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| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Concessione   della   proroga   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale,  previsto  dall'articolo 1, comma 410, della legge  23 dicembre  2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle  societa':  Alpitel  S.p.a., CEIT Impianti S.r.l., CIET S.p.a., ICOT  S.p.a.,  Mazzoni  Pietro  S.p.a.,  Sirti  S.p.a.,  SITE S.p.a., Valtelina S.p.a. e Telecom Italia S.r.l. (Decreto n. 39217). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Visto  l'art.  1-quinquies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  25516  dell'11 gennaio  1999, registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio 1999, con il quale  sono  stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le  condizioni  e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
 Visti  i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro  n.  5,  foglio  n.  82  e  n.  37405  del 25 novembre 2005, registrato  alla  Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS  per  l'anno  2006,  ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge  23 dicembre  2005, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative  finalizzate  al  reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2005,  cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005;
 Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo del  presente  provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;
 Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1°  gennaio  2006 - 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle  aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti  telefoniche,  gia'  utilizzatrici  del predetto trattamento, ai sensi  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio  2005,  registrato  alla  Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro  n.  5,  foglio  n.  82  e ai sensi decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  n.  37405  del  25  novembre  2005, registrato  alla  Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, e' concessa  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  societa' di seguito indicate, sospesi dal lavoro» o lavoranti ad orario ridotto:
 A) Alpitel S.p.a. - sede legale in: Nucetto (Cuneo), unita' in:
 Roma, per un numero massimo di 10 unita' lavorative;
 Pomezia (Roma), per un numero massimo di 24 unita' lavorative;
 Frosinone, per un numero massimo di 7 unita' lavorative;
 Frasso   sabino  (Rieti),  per  un  numero  massimo  di  8 unita' lavorative;
 Nucetto (Cuneo), per un numero massimo di 12 unita' lavorative;
 Moncalieri   (Torino),   per   un  numero  massimo  di  12 unita' lavorative;
 Genova, per un numero massimo di 5 unita' lavorative;
 Imperia, per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
 Caresanablot  (Vercelli),  per  un  numero  massimo  di 10 unita' lavorative;
 Totale n. 96 unita' lavorative.
 Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006.
 Codice  ISTAT:  45340  (matricola  I.N.P.S.  n. 2702294088), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 B)  CEIT  Impianti  S.r.l.  -  sede legale in: San Giovanni Teatino (Chieti) unita' di:
 Ancona, per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
 Verona, per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Macerata, per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Fermo  (Ascoli  Piceno),  per  un  numero  massimo  di  1  unita' lavorativa;
 Teramo, per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
 Palmi  (Reggio  Calabria),  per  un  numero  massimo di 10 unita' lavorative.
 Totale n. 26 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 45340.
 Verbale  di  accordo  in  data  13 febbraio 2006 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 C) CIET S.p.a. - sede legale in: Arezzo unita' di:
 Poggio  Berni  (Rimini),  per  un  numero  massimo  di  5  unita' lavorative;
 Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
 Viterbo, per un numero massimo di 33 unita' lavorative;
 Matera, per un numero massimo di 23 unita' lavorative;
 Casoria (Napoli) per un numero massimo di 45 unita' lavorative.
 Totale n. 109 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 45340.
 Verbale  di  accordo  in  data  14 febbraio 2006 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 D) I.CO.T. S.p.a. - sede legale in: Forli' - unita' di:
 Forli', per un numero massimo di 27 unita' lavorative;
 Ravenna, per un numero massimo di 10 unita' lavorative;
 Pesaro, per un numero massimo di 15 unita' lavorative;
 Grosseto, per un numero massimo di 10 unita' lavorative;
 Roma, per un numero massimo di 24 unita' tavorative;
 Totale n. 86 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 3200905274).
 Verbale  di  accordo  in  data 13 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 E) Sirti S.p.a. - sede legale in: Milano - unita' di:
 Frosinone, per un numero massimo di 23 unita' lavorative;
 Fondi (Latina) per un numero massimo di 6 unita' lavorative.
 Totale n. 29 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 31622 (Matricola I.N.P.S. n. 210471190500).
 Verbale  di  accordo  in  data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 F) Mazzoni Pietro S.p.a. - sede legale in: Milano unita' di:
 L'Aquila  (Loc.  Bazzano),  per  un  numero  massimo di 14 unita' lavorative;
 Assemini   (Cagliari),   per   un  numero  massimo  di  65 unita' lavorative;
 Avezzano   (L'Aquila),   per   un   numero  massimo  di  5 unita' lavorative;
 Aymavilles (Aosta), per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Bari, per un numero massimo di 53 unita' lavorative;
 Borgo  S.  Lorenzo  (Firenze),  per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Brindisi, per un numero massimo di 23 unita' lavorative;
 Calenzano (Firenze) per un numero massimo di 4 unita' lavorative;
 Foggia, per un numero massimo di 24 unita' lavorative;
 Marcellinara  (Catanzaro),  per  un  numero  massimo di 28 unita' lavorative;
 Nuoro, per un numero massimo di 32 unita' lavorative;
 Palmi  (Reggio  Calabria),  per  un  numero  massimo di 17 unita' lavorative;
 Cerro  al  Lambro Gia' Peschiera Borromeo (Milano), per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
 Rende (Cosenza), per un numero massimo di 58 unita' lavorative;
 Roma, per un numero massimo di 11 unita' lavorative;
 Strambino Gia' San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 6 unita' lavorative;
 Sassari, per un numero massimo di 16 unita' lavorative;
 Spoleto (Perugia), per un numero massimo di 9 unita' lavorative.
 Totale n. 377 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 45340 (Matricola I.N.P.S. n. 6102363827);
 Verbale  di  accordo  in  data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 G) SITE S.p.a. - sede legale in: Bologna - unita':
 Reggio-Emilia, per un numero massimo di 17 unita' lavorative;
 Vazia (Rieti), per un numero massimo di 23 unita' lavorative;
 Cusago (Milano), per un numero massimo di 18 unita' lavorative;
 Latina, per un numero massimo di 21 unita' lavorative;
 Roma, per un numero massimo di 30 unita' lavorative;
 San  Vitaliano  (Napoli)  per  un  numero  massimo  di  37 unita' lavorative;
 Lusciano   (Caserta),   per   un   numero  massimo  di  40 unita' lavorative;
 Casagiove   (Caserta),   per   un  numero  massimo  di  46 unita' lavorative;
 Benevento, per un numero massimo di 54 unita' lavorative;
 Avellino, per un numero massimo di 17 unita' lavorative;
 Campobasso, per un numero massimo di 13 unita' lavorative;
 Teramo, per un numero massimo di 11 unita' lavorative;
 Trieste, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa;
 Udine, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa;
 Gorizia, per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Totale n. 331 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 32202 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393).
 Verbale  di  accordo  in  data 14 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 H) Telecom Italia S.r.l. - sede legale in: Roma unita' in:
 Bari, per un numero massimo di 47 unita' lavorative;
 Caltanissetta, per un numero massimo di 11 unita' lavorative;
 Enna, per un numero massimo di 9 unita' lavorative;
 Messina, per un numero massimo di 96 unita' lavorative;
 Patti (Messina), per un numero massimo di 43 unita' lavorative;
 Palermo, per un numero massimo di 51 unita' lavorative;
 Roma, per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Siracusa, per un numero massimo di 25 unita' lavorative;
 Trapani, per un numero massimo di 31 unita' lavorative;
 Totale n. 315 unita' lavorative.
 Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006.
 Codice  ISTAT:  45340  (matricola  I.N.P.S.  n. 4803622326), per il periodo  dal  1° gennaio  2006  al  31  dicembre  2006. L'I.N.P.S. e' autorizzato   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori interessati, nonche'  all'esonero  da  contributo  addizionale  di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
 I) Valtellina S.p.a. - sede legale in: Gorle (Bergamo) unita' di:
 San  Giorgio  Di  Mantova  (Mantova),  per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
 Rimini, per un numero massimo di 7 unita' lavorative;
 Marcianise   (Caserta),  per  un  numero  massimo  di  23  unita' lavorative;
 Fisciano   (Salerno),   per   un   numero  massimo  di  54 unita' lavorative;
 Avellino, per un numero massimo di 20 unita' lavorative;
 Latiano   (Brindisi),   per   un   numero  massimo  di  15 unita' lavorative;
 Monopoli (Bari), per un numero massimo di 40 unita' lavorative;
 Lecce, per un numero massimo di 45 unita' lavorative;
 San  Mauro  Torinese  (Torino), per un numero massimo di 2 unita' lavorative
 Castellanza   (Varese),   per   un  numero  massimo  di  1 unita' lavorativa;
 Brescia, per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
 Zinasco (Pavia), per un numero massimo di 5 unita' lavorative.
 Totale n. 217 unita' lavorative.
 Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 1201400154);
 Verbale  di  accordo  in  data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%.
 |  |  |  | Art. 3. Le  aziende  di  cui  al  precedente  art.  1 possono usufruire del trattamento  di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti  dagli  articoli 1,  2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio  1999,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 20 gennaio  1999,  con  il  quale  sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al  trattamento  di  cui  all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 |  |  |  | Art. 4. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  per  le  aziende  indicate  all'art. 1, e autorizzata nei limiti   delle   disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 410,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere  complessivo,  pari  a  euro  24.031.135,44  che graveranno sul capitolo  7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto  direttoriale  n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   da   precedente   art.  4  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cu al presente provvedimento  e  a  darne  riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 agosto 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392
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