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| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006 |  | Comunicazioni   all'anagrafe  tributaria  relative  ai  contratti  di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 1. Utenze oggetto di comunicazione.
 1.1. I dati e le notizie relativi ai contratti di cui all'art. 6, primo  comma,  lettera  g-ter),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, integrati  con  le  informazioni  previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo  periodo,  dello  stesso  decreto, sono trasmessi all'anagrafe tributaria  secondo  le  modalita' e le specifiche tecniche stabilite nel presente provvedimento.
 1.2.  Le  comunicazioni in via telematica all'anagrafe tributaria dei  dati  relativi  ai  contratti per utenze di servizi idrici e del gas,  previste  dal  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate  del 19 giugno 2002 per le utenze non domestiche e ad uso non pubblico,  sono  estese  alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 7, undicesimo  comma del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
 2. Contenuto delle comunicazioni.
 2.1.  Le comunicazioni che hanno ad oggetto i contratti di cui al punto  precedente  stipulati  a  decorrere dal 1° aprile 2005, devono contenere anche i dati catastali, come definiti nel provvedimento del 16 marzo   2005  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  del Direttore  dell'Agenzia del territorio, identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.
 2.2.  Per  i  contratti  gia'  in  essere  alla predetta data del 1° aprile  2005,  i  dati catastali degli immobili sono trasmessi dai soggetti  obbligati  alle comunicazioni solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
 2.3.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di comunicazione dei  dati relativi ai consumi per le utenze disciplinate dal presente provvedimento.
 2.4.  Gli  archivi  contenenti le informazioni sono predisposti e inviati  all'anagrafe  tributaria, secondo il formato descritto negli allegati  tecnici  A,  B e C al presente provvedimento, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione.
 2.5. Le comunicazioni possono essere sostituite, in caso di esito negativo  del  controllo  di  qualita'  da  parte  dell'Agenzia delle entrate,  attraverso  la procedura descritta nel punto 4 del presente provvedimento.
 3. Modalita' di trasmissione.
 3.1.  I  soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di  cui  al  punto 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio  Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
 3.2.  Gli  stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei  dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
 4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
 4.1.  L'Agenzia  delle  entrate,  a  seguito  del controllo della qualita'  dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente.
 4.2.  La  trasmissione  di  un  file  in sostituzione di un altro precedentemente  inviato,  viene  effettuata  tramite la procedura di annullamento  del  file  precedente,  prevista in ambiente Entratel o Internet di cui al punto 3.
 5. Termini.
 5.1.   Le   comunicazioni  sono  effettuate  entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
 5.2.  Per  l'anno  2005 le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
 6. Trattamento dei dati.
 6.1.  I  dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della  capacita'  contributiva,  nel  rispetto  dei  diritti  e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
 6.2.   I   dati   e  le  notizie  raccolti,  che  sono  trasmessi nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e protezione  dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe  tributaria  e  sono  trattati, secondo il principio di necessita',  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante   analisi  selettive  che  consentono  l'individuazione  del contribuente  in  caso  di  avvio  delle  attivita'  istruttorie  per l'esecuzione dei controlli fiscali.
 7. Sicurezza dei dati.
 7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 1, e'   garantita   dal   sistema   di  invio  telematico  dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete  e'  previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente,  non  utilizzabile  da  altri  soggetti. La riservatezza nella  trasmissione  dei  dati  e'  altresi' realizzata attraverso un meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che  garantiscono  la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 7.2.   La   sicurezza   degli  archivi  del  sistema  informativo dell'anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di  sicurezza  per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
 8.   Consultazione   del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali.
 8.1.  Il garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto  della  predisposizione  del presente provvedimento ai sensi dell'art.  154,  comma 5,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
 9. Ricevute.
 9.1.  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'  completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
 9.2.  L'Agenzia  delle  entrate  attesta l'avvenuta presentazione delle  comunicazioni  mediante  una  ricevuta,  contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo  le  modalita'  descritte,  rispettivamente,  al  paragrafo 2 dell'allegato  tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto  dirigenziale  31 luglio  1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
 a) la data e l'ora di ricezione del file;
 b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
 c) il  protocollo  attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
 d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
 Salvo  cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del  corretto  invio  del  file  all'Agenzia  delle  entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
 9.3.  Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le comunicazioni si considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del codice di autenticazione per il servizio  Entratel,  in  base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato  tecnico  al  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e successive modificazioni;
 b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file  non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
 d) mancato  riconoscimento  del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione  telematica  effettuata  da  un  intermediario  ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
 e) file   che   presenta   errori,   tali  da  pregiudicare  le informazioni  contenute  in  esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
 9.4.  Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3., sono comunicati per  via  telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file,  che  e'  tenuto  a riproporre la trasmissione corretta entro i termini  previsti.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera e), al fine di poter  consentire  la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi. Motivazioni.
 L'integrazione  dei  dati  e  notizie  relativi  ai  contratti di somministrazione  elettrica,  idrica  e  del gas con i dati catastali relativi  agli  immobili  presso  cui sono attive le utenze, prevista dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, risponde all'esigenza di una maggiore   proficuita'   delle  azioni  di  prevenzione  e  contrasto all'evasione nel settore immobiliare.
 In  particolare,  l'inserimento  dei dati catastali e' limitato a quelli necessari per individuare l'immobile in modo da consentire una piu' efficace selezione, nonche' l'accesso al sistema informativo del catasto per le ulteriori informazioni utili.
 Allo  stesso  tempo, si realizza l'allineamento dei dati relativi alle  utenze. In particolare, per quelle relative all'acqua e al gas, i  dati finora richiesti erano riferiti solo all'area «business»; con il   provvedimento,  in  analogia  alle  utenze  elettriche,  vengono comprese anche le utenze domestiche.
 I  dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare,      con      riferimento     all'identificazione     ed all'autenticazione  dell'utente,  la sicurezza della trasmissione dei dati  e'  garantita  da  un  meccanismo  di  autorizzazione  a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad  una  password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
 La   riservatezza   nella   trasmissione  dei  dati  e'  altresi' realizzata  attraverso  un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  da  parte dell'Agenzia delle entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei controlli,   le  cui  operazioni  sono  opportunamente  tracciate.  I particolari  sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d.  «data  warehouse»,  inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare,    nel   rispetto   dei   principi   di   necessita'   e proporzionalita',  solo  i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali. Riferimenti normativi.
 a) attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art.  67,  comma 1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
 statuto  dell'Agenzia  delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
 regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, approvato  con  delibera  del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 c) disciplina normativa di riferimento:
 legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 decreto  legislativo  del  30 giugno  2003,  n.  196, art. 154, comma 4;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e  successive  modificazioni:  modalita'  per  la presentazione delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
 decreto  interministeriale  del  27 giugno  2000: comunicazioni all'anagrafe  tributaria,  da  parte  di  aziende,  istituti,  enti e societa',  dei  dati  e  delle  notizie  riguardanti  i  contratti di somministrazione  di  energia elettrica, relativamente agli utenti di cui  all'art.  6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della   Repubblica   del  29 settembre  1973,  n.  605  e  successive modificazioni;
 provvedimento   dei  Direttori  dell'Agenzia  delle  entrate  e dell'Agenzia   del   territorio   del  16 marzo  2005:  comunicazione all'anagrafe  tributaria  dei  dati  catastali  identificativi  degli immobili  presso  cui  sono  attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas;
 provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate del 19 giugno  2002:  modalita'  e  termini della trasmissione telematica all'anagrafe  tributaria  da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica  utilita'  di  dati  e  notizie  riguardanti  i contratti di somministrazione  di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico;
 decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.
 Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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