| 
| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2006 |  | Disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e riassicurativa  di  cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di   riassicurazione)   e   di   cui   all'articolo  183  (regole  di comportamento)  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5). |  | 
 |  |  |  | L'ISVAP 
 Vista  la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed   integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle assicurazioni;
 Vista  la  legge  7 febbraio  1979,  n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;
 Vista  la  legge  28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento    dell'Albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e riassicurazione;
 Visto   il   decreto   legislativo   7 settembre  2005,  n.  209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
 Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 Visto   il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  190,  di attuazione    della    direttiva    n.   2002/65/CE   relativa   alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
 Vista  la  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  di  conversione  con modificazioni  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Fonti normative
 
 1.  Il  presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2,  109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120,  commi 1  e  4,  121,  comma 3,  183,  comma 2  e  191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 a) «addetti  all'attivita'  di  intermediazione  al  di fuori dei locali  dell'intermediario  per  il quale operano»: gli intermediari, quali  i  dipendenti,  i  collaboratori,  i  produttori  e  gli altri incaricati  degli  intermediari  iscritti  nella sezione A, B o D del registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa   e   riassicurativa   al   di  fuori  dei  locali  dove l'intermediario opera;
 b) «addetti  all'attivita'  di  intermediazione  all'interno  dei locali  in  cui  l'intermediario  opera»:  gli sportellisti bancari e postali,  i  dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari  iscritti  nelle  sezioni A,  B  o  D del registro unico elettronico  degli  intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.  109  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
 c) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 d) «attivita'  di  intermediazione assicurativa»: l'attivita' che consiste  nel  presentare  o  proporre  contratti  assicurativi o nel prestare  assistenza  e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto   dall'incarico   intermediativo,   nella   conclusione  dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
 e) «attivita' di intermediazione riassicurativa»: l'attivita' che consiste  nel  presentare  o  proporre contratti riassicurativi o nel prestare  assistenza  e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto   dall'incarico   intermediativo,   nella   conclusione  dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
 f) «banche»:  le  banche  autorizzate  ai  sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 g) «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
 h) «contratti  standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali accedono  garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera  scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
 i) «contributo  di  vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 j) «corsi  in  aula»: i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all'esterno, anche attraverso videoconferenza;
 k) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 l)  «Fondo  di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione  e  di  riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 m) «formazione  a  distanza»:  la  formazione  conseguita,  senza l'ausilio   di   docenti,  esclusivamente  attraverso  l'utilizzo  di materiale cartaceo o di strumenti informatici;
 n) «grandi  rischi»:  i  rischi  indicati  all'art.  1,  comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 o) «imprese   preponenti»:  le  imprese  di  assicurazione  o  di riassicurazione  che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attivita'  di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A  o  D  del  registro  unico elettronico  degli  intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 p) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 q) «intermediari   finanziari»:   gli   intermediari   finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 r) «ISVAP»  o  «Autorita»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 s) «locali  dell'intermediario»:  le  sedi o le dipendenze in cui opera  l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del  pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
 t) «mediatori   o  broker»:  gli  intermediari  che  agiscono  su incarico  del  cliente  e  che  non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 u) «periti  assicurativi»:  i  soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art.  157  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono  l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli  a  motore  e  dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo  previsto  dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 v) «polizza  di  assicurazione  della responsabilita' civile»: la polizza prevista dall'art. 110, comma 3 e dall'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 w) «Poste  Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta»: la societa'   Poste   Italiane   -   Divisione  servizi  di  bancoposta, autorizzata  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
 x) «produttori  diretti»:  gli  intermediari  che,  anche  in via sussidiaria   rispetto  all'attivita'  svolta  a  titolo  principale, esercitano  l'intermediazione  assicurativa  nei rami vita e nei rami infortuni  e  malattia  per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa  di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
 y) «registro»:  il  registro unico elettronico degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 z) «responsabili  dell'attivita'  di intermediazione»: le persone fisiche,  individuate  nell'ambito della dirigenza della societa' per la  quale  operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonche' funzioni   di   coordinamento   e   di  controllo  dell'attivita'  di intermediazione   assicurativa   e/o   riassicurativa   svolta  dalla societa';
 aa)  «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti  con  tecniche  di vendita quali il multilevel marketing, il network  marketing  o  affini  in  cui,  tra  l'altro,  il  venditore procaccia  clienti  che  possono  diventare  a loro volta venditori e percepisce  una  remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che  sui  contratti  venduti  dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
 bb) «societa' di intermediazione mobiliare o Sim»: le societa' di intermediazione  mobiliare  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 cc)  «Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo»: uno Stato aderente   all'accordo  di  estensione  della  normativa  dell'Unione europea  agli  Stati  appartenenti all'Associazione europea di libero scambio,  firmato  ad  Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
 dd)  «Stato  membro»:  uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 ee) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dell'Unione europea o  lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui e' situata la residenza o la sede legale degli intermediari;
 ff)  «Stato  membro  di  prestazione»: lo Stato membro in cui gli intermediari,   registrati   nel   proprio  Stato  membro  d'origine, esercitano    l'attivita'    di    intermediazione   assicurativa   e riassicurativa in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi;
 gg)  «Stato  terzo»:  uno  Stato  che  non  e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
 hh)   «supporto   durevole»:  qualsiasi  mezzo  che  consenta  al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano  accessibili  per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni  durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate;
 ii)  «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto  con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario  e  del  contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
 jj)  «testo  unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
 kk)  «testo  unico  dell'intermediazione finanziaria»: il decreto legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58  e successive modificazioni e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 3. Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  regolamento disciplina l'accesso all'attivita' di intermediazione  assicurativa e riassicurativa come definita all'art. 2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa.
 2.    Costituisce   attivita'   di   intermediazione   assicurativa l'attivita'  di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo    oneroso   nel   contesto   di   un'attivita'   commerciale, professionale  o di una diversa attivita' principale ed anche se tale attivita'  riguardi  contratti di assicurazione abbinati alla vendita di  beni  o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attivita' principale.
 3. E' considerata inoltre attivita' di intermediazione assicurativa la  stipulazione  di  contratti  o  convenzioni assicurative in forma collettiva  per  conto  di  singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano,  direttamente  o  indirettamente,  in  tutto  o in parte, l'onere  economico  connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
 4.  Alle attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate   direttamente   dalle   imprese  di  assicurazione  e  di riassicurazione  e  dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52 e 53.
 5.  Il  presente  Regolamento non si applica alle attivita' di sola informazione  fornite  a  titolo  accessorio nel contesto di un'altra attivita'  professionale,  sempre  che  l'obiettivo dell'attivita' di informazione   non   sia   quello  di  assistere  l'assicurato  nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.
 6.   Il  presente  regolamento,  ad  eccezione  degli  articoli 47, comma 1,  lettere a)  e d),  49, comma 2, lettera b), 51 e 53, non si applica   alle   attivita'  di  intermediazione  assicurativa  quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 1)  il  contratto  di  assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
 2)  salvo  il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un  contratto  di  assicurazione  sulla  vita  o  contro  i rischi di responsabilita' civile;
 3)  l'attivita'  di  intermediazione non e' svolta come attivita' professionale principale;
 4)  la  copertura  assicurativa  e'  accessoria  ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei  beni  forniti,  anche  se  derivanti da incendio, furto o rapina oppure,  nel  caso  di  viaggi  prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento  del  bagaglio,  ovvero copre i rischi del ramo vita e della  responsabilita'  civile  o  altri  rischi  connessi al viaggio stesso;
 5)  l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni.
 |  |  |  | Art. 4. Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
 
 1.  E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
 2.  Il  registro  e'  suddiviso  in cinque sezioni nelle quali sono iscritti,  ai  sensi dell'art. 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
 sezione A: gli agenti;
 sezione B: i mediatori;
 sezione C: i produttori diretti;
 sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta;
 sezione  E:  gli  addetti  all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per   il   quale   operano,   inclusi   i   relativi  dipendenti  e/o collaboratori.
 3.  Nelle  sezioni  A,  B  e  D  del  registro  sono  indicati  gli intermediari  temporaneamente  non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non e'  stato  assolto  l'adempimento  dell'obbligo di stipulazione della polizza  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  e,  nella sezione  D,  degli  iscritti  che  non  hanno  in  corso incarichi di distribuzione   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione assicurativa.
 4.  L'iscrizione  in  una  delle  sezioni del registro non consente all'intermediario  la  contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni,  fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A  ed E, a condizione che l'attivita' svolta in una delle due sezioni riguardi   incarichi   di   distribuzione   relativi   al  solo  ramo responsabilita' civile auto. Di tale operativita' contestuale e' data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.
 |  |  |  | Art. 5. Persone fisiche
 
 1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 a) cognome e nome;
 b) luogo e data di nascita;
 c) numero e data di iscrizione;
 d) relativamente  agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'.
 2.  Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
 a) la  tipologia  dell'attivita'  di  intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;
 b) la  qualifica  di esercizio dell'attivita' di intermediazione, ovvero:
 -- se operano individualmente;
 -- se  operano  in  qualita'  di responsabili dell'attivita' di intermediazione  di societa' iscritte, rispettivamente, nella sezione A  o B e, per le societa' iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali,  amministratori  delegati  o  direttori  generali di societa' iscritte nella medesima sezione B;
 c) le sedi operative;
 d) gli  eventuali  Stati  membri  in  cui  operano  in  regime di stabilimento   o   di   liberta'   di  prestazione  di  servizi,  con l'indicazione   del   regime   di  attivita',  nonche',  in  caso  di stabilimento, della sede;
 e) nel  caso  di  temporanea  inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita'.
 3.  Per  gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 a) cognome  e  nome/ragione  o  denominazione sociale e numero di iscrizione  dell'intermediario  o  degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita';
 b) la  qualifica  di esercizio dell'attivita' di intermediazione, ovvero:
 -- se   sono   dipendenti   degli   intermediari  di  cui  alla lettera a);
 -- se operano individualmente;
 -- se  operano  in  qualita'  di  dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
 -- se  operano  in  qualita'  di responsabili dell'attivita' di intermediazione di societa' iscritte nella sezione E;
 -- se   operano   in   qualita'  di  addetti  all'attivita'  di intermediazione di una societa' iscritta nella sezione E.
 |  |  |  | Art. 6. S o c i e t a'
 
 1.  Per  le  societa'  esercenti l'attivita' di intermediazione, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 a) ragione o denominazione sociale;
 b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
 c) numero e data di iscrizione;
 d) per le societa' iscritte nelle sezioni A, B o D:
 -- gli  eventuali  Stati  membri  in  cui  operano in regime di stabilimento   o   di   liberta'   di  prestazione  di  servizi,  con l'indicazione   del   regime   di  attivita',  nonche',  in  caso  di stabilimento, della sede;
 -- nel  caso  di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita';
 e) per  le  societa'  iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale   dell'impresa   o   delle  imprese  di  assicurazione  o  di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'.
 2.  Per  le  societa' iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 a) la  tipologia  dell'attivita'  di  intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
 b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o dei responsabili dell'attivita' di intermediazione e, per le societa' iscritte  nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima  sezione  B del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
 3.  Per  le  societa'  iscritte  nella  sezione  E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 a) cognome  e  nome/ragione  o  denominazione sociale e numero di iscrizione  dell'intermediario  o  degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita';
 b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell'attivita' di intermediazione;
 c) cognome,  nome  e  numero  di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attivita' di intermediazione.
 |  |  |  | Art. 7. Aggiornamento dei dati e pubblico accesso
 
 1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla  base  delle  comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36 dalle imprese  e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei controlli e  delle  verifiche  dallo  stesso  effettuati  a  norma del presente regolamento.
 2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.
 |  |  |  | Art. 8. Requisiti per l'iscrizione
 
 1.  Per  ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
 a) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 110, comma 1, del decreto;
 b) non  essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno  ovvero  a  tempo  parziale  quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 9;
 d) fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2, avere assolto l'obbligo  di  stipulazione  della  polizza  di  assicurazione  della responsabilita'  civile,  in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11  e/o  essere  incluse  nella copertura della polizza stipulata, in conformita'  a  quanto  stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita';
 e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.
 2.  Le  persone  fisiche,  in  possesso  dei requisiti previsti dal comma 1,  lettere  a),  b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano  di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui  alla  lettera d)  del  medesimo  comma,  vengono  iscritte nella sezione A o B come inoperative.
 |  |  |  | Art. 9. Prova di idoneita'
 
 1.  La  prova  di idoneita' e' indetta dall'ISVAP, almeno una volta l'anno,  con  provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  proprio  Bollettino  e  nel  proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.
 2.  Nel  provvedimento  che  indice  la  sessione  d'esame, l'ISVAP stabilisce  le  sedi,  le  modalita'  di  svolgimento  ed  ogni altra informazione   relativa   alla   prova  di  idoneita'.  Nel  medesimo provvedimento  sono  determinate  le modalita' di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
 3.  Per  la  partecipazione alla prova di idoneita' e' richiesto il possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione della  domanda  di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma  di  istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso  di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale   previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio  estero equipollente.
 4.  L'esame  scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
 a) diritto    delle    assicurazioni,   inclusa   la   disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 b) disciplina della previdenza complementare;
 c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
 d) tecnica assicurativa;
 e) disciplina della tutela del consumatore;
 f) nozioni di diritto privato;
 g) nozioni   di   diritto   tributario   riguardanti  la  materia assicurativa e la previdenza complementare.
 5.   Per  i  candidati  che  intendono  esercitare  l'attivita'  di intermediazione  riassicurativa,  l'esame  scritto  verte,  oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
 a) disciplina  del  contratto  di  riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 b) tecnica riassicurativa.
 6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
 7.  Sono  considerati  idonei  i candidati che abbiano riportato un punteggio  non  inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.
 |  |  |  | Art. 10. Commissione esaminatrice
 
 1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
 a) due   dirigenti   dell'ISVAP,  di  cui  uno  con  funzioni  di presidente;
 b) due funzionari dell'ISVAP;
 c) due  docenti  universitari  in  una delle seguenti discipline: diritto  privato,  diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
 2.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti dell'ISVAP.
 3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in  ragione  delle  esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da  un  dirigente  dell'ISVAP,  con  funzioni  di  presidente,  da un funzionario  dell'ISVAP  e da un docente universitario. Il presidente della  commissione  ripartisce  tra le due sottocommissioni i compiti assegnati  alla commissione per l'espletamento degli esami scritti ed orali.
 4.  I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in  alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del  codice  di  procedura  civile,  ne'  devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
 5.   La   commissione   e  le  sottocommissioni  si  riuniscono  su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di  tutti  i  componenti.  A  parita'  di  voti  prevale  quello  del presidente.
 6.  I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina.
 |  |  |  | Art. 11. Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
 
 1.  La  polizza  di  assicurazione  della responsabilita' civile e' stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale di  cui  all'art.  2,  comma 3,  del  decreto o con un'impresa estera ammessa  ad  esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di liberta'  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
 2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
 a) garantire   la   responsabilita'  civile  derivante  da  danni arrecati  a  terzi  nell'esercizio  dell'attivita' di intermediazione conseguenti  a  negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero  a  negligenze,  errori  professionali  ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma  di  legge,  incluse le persone fisiche e le societa', iscritte nella  sezione  E.  Non  sono  consentite  clausole  che  limitino  o escludano tale copertura;
 b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di   svolgimento   dell'attivita'   di   intermediazione,   ancorche' denunciati  nei  tre  anni  successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
 c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo' essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali  garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
 d) garantire  la  copertura  nel  territorio  di  tutti gli Stati membri.
 3.  Qualora  l'intermediario  svolga  attivita'  relativa  a  forme pensionistiche  complementari,  la copertura della polizza si estende anche a tale attivita'.
 4.  I  massimali  di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
 a) per ciascun sinistro, un milione di euro;
 b) all'anno  globalmente  per  tutti  i  sinistri,  un  milione e cinquecentomila euro.
 Nel  caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti  minimi  sono  riferiti  a  ciascun  intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.
 5.  La  polizza,  salvo quanto previsto dall'art. 71, ha decorrenza dalla  data  di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.
 |  |  |  | Art. 12. Domanda di iscrizione
 
 1.  La  domanda  di  iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
 2.  La  domanda  di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
 3.  Nella  domanda  di  iscrizione  il richiedente attesta di avere provveduto  al  versamento  della  tassa  di  concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 13. Requisiti per l'iscrizione
 
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le societa' devono:
 a) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 112, comma 1, del decreto;
 b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici;
 c) avere    affidato   la   responsabilita'   dell'attivita'   di intermediazione  ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione  del registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione. Nel caso  in cui la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione sia affidata  a  piu'  persone,  l'obbligo  di  iscrizione nella medesima sezione  del  registro  e'  riferito  ad  ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad un  numero  adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
 d) fermo  restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della  polizza  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15.
 2.  Ai  fini  dell'iscrizione  delle  societa'  nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che:
 a) il  rappresentante  legale  e,  ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
 b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia.
 3.  Le  societa',  in  possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b)  e c)  e  dal comma 2, che nella domanda di iscrizione dichiarano  di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui  alla  lettera d)  del  medesimo  comma,  vengono  iscritte nella sezione A o B del registro come inoperative.
 |  |  |  | Art. 14. Requisiti  aggiuntivi  per  l'iscrizione delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa
 
 1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nelle  sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'art. 13, le societa' che intendono esercitare l'attivita'  di  intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro.  Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attivita' di intermediazione  assicurativa  e  riassicurativa  le  societa' devono inoltre:
 a) avere  affidato  la  responsabilita'  delle  due  attivita'  a persone  fisiche  distinte,  iscritte  nella sezione corrispondente a quella   in   cui  la  societa'  chiede  l'iscrizione,  in  qualita', rispettivamente,  di  intermediario  assicurativo  e di intermediario riassicurativo;
 b) avere  un'organizzazione  adeguata  allo svolgimento delle due attivita', in termini di risorse umane e dotazioni operative.
 |  |  |  | Art. 15. Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
 
 1.   La  polizza  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile stipulata  dalle  societa'  di  cui  alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche  previste dall'art. 11 e garantire la responsabilita' civile   derivante   da   danni   arrecati  a  terzi  dalla  societa' nell'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione, dai responsabili dell'attivita'  di  intermediazione  nonche'  dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori  e  persone  del cui operato deve rispondere a norma di legge,  incluse  le  persone  fisiche  e  le societa', iscritte nella sezione E. Per le societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa  deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonche' agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
 2.  Alle  societa'  che  esercitano  contemporaneamente l'attivita' assicurativa  e  riassicurativa,  si  applicano  i  massimali  minimi previsti  dall'art.  11,  comma 4,  fermo  restando  che il massimale globale   annuo  per  tutti  i  sinistri  deve  essere  distinto  per attivita'.
 |  |  |  | Art. 16. Domanda di iscrizione
 
 1.  La  domanda  di  iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
 2.  La  domanda  di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
 3.  Nella  domanda  di  iscrizione  il  richiedente  attesta che la societa'  ha  effettuato  il  versamento  della  tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 17. Requisiti per l'iscrizione
 
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  C  del registro, i produttori diretti devono:
 a) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 110, comma 1, del decreto;
 b) non  essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno  ovvero  a  tempo  parziale  quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 c) avere  conseguito  una  formazione  professionale  adeguata ai contratti   intermediati  ed  all'attivita'  svolta,  secondo  quanto stabilito dal comma 2.
 2.  La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare   al  conseguimento  di  conoscenze  teoriche  aggiornate,  di capacita' tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Essa e'  impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed e' conforme almeno ai seguenti criteri:
 a) consiste  nella  partecipazione,  nei  dodici mesi antecedenti alla  data  di  presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula  e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
 b) ha   ad   oggetto  nozioni  normative,  tecniche,  fiscali  ed economiche,  concernenti  la  materia  assicurativa,  con particolare riferimento  alla  disciplina  dei  contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonche' le caratteristiche tecniche  e  gli  elementi  giuridici  dei contratti assicurativi che verranno  distribuiti  dai  produttori  diretti  di  cui  si richiede l'iscrizione;
 c) e'   impartita  da  docenti  specializzati  con  un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
 d) si  conclude  con  lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze  acquisite,  all'esito positivo del quale e' rilasciato un attestato,  sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della  struttura  che  ha  fornito  la formazione, da cui risultino i nominativi  dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
 3.  Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa  attesta  di  aver  provveduto  ad impartire una formazione conforme  ai  criteri  stabiliti  dal comma 2 e di avere accertato il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 1, lettere a) e b). In relazione   a   tali   ultimi   requisiti   e'   considerato   idoneo l'accertamento  effettuato  sulla base di documentazione con data non anteriore  ai  novanta  giorni  precedenti  la  data  di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
 |  |  |  | Art. 18. Modalita' per l'iscrizione
 
 1.  Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con  la  vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
 2. Nella domanda di iscrizione l'impresa attesta di avere accertato che  i  soggetti  da  iscrivere nella sezione C abbiano effettuato il versamento  della  tassa  di  concessione  governativa prevista dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 19. Requisiti per l'iscrizione
 
 1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
 a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
 b) le  Sim,  purche'  siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria  e siano iscritte nel relativo albo;
 c) gli    intermediari   finanziari,   purche'   siano   iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario;
 d) Poste italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta.
 |  |  |  | Art. 20. Domanda di iscrizione
 
 1.  La  domanda  di  iscrizione  nella  sezione  D del registro dei soggetti  di cui all'art. 19 e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
 2.  La  domanda  di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
 3.  Nella  domanda  di  iscrizione  il  richiedente  attesta  che i soggetti  da  iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 21. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
 
 1.  Gli  addetti  all'attivita'  di intermediazione al di fuori dei locali  dell'intermediario  iscritto  nelle  sezioni A,  B o D per il quale  operano,  inclusi  i  dipendenti  e  i  collaboratori  di tali addetti, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
 a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto;
 b) non  essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno  ovvero  a  tempo  parziale  quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 c) essere  in  possesso  di  cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante  la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti  dall'art.  17,  comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai    fini    dell'esercizio    dell'attivita'   di   intermediazione riassicurativa    o   di   collocamento   di   forme   pensionistiche complementari,   l'oggetto   dei  corsi  di  formazione  deve  essere integrato  con nozioni specifiche relative all'attivita' da svolgere, che  abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di  riassicurazione  e  dell'impresa  di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.
 2.  Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale  dei  soggetti  di  cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte   degli  stessi  della  formazione  professionale  e  di  avere accertato  il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, e' considerato idoneo l'accertamento effettuato  sulla  base  di  documentazione con data non anteriore ai novanta  giorni  precedenti  la  data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
 |  |  |  | Art. 22. Requisiti per l'iscrizione delle societa'
 
 1. Le societa' addette all'attivita' di intermediazione al di fuori dei  locali  dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il  quale  operano,  ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  E del registro, devono:
 a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del decreto;
 b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici;
 c) non  operare,  direttamente o indirettamente, attraverso altra societa';
 d) aver    affidato    la   responsabilita'   dell'attivita'   di intermediazione  ad  almeno una persona fisica iscritta nella sezione E.   Nel   caso   in   cui   la   responsabilita'  dell'attivita'  di intermediazione  sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella   sezione  E  e'  riferito  ad  ognuna  di  esse.  Le  societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad un  numero  adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
 e)   preporre  all'attivita'  di  intermediazione  esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
 2.  Il  possesso  dei  requisiti  da parte delle societa' di cui al comma 1  e'  accertato  dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede  a  fornirne  attestazione  nella  domanda di iscrizione. E' considerata  valida  l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al  comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con  data  non  anteriore  ai  novanta  giorni  precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
 |  |  |  | Art. 23. Copertura assicurativa della responsabilita' civile
 
 1.  I  soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli  articoli 11  e  15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata  dall'intermediario  per  il  quale  operano iscritto nelle sezioni  A  o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
 |  |  |  | Art. 24. Modalita' per l'iscrizione
 
 1.  Ai  fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella  sezione  E,  ciascun  intermediario che se ne avvale, iscritto nelle  sezioni  A,  B  o  D,  presenta all'ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
 2.  La  domanda  di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
 3.  Nella  domanda  di  iscrizione  il  richiedente  attesta  che i soggetti   da   iscrivere  nella  sezione  E  abbiano  effettuato  il versamento  della  tassa  di  concessione  governativa prevista dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 25. Iscrizione nel registro
 
 1.   L'ISVAP   procede   all'iscrizione  nel  registro  sulla  base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli  istanti,  eventualmente  in  via  telematica  se  espressamente richiesto,  l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza  e  del  numero  assegnato.  In  caso  di  esito  negativo dell'istruttoria,  l'ISVAP  comunica  agli  istanti il preannuncio di rigetto  della  domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di  un  termine  per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale  provvede  al  rigetto  definitivo.  Qualora  l'istruttoria sia relativa  a  soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli  intermediari  istanti  provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
 2.  Le  istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si  concludono  nei  termini  previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 3.  Ferme  restando  le  verifiche periodiche previste dall'art. 39 sulla  permanenza  dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su  richiesta  degli  intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono    dei   produttori   diretti,   rilascia   un'attestazione sull'iscrizione nel registro.
 |  |  |  | Art. 26. Cancellazione dal registro
 
 1.  Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
 a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;
 b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
 c) in   caso   di   mancato   esercizio   dell'attivita',   senza giustificato  motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 d) in  caso  di  perdita  di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108,  comma 4,  110,  comma 1,  111,  commi 1  e 3 o 112 del decreto;
 e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di   perdita  delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle  rispettive attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza;
 f) limitatamente  agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in  caso  di  perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli  articoli 11  e  15,  a  seguito  dell'accertamento del relativo presupposto;
 g) in  caso  di  mancato  versamento del contributo di vigilanza, previa  diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
 h) limitatamente  agli  intermediari iscritti nella sezione B, in caso  di  mancato  versamento  del  contributo  al Fondo di garanzia, previa  diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.
 2.  Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C  od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli  intermediari  che  si  avvalgono  di  tali  soggetti  presentano all'ISVAP apposita domanda.
 3.  La  domanda  di cancellazione dal registro e' redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 2.
 4.   L'ISVAP   procede   alla   cancellazione   dal   registro  con provvedimento  da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e' effettuata  alle  imprese  o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali   provvedono   tempestivamente  a  darne  notizia  ai  soggetti interessati.
 5.  Le  istruttorie  relative  alle  domande  di  cancellazione dal registro  si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 |  |  |  | Art. 27. Reiscrizione delle persone fisiche nel registro
 
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 2, le persone fisiche iscritte  nel  registro  e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti per l'iscrizione nella  sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di  professionalita'  in  base  al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale  e'  richiesto  il  superamento  della  prova  di idoneita' non prevista  per l'iscrizione nella sezione originaria, e' necessario il superamento  della prova di idoneita'. In caso di reiscrizione in una sezione  in  cui  e' richiesta una formazione specifica sui contratti che  verranno  distribuiti  e'  necessario  conseguite tale specifica formazione;
 b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un  anno  dalla  cancellazione,  abbiano  effettuato un aggiornamento professionale  annuale  di  livello almeno pari a quello previsto dal successivo art. 38;
 c) venga  presentata  apposita  domanda  di  reiscrizione, con le modalita'  stabilite  da  uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;
 d) in  caso  di  cancellazione  dovuta  a condanna irrevocabile o fallimento,  mancato  pagamento  del  contributo  di  vigilanza o del contributo  al  Fondo  di  garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto.
 2.  I  soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono  essere  reiscritti  al  registro,  sempre  che siano decorsi almeno  cinque anni dalla cancellazione, purche' siano in possesso di tutti   i  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  nella  sezione  di destinazione  e  venga  presentata  apposita  domanda  secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).
 3.  L'ISVAP  procede  alla  reiscrizione  nelle diverse sezioni del registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 28. Reiscrizione delle societa' nel registro
 
 1.  Le  societa' cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purche':
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
 b) venga   presentata  apposita  domanda  di  iscrizione  con  le modalita'  stabilite  da  uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;
 c) in  caso  di  cancellazione  dovuta  al  mancato pagamento del contributo  di  vigilanza  o  del  contributo  al  Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto.
 I  soggetti  cancellati dalla sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
 2.  La  reiscrizione  delle  societa'  nelle  diverse  sezioni  del registro  e'  effettuata  dall'ISVAP  secondo  le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 29. Passaggio ad altra sezione del registro
 
 1.  Le  persone  fisiche  iscritte  nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:
 a) sia  presentata  istanza  di  cancellazione  dalla  sezione di provenienza secondo le modalita' previste dal presente Regolamento;
 b) ricorrano   le  condizioni  previste  dall'art.  27,  comma 1, lettera a);
 c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione  con  le  modalita'  e  secondo  gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione.
 2.  Il  passaggio  ad  altra sezione del registro delle societa' e' consentito  a  condizione  che  ricorrano  i  presupposti  di  cui al comma 1,  lettere a)  e c)  e  che  le  societa' richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.
 3.  Il  presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
 4.  Il  passaggio  ad  altra  sezione  del  registro  e' effettuato dall'ISVAP secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 30. Controlli  sul  contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici
 
 1.  L'ISVAP  effettua,  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni    sostitutive   rese   dagli   interessati   ai   fini dell'ammissione   alla   prova   di  idoneita'  e  dell'iscrizione  e reiscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  privati,  indicati  nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati,  con  l'acquisizione,  se  necessario,  di documentazione probatoria.
 2.  L'assenza  di  veridicita'  del  contenuto  delle dichiarazioni sostitutive   di  cui  al  comma 1,  oltre  alle  conseguenze  penali richiamate  dall'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  comporta,  ai  sensi  dell'art.  75 del medesimo   decreto,  la  decadenza,  rispettivamente,  dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione o reiscrizione al registro.
 |  |  |  | Art. 31. Estensione  dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altri Stati membri
 
 1.  Gli  intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di liberta' di    prestazione    di   servizi   presentano   all'ISVAP   apposita comunicazione,  redatta  secondo  i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4.
 2.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  comma 1,  ove  non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle   Autorita'  di  vigilanza  competenti  degli  Stati  membri  di prestazione  l'intenzione  degli  intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
 3.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo al ricevimento della  comunicazione  di  cui  al  comma 2,  gli intermediari possono iniziare  ad  esercitare  l'attivita'.  L'ISVAP  da'  notizia di tale operativita' nel registro.
 |  |  |  | Art. 32. Collaborazione tra Autorita'
 
 1. L'ISVAP collabora con le Autorita' degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli  intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base  di  quanto  previsto  dal  Protocollo  del  CEIOPS  concernente l'applicazione   della   direttiva   2002/92/CE  sull'intermediazione assicurativa.  A  tal  fine,  informa le Autorita' di vigilanza degli Stati   membri  di  prestazione  di  qualsiasi  variazione  dei  dati concernenti  gli  intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui  all'art.  31,  comma 2.  Su  richiesta delle medesime Autorita', l'ISVAP  comunica  ogni  altra  informazione  relativa  all'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
 2.   L'ISVAP   comunica   altresi'   alle  Autorita'  di  vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica  di  cui  all'art.  31,  comma 2, siano stati cancellati dal registro.
 |  |  |  | Art. 33. Elenco   annesso   al  registro  degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi
 
 1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato  membro  intenda  svolgere  l'attivita'  di intermediazione nel territorio  della  Repubblica italiana in regime di stabilimento o di liberta'  di  prestazione  di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato  membro  d'origine  ne  da' notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa tempestivamente   l'Autorita'   dello   Stato   membro   di   origine dell'avvenuta  ricezione  della  notifica  e  comunica  le  norme  di interesse    generale   che   gli   intermediari   devono   osservare nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio della Repubblica.   Tali  norme  sono  pubblicate  dall'ISVAP  sul  proprio Bollettino e sul proprio sito internet.
 2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della notifica  di  cui  al  comma 1,  gli  intermediari  interessati  sono abilitati  ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti  in  un  apposito  elenco  annesso  al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
 a) cognome e nome o ragione sociale;
 b) nazionalita';
 c)  indirizzo  di  residenza  o  sede  legale  oppure  numero  di registrazione nello Stato membro d'origine;
 d) regime di attivita' svolta;
 e) in   caso   di  attivita'  in  regime  di  stabilimento,  sede secondaria  nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile;
 f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
 g) data  di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica italiana;
 h) data  dell'eventuale  provvedimento,  adottato  dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
 i) indirizzo  del  sito  internet dove e' possibile consultare il registro  dello  Stato  membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
 3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute dalle Autorita' di vigilanza  competenti  degli  altri  Stati  membri,  l'ISVAP provvede all'aggiornamento  dei  dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2, eliminando  dall'elenco  i  nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine.
 4.  L'ISVAP  assicura  il  pubblico  accesso  all'elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
 |  |  |  | Art. 34. Misure nei confronti degli intermediari
 
 1.  Qualora  l'ISVAP  venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio    dell'attivita'    d'intermediazione    assicurativa   o riassicurativa  da  parte di intermediari con residenza o sede legale in  altri  Stati  membri,  per  i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica  ai  sensi dell'art. 33, ne informa l'Autorita' di vigilanza competente  dello  Stato  membro  d'origine e adotta misure idonee ad impedire   l'ulteriore   svolgimento   dell'attivita'   sul   proprio territorio.
 2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro  che  violino  le  norme di interesse generale, l'ISVAP puo' adottare  un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attivita' nel   territorio  della  Repubblica  italiana,  per  un  periodo  non superiore  a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attivita'.
 3.  Delle  misure  adottate  nei  confronti  dei soggetti di cui ai commi 1  e  2  l'ISVAP  da' comunicazione alle Autorita' di vigilanza dello  Stato membro d'origine e pubblicita' sul proprio sito internet e nel bollettino.
 |  |  |  | Art. 35. Modalita' di esercizio dell'attivita'
 
 1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi  demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' delle   imprese   di  assicurazione  e  di  riassicurazione  e  degli intermediari,    sulla   base   e   nei   limiti   dell'incarico   di intermediazione  loro  conferito  o  dell'accordo  di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
 2.  E'  fatto  divieto  agli  intermediari di svolgere attivita' di intermediazione  in relazione a contratti di imprese di assicurazione e   riassicurazione  non  autorizzate  o  abilitate  ad  operare  nel territorio della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 36. Obblighi di comunicazione
 
 1.  Gli  intermediari  iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:
 a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 b) entro  dieci  giorni  lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
 1)  i  luoghi  di  conservazione  della  documentazione  di cui all'art. 57;
 2)  le  eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede  di  iscrizione o di comunicazione ai sensi dell'art. 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1);
 3)  nel  caso  in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati  membri,  il  nome  dell'impresa  di assicurazione per la quale svolgono l'attivita' negli stessi Stati;
 4)  relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'.
 Nel  caso  in  cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle  sezioni  C  od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente,  delle  imprese  o  degli  intermediari  che  se  ne avvalgono.
 2.  Gli  intermediari  temporaneamente  non operanti iscritti nelle sezioni  A,  B  o  D,  in  caso  di  ripresa  dell'attivita' ne danno comunicazione  all'ISVAP  entro  cinque giorni lavorativi dal termine del  periodo  di  inoperativita'. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni  A  o B, la ripresa dell'attivita' e' subordinata al possesso della  copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile  di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data  di  avvio dell'operativita', da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di una  dichiarazione  sostitutiva  conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.
 3.  Le  imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per   l'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione  assicurativa, rispettivamente  ad  intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad  intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP,   secondo   quanto   specificato   nello   schema  di  cui all'allegato n. 5A, gli elementi informativi relativi:
 a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
 b) a   qualunque   variazione  delle  informazioni  di  cui  alla precedente  lettera a),  inclusa  la  cessazione dall'incarico, entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  dell'intervenuta variazione o cessazione.
 4.  Gli  intermediari  iscritti  nella sezione A che hanno ricevuto incarichi  agenziali comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello  schema  di cui all'allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma.
 5.  Le  imprese  che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno  ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art. 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
 6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di  soggetti  iscritti  nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del  rapporto  ne  danno  comunicazione  all'ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione.
 |  |  |  | Art. 37. Adempimenti annuali
 
 1.   Ai   fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
 a) gli  iscritti  alla  sezione  A  sono  tenuti al rinnovo della polizza  di  assicurazione  della  responsabilita' civile ovvero alla comunicazione  di  conferma  ai  sensi del comma 4 e al pagamento del contributo di vigilanza;
 b) gli  iscritti  alla  sezione  B  sono  tenuti al rinnovo della polizza  di  assicurazione  della  responsabilita' civile ovvero alla comunicazione  di  conferma  ai  sensi  del comma 4, al pagamento del contributo  di vigilanza nonche' al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
 c) gli  iscritti  alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
 2.   Il  contributo  di  vigilanza  e'  dovuto  anche  in  caso  di inoperativita'.   Il   pagamento   del  contributo  di  vigilanza  e' effettuato  secondo  quanto  stabilito  annualmente  con  decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze ai sensi dell'art. 336 del decreto.
 3.  Il  pagamento del contributo al Fondo di garanzia e' effettuato nella  misura  determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del decreto.
 4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in  caso  di  polizza  pluriennale,  la conferma dell'efficacia della relativa   copertura,   mediante   trasmissione   all'ISVAP   di  una dichiarazione  sostitutiva  conforme  al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.
 |  |  |  | Art. 38. Aggiornamento professionale
 
 1.  Gli  intermediari  persone  fisiche iscritti nel registro e gli addetti  all'attivita'  di  intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente  le  proprie  cognizioni  professionali.  A  tal fine, partecipano  annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di  durata  non  inferiore  a  30  ore,  di  cui  almeno  15 in aula. L'aggiornamento  annuale  e'  effettuato  a  partire  dalla  data  di iscrizione  nel  registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali  dell'intermediario,  dalla  data di inizio dell'attivita'; in ogni caso, l'aggiornamento e' effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
 2.  I  corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con  esperienza  qualificata nel settore assicurativo e si concludono con  un  test  di  verifica  delle  conoscenze  acquisite,  all'esito positivo   del  quale  e'  rilasciato  un  attestato  comprovante  il conseguimento   dell'aggiornamento   professionale.   Dall'attestato, sottoscritto  dal  partecipante  al  corso  e  dal responsabile della struttura  che  ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore  di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
 3.  Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attivita'  di  intermediazione  di  cui  al  comma 1,  i corsi di aggiornamento   professionale  sono  tenuti  od  organizzati  a  cura dell'intermediario   che  se  ne  avvale  o  delle  relative  imprese preponenti.  Per  gli  intermediari  iscritti alla sezione C, i corsi sono  tenuti  od  organizzati  a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
 |  |  |  | Art. 39. Verifiche periodiche
 
 1.  L'ISVAP  puo'  verificare  in  capo  ai  soggetti  iscritti nel registro:
 a) la  permanenza  del  possesso  dei requisiti di onorabilita' e dell'assenza   delle   cause   di   incompatibilita',   previsti  per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
 b) l'osservanza  dell'obbligo  di aggiornamento professionale, in conformita' a quanto disposto dall'art. 38.
 2. L'ISVAP provvede:
 a) alla  cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 26, degli intermediari  per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
 b) all'applicazione  della  sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito  dall'art. 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga  riscontrata  l'inosservanza  degli  obblighi  di aggiornamento professionale previsti dall'art. 38.
 3.  L'ISVAP  verifica  annualmente  l'osservanza  dell'obbligo  del possesso della copertura della responsabilita' civile, anche mediante controlli  presso  le imprese che hanno fornito la copertura, nonche' l'osservanza  degli  obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia  e  del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto   dall'art.   26,  alla  cancellazione  dal  registro  degli intermediari inadempienti.
 |  |  |  | Art. 40. Controllo delle reti distributive
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione verificano l'adeguatezza  della  formazione  e  dell'aggiornamento professionale effettuati  dalle  reti  distributive  di  cui  si avvalgono, nonche' l'osservanza  delle  regole generali di comportamento di cui all'art. 47.  Le  verifiche  svolte  devono  risultare da un rapporto annuale, redatto  dall'unita'  organizzativa  a  cio'  delegata  e  da inviare all'ISVAP  entro  sessanta  giorni  dalla fine dell'anno solare, dopo essere  stato  sottoposto,  con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile  dell'internal auditing agli organi amministrativi della societa'.  A  tal fine per l'anno 2006 e fino all'emanazione di nuove disposizioni  le  imprese  inviano la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 41. Condizioni per la distribuzione
 
 1.  La  distribuzione  di  contratti  assicurativi  da  parte degli intermediari  di  cui  alla  sezione  D,  puo'  essere  effettuata  a condizione  che l'incarico di distribuzione limiti l'operativita' dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o  esercenti  l'attivita'  di  intermediazione all'interno dei locali dove  gli  iscritti  nella  sezione  D  operano,  al  collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
 2.  Qualora  le  imprese predispongano procedure di emissione delle polizze  direttamente  presso  i  locali  degli intermediari iscritti nella  sezione  D, deve essere comunque garantita l'impossibilita' di modificare  le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonche',  in  caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici,  la  protezione  da  interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
 3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di   cui   alla  sezione  D  puo'  essere  effettuata  esclusivamente all'interno  dei  locali  di  tali intermediari e a condizione che le persone  fisiche  che  distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del registro.
 |  |  |  | Art. 42. Requisiti per lo svolgimento dell'attivita'
 
 1.  Gli  intermediari  iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono    avvalersi,    per   lo   svolgimento   dell'attivita'   di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
 a) il  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto;
 b) il  possesso  di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la   partecipazione  a  corsi  di  formazione,  conformi  ai  criteri stabiliti  dall'art.  17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi  intermediari  per  i  quali  operano o delle relative imprese preponenti.
 In  caso  di  addetti  di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso  dei  suddetti requisiti e' accertato dagli intermediari per cui  questi  ultimi  svolgono  l'attivita'.  I  corsi  di  formazione professionale   sono  tenuti  od  organizzati  a  cura  degli  stessi intermediari  per  i  quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.
 2. Gli intermediari di cui al comma 1:
 a) accertano   periodicamente  la  permanenza  del  possesso  dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare  i  soggetti  per  i  quali  ne  abbiano  riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 b) assicurano  che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con  gli  obblighi  di aggiornamento professionale previsti dall'art. 38.
 3.  Gli  intermediari,  iscritti al registro a norma della Parte V, che   si   avvalgono  di  addetti  all'attivita'  di  intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:
 a) entro  nove  mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento,  ad  accertare  il  possesso  dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
 b) successivamente   al   termine   previsto   dalla   precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.
 4.  Gli  intermediari  di  cui  ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'art.   57,  la  documentazione  comprovante  l'accertamento  del possesso  e  della  permanenza  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo.
 |  |  |  | Art. 43. 
 Collocamento di forme pensionistiche complementari
 
 1.   Fermo   restando   quanto   previsto  dall'art.  44,  comma 2, lettera a),  il collocamento di forme pensionistiche complementari e' consentito  agli iscritti nel registro, nonche' agli addetti operanti all'interno  dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D,  nel  rispetto  delle  disposizioni  impartite  dalle Autorita' di vigilanza    competenti    in   materia   di   forme   pensionistiche complementari.
 |  |  |  | Art. 44. Reti di vendita multilevel marketing
 
 1.  Fermo  restando  quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173,  il  ricorso  da  parte  delle  imprese  di  assicurazione  alla distribuzione  di  contratti  assicurativi  a  mezzo  di intermediari operanti  con  reti  di  vendita  multilevel  marketing  e' ammesso a condizione  che ogni componente della rete sia iscritto nel registro. Il  ricorso  a tale tecnica di vendita non e' consentito alle imprese con  sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  in  regime  di liberta'  di  prestazione  di  servizi  ed  e' comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro.
 2.  In  ogni  caso,  l'esercizio  dell'attivita' di intermediazione assicurativa  per  il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 puo' essere effettuato purche':
 a) l'attivita'  non  abbia  ad  oggetto  il collocamento di forme pensionistiche  complementari  e  i  contratti di cui all'art. 41 del decreto;
 b) la   prospettazione   dei   contratti  avvenga  esclusivamente mediante  proposte  di  assicurazione  preventivamente  numerate,  di contenuto  immodificabile,  che  non  prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
 c) i   componenti   la  rete  si  astengano  dal  prospettare  al potenziale  contraente  esemplificazioni  di prestazioni a scadenza o preventivi,   se   non   tramite   appositi   elaborati   predisposti dall'impresa,  con  divieto di fornire informazioni che pregiudichino la  libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
 d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi  di  pagamento previsti dall'art. 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano  denaro  contante.  Di  tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica.
 3.  Le  imprese  che  fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
 a)   conferiscono   ai  soggetti  che,  in  forma  individuale  o societaria,  coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato  per  tener  conto  delle  peculiarita'  operative  di tale tecnica  di  vendita;  tali  soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente  dislocati nelle aree geografiche in cui e' concentrata l'attivita'   assuntiva,   che   effettuano   i  necessari  controlli sull'attivita' di intermediazione svolta dai componenti della rete;
 b) definiscono   tipologie   di   contratti   da   immettere   in distribuzione  attraverso  la  medesima  rete,  le relative procedure assuntive,   la   tempistica   di  rendicontazione  della  produzione conseguita,  nonche' l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
 c) sviluppano  infrastrutture  atte a fornire immediato riscontro alle  richieste  di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche  a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i  contraenti,  al  fine  di  verificare  le  effettive  informazioni precontrattuali  fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali  controlli  devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
 d) si  dotano  di  procedure  atte a controllare l'utilizzo delle proposte  affidate  in dotazione alla rete ed a rilevare le modalita' di  gestione  e  di  recupero  della  modulistica  giacente  presso i componenti della rete stessa;
 e) garantiscono   agli   assicurati   la   necessaria  assistenza post-vendita,   affidando   la   gestione   dei  contratti  stipulati all'intermediario  che  coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici  diretti  dell'impresa,  ed  in  ogni caso a strutture che risultino  facilmente  accessibili da parte degli assicurati e dotate di  personale  adeguato  in  termini  di  numerosita'  e preparazione professionale;  nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali  dell'impresa,  istituiscono  un  apposito  numero verde. All'atto  dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione  della  struttura  che  si  occupa dell'assistenza post vendita o dell'eventuale numero verde.
 |  |  |  | Art. 45. Ambito di applicazione
 
 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, le  disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attivita'   di  intermediazione  assicurativa  e  riassicurativa svolta:
 -- dagli iscritti nel registro;
 -- dagli   addetti   a  tale  attivita'  all'interno  dei  locali dell'intermediario   per  il  quale  operano,  con  esclusione  degli articoli 46, 54 e 57.
 |  |  |  | Art. 46. Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
 
 1.  L'attivita' di intermediario non e' cumulabile con la carica di amministratore,  direttore  generale,  sindaco o suo collaboratore ai sensi  dell'art.  2403-bis  del  codice  civile,  responsabile  della funzione  di  internal  auditing,  presso le imprese di assicurazione preponenti.
 2.  Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  tra  l'intermediario  e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
 |  |  |  | Art. 47. Regole generali di comportamento
 
 1.   Nello   svolgimento  dell'attivita'  d'intermediazione  ed  in particolare  nell'offerta  dei  contratti  di  assicurazione  e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
 a) comportarsi   con   diligenza,   correttezza,   trasparenza  e professionalita' nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
 b) osservare  le  disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando  le  procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
 c) acquisire  le  informazioni  necessarie a valutare le esigenze assicurative  e  previdenziali  dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
 d) agire  in  modo  da  non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
 2.  Gli  intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione  dell'attivita'  svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui  all'art. 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni  normative  ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita' diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a  seguito  di  apposita  informativa  fornita  ai  sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 3.  Gli  intermediari  possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
 a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non  trasferibilita',  intestati o girati all'impresa per conto della quale  operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualita';
 b) ordini  di  bonifico,  altri  mezzi  di  pagamento  bancario o postale,   sistemi   di  pagamento  elettronico,  che  abbiano  quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
 Agli  intermediari  e'  fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo  di  pagamento  di premi relativi a contratti di assicurazione sulla  vita,  di cui all'art. 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di  assicurazione  contro  i  danni,  di  cui all'art. 2, comma 3 del decreto,   il  divieto  riguarda  i  premi  di  importo  superiore  a cinquecento  euro  annui  per ciascun contratto. Il divieto non opera per  le  coperture  del  ramo  responsabilita'  civile  auto e per le relative  garanzie  accessorie,  se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto.
 |  |  |  | Art. 48. Conflitti di interesse
 
 1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari  evitano,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  183 del decreto,  di  effettuare  operazioni  in  cui  hanno  direttamente  o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di  gruppo  o  da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo. Qualora  il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque  in  modo  da  non  recare  pregiudizio  agli  interessi dei contraenti.
 2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attivita' svolta e della tipologia dei contratti offerti:
 a) propongono  contratti  e suggeriscono modifiche contrattuali o altre   operazioni   nell'interesse   dei  contraenti  alle  migliori condizioni  possibili  con  riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
 b) operano  al  fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed   ottenere  il  miglior  risultato  possibile  in  relazione  agli obiettivi assicurativi;
 c) si  astengono  dal  proporre  variazioni  contrattuali  e  dal suggerire  operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 d) si  astengono  da  ogni  comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
 3.  Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione dei  conflitti di interesse secondo modalita' appropriate in funzione delle dimensioni e della complessita' della loro attivita'.
 |  |  |  | Art. 49. Informativa precontrattuale
 
 1.   In  occasione  del  primo  contatto  con  il  contraente,  gli intermediari   consegnano   a  quest'ultimo  copia  di  un  documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari   sono  tenuti  a  norma  del  decreto  e  del  presente regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.
 2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un   contratto  di  assicurazione,  gli  intermediari  consegnano  al contraente:
 a) copia  di  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di  cui all'allegato  n.  7B,  da  cui  risultino  i  dati  essenziali  degli intermediari  e  della loro attivita'. La dichiarazione e' aggiornata ad  ogni variazione dei dati in essa contenuti ed e' consegnata anche in  caso  di  modifiche  di  rilievo  del  contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
 b)  la  documentazione  precontrattuale  e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
 3.  La  consegna  della  documentazione  di cui al comma 1 e 2 deve risultare  da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per   dimensione   e  struttura  grafica,  da  far  sottoscrivere  al contraente.   L'intermediario   conserva  la  documentazione  atta  a comprovare  l'adempimento  degli  obblighi  di  consegna previsti dai commi 1 e 2.
 4.  Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente   informazioni   tali  da  consentire  a  quest'ultimo  di effettuare  scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal  fine,  in  funzione  della  complessita'  del contratto offerto, illustrano  al  contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione  ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.
 5.  Sono  esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2,  lettera a),  nonche'  da  quanto  disposto  al  comma 3  in relazione  a  tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.
 |  |  |  | Art. 50. lnformativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse
 
 1.  Nella  dichiarazione  di  cui all'art. 49, comma 2, lettera a), l'intermediario    fornisce   al   contraente   anche   le   seguenti informazioni:
 a) se  e'  detentore  di  una  partecipazione diretta o indiretta superiore  al  10%  del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
 b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa   di   assicurazione,   di   cui   deve  essere  indicata  la denominazione  sociale, e' detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della societa' di intermediazione per la quale opera;
 c) con riguardo al contratto proposto:
 -- se  fornisce  consulenze  basate  su un'analisi imparziale. In tale  circostanza  l'intermediario  e'  tenuto  a  fondare le proprie valutazioni   su   un  numero  sufficientemente  ampio  di  contratti disponibili  sul  mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
 -- se,  in  virtu'  di  un  obbligo  contrattuale,  sia  tenuto a proporre  esclusivamente  i  contratti  di  una  o  piu'  imprese  di assicurazione,  dovendo  in  tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
 -- se  propone  contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli  impongono  di  proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese  di  assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica  la  denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha  o  potrebbe  avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
 -- nel  caso  di contratti di assicurazione della responsabilita' civile   auto,   la   misura   delle   provvigioni   o  dei  compensi riconosciutagli  dall'impresa,  o  distintamente,  dalle  imprese  in relazione alle polizze offerte.
 |  |  |  | Art. 51. Modalita' dell'informativa
 
 1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 e' fornita:
 a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
 2.  L'informativa  di  cui  all'art. 49, commi 1 e 2, e' fornita su supporto  cartaceo  o  altro  supporto  durevole e accessibile per il contraente.  L'informativa  di  cui  all'art.  49, comma 1 e comma 2, lettera a)  puo' essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura  immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in  tali  casi  l'intermediario  provvede  a fornire l'informativa su supporto   cartaceo   o   altro  supporto  durevole  subito  dopo  la conclusione   del  contratto  e  comunque  non  oltre  i  due  giorni lavorativi successivi.
 |  |  |  | Art. 52. Adeguatezza dei contratti offerti
 
 1.  Le  imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono   affinche',  in  fase  precontrattuale,  acquisiscano  dal contraente  ogni  informazione  utile  a  valutare  l'adeguatezza del contratto   offerto   in   relazione  alle  esigenze  assicurative  e previdenziali  di quest'ultimo, nonche', ove appropriato in relazione alla  tipologia  del  contratto,  alla  propensione  al  rischio  del contraente medesimo.
 2.  In  ogni  caso,  gli  intermediari  sono  tenuti  a  proporre o consigliare   contratti   adeguati  in  relazione  alle  esigenze  di copertura  assicurativa  e  previdenziale del contraente. A tal fine, prima  di  far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto   di   assicurazione,   acquisiscono  dal  contraente  ogni informazione  che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della  complessita'  del  contratto  offerto,  conservandone  traccia documentale.
 3.  Con  riferimento  ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari  chiedono  in  particolare notizie sulle caratteristiche personali   del   contraente,  con  specifico  riferimento  all'eta', all'attivita'   lavorativa,  al  nucleo  familiare,  alla  situazione finanziaria  ed  assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue  aspettative  in  relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini  di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
 4.  Il  rifiuto  di fornire una o piu' delle informazioni richieste deve  risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta  dal  contraente,  nella  quale  e'  inserita  specifica avvertenza  riguardo  la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire  una  o  piu'  delle  informazioni pregiudica la capacita' di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
 5.   Gli   intermediari   che   ricevono  proposte  assicurative  e previdenziali   non   adeguate   informano   il  contraente  di  tale circostanza,   specificandone  i  motivi.  Dell'informativa  fornita, inclusi  i motivi dell'inadeguatezza, e' data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
 |  |  |  | Art. 53. Documentazione da consegnare ai contraenti
 
 1. Gli   intermediari   rilasciano   al   contraente,   oltre  alla documentazione  di  cui  all'art.  49,  copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.
 |  |  |  | Art. 54. Obblighi di separazione patrimoniale
 
 1. Ai   sensi   dell'art.   117   del   decreto,  i  premi  versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti  dalle  imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso,  costituiscono  patrimonio  autonomo  e  separato  rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
 2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2  e  3  del  decreto,  i  premi  pagati agli intermediari sono versati  in  un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa   o   all'intermediario   stesso  espressamente  in  tale qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i  cinque  giorni  successivi  a  quello  in  cui  i premi sono stati ricevuti.  Gli  intermediari  che  operano  per piu' imprese adottano procedure   idonee   a  garantire,  anche  in  sede  di  procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e  ai  rispettivi  assicurati.  Agli intermediari non sono consentiti versamenti   temporanei   dei   premi  e  delle  somme  destinate  ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione  B,  esclusivamente  nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo art. 55, comma 1.
 |  |  |  | Art. 55. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
 
 1. L'art.   118,   comma 1,  del  decreto  trova  applicazione  nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purche':
 a) gli  stessi  siano  autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso  dei  premi  e/o  al  pagamento  delle  somme dovute agli assicurati  od  agli  altri  aventi  diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
 b) ove  l'accordo  di  cui  alla  precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia   stato   ratificato   dall'impresa  preponente  di  quest'ultimo intermediario;
 c) nel  caso  di polizza assunta in coassicurazione, le attivita' indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'art. 118,  comma 1  hanno  effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
 2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e  60,  comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al  contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione  a  svolgere le attivita' indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
 3.  L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari  che  collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o  al  pagamento  delle  somme dovute agli assicurati od agli altri aventi  diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.
 |  |  |  | Art. 56. Contratti in forma collettiva
 
 1. Con  riferimento  ai  contratti  in  forma collettiva in cui gli assicurati  sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al  pagamento  dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa,  portatori  di  un interesse alla prestazione, le disposizioni degli  articoli  48,  49,  commi 1,  2  e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.
 |  |  |  | Art. 57. Conservazione della documentazione
 
 1. Gli  intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di  legge,  conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'art. 36 la documentazione concernente:
 a) i  conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo   svolgimento   dell'attivita'  di  intermediazione  ed  eventuali procure;
 b) i  contratti  conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
 c) le   proposte   di   assicurazione   e   gli  altri  documenti sottoscritti dai contraenti;
 d) la   corrispondenza  intercorsa  con  le  imprese  o  con  gli intermediari   per   i   quali  operano,  relativa  all'attivita'  di intermediazione svolta;
 e) la  formazione  professionale  di  cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'art. 38;
 f) l'evidenza    dei   soggetti   che   svolgono   attivita'   di intermediazione  nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende   la   copertura  assicurativa  della  polizza  di  cui  agli articoli 11 e 15;
 g) l'iscrizione  nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e  l'aggiornamento  professionale effettuato dagli stessi, nonche' la documentazione  relativa  agli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali.
 Per  gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui  al  comma 1,  lettere  da a) ad e), puo' essere conservata dalle imprese  per  conto delle quali tali soggetti operano, che provvedono tempestivamente  a  comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione e' eventualmente conservata.
 2.   In   caso  di  cessazione  dell'incarico  di  intermediazione, l'obbligo   di  conservare  la  documentazione  di  cui  al  comma 1, lettere b)  e c),  viene  meno  con  la  riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
 3.  Le  imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, presso  la  sede  legale  o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP, la documentazione   relativa   alla   formazione   e   all'aggiornamento professionale  eventualmente  impartiti  agli  intermediari di cui si avvalgono.
 4.  La  documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere conservata anche  mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.
 |  |  |  | Art. 58. Ambito di applicazione
 
 1.  Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attivita' di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a  contratti  di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il  domicilio  abituale,  o se persone giuridiche, la sede legale nel territorio  della  Repubblica italiana e a contratti di assicurazione contro  i  danni  per  la  copertura  di  rischi ubicati nel medesimo territorio.
 2.  L'esercizio dell'attivita' di intermediazione di cui al comma 1 e'   consentito   agli  intermediari  iscritti  al  registro  e  agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano  stati  inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall'art. 33.
 |  |  |  | Art. 59. Regole particolari di comportamento
 
 1.  Nello  svolgimento  dell'attivita' di cui all'art. 58, comma 1, gli  intermediari  sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 nonche' le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.
 2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
 a) avere  preventivamente  effettuato  una  comunicazione scritta alle  imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione  di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalita'  e  l'oggetto  delle  stesse, nonche' l'impegno a garantire l'osservanza   delle  disposizioni  del  presente  regolamento  e  ad effettuare   analoga   comunicazione  per  ogni  successiva  modifica procedurale;
 b) definire  con  le imprese preponenti o con quelle per le quali operano  le  procedure  di  cui  alla  precedente lettera a), nonche' sottoporsi   alle  verifiche  sull'attuazione  in  concreto  di  tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
 c) assumere  nei  confronti  delle imprese preponenti o di quelle per   le   quali   operano   ogni  responsabilita',  anche  derivante dall'eventuale   intervento   di   propri   addetti,   connessa  allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.
 |  |  |  | Art. 60. Informazioni da fornire al contraente
 
 1. Prima  che  il  contraente  sia  vincolato  da  un  contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario gli rende noti:
 a) gli elementi informativi di cui all'allegato n. 7B;
 b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
 c)  il  premio  totale,  che  il  contraente  deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
 d)  qualsiasi  costo  specifico  aggiuntivo  posto  a  carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.
 In  caso  di  vendita  per  telefono  le informazioni da fornire al contraente  sono  quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.
 2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato  dal  contratto  e secondo le modalita' stabilite dall'art. 51,  commi 1  e  2,  una  dichiarazione  contenente  le  informazioni previste  dal  comma 1,  il  riepilogo  dei  principali  obblighi  di comportamento   di   cui  all'allegato  n.  7A  e  la  documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
 3.  Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.
 |  |  |  | Art. 61. Attivita' di intermediazione tramite internet
 
 1. Qualora    gli    intermediari    esercitino    l'attivita'   di intermediazione   tramite   internet,   il  relativo  sito  web  deve consentire    l'agevole   identificazione   degli   stessi,   nonche' l'accertamento  della  loro  iscrizione  nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:
 a) i dati identificativi dell'intermediario;
 b) l'indirizzo  della  sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
 c) il  numero  e  la  data  di  iscrizione  al  registro, nonche' l'indicazione   che   l'intermediario   e'   soggetto   al  controllo dell'ISVAP.
 2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1,  lettere a)  e b),  con  l'indicazione  dell'eventuale  sede secondaria,  nonche'  la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio    dell'attivita'    in    Italia   con   l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine.
 3. All'attivita' di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.
 |  |  |  | Art. 62. Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
 
 1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'art. 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni  disciplinari  di  cui all'art. 329 del medesimo decreto nei confronti  delle  persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione  di norme del decreto, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione e'  graduata  in  base  alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:
 a) dispone la radiazione in caso di:
 1)  esercizio  dell'attivita'  di intermediazione in violazione dell'art. 35, comma 2;
 2)   contraffazione   o   falsificazione  della  documentazione contrattuale;
 3)  contraffazione  della  firma  del contraente su modulistica contrattuale  o  altra  documentazione  relativa  ad  operazioni  dal medesimo poste in essere;
 4)  mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi  assicurativi  o  indebita  acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti  o  ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
 5) violazione delle disposizioni dell'art. 54;
 6)  esercizio  dell'attivita'  di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
 7)  comunicazione  o  trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
 8) svolgimento dell'attivita' di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile;
 9)  ripresa dell'attivita' da parte degli intermediari iscritti nelle  sezioni  A  o  B  come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile;
 10)  esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite di  addetti  non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
 b) dispone la censura in caso di:
 1)  inosservanza  degli  obblighi  di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5;
 2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 38;
 3)  esercizio  dell'attivita' di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42;
 4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 46;
 5)  violazione  delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, lettera a),   lettera b)   con   riferimento   alle   violazioni   di disposizioni  legislative  o  regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
 6)  accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi  caratteristiche  difformi  da quelle prescritte dall'art. 47, comma 3;
 7)  violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
 8) violazione delle disposizioni di cui all'art. 51;
 9) violazione delle disposizioni di cui all'art. 52;
 10) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53;
 11) violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 o comma 3;
 12)   inosservanza   degli   obblighi  di  conservazione  della documentazione di cui all'art. 57;
 13) violazione delle disposizioni di cui all'art. 59;
 14) violazione delle disposizioni di cui all'art. 60;
 15) violazione delle disposizioni di cui all'art. 61;
 c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
 3.  Per  le  violazioni  elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle  circostanze,  della  recidiva  e di ogni elemento disponibile, puo'  disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
 4.  Nei  casi in cui sia configurabile una corresponsabilita' della societa'  di  intermediazione  per omesso controllo o per disfunzioni organizzative  tali  da  aver  consentito la sistematica reiterazione dell'illecito  disciplinare,  la  radiazione della persona fisica che esercita   l'attivita'   in   ambito  societario  comporta  anche  la cancellazione della societa'.
 5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.
 |  |  |  | Art. 63. Trasferimento  nel  registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
 
 1.  Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono  iscritte  nella sezione A del registro a condizione che abbiano assolto  l'obbligo  di  stipulazione della polizza di cui all'art. 11 e/o  che  siano incluse nella copertura della polizza di cui all'art. 15  stipulata  dalle  societa'  indicate all'art. 65, comma 1, per le quali  operano.  L'assolvimento  dell'obbligo  e'  attestato mediante trasmissione  all'ISVAP  di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
 2.  I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva  di  non  avere  assolto  l'obbligo di stipulazione della polizza  prevista  dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata  dalle  societa'  per le quali operano, sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
 3.  Coloro  che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai  commi 1  e  2  entro  il termine previsto dal comma 7 non vengono trasferiti   nel   registro;  tuttavia  conservano  il  requisito  di professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
 4.  Ai  soggetti  di  cui  al comma 1, iscritti nell'Albo nazionale degli  agenti di assicurazione in qualita' di rappresentanti legali o delegati  allo  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa di societa' indicate  all'art.  65,  comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva attestano  di  essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da  tali  societa',  si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 65, commi 2, 3, 4 e 5.
 5.  Sono  iscritte  nella  sezione  A  come  inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti di  assicurazione  ed  esercitavano attivita' corrispondente a quella per  la  quale  e'  prevista l'iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano  la  Parte I del modello di cui all'allegato n. 8A. Qualora esse  intendano  continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta,   presentano   domanda  di  cancellazione  dalla  sezione  A, compilando  la  Parte IV  del modello di cui all'allegato n. 8A e gli intermediari  che  se ne avvalgono presentano per loro conto apposita domanda  di  iscrizione  nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o dall'art. 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le  condizioni  previste  dall'art.  4,  comma 4, non e' richiesta la cancellazione  dalla  sezione  A.  Per  tali  soggetti resta comunque valido  il  requisito  di professionalita' in base al quale era stata effettuata   l'iscrizione   nell'Albo   nazionale   degli  agenti  di assicurazione.
 6.  Le  persone  fisiche  di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al  di  fuori  dei  propri  locali  che  si  trovino nelle condizioni previste  dall'art.  70,  presentano  domanda  di  iscrizione secondo quanto  stabilito  da  quest'ultimo articolo. A tal fine compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8A.
 7.  lI  termine  per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo e' fissato al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 64. Trasferimento  nel  registro  delle  persone fisiche e delle societa' iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
 
 1.   Le   persone  fisiche  iscritte  nell'Albo  dei  mediatori  di assicurazione  e  riassicurazione  alla data di entrata in vigore del presente  Regolamento  sono  iscritte  nella sezione B del registro a condizione  che  abbiano  assolto  l'obbligo  di  stipulazione  della polizza  di  cui  all'art. 11 e/o siano incluse nella copertura della polizza  prevista  dall'art.  15  stipulata  dalle societa' di cui al comma 8  per  le  quali  operano,  da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8C - Parte I.
 2.  I  soggetti di cui al comma 1 che attestano nella dichiarazione sostitutiva  di  non  avere  assolto  l'obbligo di stipulazione della polizza  prevista  dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata  dalle  societa'  per  le quali operano sono iscritti nella sezione B come inoperativi.
 3.  Coloro  che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai  commi 1  e  2  entro il termine previsto dal comma 13 non vengono trasferiti   nel   registro;  tuttavia  conservano  il  requisito  di professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
 4.  Alle  persone  fisiche,  iscritte  nell'Albo  dei  mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualita' di rappresentanti legali, amministratori  delegati, direttori generali delle societa' di cui al comma 8,  che  trasmettono  la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1,  sono  attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione che  le  societa'  attestino nell'allegato n. 8D di averle confermate nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
 a) domanda   di  iscrizione  nella  sezione  E,  accompagnata  da richiesta di cancellazione dalla sezione B;
 b) comunicazione  di avvio dell'operativita' in forma individuale e/o  comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre  societa'  iscritte  nel  registro,  corredate da dichiarazione sostitutiva  attestante  il  possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
 c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi.
 5.  Alle  persone  fisiche,  iscritte  nell'Albo  dei  mediatori di assicurazione  e  riassicurazione  in  qualita'  di gestori presso le societa'   di  cui  al  comma 8,  che  trasmettono  la  dichiarazione sostitutiva  prevista  dal  comma 1  e per le quali tali societa' non abbiano   attestato  nell'allegato  n.  8D  di  avere  attribuito  la qualifica  di  responsabile  dell'attivita'  di intermediazione o una delle  altre  qualifiche  di  cui  al  comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma 4.
 6.  Per  i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di   professionalita'   in   base   al  quale  era  stata  effettuata l'iscrizione    nell'Albo    dei   mediatori   di   assicurazione   e riassicurazione.
 7.  Le  persone  fisiche  di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al  di  fuori  dei  propri  locali  che  si  trovino nelle condizioni previste  dall'art.  70,  presentano  domanda  di  iscrizione secondo quanto  stabilito  da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8C.
 8.  Le  societa'  di  mediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa iscritte  nell'Albo  dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella  sezione  B,  previo  assolvimento dell'obbligo di stipulazione della  polizza di cui all'art. 15, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato  n. 8D - Parte I. In ogni caso, le societa' individuano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli  iscritti  nel  predetto  Albo  o tra coloro che hanno titolo per l'iscrizione  nel  registro  almeno  il  rappresentante  legale ed il responsabile   dell'attivita'   di   intermediazione;   solo  qualora nominati,  indicano  anche  l'amministratore  delegato e il direttore generale.
 9.  Le societa' di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione sostitutiva  di  non  avere  assolto  l'obbligo di stipulazione della polizza  prevista  dall'art.  15  sono  iscritte nella sezione B come inoperative.
 10.  La  mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il  termine  di  cui  al  comma 13 non da' luogo al trasferimento nel registro.
 11.  Per le societa' di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione  riassicurativa,  ai  fini  del trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso   il   termine   di   durata   di  tali  societa',  stabilito antecedentemente  al  1° gennaio  2006, il capitale sociale richiesto per  la  permanenza nel registro non potra' essere inferiore a quello previsto dall'art. 14.
 12.  Le  societa'  di  cui al comma 8 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori  dei  propri  locali  che  si trovino nelle condizioni previste dall'art.   70,  presentano  domanda  di  iscrizione  secondo  quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8D.
 13.  Il  termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista  dal  presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal comma 4, e' fissato al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 65. Iscrizione nel registro delle societa' esercenti attivita' agenziale 
 1. Le societa' esercenti attivita' agenziale tramite rappresentanti legali   o  delegati  allo  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa iscritti  nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di  entrata  in  vigore  del presente Regolamento, possono iscriversi nella sezione A del registro a condizione che:
 a) siano   in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  13, comma 1;
 b) almeno  uno  dei  suddetti  rappresentanti  legali  o delegati agenziali  sia  iscritto  nella sezione A in qualita' di responsabile dell'attivita' di intermediazione delle societa' stesse.
 2. Ai fini dell'iscrizione delle societa':
 a) i   rappresentanti  legali  trasmettono  all'ISVAP,  entro  il 31 dicembre   2006,  apposita  domanda,  in  regola  con  la  vigente disciplina  sull'imposta  di  bollo,  utilizzando  il  modello di cui all'allegato  n.  8B  -  Parte  I,  nella quale indicano anche il o i responsabili dell'attivita' di intermediazione;
 b) i  rappresentanti  legali  o  delegati agenziali gia' iscritti nell'Albo   nazionale   degli  agenti  di  assicurazione  trasmettono all'ISVAP,   nello   stesso  termine  di  cui  alla  lettera a),  una dichiarazione  sostitutiva  che  attesti  la  loro  inclusione  nella copertura   assicurativa  della  polizza  stipulata  dalla  societa', utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
 3.   Ove   ne  ricorrano  tutti  i  presupposti,  l'ISVAP  provvede all'iscrizione   nella  sezione  A  della  societa'  e  dei  relativi rappresentanti  legali  o  delegati  allo  svolgimento dell'attivita' assicurativa,   in   qualita'   di   responsabili  dell'attivita'  di intermediazione.
 4. Le societa' agenziali per le quali:
 a) venga  riscontrato  il mancato possesso dei requisiti previsti per  l'iscrizione o che non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la documentazione  di  cui  al  comma 2,  lettera a), non possono essere iscritte  nel  registro  ai  sensi  del presente articolo. I relativi rappresentanti  legali  o  delegati  allo  svolgimento dell'attivita' assicurativa,  gia'  iscritti  nell'Albo  nazionale  degli  agenti di assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come inoperativi;
 b) non   venga   presentata   entro   il   31 dicembre   2006  la dichiarazione  di  cui  al  comma 2,  lettera b),  non possono essere iscritte  nel  registro  ai  sensi  del presente articolo. I relativi rappresentanti  legali  o  delegati  allo  svolgimento dell'attivita' assicurativa,  gia'  iscritti  nell'Albo  nazionale  degli  agenti di assicurazione, non possono essere trasferiti nel registro.
 Le  imprese  preponenti  provvedono  a revocare i mandati agenziali conferiti alle societa' che non vengono iscritte nel registro.
 5.   I   rappresentanti   legali   o   delegati   allo  svolgimento dell'attivita'  assicurativa  gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti  di  assicurazione,  che presentano la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera b)  e per i quali le societa' non abbiano attestato nell'allegato  n.  8B di aver attribuito la qualifica di responsabile dell'attivita'  di  intermediazione,  sono  iscritti  temporaneamente nella  sezione  A  come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
 a) domanda   di  iscrizione  nella  sezione  E,  accompagnata  da richiesta di cancellazione dalla sezione A;
 b) comunicazione  di avvio dell'operativita' in forma individuale e/o  comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre  societa'  iscritte  nel  registro,  corredate da dichiarazione sostitutiva  attestante  il  possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
 c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In questo caso rimangono iscritti nella sezione A come inoperativi.
 6.  Le  societa'  agenziali che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri  locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano  apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo.  A  tal  fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8B.
 7.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 19, i quali, per continuare ad esercitare l'attivita' di intermediazione assicurativa:
 a) presentano,  entro  il  31 dicembre  2006, apposita domanda di iscrizione  nella sezione D, con le modalita' stabilite dall'art. 20, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8F - Parte I/A;
 b) si attengono alle disposizioni previste dall'art. 41.
 Le  imprese  preponenti  provvedono  a revocare i mandati agenziali conferiti a tali soggetti.
 8. I rappresentanti legali o delegati agenziali dei soggetti di cui al  comma 7,  gia'  iscritti  nell'Albo  nazionale  degli  agenti  di assicurazione,  sono  iscritti  nella  sezione  A  del  registro come inoperativi,   a   condizione  che  trasmettano  all'ISVAP  entro  il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A.
 9.  I  soggetti  di  cui  al  comma 7 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori  dei  propri  locali  che  si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo  articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F.
 |  |  |  | Art. 66. Iscrizione  nel  registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli   agenti   di   assicurazione  e  dall'Albo  dei  mediatori  di assicurazione e riassicurazione
 
 1.  Le  persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di  assicurazione  a  partire dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata  in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori di  assicurazione  e  riassicurazione a partire dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi,  rispettivamente,  nelle  sezioni  A  o B del registro, a condizione che:
 a) la  cancellazione  non  sia  stata  disposta  in  forza  di un provvedimento disciplinare di radiazione;
 b) siano  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b)  e d), nonche', esclusivamente ai fini dell'iscrizione nella  sezione  B,  del requisito di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettera e);
 c) presentino,  entro  il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con  le  modalita'  stabilite dall'art. 12 e secondo i modelli di cui agli allegati n. 8G o n. 8I.
 2.  Le  persone  fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste  dal  comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di  non  aver  assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art.  11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B come inoperative.
 |  |  |  | Art. 67. Iscrizione  nel  registro  per  titoli  equipollenti  o a seguito del superamento  della  prova  di  idoneita'  per  l'iscrizione nell'Albo nazionale  degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
 
 1.  Le  persone  fisiche che hanno maturato i titoli previsti dalla legge  7 febbraio  1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 per  l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo  dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro il  31 dicembre  2006, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purche':
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 8, ad eccezione di quello di cui al comma l, lettera c);
 b) presentino,  entro  il  31 marzo  2007,  apposita  domanda  di iscrizione  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  12 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L.
 Nel   caso   in   cui   tali  soggetti  inoltrino,  successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di iscrizione ai  rispettivi  Albi,  l'ISVAP  provvede  a richiedere l'integrazione della  domanda, con attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a).
 2.  Le  persone  fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste  dal  comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di  non  aver  assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art.  11,  vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato la prova di idoneita' per  l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo  dei  mediatori  di  assicurazione  e  riassicurazione.  La domanda  di  iscrizione al registro e' redatta utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 8M o n. 8N.
 |  |  |  | Art. 68. Iscrizione  nella  sezione  C  del  registro  di  soggetti  esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa
 
 1.  I  soggetti  che,  alla  data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita'  di intermediazione corrispondente a quella per la quale e' prevista  l'iscrizione  nella  sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dall'art.  17, comma 1, lettere a) e b);
 b) siano  in  possesso  di  un'adeguata esperienza professionale, consistente  nell'avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici mesi  antecedenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente Regolamento, attivita' di produttore diretto per la quale siano stati corrisposti  provvigioni  o  compensi  con  assolvimento dei relativi obblighi fiscali;
 c) venga  presentata,  entro  il  31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  18 e secondo il modello di cui all'allegato n. 8E.
 E'  in  ogni  caso  preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente  articolo,  ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale  degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione   e  riassicurazione  a  seguito  di  un  provvedimento disciplinare  di  radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
 2.  Le  imprese  che  intendono  avvalersi  dei  produttori diretti attestano  nella  domanda  di iscrizione il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine:
 a) in  relazione  ai  requisiti di cui al comma 1, lettera a), e' considerata  idonea  l'attestazione basata su documentazione con data non  anteriore  ai  novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione;
 b) in  relazione  al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso  in  cui l'attivita' sia stata esercitata presso imprese diverse da  quelle  che  presentano  la  domanda d'iscrizione, e' considerata idonea  l'attestazione  resa  sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta.
 |  |  |  | Art. 69. Iscrizione  nella  sezione  D  del  registro  di  soggetti  esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa
 
 1.  Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa  -  Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita' di intermediazione assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che:
 a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19;
 b) attestino  il  possesso  di  un  incarico  di  intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
 c) presentino,   entro   il   31 dicembre  2006,  la  domanda  di iscrizione  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  20 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 8F - Parte I/B.
 2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori  dei  propri  locali  che  si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo  articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F.
 |  |  |  | Art. 70. Iscrizione  nella  sezione  E  del  registro  di  soggetti  esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa
 
 1.  I  soggetti  che,  alla  data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita'  di intermediazione corrispondente a quella per la quale e' prevista  l'iscrizione  nella  sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dall'art.  21, comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 22, comma 1;
 b) siano  in  possesso  di  un'adeguata esperienza professionale, consistente   nell'avere   svolto   in   via  continuativa  attivita' corrispondente  a  quella  della  sezione E,  almeno  nei dodici mesi antecedenti  alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per  la  quale  siano  stati  corrisposti  provvigioni o compensi con assolvimento  dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di societa', il requisito   deve  riferirsi,  oltre  che  a  quest'ultima,  anche  al responsabile  dell'attivita'  di  intermediazione  e a ciascuno degli addetti a tale attivita';
 c) venga   presentata,   entro   il   31 dicembre   2006,   dagli intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B o  D,  una  domanda  di  iscrizione  secondo  quanto  previsto  dagli articoli 63, 64, 65 e 69.
 E'  in  ogni  caso  preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente  articolo,  ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale  degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione   e  riassicurazione  a  seguito  di  un  provvedimento disciplinare  di  radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
 2.  Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al comma 1  attestano  nella  domanda  di  iscrizione  il  possesso  dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:
 a) in  relazione  ai  requisiti  di  cui  all'art.  21,  comma 1, lettere a)   e b)   e  all'art.  22,  comma 1,  lettere a)  e b),  e' considerata  idonea  l'attestazione basata su documentazione con data non  anteriore  ai  novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione;
 b) in  relazione  al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso  in cui l'attivita' sia stata svolta presso intermediari diversi da  quelli  che  presentano  la  domanda d'iscrizione, e' considerata idonea  l'attestazione  resa  sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta.
 3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui  all'art. 19 i quali, per continuare ad esercitare l'attivita' di intermediazione  assicurativa,  devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell'art. 69, comma 1.
 |  |  |  | Art. 71. T e r m i n i
 
 1.  L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione nel registro ai  sensi  degli  articoli della  presente  Parte  V entro il termine massimo  di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  documentazione prevista dagli stessi articoli.
 2.  Ai fini del trasferimento o dell'iscrizione nel registro, per i soggetti  che, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente parte V,  sono  tenuti a presentare la documentazione richiesta nel termine del   31 dicembre   2006,   la   polizza   di   assicurazione   della responsabilita'  civile  di  cui  agli articoli 11 e 15 ha decorrenza 1° gennaio 2007.
 3.  In attesa del trasferimento o dell'iscrizione come intermediari operativi,  i  soggetti che producono la documentazione richiesta nei termini  previsti  dalle  relative  disposizioni transitorie, possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
 Coloro  che  nei  termini  previsti non producono la documentazione richiesta   o   non  attestano  il  possesso  dei  requisiti  per  il trasferimento  o  l'iscrizione  come operativi, possono continuare ad esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 2006.
 3.  L'ISVAP,  in caso di diniego del trasferimento al registro o di rigetto   dell'iscrizione,   ne   da'   comunicazione   scritta  agli interessati, con le modalita' di cui all'art. 25.
 |  |  |  | Art. 72. Domande   di   iscrizione   nell'Albo   nazionale   degli  agenti  di assicurazione   e   nell'Albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e riassicurazione
 
 1.  Ai  fini  del trasferimento nel registro dei soggetti che hanno presentato  domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione   e   nell'Albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e riassicurazione  fino  al  giorno  precedente  la  data di entrata in vigore  del  presente  Regolamento  e  per  i  quali,  a  tale  data, l'istruttoria  non  si  sia  conclusa,  l'ISVAP provvede a richiedere l'attestazione  dell'assolvimento  dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita' civile di cui agli articoli 11 o 15.
 |  |  |  | Art. 73. Disposizioni particolari
 
 1.  I  soggetti  trasferiti  o iscritti nel registro ai sensi degli articoli 63,  64,  65,  comma 1 e 66, possono esercitare l'attivita', assicurativa  e/o  riassicurativa,  per la quale erano autorizzati in qualita'   di   iscritti   nell'Albo   nazionale   degli   agenti  di assicurazione   o   nell'Albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e riassicurazione.  I soggetti autorizzati ad esercitare l'attivita' di intermediazione   assicurativa,   per   esercitare   l'attivita'   di intermediazione  riassicurativa devono superare la prova di idoneita' di  cui  all'art.  9,  con riferimento alle sole materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo.
 2.  I  soggetti  che,  alla  data di entrata in vigore del presente Regolamento,  esercitano le attivita' di cui all'art. 3, commi 2 e 3, si  adeguano  alle  disposizioni  del  Regolamento  medesimo entro il 30 giugno 2007.
 3.  I  soggetti  che,  alla  data di entrata in vigore del presente Regolamento,  sono  iscritti  nell'Albo  nazionale  degli  agenti  di assicurazione  in  forza  delle disposizioni dell'art. 24 della legge 7 febbraio  1979,  n.  48,  vengono  iscritti  nella  sezione  A  del registro,  ai  sensi dell'art. 343, comma 1 del decreto, a condizione che:
 a) le  persone  fisiche  individuate  dai medesimi soggetti quali responsabili dell'attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera c), trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 la  documentazione  richiesta per il trasferimento o l'iscrizione nel registro ai sensi delle presenti disposizioni transitorie;
 b) gli  stessi  trasmettano  all'ISVAP  entro la medesima data la dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  attestano  l'assolvimento dell'obbligo  di  stipulazione  della  polizza  di  cui all'art. 15 e indicano  quali  responsabili  dell'attivita'  di  intermediazione le persone fisiche di cui alla lettera a).
 La mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b)  entro  il  31 dicembre  2006  non da' luogo al trasferimento al registro. I soggetti che attestano nella dichiarazione sostitutiva di cui  alla  lettera b)  di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
 |  |  |  | Art. 74. Informazioni da trasmettere all'ISVAP
 
 1.  Costituiscono  parte  integrante  del  presente Regolamento gli allegati  di  cui  ai  gruppi  7,  8  e  9,  relativi all'informativa precontrattuale e all'attuazione delle disposizioni transitorie.
 2.  Con  successive  disposizioni, da emanarsi entro il 15 novembre 2006, l'ISVAP rende disponibili gli allegati concernenti le istanze e le  comunicazioni  a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le modalita'  di  trasmissione  delle  relative  informazioni,  anche in formato elettronico.
 |  |  |  | Art. 75. Reclami nei confronti degli intermediari
 
 1.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche,  nonche'  le  associazioni riconosciute  per  la  rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno  facolta'  di  proporre  reclamo all'ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste   dal   decreto,   dal   presente  Regolamento  e  da  altre disposizioni  generali  o  particolari  impartite dall'ISVAP, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto.
 |  |  |  | Art. 76. Abrogazioni
 
 1. Sono o restano abrogati:
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente Regolamento, la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
 dal 1° gennaio 2007:
 a) il provvedimento ISVAP n. 1418 del 28 dicembre 1999;
 b) il provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001;
 c) il provvedimento ISVAP n. 1896 del 26 giugno 2001;
 d) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
 e) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
 f) gli  articoli 1,  2,  ad  eccezione  del punto 3, e l'art. 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
 dal 30 giugno 2007:
 a) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000,  relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento;
 b) gli  articoli 27  e  28  della  circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005.
 2.  Fino  all'emanazione  delle disposizioni di cui all'art. 74, le circolari  ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000  e  n.  477/D  dell'11 marzo  2002  rimangono  in vigore per gli iscritti  nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 3.  Non e' applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.
 |  |  |  | Art. 77. Pubblicazione
 
 1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 78. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione  delle  disposizioni  di  cui  alla  Parte  V  del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,11, 13, 14, 15, 17, 19, 21,  22,  23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006.
 2.  Gli  intermediari e le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007.
 Roma, 16 ottobre 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegati da pag. 37 a pag. 81  <---- 
 ---->   Vedere Allegati da pag. 82 a pag. 137  <----
 |  |  |  |  |