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| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 settembre 2006 |  | Approvazione   del   valore   del  fattore  di  correzione  specifico aziendale,  relativo  alla societa' Deval S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura  dei  costi  di  distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 22 giugno   2004,   n.   96/04,  come  successivamente  modificata  e integrata. (Deliberazione n. 202/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 20 settembre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  22 giugno  2004,  n. 96/04 (di seguito:  deliberazione  n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
 le  modalita'  applicative  del  regime di perequazione specifico aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo  integrato  - periodo di regolazione  2004-2007,  approvate  con  deliberazione  n.  96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
 Considerato che:
 il  comma 49.1  del  testo  integrato  istituisce  il  regime  di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei  costi  di  distribuzione  effettivi  dai  costi di distribuzione riconosciuti  dai  vincoli  tariffari, non coperti dai meccanismi del regime  generale  di  perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;
 ai   fini   della  determinazione  dell'ammontare  relativo  alla perequazione  specifica  aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
 la deliberazione n. 96/04:
 a) ha   definito   le   modalita'  applicative  del  regime  di perequazione  specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
 b) ha   previsto  la  possibilita'  di  avvalersi  della  Cassa conguaglio  per  il  settore  elettrico (di seguito: la Cassa) per le attivita'  propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita', nonche'  per  l'organizzazione  della struttura tecnica attraverso la quale   l'Autorita'   effettua   le  verifiche  di  ammissibilita'  e l'attivita' istruttoria;
 ai  sensi  del  comma 4.1  dell'allegato  A alla deliberazione n. 96/04,  con  comunicazione  del  21 dicembre 2004 (prot. n. Autorita' 028560  del  23 dicembre 2004) la Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha presentato  istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
 ai  sensi  del  conmia  3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04,  la  Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per la  verifica  dell'ammissibilita'  dell'istanza  di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
 ai  sensi  del  comma 4.4  dell'allegato  A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorita', in data 24 ottobre 2005, (prot.  Autorita'  n.  025198  del  26 ottobre  2005),  le risultanze istruttorie relative alla ammissibilita' dell'istanza di Deval;
 ai  sensi  del  comma 4.5  dell'allegato  A alla deliberazione n. 96/04,  in  data  23 novembre  2005 l'Autorita' ha comunicato a Deval l'ammissione  al  regime  di  perequazione  specifico  aziendale e il valore  dello  scostamento  rilevato (prot. Autorita' VP/M05/4838 del 23 novembre 2005);
 con  comunicazione  datata  22 dicembre  2005 (prot. Autorita' n. 030334  del 23 dicembre 2005) Deval, ha fatto pervenire all'Autorita' ed  alla  Cassa  le  informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla   deliberazione   n.   96/04;   dette  informazioni  sono  state successivamente  integrate  con comunicazioni della medesima Deval in data 28 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 005159 del 1° marzo 2006);
 ai  sensi  dell'art.  4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  244/2001,  con  comunicazione  del 29 dicembre (prot. Autorita'   TSE/M05/5409   del   29 dicembre   2005)  l'Autorita'  ha comunicato a Deval l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
 ai  sensi  del  comma 5.5  dell'allegato  A alla deliberazione n. 96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita' istruttoria  sull'istanza  di  Deval  (prot.  Autorita' n. 010535 del 2 maggio 2006);
 ai  sensi  del  comma 5.6  dell'allegato  A alla deliberazione n. 96/2004  l'Autorita'  ha comunicato a Deval il valore provvisorio del fattore  di  correzione  specifico  aziendale  (prot. EF/M06/2876 del 1° giugno 2006);
 ai  sensi dell'art. 9 del testo integrato, Deval ha effettuato la dichiarazione  dei  ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorita' n. 016545 del 29 luglio 2005);
 la   Cassa   ha   comunicato   all'Autorita'   gli  ammontari  di perequazione  generale  relativi  a  Deval,  per  l'anno  2004 (prot. Autorita' 006049 del 13 marzo 2006);
 ai  sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n. 244/2001, si e' tenuta in Roma in data 14 luglio 2006, l'audizione formale della Deval;
 a  seguito  dell'audizione  formale  Deval  ha  fornito ulteriore documentazione  finalizzata  a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi  da  variabili  esogene  fuori  dal  proprio  controllo (prot. Autorita'  n.  018120  del 27 luglio 2006 e prot. Autorita' n. 019128 del 3 agosto 2006).
 Ritenuto:
 sulla  base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni  e  informazioni  fornite  dalla  Deval,  di  fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1083
 Delibera:
 
 1.  di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi  ammessi  a  copertura  dei  costi di distribuzione, di cui al comma 49.3  del  testo  integrato,  per la societa' Deval, per l'anno 2004, pari a 0,1083;
 2. di  disporre  che  la  Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda   alla   societa'   Deval   l'ammontare   relativo   alla perequazione  specifica  aziendale  per  l'anno  2004  sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorita';
 3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
 Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
 Milano, 20 settembre 2006
 Il presidente: Ortis
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