3  a  copertura  dei  costi operativi,   inclusi   gli   ammortamenti  relativi  al  servizio  di distribuzione, e' aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 limitatamente  agli  elementi  (rho)1(disMT),  (rho)1  (disBT), (rho)3  (disMT) e (rho)3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
 mentre la quota parte delle medesime componenti (rho)1 e (rho)3 a copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 ai   sensi  del  richiamato  art.  21  del  testo  integrato,  la componente  CTR  e  le  componenti  tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1,  lettera b),  del medesimo testo integrato, sono aggiornate con le   stesse   stesse  modalita'  previste  per  la  sopra  richiamata componente TRAS;
 ai  sensi  del  richiamato  art. 26 del testo integrato, la quota parte  delle componenti (sigma)1, (sigma)2 e (sigma)3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, e' aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 limitatamente  agli elementi (sigma)3(disMT), e alla componente (sigma)2,  il  tasso  di  variazione  collegato  ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
 mentre   la  quota  parte  delle  medesime  componenti  (sigma)1, (sigma)2 e (sigma)3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 limitatamente   all'elemento   (sigma)3  (tras),  il  tasso  di variazione  collegato  alla  maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi  di  sviluppo  della  capacita'  di  trasporto  su reti di trasmissione;
 i  costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita' del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC 6 di cui al comma 1.1 del testo integrato;
 ai  sensi  del  comma 9.2  della  deliberazione  n.  5/04, per il periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' aggiorna annualmente i contributi  di  allacciamento  e i diritti fissi di cui al capitolo I del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 Considerato che:
 il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'Istat  e'  stato fissato,  per il periodo giugno 2005 - maggio 2006 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura dell'1,9%;
 il   tasso   di   variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato  dall'Istat,  per  il periodo II trimestre  2005  -  I  trimestre  2006  rispetto ai quattro trimestri precedenti, e' stato accertato nella misura del 2,6%;
 con  proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale,   di   fornire   le   informazioni   necessarie   ai  fini dell'adeguamento  della  quota  parte  delle  componenti tariffarie a copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito;
 con proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alla societa' Terna   S.p.a.   di   fornire  le  informazioni  necessarie  ai  fini dell'aggiornamento  della componente di cui al comma 20.1, lettera b) del testo integrato, per la quota di competenza;
 l'art.  2,  comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede che  ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche  ai  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli  obiettivi  quantitativi  nazionali di incremento dell'efficienza energetica  degli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 nonche' i criteri generali per  la  progettazione  e  l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;
 l'art.  9,  comma 9.1,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede  che  i  costi  sostenuti  dalle imprese distributrici per la realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi di cui al medesimo decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare  copertura,  per  la  parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorita';
 con  delibera n. 156/2001, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai  fini  della  formazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  decreto ministeriale 24 aprile 2001;
 con delibera n. 2 19/04 l'Autorita' ha determinato i criteri e le modalita'  di  riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti   dai  distributori  di  energia  elettrica  soggetti  agli obblighi  di  cui  al  decreto  ministeriale  20 luglio  2004  e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorita';
 l'art.  3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro  il  30 settembre  di  ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il valore  del  contributo  tariffario  unitario  di  cui al comma 1 del medesimo articolo;
 l'art.  65,  comma 1,  del testo integrato, come modificato dalla deliberazione  n.  219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica negli   usi   finali  di  energia  elettrica  e'  utilizzato  per  il finanziamento  di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita';
 l'art.  5  della  deliberazione  n. 4/06 stabilisce che gli oneri sostenuti  dall'Enea per l'attivita' di cui all'art. 4 della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure e  interventi  per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali  di  energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04;
 le   componenti   tariffarie   ed   i  parametri  tariffari  sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del testo integrato;
 i  costi  di  funzionamento  della  societa'  GRTN  - Gestore del sistema  elettrico S.p.a. (Gestore dei servizi elettrici S.p.a. a far data  dall'1° ottobre  2006),  sono  attualmente  coperti  tramite il corrispettivo  di cui al comma 20.1, lettera b), del testo integrato; e   che   la   medesima   societa'   svolge  essenzialmente  funzioni amministrative  connesse  all'attivita' di compravendita dell'energia elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999,  e  di  gestione  dei  meccanismi  incentivanti  delle fonti rmnnovabili  di  cui  all'art.  11  dello stesso decreto legislativo, nonche'  dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;
 come  riportato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n. 299/05,   «la  revisione  strutturale  delle  fasce  orarie  proposta dall'Autorita'  nel  documento  di  consultazione 22 novembre 2005 e' stata  invece  rinviata  all'anno 2007 (...). In particolare, e' gia' stata  avallata dal Collegio dell'Autorita' la proposta, in linea con quanto  consultato  ai  fini  della rimozione di segnali distorti dai corrispettivi  di trasmissione, per l'eliminazione delle fasce orarie dal  servizio  di trasmissione dell'energia elettrica che, unicamente per motivi operativi, e' stata differita all'anno 2007»;
 gli  obiettivi  annuali  di  risparmio  energetico  previsti  dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, con particolare riferimento agli anni 2008 e 2009, hanno un andamento fortemente crescente;
 ai   sensi   dell'art.   4   del   testo   integrato  le  imprese distributrici,  entro  il  15 ottobre  di  ciascun  anno,  propongono all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire nell'anno successivo;
 la compatibilita' con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base multiorarie   e'  disciplinata  dagli  articoli 11  e  12  del  testo integrato;
 le  tariffe  Dl,  D2 e D3 di cui all'art. 24 del testo integrato, destinate   alle  utenze  domestiche  in  bassa  tensione,  includono componenti  tariffarie  a  copertura  dei  costi  per  i  servizi  di trasmissione, distribuzione, misura e vendita;
 con   la  deliberazione  n.  153/05  l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento  per  la  formazione  di  provvedimenti  in  materia  di aggiornamento  dei  corrispettivi  per  l'erogazione  del servizio di misura  dell'energia  elettrica  e  delle  componenti a copertura dei costi  relativi  all'erogazione  del  servizio  di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
 nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, l'Autorita'   ha  disposto,  tra  l'altro,  di  rivedere  il  sistema tariffario  previsto  per  la  generalita' delle utenze domestiche in bassa tensione.
 Ritenuto che sia opportuno disporre:
 il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento  per  l'anno 2007, della quota parte dei parametri tariffari  a  copertura  della  remunerazione del capitale investito, pari  al  2,0%  per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e al 2,2% per la potenza impegnata;
 l'adeguamento   della  componente  UC 6  a  copertura  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del servizio, in coerenza  con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione  ai  previsti  miglioramenti della continuita' del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un obiettivo  di  raccolta  di  fondi  per  l'anno 2007 pari a circa 195 milioni di euro;
 disporre  l'invarianza,  per  l'anno  2007 e rispetto al prelievo effettuato  nel  corso  del  2006, del prelievo per la promozione del conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  energetico  di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004;
 Ritenuto che sia opportuno:
 aggiornare  i  parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della   necessita'   di   evitare   il  disallineamento,  conseguente all'effetto  cumulato  degli  arrotondamenti  gia'  evidenziato nella deliberazione  n.  202/05,  del gettito tariffario per il servizio di trasmissione  e  per  il  servizio  di  distribuzione,  rispetto agli obiettivi  del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/2003 e dal testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;
 aggiornare  la  componente CTR e il corrispettivo di trasmissione TRAS  prevedendone  l'applicazione  in  maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie;
 prevedere  che  i  costi  riconosciuti per il funzionamento della societa'  GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., a far data dal 1° gennaio   2007,   non   vengano  piu'  coperti  nell'ambito  della remunerazione  del  servizio di trasmissione ma vengano posti in capo al  Conto  per  nuovi impianti da fonti rmnnovabili ed assimilate, di cui  all'art.  61  del  testo  integrato, finanziato dalla componente tariffaria A3;
 rinviare  a un successivo provvedimento, da adottarsi nell'ambito del  procedimento avviato con deliberazione n. 290/05, la definizione delle modalita' di riconoscimento, secondo criteri che incentivino il recupero  di  efficienza,  dei  costi di funzionamento della societa' GRTN  -  Gestore  del  sistema elettrico S.p.a., di cui al precedente punto;
 fissare,   in   via   transitoria,   fino  al  completamento  del procedimento  di  cui  al  precedente  punto,  il  valore  dei  costi riconosciuti  alla  societa'  GRTN  -  Gestore  del sistema elettrico S.p.a., per l'anno 2007, pari a 31,6 milioni di euro;
 Ritenuto che sia inoltre opportuno:
 aggiornare  il  testo  integrato  in coerenza con le disposizioni sopra  individuate, nonche' in relazione all'introduzione della nuova articolazione delle fasce orarie di cui alla deliberazione n. 181/06;
 prorogare   al   30 ottobre  2006  il  termine  per  la  proposta all'Autorita' delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2007;
 rinviare l'aggiornamento delle tariffe Dl, D2, D3, in vista della revisione,   per   l'anno   2007,   delle   componenti  tariffarie  a remunerazione  del  servizio di misura e delle componenti a copertura dei  costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
 sospendere  i  termini  per  la  proposta delle opzioni ulteriori domestiche destinate ad essere offerte nell'anno 2007;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di   cui   al   comma 1.1  del  Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.  5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04
 
 1.  L'art.  5,  comma 5.1, del testo integrato e' sostituito con il seguente:
 «5.1   Ciascuna  impresa  distributrice,  applica  alle  attuali  e potenziali  controparti  di  contratti  di  cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS, fissata pari ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato n. 1.»
 2.  Le  tabelle  5 e 6 dell'allegato n. 1 del testo integrato, sono sostituite con le tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento.
 3.  All'art.  20, comma 20.1, lettera b), del testo integrato, sono soppresse le parole «del Gestore del sistema elettrico e».
 4. Al comma 42.1 del testo integrato e' soppressa la lettera b).
 5. L'art. 44 del testo integrato e' soppresso.
 6.  Al  comma 52.2, lettera b), del testo integrato, dopo le parole «decreto legislativo n. 79/1999» sono aggiunte le parole «ivi inclusi i  costi  riconosciuti  per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».
 7.  Al comma 61.3 del testo integrato, dopo le parole «tributaria e fiscale»  sono  aggiunte  le  parole  «nonche'  una  quota  pari a un dodicesimo  dei  costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».
 |  |  |  | Art. 3. Aggiornamento  dei  corrispettivi  per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2007
 
 1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono sostituite con la tabella 2 allegata al presente provvedimento.
 2.  La  tabella  3  dell'allegato  n.  1  del  testo  integrato  e' sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.
 3.  La  tabella  7  dell'allegato  n.  1  del  testo  integrato  e' sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.
 4.  La  componente  di  cui  al comma 19.1 del testo integrato, per l'anno 2007 e' fissata pari 0,0267 centesimi di euro/kWh.
 5.  La  componente  di  cui  al  comma 20.1,  lettera b), del testo integrato,  per  l'anno  2007  e'  fissata pari a 0,0237 centesimi di euro/kWh.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamento  dei  corrispettivi  rilevanti  ai  fini  del regime di perequazione generale per l'anno 2007
 
 1.  Le  tabelle  19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono  sostituite  con  le  tabelle  19,  21 e 22 allegate al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 5. Aggiornamento  degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2007
 
 1.  I  valori  della  componente  tariffaria  UC 6  per  il periodo 1° gennaio  2007-31 dicembre  2007,  sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 6. Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2007
 
 1.  I  contributi  di  allacciamento  e  i  diritti fissi di cui al capitolo  I  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 28 settembre  2005,  n.  202/05, sono ridotti dell'1,6%, a valere dal 1° gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni  relative  al  riconoscimento  in  acconto  dei costi di funzionamento della societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a.
 
 1.  Alla societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a., a copertura dei  propri  costi di funzionamento per l'anno 2007, e' riconosciuto, in  acconto  e  salvo conguaglio, un importo annuo complessivo pari a 31,6 milioni di euro.
 |  |  |  | Art. 8. Rinvio  dell'aggiornamento delle componenti tariffarie domestiche per l'anno 2007
 
 1. L'aggiornamento delle tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del  testo  integrato,  per  l'anno 2007, e' rinviato a un successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 9. Proposta delle opzioni tarffarie per l'anno 2007
 
 1.  Con  riferimento  alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali  per  l'anno  2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato e' prorogato al 30 ottobre 2006.
 2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie ulteriori per  l'anno  2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato e' sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 8  e  9  del presente provvedimento  entrano  in  vigore  dalla  data  di pubblicazione del medesimo.
 3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 4.  L'Allegato  A  alla  deliberazione  n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 1° gennaio 2007.
 Milano, 22 settembre 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 50  <---- |  |  |  |  |