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| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Concessione,  in  deroga,  degli ammortizzatori sociali per i settori del  comparto  moda  (tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica, legno, meccanica e commercio della regione Veneto. (Decreto n. 39213). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005, con il  quale,  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti  35  milioni  di  euro  per  gli ammortizzatori sociali in deroga   alla  vigente  normativa  alle  imprese  del  comparto  moda (intendendosi   i   settori   tessile,   abbigliamento,   confezioni, calzature),  del  settore oreficeria, occhialeria e ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto;
 Visto  l'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.  80 che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle risorse   finanziarie   destinate  agli  animortizzatori  in  deroga, concessi   sulla   base  di  accordi  governativi  di  settore  sulla competenza 2005;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 16
 febbraio 2006;
 Visto  il  verbale di accordo stipulato in sede governativa in data 16 febbraio  2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge n.  266/2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  alla  presenza  del sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito  dalle  direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro  e  degli  animortizzatori sociali e dalla direzione regionale del  lavoro; dell'assessore al lavoro della regione Veneto, on. Elena Donazzan  assistita dal direttore lavoro; di Confindustria Veneto; di Confartigianato   Veneto;  di CNA  Veneto;  di  Federveneto  API;  di Federclaai  Veneto;  di  Confcommercio;  di CGIL - CISL - UIL Veneto; dell'I.N.P.S. nazionale e regionale e di Italia Lavoro;
 Considerato:
 il  perdurare  della situazione di sofferenza occupazionale delle imprese  appartenenti  ai settori di cui al decreto interministeriale n.  36189  del  23 maggio 2005 (compatto moda - intendendosi tessile, abbigliamento,  confezioni  e  calzature  - oreficeria, occhialeria e ceramica), ubicate nel territorio della regione Veneto;
 le  sopravvenute  esigenze  delle  imprese dei settori del legno, della meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto;
 Ritenuto di dare attuazione all'accordo governativo del 16 febbraio 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Fermo  restando l'ammontare massimo complessivo di spesa che rimane fissato a 35 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 del Fondo per  l'occupazione,  gli  interventi  di  concessione in deroga degli ammortizzatori    sociali    previsti   dall'art.   1   del   decreto interministeriale  n.  36189  del  23 maggio  2005  relativamente  ai settori   del   comparto   moda   (intendendosi  i  settori  tessile, abbigliamento,     confezioni     calzature)    e    dell'oreficeria, dell'occhialeria,   della  ceramica,  ubicate  nel  territorio  della regione  Veneto  sono  estesi  ai  nuovi  settori  del  legno,  della meccanica  e  del  commercio  ubicate  nel  territorio  della regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 2. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005 vengono aggiunte ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro  sulla  competenza  2006  del  Fondo  per  l'occupazione, per la concessione  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  alle imprese appartenenti  ai  settori  del  comparto moda (intendendosi i settori tessile,    abbigliamento,    confezioni,   calzature)   ai   settori dell'oreficeria dell'occhialeria e della ceramica ed ai nuovi settori del  legno,  della  meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 3. Le modalita' di gestione dei trattamenti di cui al presente accordo e  i  criteri  di  priorita'  saranno  definiti  dalle  parti in sede territoriale presso la regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 4. A valere sulle risorse di cui all'art. l, comma 410, della legge n. 266  del  2005  i  nuovi  interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 3.500.000.
 |  |  |  | Art. 5. L'onere  complessivo,  pari ad euro 3.500.000 gravera' sul capitolo 7202  - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale  n.  1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n.  22  sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  4,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  la  registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 agosto 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
 persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 391
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