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| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 ottobre 2006, n. 269 |  | Sospensione  dell'efficacia nonche' modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
 2.  Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1,   comma 1,   le   parole:  «sotto  la  propria responsabilita» sono soppresse;
 b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica,  quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente  o  mediante  assegnazione  a  uno  o  piu'  magistrati dell'ufficio.  L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'  procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte    salve    le    disposizioni   di   cui   all'articolo 70-bis dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
 2.   Con   l'atto   di   assegnazione  per  la  trattazione  di  un procedimento,  il  procuratore  della  Repubblica  puo'  stabilire  i criteri  ai  quali  il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa  attivita'.  Se  il  magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra  il  magistrato  ed  il procuratore della Repubblica un contrasto circa  le  modalita'  di  esercizio,  il procuratore della Repubblica puo',  con  provvedimento  motivato,  revocare  l'assegnazione; entro dieci  giorni  dalla  comunicazione  della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».
 3.  Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
 b)  all'articolo 2, comma 1:
 1) la lettera i) e' abrogata;
 2) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
 «v)   pubbliche  dichiarazioni  o  interviste  che  riguardino  i soggetti  coinvolti  negli  affari  in  corso  di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,  quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;
 3) la lettera z) e' abrogata;
 4) la lettera bb) e' abrogata;
 5) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
 «ff)  l'adozione  di  provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;
 c) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.     Fermo     quanto     previsto    dal    comma 1,    lettere g), h), i), l), m), n), o), p),    cc)    e   ff),   l'attivita'   di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare»;
 d)  all'articolo 3, comma 1:
 1) la lettera f) e' abrogata;
 2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
 «h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio  delle  funzioni  o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;
 3) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
 «i)  l'uso  strumentale  della qualita' che, per la posizione del magistrato  o  per  le  modalita'  di  realizzazione,  e'  diretto  a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;
 4) la lettera l) e' abrogata;
 e) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
 «Art.  3-bis  (Condotta  disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare  non  e'  configurabile  quando  il  fatto  e' di scarsa rilevanza»;
 f) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.   Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  i  consigli giudiziari  e  i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di  cassazione  ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti   di   sezione  e  i  presidenti  di  collegio  nonche'  i procuratori  aggiunti  debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti  concernenti  l'attivita'  dei  magistrati  della sezione o del collegio   o  dell'ufficio  che  siano  rilevanti  sotto  il  profilo disciplinare»;
 g) all'articolo 15:
 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Non  puo'  comunque  essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;
 2)  al  comma 2,  ovunque  ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
 3)  al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono   inserite   le   seguenti:   «,   compreso  quello  di  cui  al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
 «d-bis)  se,  nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h),  all'accertamento  del fatto costituente illecito disciplinare e'   pregiudiziale  l'esito  di  un  procedimento  civile,  penale  o amministrativo;
 d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;
 h) all'articolo 16:
 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene   necessario   ai   fini   delle  determinazioni  sull'azione disciplinare,  puo'  acquisire  atti coperti da segreto investigativo senza  che  detto  segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore  della  Repubblica  comunichi,  motivatamente,  che dalla divulgazione  degli  atti  coperti  da  segreto  investigativo  possa derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini, il Procuratore generale dispone,  con  decreto,  che  i  detti  atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta  motivata  del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici  mesi  quando  si  procede  per reati di cui all'articolo 407, comma 2,  del  codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare  per  un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale  presso  la  Corte di cassazione puo' prendere visione degli atti.  Il  procedimento  puo' essere altresi' sospeso nel corso delle indagini preliminari»;
 2) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
 «5-bis.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione procede  all'archiviazione  se  il  fatto  addebitato non costituisce condotta  disciplinarmente  rilevante  ai sensi dell'articolo 3-bis o forma    oggetto    di   denuncia   non   circostanziata   ai   sensi dell'articolo 15,  comma 1,  ultimo  periodo, o non rientra in alcuna delle  ipotesi  previste  dagli  articoli 2,  3  e  4 oppure se dalle indagini   il   fatto   risulta   inesistente   o  non  commesso.  Il provvedimento  di  archiviazione  e'  comunicato  al  Ministro  della giustizia,  il  quale,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei  sessanta  giorni  successivi  alla  ricezione degli stessi, puo' richiedere  al  presidente  della  sezione disciplinare la fissazione dell'udienza  di  discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta   si   provvede   nei   modi   previsti  nei  commi 4  e  5 dell'articolo 17   e   le   funzioni  di  pubblico  ministero,  nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte  di  cassazione  o  da  un  suo  sostituto. Il provvedimento di archiviazione  acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di  fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare.  In  tale  caso e' sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;
 3) nella  rubrica  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere di archiviazione»;
 i) all'articolo 17:
 1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5. Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni prima  della  data  fissata  per  la  discussione  orale, al pubblico ministero  e  all'incolpato  nonche' al difensore di quest'ultimo, se gia'  designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare  o  abbia  richiesto  l'integrazione  o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;
 2) al comma 7, e' soppresso l'ultimo periodo;
 l) all'articolo 18, comma 1, e' soppresso il secondo periodo;
 m) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.   La   sezione   disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura  delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le  conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il  quale  deve  essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;
 n)  all'articolo 22,  comma 1,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nei  casi di minore gravita' il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento  provvisorio  dell'incolpato  ad  altro  ufficio  di un distretto  limitrofo,  ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
 o)  all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;
 p)  all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
 «7.  La  sezione  disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare  e,  sentiti  il Procuratore generale presso la Corte di cassazione,  l'istante  ed  il  suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza  di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o  senza  l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta  manifestamente  infondata; altrimenti, dispone il procedersi al  giudizio  di  revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
 8.  Contro  la  decisione  che  dichiara inammissibile l'istanza di revisione e' ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;
 q)  dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente:
 «Art.  32-bis  (Disposizioni  transitorie). - 1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
 2.  Per  i  fatti  commessi  anteriormente  alla data di entrata in vigore   delle   disposizioni  del  presente  decreto  continuano  ad applicarsi,  se piu' favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
 3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare  del  Consiglio  superiore  della  magistratura pendenti presso  le  sezioni  unite  penali  della  Corte  di  cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Il  decreto  legislativo  5 aprile 2006, n. 160 reca:
 «Nuova  disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
 materia   di  progressione  economica  e  di  funzioni  dei
 magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
 L. 25 luglio 2005, n. 150.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo  20 febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni  in
 materia   di  riorganizzazione  dell'ufficio  del  pubblico
 ministero,  a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della
 L. 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.    1    (Attribuzioni   del   procuratore   della
 Repubblica).  -  1.  Il procuratore della Repubblica, quale
 preposto  all'ufficio  del  pubblico ministero, e' titolare
 esclusivo  dell'azione  penale e la esercita nei modi e nei
 termini fissati dalla legge.
 2.   Il   procuratore   della  Repubblica  assicura  il
 corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale
 ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del
 suo ufficio.
 3.  Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra
 i  procuratori  aggiunti,  il vicario, il quale esercita le
 medesime  funzioni  del procuratore della Repubblica per il
 caso  in  cui  sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
 rimasto vacante.
 4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
 o  piu'  procuratori  aggiunti  ovvero  anche ad uno o piu'
 magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
 di  affari,  individuati  con  riguardo ad aree omogenee di
 procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
 necessitano di uniforme indirizzo.
 5.  Nella  designazione  di  cui  al  comma 3  e  nella
 attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
 della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
 singoli  atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
 i  magistrati  dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
 delle funzioni vicarie o della delega.
 6. Il procuratore della Repubblica determina:
 a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
 b) i  criteri  di  assegnazione  dei  procedimenti ai
 procuratori  aggiunti  e  ai  magistrati  del  suo ufficio,
 individuando  eventualmente  settori di affari da assegnare
 ad  un  gruppo  di  magistrati  al  cui  coordinamento  sia
 preposto   un   procuratore   aggiunto   o   un  magistrato
 dell'ufficio;
 c) le  tipologie di reati per i quali i meccanismi di
 assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
 7.   I  provvedimenti  con  cui  il  procuratore  della
 Repubblica  adotta  o  modifica i criteri di cui al comma 6
 devono   essere  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
 magistratura.».
 - Si  riporta  il testo degli articoli 1, 2, 3, 14, 15,
 16,  17,  18,  19,  22,  24  e  25  del decreto legislativo
 23 febbraio   2006,   n.  109  (Disciplina  degli  illeciti
 disciplinari  dei  magistrati,  delle  relative  sanzioni e
 della   procedura   per  la  loro  applicabilita',  nonche'
 modifica  della  disciplina  in  tema  di incompatibilita',
 dispensa  dal  servizio  e  trasferimenti  di  ufficio  dei
 magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della
 legge  25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge
 qui pubblicata:
 «Art.  1  (Doveri  del  magistrato). - 1. Il magistrato
 esercita   le  funzioni  attribuitegli  con  imparzialita',
 correttezza,  diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio
 e  rispetta  la dignita' della persona nell'esercizio delle
 funzioni.
 2. (Abrogato).
 3. (Abrogato)».
 «Art.  2  (Illeciti  disciplinari  nell'esercizio delle
 funzioni).    1.    Costituiscono   illeciti   disciplinari
 nell'esercizio delle funzioni:
 a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
 i  comportamenti  che, violando i doveri di cui all'art. 1,
 arrecano  ingiusto  danno o indebito vantaggio ad una delle
 parti;
 b) l'omissione   della  comunicazione,  al  Consiglio
 superiore  della  magistratura,  della  sussistenza  di una
 delle   situazioni   di   incompatibilita'   di   cui  agli
 articoli 18  e  19  dell'ordinamento giudiziario, di cui al
 regio   decreto   30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
 modificazioni,  come  modificati  dall'art. 29 del presente
 decreto;
 c) la   consapevole   inosservanza   dell'obbligo  di
 astensione nei casi previsti dalla legge;
 d) i    comportamenti   abitualmente   o   gravemente
 scorretti  nei  confronti  delle parti, dei loro difensori,
 dei   testimoni   o  di  chiunque  abbia  rapporti  con  il
 magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
 confronti di altri magistrati o di collaboratori;
 e) l'ingiustificata    interferenza    nell'attivita'
 giudiziaria di altro magistrato;
 f) l'omessa  comunicazione  al  capo dell'ufficio, da
 parte   del   magistrato   destinatario,   delle   avvenute
 interferenze;
 g) la   grave  violazione  di  legge  determinata  da
 ignoranza o negligenza inescusabile;
 h) il   travisamento   dei   fatti   determinato   da
 negligenza inescusabile;
 i) (Abrogata);
 l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
 ovvero  la cui motivazione consiste nella sola affermazione
 della   sussistenza   dei   presupposti   di   legge  senza
 indicazione   degli   elementi  di  fatto  dai  quali  tale
 sussistenza  risulti,  quando  la  motivazione e' richiesta
 dalla legge;
 m) l'adozione  di provvedimenti adottati nei casi non
 consentiti    dalla   legge,   per   negligenza   grave   e
 inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
 rilevante, diritti patrimoniali;
 n) la  reiterata  o  grave  inosservanza  delle norme
 regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
 adottate dagli organi competenti;
 o) l'indebito   affidamento  ad  altri  di  attivita'
 rientranti nei propri compiti;
 p) l'inosservanza   dell'obbligo   di  risiedere  nel
 comune    in    cui    ha   sede   l'ufficio   in   assenza
 dell'autorizzazione  prevista dalla normativa vigente se ne
 e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
 di diligenza e laboriosita';
 q) il  reiterato,  grave e ingiustificato ritardo nel
 compimento   degli   atti   relativi   all'esercizio  delle
 funzioni;   si   presume  non  grave,  salvo  che  non  sia
 diversamente  dimostrato,  il  ritardo  che  non  eccede il
 triplo  dei  termini previsti dalla legge per il compimento
 dell'atto;
 r) il  sottrarsi  in  modo  abituale e ingiustificato
 all'attivita' di servizio;
 s) per  il  dirigente dell'ufficio o il presidente di
 una  sezione  o il presidente di un collegio, l'omettere di
 assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
 t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
 per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
 o da disposizione legittima dell'organo competente;
 u) la  divulgazione,  anche dipendente da negligenza,
 di  atti  del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
 previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
 del  dovere  di  riservatezza  sugli  affari  in  corso  di
 trattazione,  o  sugli  affari definiti, quando e' idonea a
 ledere indebitamente diritti altrui;
 v) pubbliche    dichiarazioni    o   interviste   che
 riguardino  i  soggetti  coinvolti negli affari in corso di
 trattazione,   ovvero   trattati   e   non   definiti   con
 provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
 sono  dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche'
 la  violazione  dei divieti di cui all'art. 5, comma 2, del
 decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
 z) (Abrogata);
 aa)   il   sollecitare   la  pubblicita'  di  notizie
 attinenti  alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero il
 costituire  e  l'utilizzare  canali  informativi  personali
 riservati o privilegiati;
 bb) (Abrogata);
 cc)  l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti
 da  palese  incompatibilita'  tra la parte dispositiva e la
 motivazione,   tali  da  manifestare  una  precostituita  e
 inequivocabile    contraddizione    sul    piano    logico,
 contenutistico o argomentativo;
 dd)  l'omissione,  da parte del dirigente l'ufficio o
 del  presidente  di  una  sezione  o  di un collegio, della
 comunicazione  agli  organi  competenti di fatti a lui noti
 che  possono  costituire  illeciti disciplinari compiuti da
 magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
 ee)  l'omissione,  da  parte  del dirigente l'ufficio
 ovvero  da  parte  del  magistrato cui compete il potere di
 sorveglianza,  della  comunicazione  al Consiglio superiore
 della   magistratura   della   sussistenza   di  una  delle
 situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
 19  dell'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio decreto
 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art.
 29  del  presente  decreto,  ovvero  delle  situazioni  che
 possono  dare  luogo  all'adozione dei provvedimenti di cui
 agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio
 1946,  n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e
 27 del presente decreto;
 ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme
 vigenti  ovvero  sulla  base di un errore macroscopico o di
 grave e inescusabile negligenza;
 gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della
 liberta'  personale  fuori dei casi consentiti dalla legge,
 determinata da negligenza grave ed inescusabile.
 2.  Fermo  quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
 i),  l),  m),  n),  o),  p),  cc)  e  ff),  l'attivita'  di
 interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
 del  fatto  e delle prove non danno luogo a responsabilita'
 disciplinare.».
 
 «Art.  3  (Illeciti  disciplinari  fuori dell'esercizio
 delle  funzioni). 1. Costituiscono illeciti disciplinari al
 di fuori dell'esercizio delle funzioni:
 a) l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di
 conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
 b) il  frequentare  persona sottoposta a procedimento
 penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
 persona   che  a  questi  consta  essere  stata  dichiarata
 delinquente  abituale,  professionale o per tendenza o aver
 subito  condanna  per  delitti  non colposi alla pena della
 reclusione  superiore a tre anni o essere sottoposto ad una
 misura   di  prevenzione,  salvo  che  sia  intervenuta  la
 riabilitazione,  ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli
 di affari con una di tali persone;
 c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la
 prescritta  autorizzazione  del  Consiglio  superiore della
 magistratura;
 d) lo  svolgimento  di attivita' incompatibili con la
 funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
 o   di   attivita'  tali  da  recare  concreto  pregiudizio
 all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1;
 e) l'ottenere,    direttamente    o   indirettamente,
 prestiti  o  agevolazioni  da soggetti che il magistrato sa
 essere  parti  o  indagati  in procedimenti penali o civili
 pendenti  presso  l'ufficio  giudiziario  di appartenenza o
 presso  altro  ufficio  che si trovi nel distretto di Corte
 d'appello  nel  quale  esercita  le  funzioni  giudiziarie,
 ovvero   dai   difensori   di  costoro,  nonche'  ottenere,
 direttamente  o  indirettamente, prestiti o agevolazioni, a
 condizioni   di  eccezionale  favore,  da  parti  offese  o
 testimoni   o  comunque  da  soggetti  coinvolti  in  detti
 procedimenti;
 f) (Abrogata);
 g) la  partecipazione ad associazioni segrete o i cui
 vincoli  sono  oggettivamente incompatibili con l'esercizio
 delle funzioni giudiziarie;
 h) l'iscrizione  o  la  partecipazione  sistematica e
 continuativa  a  partiti  politici ovvero il coinvolgimento
 nelle  attivita' di soggetti operanti nel settore economico
 o  finanziario  che  possono condizionare l'esercizio delle
 funzioni    o   comunque   compromettere   l'immagine   del
 magistrato;
 i) l'uso  strumentale  della  qualita'  che,  per  la
 posizione   del   magistrato   o   per   le   modalita'  di
 realizzazione,  e'  diretto  a  condizionare l'esercizio di
 funzioni costituzionalmente previste;
 l). (Abrogata)».
 «Art.  14  (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1.
 L'azione   disciplinare  e'  promossa  dal  Ministro  della
 giustizia  e  dal  Procuratore  generale presso la Corte di
 cassazione.
 2.   Il   Ministro   della  giustizia  ha  facolta'  di
 promuovere  l'azione  disciplinare  mediante  richiesta  di
 indagini   al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione.  Dell'iniziativa  il Ministro da' comunicazione
 al  Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
 sommaria dei fatti per i quali si procede.
 3.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
 cassazione    ha    l'obbligo    di   esercitare   l'azione
 disciplinare,   dandone  comunicazione  al  Ministro  della
 giustizia  e al Consiglio superiore della magistratura, con
 indicazione  sommaria  dei fatti per i quali si procede. Il
 Ministro   della   giustizia,   se   ritiene  che  l'azione
 disciplinare  deve  essere  estesa  ad  altri  fatti, ne fa
 richiesta,   nel   corso  delle  indagini,  al  Procuratore
 generale.
 4.   Il   Consiglio  superiore  della  magistratura,  i
 consigli  giudiziari  e  i  dirigenti  degli  uffici  hanno
 l'obbligo  di  comunicare  al Ministro della giustizia e al
 Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione ogni
 fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti
 di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori
 aggiunti  debbono  comunicare  ai  dirigenti degli uffici i
 fatti  concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione
 o  del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il
 profilo disciplinare.
 5.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  puo'  contestare  fatti  nuovi  nel corso delle
 indagini,  anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro
 della  giustizia,  salva la facolta' del Ministro di cui al
 comma 3, ultimo periodo.».
 
 «Art.  15  (Termini  dell'azione  disciplinare).  -  1.
 L'azione  disciplinare  e'  promossa  entro  un  anno dalla
 notizia  del  fatto,  della  quale  il Procuratore generale
 presso  la  Corte  di  cassazione  ha  conoscenza a seguito
 dell'espletamento  di  sommarie  indagini  preliminari o di
 denuncia  circostanziata  o  di  segnalazione  del Ministro
 della  giustizia.  La  denuncia  e'  circostanziata  quando
 contiene  tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie
 disciplinare.  In difetto di tali elementi, la denuncia non
 costituisce notizia di rilievo disciplinare.
 1-bis.  Non  puo'  comunque  essere  promossa  l'azione
 disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto.
 2.  Entro  due  anni  dall'inizio  del  procedimento il
 Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
 di  cui  all'art.  17,  commi 2  e  6; entro due anni dalla
 richiesta,  la sezione disciplinare del Consiglio superiore
 della  magistratura,  nella  composizione di cui all'art. 4
 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.
 3.  La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
 giustizia  al  Procuratore  generale  o la comunicazione da
 quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura
 ai  sensi  dell'art.  14, comma 3, determinano, a tutti gli
 effetti, l'inizio del procedimento.
 4.   Dell'inizio  del  procedimento  deve  essere  data
 comunicazione,  entro  trenta  giorni,  all'incolpato,  con
 l'indicazione  del  fatto  che  gli  viene addebitato. Deve
 procedersi   ad  analoga  comunicazione  per  le  ulteriori
 contestazioni di cui all'art. 14, comma 5. L'incolpato puo'
 farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o
 da  un  avvocato,  designati  in  qualunque momento dopo la
 comunicazione  dell'addebito,  nonche',  se del caso, da un
 consulente tecnico.
 5.   Gli   atti   di   indagine   non  preceduti  dalla
 comunicazione  all'incolpato  o  da  avviso  al  difensore,
 quando  e'  previsto,  se gia' designato, sono nulli, ma la
 nullita'  non  puo'  essere  piu'  rilevata  quando  non e'
 dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di
 dieci  giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato ha avuto
 conoscenza  del  contenuto  di tali atti o, in mancanza, da
 quella   della  comunicazione  del  decreto  che  fissa  la
 discussione  orale  davanti  alla  sezione disciplinare del
 Consiglio superiore della magistratura.
 6.  Se  la  sentenza  della  sezione  disciplinare  del
 Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  annullata in
 tutto  o  in parte a seguito del ricorso per cassazione, il
 termine  per  la  pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un
 anno  e  decorre  dalla  data in cui vengono restituiti gli
 atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
 7.  Se  i  termini  non sono osservati, il procedimento
 disciplinare   si   estingue,  sempre  che  l'incolpato  vi
 consenta.
 8.  Il  corso  dei  termini,  compreso quello di cui al
 comma 1-bis, e' sospeso:
 a) se  per  il  medesimo  fatto  e'  stata esercitata
 l'azione  penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato o
 fermato   o  si  trova  in  stato  di  custodia  cautelare,
 riprendendo  a  decorrere  dalla  data  in  cui non e' piu'
 soggetta  ad  impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo  a
 procedere  ovvero  sono divenuti irrevocabili la sentenza o
 il decreto penale di condanna;
 b) se  durante  il  procedimento  disciplinare  viene
 sollevata   questione   di   legittimita'   costituzionale,
 riprendendo  a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la
 decisione della Corte costituzionale;
 c) se  l'incolpato  e'  sottoposto  a  perizia  o  ad
 accertamenti   specialistici,   e   per   tutto   il  tempo
 necessario;
 d) se  il  procedimento  disciplinare  e'  rinviato a
 richiesta   dell'incolpato   o  del  suo  difensore  o  per
 impedimento dell'incolpato o del suo difensore.
 d-bis)  se,  nei  casi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
 lettere g)  ed h),  all'accertamento  del fatto costituente
 illecito   disciplinare  e'  pregiudiziale  l'esito  di  un
 procedimento civile, penale o amministrativo;
 d-ter)  se  il  procedimento  e` sospeso a seguito di
 provvedimento a norma dell'art. 16.».
 «Art.   16  (Indagini  nel  procedimento  disciplinare.
 Potere  di  archiviazione).  -  1.  Il  pubblico  ministero
 procede  all'attivita' di indagine. Le funzioni di pubblico
 ministero  sono  esercitate dal Procuratore generale presso
 la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.
 2.  Per l'attivita' di indagine si osservano, in quanto
 compatibili,  le  norme  del  codice  di  procedura penale,
 eccezione  fatta  per  quelle che comportano l'esercizio di
 poteri   coercitivi   nei  confronti  dell'imputato,  delle
 persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti.
 Si  applica,  comunque,  quanto  previsto dall'art. 133 del
 codice di procedura penale.
 3.  Alle  persone  informate  sui  fatti,  ai  periti e
 interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
 371-bis,  371-ter,  372,  373,  376,  377  e 384 del codice
 penale.
 4.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
 cassazione,   se   lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle
 determinazioni  sull'azione  disciplinare,  puo'  acquisire
 atti  coperti  da  segreto  investigativo  senza  che detto
 segreto   possa  essergli  opposto.  Nel  caso  in  cui  il
 procuratore  della Repubblica comunichi, motivatamente, che
 dalla   divulgazione   degli   atti   coperti   da  segreto
 investigativo   possa   derivare   grave  pregiudizio  alle
 indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che
 i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore
 a  dodici  mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta
 motivata  del  procuratore della Repubblica ovvero di altri
 dodici  mesi  quando  si  procede per reati di cui all'art.
 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il
 procedimento   disciplinare   per   un   analogo   periodo.
 Successivamente  il Procuratore generale presso la Corte di
 cassazione   puo'   prendere   visione   degli   atti.   Il
 procedimento  puo'  essere altresi' sospeso nel corso delle
 indagini preliminari.
 5.  Il  pubblico  ministero,  per gli atti da compiersi
 fuori  dal suo ufficio, puo' richiedere altro magistrato in
 servizio  presso  la procura generale della corte d'appello
 nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
 5-bis.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
 cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato
 non  costituisce  condotta  disciplinarmente  rilevante  ai
 sensi  dell'art.  3-bis  o  forma  oggetto  di denuncia non
 circostanziata  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 1,  ultimo
 periodo,  o  non  rientra  in alcuna delle ipotesi previste
 dagli  articoli 2,  3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto
 risulta  inesistente  o  non  commesso. Il provvedimento di
 archiviazione e` comunicato al Ministro della giustizia, il
 quale,   entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
 comunicazione,  puo'  richiedere  la  trasmissione di copia
 degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione
 degli  stessi,  puo' richiedere al presidente della sezione
 disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
 orale,   formulando   l'incolpazione.  Sulla  richiesta  si
 provvede  nei  modi previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 17 e
 le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale,
 sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
 cassazione  o  da  un  suo  sostituto.  Il provvedimento di
 archiviazione  acquista efficacia solo se il termine di cui
 sopra  sia  interamente decorso senza che il Ministro abbia
 avanzato   la   richiesta  di  fissazione  dell'udienza  di
 discussione  orale  davanti  alla  sezione disciplinare. In
 tale caso e' sospeso il termine di cui al comma 1 dell'art.
 15.».
 «Art.  17  (Chiusura  delle indagini). - 1. Compiute le
 indagini,  il  Procuratore  generale  formula  le richieste
 conclusive  di  cui  ai  commi 2  e  6 e invia alla sezione
 disciplinare  del Consiglio superiore della magistratura il
 fascicolo    del    procedimento,   dandone   comunicazione
 all'incolpato.  Il fascicolo e' depositato nella segreteria
 della  sezione  a  disposizione  dell'incolpato,  che  puo'
 prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
 2.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
 cassazione,  al  termine  delle indagini, se non ritiene di
 dover  chiedere  la  declaratoria di non luogo a procedere,
 formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione
 disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
 orale.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  da'  comunicazione  al Ministro della giustizia
 delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
 3.  Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
 ricevimento  della  comunicazione  di  cui al comma 2, puo'
 chiedere  l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare
 da  lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
 provvede   il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione.
 4.  Il presidente della sezione disciplinare fissa, con
 suo  decreto, il giorno della discussione orale, con avviso
 ai testimoni e ai periti.
 5.  Il  decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno
 dieci  giorni  prima  della data fissata per la discussione
 orale,  al  pubblico  ministero  e all'incolpato nonche' al
 difensore  di  quest'ultimo,  se  gia'  designato, e, nelle
 ipotesi  in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o
 abbia  richiesto  l'integrazione  o  la modificazione della
 contestazione, al Ministro della giustizia.
 6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che
 si  debba  escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla
 sezione  disciplinare  per  la  declaratoria di non luogo a
 procedere.   Della   richiesta  e'  data  comunicazione  al
 Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi in cui egli abbia
 promosso    l'azione    disciplinare,    ovvero   richiesto
 l'integrazione  della  contestazione,  con  invio  di copia
 dell'atto.
 7.  Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
 ricevimento  della  comunicazione  di  cui al comma 6, puo'
 richiedere  copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi
 in  cui  egli  abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
 richiesto  l'integrazione della contestazione, e, nei venti
 giorni   successivi   alla  ricezione  degli  stessi,  puo'
 richiedere  al  presidente  della  sezione  disciplinare la
 fissazione  dell'udienza  di  discussione orale, formulando
 l'incolpazione.  Sulla  richiesta,  si  provvede  nei  modi
 previsti  nei  commi 4  e  5  e  le  funzioni  di  pubblico
 ministero,  nella  discussione  orale,  sono esercitate dal
 Procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
 suo sostituto.
 8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta
 di  non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in
 camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con
 ordinanza   di   non  luogo  a  procedere.  Se  rigetta  la
 richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e
 chiede   al   presidente   della  sezione  disciplinare  la
 fissazione  dell'udienza  di discussione orale. Si provvede
 nei modi previsti dai commi 4 e 5.».
 «Art.  18 (Discussione nel giudizio disciplinare). - 1.
 Nella   discussione   orale  un  componente  della  sezione
 disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
 nominato dal presidente svolge la relazione.
 2.  L'udienza  e' pubblica. La sezione disciplinare, su
 richiesta   di  una  delle  parti,  puo'  disporre  che  la
 discussione  si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze
 di  tutela  della  credibilita' della funzione giudiziaria,
 con  riferimento  ai  fatti  contestati  ed all'ufficio che
 l'incolpato  occupa,  ovvero esigenze di tutela del diritto
 dei terzi.
 3. La sezione disciplinare puo':
 a) assumere,  anche  d'ufficio,  tutte  le  prove che
 ritiene utili;
 b) disporre  o  consentire  la  lettura  di  rapporti
 dell'Ispettorato  generale  del  Ministero della giustizia,
 dei  consigli  giudiziari  e dei dirigenti degli uffici, la
 lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove
 acquisite nel corso delle indagini;
 c) consentire  l'esibizione di documenti da parte del
 pubblico  ministero,  dell'incolpato  e  del  delegato  del
 Ministro della giustizia.
 4.  Si  osservano,  in quanto compatibili, le norme del
 codice  di  procedura  penale  sul  dibattimento, eccezione
 fatta  per  quelle  che  comportano  l'esercizio  di poteri
 coercitivi  nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
 periti  e  degli  interpreti.  Resta  fermo quanto previsto
 dall'art. 133 del codice di procedura penale.
 5.  Ai  testimoni,  periti e interpreti si applicano le
 disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e
 384 del codice penale.».
 «Art.   19   (Sentenza  disciplinare).  1.  La  sezione
 disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
 delibera  immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le
 conclusioni   del   pubblico   ministero   e  della  difesa
 dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il
 pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera
 di consiglio.
 2.  La  Sezione  disciplinare  provvede  con  sentenza,
 irrogando  una  sanzione  disciplinare  ovvero,  se  non e'
 raggiunta   prova   sufficiente,   dichiarando  esclusa  la
 sussistenza  dell'addebito.  I  motivi  della sentenza sono
 depositati  nella  segreteria  della  sezione  disciplinare
 entro trenta giorni dalla deliberazione.
 3.  I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare
 sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in
 cui  egli  abbia  promosso  l'azione  disciplinare,  ovvero
 richiesto   l'integrazione   o   la   modificazione   della
 contestazione,  con invio di copia integrale, anche ai fini
 della  decorrenza  dei  termini  per  la  proposizione  del
 ricorso  alle  sezioni  unite della Corte di cassazione. Il
 Ministro    puo'    richiedere   copia   degli   atti   del
 procedimento.».
 «Art.  22  (Sospensione  cautelare  facoltativa).  - 1.
 Quando  il  magistrato  e' sottoposto a procedimento penale
 per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
 con  pena  detentiva,  o  quando al medesimo possono essere
 ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
 per  la  loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio
 delle   funzioni,   il   Ministro   della  giustizia  o  il
 Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possono
 chiedere  alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
 della  magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni
 e  dallo  stipendio,  e  il  collocamento  fuori  dal ruolo
 organico  della  magistratura,  anche prima dell'inizio del
 procedimento  disciplinare.  Nei casi di minore gravita' il
 Ministro  della giustizia o il Procuratore generale possono
 chiedere   alla   sezione   disciplinare  il  trasferimento
 provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto
 limitrofo,  ma  diverso da quello indicato nell'art. 11 del
 codice di procedura penale.
 2.  La  Sezione  disciplinare  del  Consiglio superiore
 della  magistratura  convoca il magistrato con un preavviso
 di   almeno   tre  giorni  e  provvede  dopo  aver  sentito
 l'interessato   o  dopo  aver  constatato  la  sua  mancata
 presentazione.  Il magistrato puo' farsi assistere da altro
 magistrato o da un avvocato.
 3.  La  sospensione  puo' essere revocata dalla Sezione
 disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
 4.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 21,
 commi 4 e 5.
 5.  Se e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere
 o  se  l'incolpato  e' assolto o condannato ad una sanzione
 diversa  dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni
 per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione
 cautelare  eventualmente  disposta,  sono  corrisposti  gli
 arretrati  dello  stipendio  e  delle  altre competenze non
 percepiti,  detratte  le  somme  gia'  riscosse per assegno
 alimentare.».
 «Art.  24  (Impugnazioni  delle decisioni della sezione
 disciplinare del Consiglio superiore della magistratura). -
 1.   L'incolpato,   il   Ministro   della  giustizia  e  il
 Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possono
 proporre,  contro i provvedimenti in materia di sospensione
 di  cui  agli  articoli 21  e 22 e contro le sentenze della
 sezione   disciplinare   del   Consiglio   superiore  della
 magistratura,  ricorso per cassazione, nei termini e con le
 forme   previsti   dal  codice  di  procedura  penale.  Nei
 confronti  dei  provvedimenti  in materia di sospensione il
 ricorso   non   ha  effetto  sospensivo  del  provvedimento
 impugnato.
 2.  La  Corte  di  cassazione  decide  a  sezioni unite
 civili,  entro  sei  mesi  dalla  data  di proposizione del
 ricorso.».
 «Art.  25  (Revisione). - 1. E' ammessa, in ogni tempo,
 la  revisione  delle sentenze divenute irrevocabili, con le
 quali e' stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
 a) i   fatti   posti   a  fondamento  della  sentenza
 risultano   incompatibili   con  quelli  accertati  in  una
 sentenza  penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non
 luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione;
 b) sono   sopravvenuti   o   si   scoprono,  dopo  la
 decisione,  nuovi  elementi  di  prova, che, soli o uniti a
 quelli   gia'   esaminati  nel  procedimento  disciplinare,
 dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
 c) il  giudizio  di  responsabilita' e l'applicazione
 della  relativa sanzione sono stati determinati da falsita'
 ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
 2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
 debbono,  a  pena di inammissibilita' della domanda, essere
 tali  da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
 l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da
 quella  inflitta  se  trattasi  della  rimozione, ovvero se
 dalla  sanzione  applicata  e'  conseguito il trasferimento
 d'ufficio.
 3.  La  revisione puo' essere chiesta dal magistrato al
 quale  e'  stata  applicata  la sanzione disciplinare o, in
 caso  di  morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, da
 un  suo  prossimo  congiunto  che  vi abbia interesse anche
 soltanto morale.
 4.  L'istanza  di revisione e' proposta personalmente o
 per  mezzo  di procuratore speciale. Essa deve contenere, a
 pena  di  inammissibilita',  l'indicazione  specifica delle
 ragioni  e  dei  mezzi  di prova che la giustificano e deve
 essere   presentata,   unitamente   ad   eventuali  atti  e
 documenti,  alla  segreteria della sezione disciplinare del
 Consiglio superiore della magistratura.
 5.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, lettere a) e b),
 all'istanza   deve   essere  unita  copia  autentica  della
 sentenza penale.
 6.  La revisione puo' essere chiesta anche dal Ministro
 della  giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte
 di  cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con
 le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
 7.  La  sezione  disciplinare  acquisisce  gli atti del
 procedimento   disciplinare   e,   sentiti  il  Procuratore
 generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo
 difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se
 proposta  fuori  dai  casi  di  cui  al  comma 2,  o  senza
 l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se
 risulta  manifestamente  infondata;  altrimenti, dispone il
 procedersi  al giudizio di revisione, al quale si applicano
 le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
 8.  Contro  la  decisione  che  dichiara  inammissibile
 l'istanza  di  revisione  e'  ammesso  ricorso alle sezioni
 unite civili della Corte di cassazione.
 9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
 sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
 10.  Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
 seguito  di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
 ricostruzione   della  carriera  nonche'  a  percepire  gli
 arretrati  dello  stipendio  e  delle  altre competenze non
 percepiti,   detratte  le  somme  corrisposte  per  assegno
 alimentare,  rivalutati in base alla variazione dell'indice
 ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
 impiegati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi  all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di  cui  al  comma 1,  i  decreti  legislativi  recanti la disciplina transitoria,  se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento   dei  medesimi  con  le  altre  leggi  dello  Stato  e l'abrogazione   delle   norme   divenute   incompatibili.  I  decreti legislativi   previsti   nel   presente   comma   sono  adottati  con l'osservanza  dei  principi  e  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 9,  e  divengono  efficaci  dopo  quindici  giorni  dalla  loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio
 2005,   n.   150   (Delega   al   Governo  per  la  riforma
 dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
 30 gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
 della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
 concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
 conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
 amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
 unico.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
 commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
 legislativi diretti a:
 a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;
 b) istituire  la Scuola superiore della magistratura,
 razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
 formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
 aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
 c) disciplinare  la  composizione, le competenze e la
 durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
 il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
 d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
 e) modificare  l'organico della Corte di cassazione e
 la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
 medesima;
 f) individuare  le  fattispecie  tipiche  di illecito
 disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
 procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
 disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
 servizio e trasferimento d'ufficio;
 g) prevedere  forme  di  pubblicita'  degli incarichi
 extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
 grado.
 2.  Le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1
 divengono  efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo a
 quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
 restando quanto previsto dall'art. 2.
 3.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  i
 centoventi  giorni  successivi  all'acquisto  di  efficacia
 delle   disposizioni  contenute  in  ciascuno  dei  decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 comma 1,   i  decreti  legislativi  recanti  la  disciplina
 transitoria,   se   necessaria,   le   norme  eventualmente
 occorrenti  per  il coordinamento dei medesimi con le altre
 leggi  dello  Stato  e  l'abrogazione  delle norme divenute
 incompatibili.  I decreti legislativi previsti nel presente
 comma  sono  adottati  con  l'osservanza dei principi e dei
 criteri  di  cui  all'art. 2, comma 9, e divengono efficaci
 dopo   quindici   giorni  dalla  loro  pubblicazione  nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della   delega  di  cui  al  comma 1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5.  Le  disposizioni  previste dal comma 4 si applicano
 anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
 tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
 alla meta'.
 6.  Il  Governo,  con  la  procedura di cui al comma 4,
 entro  due  anni  dalla  data  di  acquisto di efficacia di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio
 della  delega  di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
 correttive   nel   rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
 8.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.   All'articolo 1,  comma 6,  primo  periodo,  del  decreto-legge 28 agosto  1995,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1995,  n.  437,  le  parole:  «e'  differita alla data di entrata  in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle  seguenti: «e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti  legislativi  emanati  in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 6  dell'art. 1 del
 decreto-legge  28 agosto  1995,  n.  361,  (Differimento di
 termini  previsti da disposizioni legislative in materia di
 interventi   concernenti   la   pubblica  amministrazione.)
 convertito  con  modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995,
 n. 437, come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 1 (Progetti finalizzati e disposizioni in materia
 di incarichi ed altre disposizioni). - 1 - 5 (Omissis).
 6.  L'applicazione  degli  articoli 7,  commi 1  e 3, e
 7-bis,  della  legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata
 dagli  articoli 2  e  3  della legge 12 aprile 1990, n. 74,
 nella   parte  in  cui  rispettivamente  prevedono  che  la
 segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
 superiore  della magistratura sono costituiti da funzionari
 da  selezionare  mediante  concorsi  pubblici, e' differita
 alla  data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi
 emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui  alla legge
 25 luglio  2005,  n. 150. Fino a tale data, si applicano le
 disposizioni  di  cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958,
 n.  195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre
 1977,  n.  908.  La  disposizione  dell'art.  210 del regio
 decreto  30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per
 la   destinazione   dei   magistrati  all'ufficio  studi  e
 documentazione del Consiglio superiore della magistratura.
 7 - 12 (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Fino  al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto   del   decreto   legislativo   5 aprile  2006,  n.  160,  le disposizioni  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, nonche' le altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  giudiziario, ed in particolare  gli  articoli 2  e  3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.
 2.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 635):
 
 Presentato  dal  Ministro della giustizia (Mastella) il
 14 giugno 2006.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  14 giugno 2006 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  alla 2ª commissione il 4, 5, 6, 11, 18, 20 e
 27 luglio 2006.
 Esaminato  in aula l'11, 27, 29 luglio; 19, 20, 21, 26,
 27,  28 settembre;  3 ottobre 2006 e approvato il 4 ottobre
 2006.
 
 Camera dei deputati (atto n. 1780):
 
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 5 ottobre 2006 con pareri delle commissioni I
 e V.
 Esaminato  dalla  II  commissione  il  10, 12, 16, 17 e
 18 ottobre 2006.
 Relazione  scritta  annunciata il 20 ottobre 2006 (atto
 n. 1780/A-relatore on. Palomba).
 Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 2006.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per  il titolo del decreto legislativo 5 aprile 2006,
 n. 160, vedi note all'art. 1.
 - Il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  reca:
 (Ordinamento giudiziario).
 - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
 legislativo  16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria
 del  conferimento  degli  incarichi  direttivi giudicanti e
 requirenti  di  legittimita',  nonche'  di  primo e secondo
 grado,  a  norma  dell'art. 2, comma 10, della L. 25 luglio
 2005, n. 150.):
 «Art.   2   (Disposizioni  per  il  conferimento  degli
 incarichi    direttivi    giudicanti    e   requirenti   di
 legittimita).  -  1.  Gli  incarichi direttivi giudicanti e
 requirenti   di   legittimita'   possono  essere  conferiti
 esclusivamente  ai  magistrati  che,  al momento della data
 della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
 due   anni  di  servizio  prima  della  data  di  ordinario
 collocamento  a  riposo  prevista  dall'art.  5  del  regio
 decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
 «Art.   3   (Disposizioni  per  il  conferimento  degli
 incarichi  direttivi  giudicanti e requirenti di primo e di
 secondo  grado).  - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e
 requirenti  di  primo  e  di  secondo  grado possono essere
 conferiti  esclusivamente  ai  magistrati  che,  al momento
 della  data  della  vacanza  del  posto  messo  a concorso,
 assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data
 di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del
 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».
 
 
 
 
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