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| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |  | COMUNICATO |  | Sicurezza   nei  cantieri  di  lavori  pubblici  Implementazione  del Casellario informatico |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Premesso che:
 l'art.  38,  comma 1,  lettera e)  del  Codice  dei  contratti, approvato  con  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comprende tra  le  cause  di  esclusione  dagli  affidamenti  pubblici le gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 l'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000  tra  le notizie da inserire nel Casellario informatico delle imprese  comprende  anche le gravi negligenze o gravi inadempienze in materia  di sicurezza, comunicate dalle Stazioni appaltanti (comma 2, lettera p)  nonche'  tutte  le  altre  notizie riguardanti le imprese ritenute  utili  ai  fini  della  tenuta  del  Casellario  (comma  2, lettera t);
 l'art.   36-bis   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito  con  legge  4 agosto  2006,  n. 248, dispone nuove misure cautelari  e  interdittive  conseguenti  ad  accertate  violazioni in materia di regolarita' e sicurezza del lavoro sui cantieri edili;
 tra  i  compiti  del  coordinatore  per l'esecuzione dei lavori (CSE)  rientra il proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze  delle  norme  in  materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione   dei   lavori,  l'allontanamento  delle  imprese  o  dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (art. 127, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n. 554 e art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.);
 il  Consiglio  dell'Autorita' ha emanato la determinazione n. 4 del  26 luglio  2006  in materia di sicurezza dei cantieri edili, con particolare  riguardo  alla stima dei costi della sicurezza e in tema di annotazioni nel Casellario;
 ritenuto che:
 la   rilevanza   sociale   del  problema  della  sicurezza  dei lavoratori  richiede  il  perfezionamento  dei  sistemi finalizzati a garantire  la  scelta, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di  contraenti  affidabili  sotto  l'aspetto  della prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro;
 sotto  questo  profilo,  il  Casellario informatico deve essere costantemente  aggiornato  con  tutte  le  informazioni relative alla reale  incidenza  del  fenomeno  delle  infrazioni  degli obblighi di sicurezza nei lavori pubblici;
 e'    necessario    che   tutti   i   soggetti   ed   organismi istituzionalmente coinvolti in attivita' di vigilanza dei cantieri di lavori  pubblici concorrano ad informare l'Autorita' delle infrazioni alla  sicurezza,  debitamente accertate nello svolgimento dei compiti d'ufficio;
 comunica:
 1) a   decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente comunicato  sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, le stazioni appaltanti,  alla luce dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999  e  dell'art.  5  del decreto legislativo n. 494/1996   e  s.m.i,  dovranno  comunicare  all'Autorita'  le  «gravi inosservanze»  delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute  nei  piani  di sicurezza rilevate dal CSE, non solo quelle che  comportano  la  risoluzione  del  contratto, ma anche quelle che determinano  la  sospensione  dei  lavori  o  l'allontanamento  delle imprese   dal  cantiere;  a  tali  fini  la  predetta  comunicazione, obbligatoria per i lavori di ogni importo, dovra' essere corredata da copia  del  provvedimento  interdittivo  emesso dalla S.A. e da copia della proposta del coordinatore per l'esecuzione;
 2) le  stazioni appaltanti sono tenute altresi' a comunicare le «gravi  inosservanze» rilevate nel quadro delle attivita' ispettive e di  controllo  degli  organi  deputati  alla  vigilanza  nei cantieri (aziende  sanitarie locali, uffici ispettivi del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  INPS,  INAIL, Vigili del fuoco) - con esclusione  dei  fenomeni  che non configurano «grave inosservanza» - allegando  copia  dei  verbali  di  accertamento e delle diffide alle imprese volte alla regolarizzazione delle stesse infrazioni;
 3) per  le  predette  comunicazioni dovra' essere utilizzato il modello   di  cui  all'Allegato  B  della  Determinazione  n.  1/2005 («Comunicazione  ai  fini dell'inserimento nel casellario informatico di   dati  per  l'individuazione  delle  imprese  nei  cui  confronti sussistono cause di esclusione, nonche' per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili - comunicazione dati rilevati nella fase dell'esecuzione»);
 4) il  Ministero  delle infrastrutture e' invitato a comunicare all'Autorita',   per   la   necessaria   iscrizione   nel  Casellario informatico,  i provvedimenti interdittivi assunti ai sensi dell'art. 36-bis  della  legge  n.  248/2006  di  conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
 5) le  comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere trasmesse  all'Autorita'  entro  trenta  giorni  dall'assunzione  dei rispettivi  provvedimenti o accertamenti, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il presidente: Rossi Brigante
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