Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 30 agosto 2006 |
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': Alpitel S.p.a., CEIT Impianti S.r.l., CIET S.p.a., ICOT S.p.a., Mazzoni Pietro S.p.a., Sirti S.p.a., SITE S.p.a., Valtelina S.p.a. e Telecom Italia S.r.l. (Decreto n. 39217). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 82 e n. 37405 del 25 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005; Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo; Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 82 e ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37405 del 25 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate, sospesi dal lavoro» o lavoranti ad orario ridotto: A) Alpitel S.p.a. - sede legale in: Nucetto (Cuneo), unita' in: Roma, per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Pomezia (Roma), per un numero massimo di 24 unita' lavorative; Frosinone, per un numero massimo di 7 unita' lavorative; Frasso sabino (Rieti), per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Nucetto (Cuneo), per un numero massimo di 12 unita' lavorative; Moncalieri (Torino), per un numero massimo di 12 unita' lavorative; Genova, per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Imperia, per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Caresanablot (Vercelli), per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Totale n. 96 unita' lavorative. Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006. Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 2702294088), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. B) CEIT Impianti S.r.l. - sede legale in: San Giovanni Teatino (Chieti) unita' di: Ancona, per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Verona, per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Macerata, per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Fermo (Ascoli Piceno), per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Teramo, per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 10 unita' lavorative. Totale n. 26 unita' lavorative. Codice ISTAT: 45340. Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. C) CIET S.p.a. - sede legale in: Arezzo unita' di: Poggio Berni (Rimini), per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Viterbo, per un numero massimo di 33 unita' lavorative; Matera, per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Casoria (Napoli) per un numero massimo di 45 unita' lavorative. Totale n. 109 unita' lavorative. Codice ISTAT: 45340. Verbale di accordo in data 14 febbraio 2006 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. D) I.CO.T. S.p.a. - sede legale in: Forli' - unita' di: Forli', per un numero massimo di 27 unita' lavorative; Ravenna, per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Pesaro, per un numero massimo di 15 unita' lavorative; Grosseto, per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 24 unita' tavorative; Totale n. 86 unita' lavorative. Codice ISTAT: 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 3200905274). Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. E) Sirti S.p.a. - sede legale in: Milano - unita' di: Frosinone, per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Fondi (Latina) per un numero massimo di 6 unita' lavorative. Totale n. 29 unita' lavorative. Codice ISTAT: 31622 (Matricola I.N.P.S. n. 210471190500). Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. F) Mazzoni Pietro S.p.a. - sede legale in: Milano unita' di: L'Aquila (Loc. Bazzano), per un numero massimo di 14 unita' lavorative; Assemini (Cagliari), per un numero massimo di 65 unita' lavorative; Avezzano (L'Aquila), per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Aymavilles (Aosta), per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Bari, per un numero massimo di 53 unita' lavorative; Borgo S. Lorenzo (Firenze), per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Brindisi, per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Calenzano (Firenze) per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Foggia, per un numero massimo di 24 unita' lavorative; Marcellinara (Catanzaro), per un numero massimo di 28 unita' lavorative; Nuoro, per un numero massimo di 32 unita' lavorative; Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Cerro al Lambro Gia' Peschiera Borromeo (Milano), per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Rende (Cosenza), per un numero massimo di 58 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Strambino Gia' San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 6 unita' lavorative; Sassari, per un numero massimo di 16 unita' lavorative; Spoleto (Perugia), per un numero massimo di 9 unita' lavorative. Totale n. 377 unita' lavorative. Codice ISTAT: 45340 (Matricola I.N.P.S. n. 6102363827); Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. G) SITE S.p.a. - sede legale in: Bologna - unita': Reggio-Emilia, per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Vazia (Rieti), per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Cusago (Milano), per un numero massimo di 18 unita' lavorative; Latina, per un numero massimo di 21 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 30 unita' lavorative; San Vitaliano (Napoli) per un numero massimo di 37 unita' lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Casagiove (Caserta), per un numero massimo di 46 unita' lavorative; Benevento, per un numero massimo di 54 unita' lavorative; Avellino, per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Campobasso, per un numero massimo di 13 unita' lavorative; Teramo, per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Trieste, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Udine, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Gorizia, per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Totale n. 331 unita' lavorative. Codice ISTAT: 32202 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393). Verbale di accordo in data 14 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. H) Telecom Italia S.r.l. - sede legale in: Roma unita' in: Bari, per un numero massimo di 47 unita' lavorative; Caltanissetta, per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Enna, per un numero massimo di 9 unita' lavorative; Messina, per un numero massimo di 96 unita' lavorative; Patti (Messina), per un numero massimo di 43 unita' lavorative; Palermo, per un numero massimo di 51 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Siracusa, per un numero massimo di 25 unita' lavorative; Trapani, per un numero massimo di 31 unita' lavorative; Totale n. 315 unita' lavorative. Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006. Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 4803622326), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero da contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. I) Valtellina S.p.a. - sede legale in: Gorle (Bergamo) unita' di: San Giorgio Di Mantova (Mantova), per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Rimini, per un numero massimo di 7 unita' lavorative; Marcianise (Caserta), per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Fisciano (Salerno), per un numero massimo di 54 unita' lavorative; Avellino, per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Latiano (Brindisi), per un numero massimo di 15 unita' lavorative; Monopoli (Bari), per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Lecce, per un numero massimo di 45 unita' lavorative; San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 2 unita' lavorative Castellanza (Varese), per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Brescia, per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Zinasco (Pavia), per un numero massimo di 5 unita' lavorative. Totale n. 217 unita' lavorative. Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 1201400154); Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. |
| Art. 2. La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%. |
| Art. 3. Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. |
| Art. 4. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, e autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 24.031.135,44 che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato da precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cu al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2006
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392 |
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