Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2006, n. 269
Sospensione dell'efficacia nonche' modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilita» sono soppresse;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio. L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».
3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera i) e' abrogata;
2) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;
3) la lettera z) e' abrogata;
4) la lettera bb) e' abrogata;
5) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
«ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;
c) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare»;
d) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) e' abrogata;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;
3) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;
4) la lettera l) e' abrogata;
e) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Condotta disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza»;
f) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;
g) all'articolo 15:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non puo' comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;
2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
3) al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;
d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;
h) all'articolo 16:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, puo' acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' prendere visione degli atti. Il procedimento puo' essere altresi' sospeso nel corso delle indagini preliminari»;
2) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione e' comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, puo' richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso e' sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;
3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere di archiviazione»;
i) all'articolo 17:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonche' al difensore di quest'ultimo, se gia' designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;
2) al comma 7, e' soppresso l'ultimo periodo;
l) all'articolo 18, comma 1, e' soppresso il secondo periodo;
m) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;
n) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravita' il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
o) all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;
p) all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione e' ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;
q) dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 reca:
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
L. 25 luglio 2005, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in
materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico
ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della
L. 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale
preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare
esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei
termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale
ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del
suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra
i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le
medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il
caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai
procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio,
individuando eventualmente settori di affari da assegnare
ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia
preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
dell'ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di
assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della
Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6
devono essere trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 24 e 25 del decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e
della procedura per la loro applicabilita', nonche'
modifica della disciplina in tema di incompatibilita',
dispensa dal servizio e trasferimenti di ufficio dei
magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della
legge 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 1 (Doveri del magistrato). - 1. Il magistrato
esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita',
correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio
e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato)».
«Art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni). 1. Costituiscono illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio
superiore della magistratura, della sussistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui agli
articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, come modificati dall'art. 29 del presente
decreto;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori,
dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il
magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita'
giudiziaria di altro magistrato;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da
parte del magistrato destinatario, delle avvenute
interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da
negligenza inescusabile;
i) (Abrogata);
l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale
sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta
dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non
consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri di attivita'
rientranti nei propri compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio in assenza
dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne
e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
di diligenza e laboriosita';
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni; si presume non grave, salvo che non sia
diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il
triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato
all'attivita' di servizio;
s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di
una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
o da disposizione legittima dell'organo competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza,
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a
ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che
riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di
trattazione, ovvero trattati e non definiti con
provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche'
la violazione dei divieti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
z) (Abrogata);
aa) il sollecitare la pubblicita' di notizie
attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il
costituire e l'utilizzare canali informativi personali
riservati o privilegiati;
bb) (Abrogata);
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti
da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti
che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio
ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art.
29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che
possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e
27 del presente decreto;
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme
vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di
grave e inescusabile negligenza;
gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della
liberta' personale fuori dei casi consentiti dalla legge,
determinata da negligenza grave ed inescusabile.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita'
disciplinare.».

«Art. 3 (Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio
delle funzioni). 1. Costituiscono illeciti disciplinari al
di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento
penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della
reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una
misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli
di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la
prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della
magistratura;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la
funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio
all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente,
prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa
essere parti o indagati in procedimenti penali o civili
pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o
presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte
d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie,
ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere,
direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a
condizioni di eccezionale favore, da parti offese o
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti
procedimenti;
f) (Abrogata);
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui
vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio
delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e
continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento
nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico
o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle
funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
i) l'uso strumentale della qualita' che, per la
posizione del magistrato o per le modalita' di
realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di
funzioni costituzionalmente previste;
l). (Abrogata)».
«Art. 14 (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1.
L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro della
giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
2. Il Ministro della giustizia ha facolta' di
promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di
indagini al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione. Dell'iniziativa il Ministro da' comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione
disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il
Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione
disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa
richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore
generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, i
consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno
l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni
fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti
di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori
aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
fatti concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione
o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il
profilo disciplinare.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione puo' contestare fatti nuovi nel corso delle
indagini, anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro
della giustizia, salva la facolta' del Ministro di cui al
comma 3, ultimo periodo.».

«Art. 15 (Termini dell'azione disciplinare). - 1.
L'azione disciplinare e' promossa entro un anno dalla
notizia del fatto, della quale il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito
dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di
denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro
della giustizia. La denuncia e' circostanziata quando
contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie
disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non
costituisce notizia di rilievo disciplinare.
1-bis. Non puo' comunque essere promossa l'azione
disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto.
2. Entro due anni dall'inizio del procedimento il
Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
di cui all'art. 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla
richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, nella composizione di cui all'art. 4
della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.
3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da
quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura
ai sensi dell'art. 14, comma 3, determinano, a tutti gli
effetti, l'inizio del procedimento.
4. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con
l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve
procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori
contestazioni di cui all'art. 14, comma 5. L'incolpato puo'
farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o
da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la
comunicazione dell'addebito, nonche', se del caso, da un
consulente tecnico.
5. Gli atti di indagine non preceduti dalla
comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore,
quando e' previsto, se gia' designato, sono nulli, ma la
nullita' non puo' essere piu' rilevata quando non e'
dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di
dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da
quella della comunicazione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura.
6. Se la sentenza della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura e' annullata in
tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il
termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un
anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli
atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
7. Se i termini non sono osservati, il procedimento
disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi
consenta.
8. Il corso dei termini, compreso quello di cui al
comma 1-bis, e' sospeso:
a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata
l'azione penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato o
fermato o si trova in stato di custodia cautelare,
riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu'
soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a
procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o
il decreto penale di condanna;
b) se durante il procedimento disciplinare viene
sollevata questione di legittimita' costituzionale,
riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la
decisione della Corte costituzionale;
c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad
accertamenti specialistici, e per tutto il tempo
necessario;
d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a
richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per
impedimento dell'incolpato o del suo difensore.
d-bis) se, nei casi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente
illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un
procedimento civile, penale o amministrativo;
d-ter) se il procedimento e` sospeso a seguito di
provvedimento a norma dell'art. 16.».
«Art. 16 (Indagini nel procedimento disciplinare.
Potere di archiviazione). - 1. Il pubblico ministero
procede all'attivita' di indagine. Le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso
la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.
2. Per l'attivita' di indagine si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale,
eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di
poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle
persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti.
Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 133 del
codice di procedura penale.
3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e
interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice
penale.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle
determinazioni sull'azione disciplinare, puo' acquisire
atti coperti da segreto investigativo senza che detto
segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il
procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che
dalla divulgazione degli atti coperti da segreto
investigativo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che
i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore
a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta
motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri
dodici mesi quando si procede per reati di cui all'art.
407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il
procedimento disciplinare per un analogo periodo.
Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione puo' prendere visione degli atti. Il
procedimento puo' essere altresi' sospeso nel corso delle
indagini preliminari.
5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi
fuori dal suo ufficio, puo' richiedere altro magistrato in
servizio presso la procura generale della corte d'appello
nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato
non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai
sensi dell'art. 3-bis o forma oggetto di denuncia non
circostanziata ai sensi dell'art. 15, comma 1, ultimo
periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste
dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto
risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di
archiviazione e` comunicato al Ministro della giustizia, il
quale, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, puo' richiedere la trasmissione di copia
degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione
degli stessi, puo' richiedere al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione
orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si
provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 17 e
le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale,
sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di
archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui
sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia
avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di
discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In
tale caso e' sospeso il termine di cui al comma 1 dell'art.
15.».
«Art. 17 (Chiusura delle indagini). - 1. Compiute le
indagini, il Procuratore generale formula le richieste
conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il
fascicolo del procedimento, dandone comunicazione
all'incolpato. Il fascicolo e' depositato nella segreteria
della sezione a disposizione dell'incolpato, che puo'
prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di
dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere,
formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione
orale. Il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione da' comunicazione al Ministro della giustizia
delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, puo'
chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare
da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
provvede il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con
suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso
ai testimoni e ai periti.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno
dieci giorni prima della data fissata per la discussione
orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonche' al
difensore di quest'ultimo, se gia' designato, e, nelle
ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o
abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della
contestazione, al Ministro della giustizia.
6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che
si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla
sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a
procedere. Della richiesta e' data comunicazione al
Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia
promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto
l'integrazione della contestazione, con invio di copia
dell'atto.
7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, puo'
richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi
in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti
giorni successivi alla ricezione degli stessi, puo'
richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi
previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
suo sostituto.
8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta
di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in
camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con
ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la
richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e
chiede al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale. Si provvede
nei modi previsti dai commi 4 e 5.».
«Art. 18 (Discussione nel giudizio disciplinare). - 1.
Nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
nominato dal presidente svolge la relazione.
2. L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su
richiesta di una delle parti, puo' disporre che la
discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze
di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria,
con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che
l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto
dei terzi.
3. La sezione disciplinare puo':
a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che
ritiene utili;
b) disporre o consentire la lettura di rapporti
dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia,
dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la
lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove
acquisite nel corso delle indagini;
c) consentire l'esibizione di documenti da parte del
pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del
Ministro della giustizia.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 133 del codice di procedura penale.
5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e
384 del codice penale.».
«Art. 19 (Sentenza disciplinare). 1. La sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le
conclusioni del pubblico ministero e della difesa
dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il
pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera
di consiglio.
2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza,
irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non e'
raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la
sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono
depositati nella segreteria della sezione disciplinare
entro trenta giorni dalla deliberazione.
3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare
sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in
cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
richiesto l'integrazione o la modificazione della
contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini
della decorrenza dei termini per la proposizione del
ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il
Ministro puo' richiedere copia degli atti del
procedimento.».
«Art. 22 (Sospensione cautelare facoltativa). - 1.
Quando il magistrato e' sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere
ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia o il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono
chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni
e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo
organico della magistratura, anche prima dell'inizio del
procedimento disciplinare. Nei casi di minore gravita' il
Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono
chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento
provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto
limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art. 11 del
codice di procedura penale.
2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura convoca il magistrato con un preavviso
di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata
presentazione. Il magistrato puo' farsi assistere da altro
magistrato o da un avvocato.
3. La sospensione puo' essere revocata dalla Sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 21,
commi 4 e 5.
5. Se e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere
o se l'incolpato e' assolto o condannato ad una sanzione
diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni
per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione
cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme gia' riscosse per assegno
alimentare.».
«Art. 24 (Impugnazioni delle decisioni della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura). -
1. L'incolpato, il Ministro della giustizia e il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono
proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione
di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le
forme previsti dal codice di procedura penale. Nei
confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il
ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento
impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite
civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del
ricorso.».
«Art. 25 (Revisione). - 1. E' ammessa, in ogni tempo,
la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le
quali e' stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della sentenza
risultano incompatibili con quelli accertati in una
sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non
luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a
quelli gia' esaminati nel procedimento disciplinare,
dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilita' e l'applicazione
della relativa sanzione sono stati determinati da falsita'
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
debbono, a pena di inammissibilita' della domanda, essere
tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da
quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se
dalla sanzione applicata e' conseguito il trasferimento
d'ufficio.
3. La revisione puo' essere chiesta dal magistrato al
quale e' stata applicata la sanzione disciplinare o, in
caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, da
un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche
soltanto morale.
4. L'istanza di revisione e' proposta personalmente o
per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a
pena di inammissibilita', l'indicazione specifica delle
ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente ad eventuali atti e
documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b),
all'istanza deve essere unita copia autentica della
sentenza penale.
6. La revisione puo' essere chiesta anche dal Ministro
della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte
di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con
le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo
difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se
proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il
procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano
le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione e' ammesso ricorso alle sezioni
unite civili della Corte di cassazione.
9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonche' a percepire gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati.».



 
Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio
2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la
durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la
disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e
grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i
centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia
delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina
transitoria, se necessaria, le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre
leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute
incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente
comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei
criteri di cui all'art. 2, comma 9, e divengono efficaci
dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4,
entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.».



 
Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi concernenti la pubblica amministrazione.)
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Progetti finalizzati e disposizioni in materia
di incarichi ed altre disposizioni). - 1 - 5 (Omissis).
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e
7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata
dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
nella parte in cui rispettivamente prevedono che la
segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita
alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi
emanati in attuazione della delega di cui alla legge
25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per
la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e
documentazione del Consiglio superiore della magistratura.
7 - 12 (Omissis).».



 
Art. 4.

1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 635):

Presentato dal Ministro della giustizia (Mastella) il
14 giugno 2006.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 14 giugno 2006 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato alla 2ª commissione il 4, 5, 6, 11, 18, 20 e
27 luglio 2006.
Esaminato in aula l'11, 27, 29 luglio; 19, 20, 21, 26,
27, 28 settembre; 3 ottobre 2006 e approvato il 4 ottobre
2006.

Camera dei deputati (atto n. 1780):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 ottobre 2006 con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla II commissione il 10, 12, 16, 17 e
18 ottobre 2006.
Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 2006 (atto
n. 1780/A-relatore on. Palomba).
Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 2006.



Note all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, vedi note all'art. 1.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
(Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria
del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo
grado, a norma dell'art. 2, comma 10, della L. 25 luglio
2005, n. 150.):
«Art. 2 (Disposizioni per il conferimento degli
incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
legittimita). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimita' possono essere conferiti
esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
«Art. 3 (Disposizioni per il conferimento degli
incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di
secondo grado). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di primo e di secondo grado possono essere
conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza del posto messo a concorso,
assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data
di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».



 
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