Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
COMUNICATO |
Comunicazioni relative alle modalita' di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori - Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici. |
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IL PRESIDENTE Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di esecuzione lavori seconda lo schema di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed a trasmetterli, in copia, all'Osservatorio; le Societa' organismi di attestazione devono acquisire tali certificati, per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione, unicamente dall'Osservatorio. In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del 6 luglio 2006 pubblicato sul sito internet dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale n. 159, serie generale, dell'11 luglio 2006, sono state rese note le modalita' che questa autorita' ha ritenuto di fissare per la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con la specificazione che si tratta di modalita' «esclusiva», e che nessun documento debba pervenire con modalita' diverse da quelle ivi previste. Peraltro, nella prima fase di avvio della procedura, si e' avuto modo di rilevare che non tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alle suddette disposizioni, trasmettendo i certificati di esecuzione lavori ancora su supporto cartaceo; in via assolutamente eccezionale e solo in casi di indifferibile urgenza tali certificati sono stati posti a disposizione delle Societa' organismi di attestazione, previo conferma in via telematica dei dati in essi contenuti. Al riguardo, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto, e che le conseguenze imputabili ai ritardi causati dal mancato ricorso alle suddette modalita' di trasmissione, dovranno essere imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti inadempienti. L'approntamento di idonea procedura informatica per l'acquisizione di «copia smaterializzata» dei certificati e per la contestuale messa a disposizione degli stessi alle Societa' organismi di attestazione, in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», si e' reso necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicita' delle attivita' amministrative connesse. Infatti si e' in tal modo eliminato l'inconveniente, per le stazioni appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei al fine di assicurarne l'autenticita' in ragione della provenienza; si e' individuato l'unico sistema atto a gestire una mole documentale eccessiva rispetto alle attuali capacita' organizzative; si e' inoltre resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con evidente economia di tempi. Conclusivamente, si invitano le stazioni appaltanti a dotarsi, anche in via preventiva, dell'accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali problematiche di carattere tecnico informatico sull'utilizzo della procedura, o di merito sui contenuti e significato dei dati richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: svpsupporto@avlp.it; labinfo@avlp.it; quesiti.cel@avlp.it. Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente schema di cui all'allegato D sopra citato, costituiranno eventuale oggetto di segnalazione dell'Autorita' al Governo ed al Parlamento. Roma, 18 ottobre 2006 Il presidente: Rossi Brigante |
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