Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 11 settembre 2006 |
Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e aggiornamento per il periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007 del corrispettivo medio unitario CPe delle condizioni economiche di fornitura di cui alla medesima deliberazione. (Deliberazione n. 193/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 settembre; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02, (di seguito: deliberazione n. 207/02); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2006, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06); la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06). Considerato che: la deliberazione n. 138/03 definisce, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale previste dalla deliberazione n. 207/02; in particolare l'art. 6, comma 1 della deliberazione n. 138/03 dispone che la componente tariffaria del trasporto e' definita sulla base dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto stabiliti per ciascun periodo di regolazione dell'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00; con la deliberazione n. 166/05, l'Autorita' ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione; la deliberazione n. 50/06 ha, tra l'altro, modificato e integrato la delibera n. 166/05, introducendo il corrispettivo unitario di uscita dal punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi; con la deliberazione n. 171/06, l'Autorita' ha approvato, e in un caso determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007. Ritenuto che: sia necessario modificare l'art. 6 della deliberazione n. 138/03, nella parte in cui vengono definite le modalita' di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto per il secondo periodo di regolazione, cosi' come modificati dalla delibera n. 50/06, nonche' con le tariffe di trasporto approvate, e in caso determinate, dall'Autorita' per l'anno termico 2006-2007; Delibera: 1. Di sostituire l'art. 6, comma 2 della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03 con il seguente comma:
----> Vedere a pag. 27 e pag. 28 <----
Milano, 11 settembre 2006 Il presidente: Ortis |
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