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| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | DELIBERAZIONE 11 ottobre 2006 |  | Istituzione  di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte  e  gravi  malattie  che  hanno  colpito  il personale italiano impiegato  nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei   siti   in  cui  vengono  stoccati  munizionamenti,  nonche'  le popolazioni  civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi  militari  sul  territorio nazionale, con particolare attenzione agli  effetti  dell'utilizzo  di  proiettili  all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. 1.  E'  istituita,  a  norma  dell'art.  82 della Costituzione, una Commissione   parlamentare   di   inchiesta,  di  seguito  denominata «Commissione»,  che  indaghi  sui  casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero,  nei  poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti  le  basi  militari  sul  territorio nazionale in relazione all'esposizione  a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal  possibile  effetto  patogeno,  con  particolare  attenzione agli effetti  dell'utilizzo  di  proiettili  all'uranio impoverito e della dispersione  nell'ambiente  di  nanoparticelle  di  minerali  pesanti prodotte   dalle  esplosioni  di  materiale  bellico  e  a  eventuali interazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  Commissione  conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento  e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze  delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla   legislazione   in   vigore,   anche   con   riferimento   alla individuazione  di  misure  di  prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza   degli   istituti   risarcitori,   sia   di   natura previdenziale che di sostegno al reddito.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  Commissione  e'  composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente  del  Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
 2.  Il  Presidente  del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
 3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
 4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.
 |  |  |  | Art. 4. 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria.
 2. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi a  procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale,   locali   e   strumenti  operativi  idonei  disposti  dal Presidente del Senato.
 2.   La  Commissione  puo'  altresi'  avvalersi  di  collaborazioni specializzate.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   L'attivita'   ed   il  funzionamento  della  Commissione  sono disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  La  Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di  esse  possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
 2.  Al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione,  i  funzionari  addetti  al suo ufficio di segreteria ed ogni  altra  persona  che  collabori  con la Commissione stessa o che compia  o  che  concorra  a  compiere  atti  di  inchiesta o ne abbia comunque  conoscenza  sono  obbligati  al  segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Le  spese  per  il funzionamento della Commissione sono poste a carico  del  bilancio  interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite  nel  limite  massimo  di  50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000  euro  per  l'anno  2007.  Il  Presidente  del  Senato  della Repubblica puo' autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al  precedente  periodo,  comunque  in misura non superiore al 30 per cento,   a  seguito  di  richiesta  formulata  dal  Presidente  della Commissione   per   motivate   esigenze   connesse  allo  svolgimento dell'inchiesta.
 Roma, 11 ottobre 2006
 Il Presidente: Marini
 
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 LAVORI PREPARATORI
 Presentato  dai  senatori Malabarba, Casson, Calderoli,
 Bulgarelli,  Brisca Menapace, Franco Paolo, Cossutta, Rame,
 Ferrante,  Bianco,  Scalera,  Martone, Valpiana, Albonetti,
 Mercatali,  Vano,  Donati,  Ripamonti,  Battaglia Giovanni,
 Tecce, Calvi, Caprili, Confalonieri, Mazzarello, Bonadonna,
 Alfonzi,  Iovene,  Pirovano,  Capelli,  Liotta, Bellini, Di
 Siena, Russo Spena, Maritati, Villecco Calipari, Benvenuto,
 Tibaldi,  Rossi  Fernando,  Pellegatta, Pisa, Mele, Ronchi,
 Roilo,  Galardi,  Bodini,  Rossa,  Zavoli,  Boccia Antonio,
 Mongiello,  Marino,  Allocca, Boccia Maria Luisa, Del Roio,
 Di  Lello  Finuoli,  Emprin Gilardini, Gagliardi, Giannini,
 Nardini,  Palermo, Sodano, Turigliatto, Zuccherini e Grassi
 il 4 maggio 2006.
 Assegnato  alla  4ª Commissione permanente (Difesa), in
 sede  referente,  il  9 giugno 2006, previ pareri della 1ª,
 2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente.
 Esaminato  dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute
 del 29 giugno, 5 luglio e 14 settembre 2006.
 Testo   proposto   dalla   4ª   Commissione  permanente
 comunicato alla Presidenza il 18 settembre 2006 (Doc. XXII,
 n.  3-A  -  Relazione  orale  -  relatrice senatrice Brisca
 Menapace).
 Assegnato     alla     5ª     Commissione    permanente
 (Programmazione  economica,  bilancio), in sede consultiva,
 il 22 settembre 2006.
 Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione permanente, in
 sede deliberante, l'11 ottobre 2006.
 Esaminato  e  approvato dalla 4ª Commissione permanente
 nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2006.
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