Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2006 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2006 |
Disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5). |
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L'ISVAP
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva n. 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; b) «addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; c) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; d) «attivita' di intermediazione assicurativa»: l'attivita' che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; e) «attivita' di intermediazione riassicurativa»: l'attivita' che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; f) «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; g) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo; h) «contratti standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione; i) «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; j) «corsi in aula»: i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all'esterno, anche attraverso videoconferenza; k) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; m) «formazione a distanza»: la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici; n) «grandi rischi»: i rischi indicati all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; o) «imprese preponenti»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; p) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa; q) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; r) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; s) «locali dell'intermediario»: le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo; t) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; u) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166; v) «polizza di assicurazione della responsabilita' civile»: la polizza prevista dall'art. 110, comma 3 e dall'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; w) «Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta»: la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; x) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; y) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; z) «responsabili dell'attivita' di intermediazione»: le persone fisiche, individuate nell'ambito della dirigenza della societa' per la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonche' funzioni di coordinamento e di controllo dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla societa'; aa) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato; bb) «societa' di intermediazione mobiliare o Sim»: le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; cc) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; dd) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ee) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui e' situata la residenza o la sede legale degli intermediari; ff) «Stato membro di prestazione»: lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro d'origine, esercitano l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi; gg) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; hh) «supporto durevole»: qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate; ii) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; jj) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; kk) «testo unico dell'intermediazione finanziaria»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 3. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita all'art. 2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa. 2. Costituisce attivita' di intermediazione assicurativa l'attivita' di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attivita' commerciale, professionale o di una diversa attivita' principale ed anche se tale attivita' riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attivita' principale. 3. E' considerata inoltre attivita' di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. 4. Alle attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52 e 53. 5. Il presente Regolamento non si applica alle attivita' di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attivita' professionale, sempre che l'obiettivo dell'attivita' di informazione non sia quello di assistere l'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione. 6. Il presente regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 2, lettera b), 51 e 53, non si applica alle attivita' di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; 2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilita' civile; 3) l'attivita' di intermediazione non e' svolta come attivita' professionale principale; 4) la copertura assicurativa e' accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita' civile o altri rischi connessi al viaggio stesso; 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni. |
| Art. 4. Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana. 2. Il registro e' suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'art. 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato: sezione A: gli agenti; sezione B: i mediatori; sezione C: i produttori diretti; sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta; sezione E: gli addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori. 3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non e' stato assolto l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilita' civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa. 4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l'attivita' svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilita' civile auto. Di tale operativita' contestuale e' data evidenza nelle sezioni A ed E del registro. |
| Art. 5. Persone fisiche
1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) numero e data di iscrizione; d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'. 2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta: a) la tipologia dell'attivita' di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa; b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di intermediazione, ovvero: -- se operano individualmente; -- se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di intermediazione di societa' iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le societa' iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di societa' iscritte nella medesima sezione B; c) le sedi operative; d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di stabilimento, della sede; e) nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita'. 3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta: a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita'; b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di intermediazione, ovvero: -- se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a); -- se operano individualmente; -- se operano in qualita' di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E; -- se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di intermediazione di societa' iscritte nella sezione E; -- se operano in qualita' di addetti all'attivita' di intermediazione di una societa' iscritta nella sezione E. |
| Art. 6. S o c i e t a'
1. Per le societa' esercenti l'attivita' di intermediazione, il registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) ragione o denominazione sociale; b) sede legale ed eventuali sedi secondarie; c) numero e data di iscrizione; d) per le societa' iscritte nelle sezioni A, B o D: -- gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di stabilimento, della sede; -- nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita'; e) per le societa' iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'. 2. Per le societa' iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta: a) la tipologia dell'attivita' di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa; b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o dei responsabili dell'attivita' di intermediazione e, per le societa' iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali. 3. Per le societa' iscritte nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta: a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita'; b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell'attivita' di intermediazione; c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attivita' di intermediazione. |
| Art. 7. Aggiornamento dei dati e pubblico accesso
1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36 dalle imprese e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente regolamento. 2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet. |
| Art. 8. Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del decreto; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 9; d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita'; e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia. 2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative. |
| Art. 9. Prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' e' indetta dall'ISVAP, almeno una volta l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale. 2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce le sedi, le modalita' di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneita'. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalita' di presentazione della domanda di ammissione alla prova. 3. Per la partecipazione alla prova di idoneita' e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. 4. L'esame scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie: a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP; b) disciplina della previdenza complementare; c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione; d) tecnica assicurativa; e) disciplina della tutela del consumatore; f) nozioni di diritto privato; g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare. 5. Per i candidati che intendono esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa, l'esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie: a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione; b) tecnica riassicurativa. 6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto. 7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale. |
| Art. 10. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da: a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente; b) due funzionari dell'ISVAP; c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, puo', prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento degli esami scritti ed orali. 4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova. 5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina. |
| Art. 11. Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
1. La polizza di assicurazione della responsabilita' civile e' stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di liberta' prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali: a) garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le societa', iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attivita' di intermediazione, ancorche' denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura; c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo' essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri. 3. Qualora l'intermediario svolga attivita' relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attivita'. 4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, un milione di euro; b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione. 5. La polizza, salvo quanto previsto dall'art. 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente. |
| Art. 12. Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. 3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 13. Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le societa' devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 1, del decreto; b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici; c) avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta; d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15. 2. Ai fini dell'iscrizione delle societa' nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che: a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B; b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia. 3. Le societa', in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B del registro come inoperative. |
| Art. 14. Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa
1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'art. 13, le societa' che intendono esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa le societa' devono inoltre: a) avere affidato la responsabilita' delle due attivita' a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la societa' chiede l'iscrizione, in qualita', rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo; b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attivita', in termini di risorse umane e dotazioni operative. |
| Art. 15. Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
1. La polizza di assicurazione della responsabilita' civile stipulata dalle societa' di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione, dai responsabili dell'attivita' di intermediazione nonche' dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le societa', iscritte nella sezione E. Per le societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonche' agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. 2. Alle societa' che esercitano contemporaneamente l'attivita' assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'art. 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attivita'. |
| Art. 16. Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. 3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che la societa' ha effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 17. Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del decreto; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attivita' svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2. 2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Essa e' impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed e' conforme almeno ai seguenti criteri: a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula; b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonche' le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione; c) e' impartita da docenti specializzati con un'esperienza qualificata nel settore assicurativo; d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale. 3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione. |
| Art. 18. Modalita' per l'iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. 2. Nella domanda di iscrizione l'impresa attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 19. Requisiti per l'iscrizione
1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti: a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo; b) le Sim, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo; c) gli intermediari finanziari, purche' siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario; d) Poste italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta. |
| Art. 20. Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'art. 19 e' presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. 3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 21. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Gli addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attivita' da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare. 2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione. |
| Art. 22. Requisiti per l'iscrizione delle societa'
1. Le societa' addette all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del decreto; b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici; c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'; d) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta; e) preporre all'attivita' di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E. 2. Il possesso dei requisiti da parte delle societa' di cui al comma 1 e' accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione. |
| Art. 23. Copertura assicurativa della responsabilita' civile
1. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione. |
| Art. 24. Modalita' per l'iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. 3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 25. Iscrizione nel registro
1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se espressamente richiesto, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda. 2. Le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006. 3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'art. 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel registro. |
| Art. 26. Cancellazione dal registro
1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro: a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione; b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda; c) in caso di mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto; d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto; e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza; f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto; g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere; h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere. 2. Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano all'ISVAP apposita domanda. 3. La domanda di cancellazione dal registro e' redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 2. 4. L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e' effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati. 5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006. |
| Art. 27. Reiscrizione delle persone fisiche nel registro
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale e' richiesto il superamento della prova di idoneita' non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, e' necessario il superamento della prova di idoneita'. In caso di reiscrizione in una sezione in cui e' richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti e' necessario conseguite tale specifica formazione; b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal successivo art. 38; c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3; d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto. 2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purche' siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c). 3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2. |
| Art. 28. Reiscrizione delle societa' nel registro
1. Le societa' cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purche': a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3; c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto. I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione. 2. La reiscrizione delle societa' nelle diverse sezioni del registro e' effettuata dall'ISVAP secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2. |
| Art. 29. Passaggio ad altra sezione del registro
1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che: a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalita' previste dal presente Regolamento; b) ricorrano le condizioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera a); c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalita' e secondo gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione. 2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle societa' e' consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che le societa' richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. 3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D. 4. Il passaggio ad altra sezione del registro e' effettuato dall'ISVAP secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2. |
| Art. 30. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici
1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione e reiscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria. 2. L'assenza di veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione o reiscrizione al registro. |
| Art. 31. Estensione dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altri Stati membri
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi. 3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attivita'. L'ISVAP da' notizia di tale operativita' nel registro. |
| Art. 32. Collaborazione tra Autorita'
1. L'ISVAP collabora con le Autorita' degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorita' di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'art. 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorita', l'ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri. 2. L'ISVAP comunica altresi' alle Autorita' di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'art. 31, comma 2, siano stati cancellati dal registro. |
| Art. 33. Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attivita' di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine ne da' notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro di origine dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli intermediari devono osservare nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito internet. 2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni: a) cognome e nome o ragione sociale; b) nazionalita'; c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine; d) regime di attivita' svolta; e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile; f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica italiana; h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana; i) indirizzo del sito internet dove e' possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario. 3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine. 4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet. |
| Art. 34. Misure nei confronti degli intermediari
1. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attivita' d'intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'art. 33, ne informa l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul proprio territorio. 2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro che violino le norme di interesse generale, l'ISVAP puo' adottare un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attivita'. 3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l'ISVAP da' comunicazione alle Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine e pubblicita' sul proprio sito internet e nel bollettino. |
| Art. 35. Modalita' di esercizio dell'attivita'
1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto. 2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attivita' di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana. |
| Art. 36. Obblighi di comunicazione
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP: a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione; b) entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia: 1) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57; 2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi dell'art. 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1); 3) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attivita' negli stessi Stati; 4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. 2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o D, in caso di ripresa dell'attivita' ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperativita'. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, la ripresa dell'attivita' e' subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operativita', da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6. 3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5A, gli elementi informativi relativi: a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto; b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione. 4. Gli intermediari iscritti nella sezione A che hanno ricevuto incarichi agenziali comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma. 5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art. 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita. 6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all'ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione. |
| Art. 37. Adempimenti annuali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno: a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilita' civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4 e al pagamento del contributo di vigilanza; b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilita' civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento del contributo di vigilanza nonche' al pagamento del contributo al Fondo di garanzia; c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza. 2. Il contributo di vigilanza e' dovuto anche in caso di inoperativita'. Il pagamento del contributo di vigilanza e' effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del decreto. 3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia e' effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del decreto. 4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6. |
| Art. 38. Aggiornamento professionale
1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale e' effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attivita'; in ogni caso, l'aggiornamento e' effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento. 2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale. 3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attivita' di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano. |
| Art. 39. Verifiche periodiche
1. L'ISVAP puo' verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro: a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilita' e dell'assenza delle cause di incompatibilita', previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza; b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformita' a quanto disposto dall'art. 38. 2. L'ISVAP provvede: a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo; b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art. 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 38. 3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura della responsabilita' civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonche' l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'art. 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti. |
| Art. 40. Controllo delle reti distributive
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonche' l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unita' organizzativa a cio' delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell'internal auditing agli organi amministrativi della societa'. A tal fine per l'anno 2006 e fino all'emanazione di nuove disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005. |
| Art. 41. Condizioni per la distribuzione
1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, puo' essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operativita' dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attivita' di intermediazione all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati. 2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilita' di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonche', in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario. 3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D puo' essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del registro. |
| Art. 42. Requisiti per lo svolgimento dell'attivita'
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato: a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto; b) il possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti e' accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attivita'. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti. 2. Gli intermediari di cui al comma 1: a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa; b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 38. 3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti: a) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a); b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2. 4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'art. 57, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. |
| Art. 43.
Collocamento di forme pensionistiche complementari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari e' consentito agli iscritti nel registro, nonche' agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorita' di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. |
| Art. 44. Reti di vendita multilevel marketing
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing e' ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non e' consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di liberta' di prestazione di servizi ed e' comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro. 2. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 puo' essere effettuato purche': a) l'attivita' non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'art. 41 del decreto; b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa; c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti; d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'art. 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica. 3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing: a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarita' operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui e' concentrata l'attivita' assuntiva, che effettuano i necessari controlli sull'attivita' di intermediazione svolta dai componenti della rete; b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonche' l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva; c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa; d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalita' di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa; e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosita' e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post vendita o dell'eventuale numero verde. |
| Art. 45. Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta: -- dagli iscritti nel registro; -- dagli addetti a tale attivita' all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46, 54 e 57. |
| Art. 46. Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
1. L'attivita' di intermediario non e' cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti. 2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione. |
| Art. 47. Regole generali di comportamento
1. Nello svolgimento dell'attivita' d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalita' nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati. 2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attivita' svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'art. 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita' diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilita', intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualita'; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). Agli intermediari e' fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilita' civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto. |
| Art. 48. Conflitti di interesse
1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'art. 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti. 2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attivita' svolta e della tipologia dei contratti offerti: a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi; c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi; d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri. 3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalita' appropriate in funzione delle dimensioni e della complessita' della loro attivita'. |
| Art. 49. Informativa precontrattuale
1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A. 2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attivita'. La dichiarazione e' aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed e' consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2. 4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessita' del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta. 5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), nonche' da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi. |
| Art. 50. lnformativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse
1. Nella dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni: a) se e' detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale; b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, e' detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della societa' di intermediazione per la quale opera; c) con riguardo al contratto proposto: -- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario e' tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; -- se, in virtu' di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; -- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. -- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilita' civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte. |
| Art. 51. Modalita' dell'informativa
1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 e' fornita: a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile. 2. L'informativa di cui all'art. 49, commi 1 e 2, e' fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'art. 49, comma 1 e comma 2, lettera a) puo' essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi. |
| Art. 52. Adeguatezza dei contratti offerti
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinche', in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonche', ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. 2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessita' del contratto offerto, conservandone traccia documentale. 3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'eta', all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere. 4. Il rifiuto di fornire una o piu' delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale e' inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o piu' delle informazioni pregiudica la capacita' di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. 5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, e' data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario. |
| Art. 53. Documentazione da consegnare ai contraenti
1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'art. 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto. |
| Art. 54. Obblighi di separazione patrimoniale
1. Ai sensi dell'art. 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per piu' imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo art. 55, comma 1. |
| Art. 55. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
1. L'art. 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purche': a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima; b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario; c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attivita' indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'art. 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici. 2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti. 3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa. |
| Art. 56. Contratti in forma collettiva
1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente. |
| Art. 57. Conservazione della documentazione
1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'art. 36 la documentazione concernente: a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione ed eventuali procure; b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa; c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti; d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attivita' di intermediazione svolta; e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'art. 38; f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attivita' di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15; g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonche' la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali. Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), puo' essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano, che provvedono tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione e' eventualmente conservata. 2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa. 3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono. 4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. |
| Art. 58. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attivita' di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e a contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio. 2. L'esercizio dell'attivita' di intermediazione di cui al comma 1 e' consentito agli intermediari iscritti al registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall'art. 33. |
| Art. 59. Regole particolari di comportamento
1. Nello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 nonche' le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57. 2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche: a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalita' e l'oggetto delle stesse, nonche' l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale; b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonche' sottoporsi alle verifiche sull'attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese; c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilita', anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza. |
| Art. 60. Informazioni da fornire al contraente
1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario gli rende noti: a) gli elementi informativi di cui all'allegato n. 7B; b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto; c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte; d) qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza. In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190. 2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalita' stabilite dall'art. 51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all'allegato n. 7A e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 3. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2. |
| Art. 61. Attivita' di intermediazione tramite internet
1. Qualora gli intermediari esercitino l'attivita' di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonche' l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare: a) i dati identificativi dell'intermediario; b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica; c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonche' l'indicazione che l'intermediario e' soggetto al controllo dell'ISVAP. 2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede secondaria, nonche' la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in Italia con l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine. 3. All'attivita' di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393. |
| Art. 62. Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'art. 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione e' graduata in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP: a) dispone la radiazione in caso di: 1) esercizio dell'attivita' di intermediazione in violazione dell'art. 35, comma 2; 2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale; 3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; 4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto; 5) violazione delle disposizioni dell'art. 54; 6) esercizio dell'attivita' di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV; 7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero; 8) svolgimento dell'attivita' di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile; 9) ripresa dell'attivita' da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile; 10) esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali; b) dispone la censura in caso di: 1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5; 2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 38; 3) esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42; 4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 46; 5) violazione delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2; 6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 47, comma 3; 7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50; 8) violazione delle disposizioni di cui all'art. 51; 9) violazione delle disposizioni di cui all'art. 52; 10) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53; 11) violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 o comma 3; 12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57; 13) violazione delle disposizioni di cui all'art. 59; 14) violazione delle disposizioni di cui all'art. 60; 15) violazione delle disposizioni di cui all'art. 61; c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza. 3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, puo' disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore. 4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilita' della societa' di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attivita' in ambito societario comporta anche la cancellazione della societa'. 5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP. |
| Art. 63. Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11 e/o che siano incluse nella copertura della polizza di cui all'art. 15 stipulata dalle societa' indicate all'art. 65, comma 1, per le quali operano. L'assolvimento dell'obbligo e' attestato mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I. 2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle societa' per le quali operano, sono iscritti nella sezione A come inoperativi. 3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 7 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione. 4. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione in qualita' di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa di societa' indicate all'art. 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da tali societa', si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 65, commi 2, 3, 4 e 5. 5. Sono iscritte nella sezione A come inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attivita' corrispondente a quella per la quale e' prevista l'iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano la Parte I del modello di cui all'allegato n. 8A. Qualora esse intendano continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A, compilando la Parte IV del modello di cui all'allegato n. 8A e gli intermediari che se ne avvalgono presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o dall'art. 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, comma 4, non e' richiesta la cancellazione dalla sezione A. Per tali soggetti resta comunque valido il requisito di professionalita' in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. 6. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8A. 7. lI termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo e' fissato al 31 dicembre 2006. |
| Art. 64. Trasferimento nel registro delle persone fisiche e delle societa' iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11 e/o siano incluse nella copertura della polizza prevista dall'art. 15 stipulata dalle societa' di cui al comma 8 per le quali operano, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8C - Parte I. 2. I soggetti di cui al comma 1 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle societa' per le quali operano sono iscritti nella sezione B come inoperativi. 3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 13 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione. 4. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualita' di rappresentanti legali, amministratori delegati, direttori generali delle societa' di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione che le societa' attestino nell'allegato n. 8D di averle confermate nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP: a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione B; b) comunicazione di avvio dell'operativita' in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre societa' iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15; c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi. 5. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualita' di gestori presso le societa' di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali societa' non abbiano attestato nell'allegato n. 8D di avere attribuito la qualifica di responsabile dell'attivita' di intermediazione o una delle altre qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma 4. 6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di professionalita' in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. 7. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8C. 8. Le societa' di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 15, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8D - Parte I. In ogni caso, le societa' individuano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli iscritti nel predetto Albo o tra coloro che hanno titolo per l'iscrizione nel registro almeno il rappresentante legale ed il responsabile dell'attivita' di intermediazione; solo qualora nominati, indicano anche l'amministratore delegato e il direttore generale. 9. Le societa' di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 15 sono iscritte nella sezione B come inoperative. 10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il termine di cui al comma 13 non da' luogo al trasferimento nel registro. 11. Per le societa' di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, ai fini del trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali societa', stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale richiesto per la permanenza nel registro non potra' essere inferiore a quello previsto dall'art. 14. 12. Le societa' di cui al comma 8 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8D. 13. Il termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal comma 4, e' fissato al 31 dicembre 2006. |
| Art. 65. Iscrizione nel registro delle societa' esercenti attivita' agenziale
1. Le societa' esercenti attivita' agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi nella sezione A del registro a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1; b) almeno uno dei suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nella sezione A in qualita' di responsabile dell'attivita' di intermediazione delle societa' stesse. 2. Ai fini dell'iscrizione delle societa': a) i rappresentanti legali trasmettono all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8B - Parte I, nella quale indicano anche il o i responsabili dell'attivita' di intermediazione; b) i rappresentanti legali o delegati agenziali gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione trasmettono all'ISVAP, nello stesso termine di cui alla lettera a), una dichiarazione sostitutiva che attesti la loro inclusione nella copertura assicurativa della polizza stipulata dalla societa', utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I. 3. Ove ne ricorrano tutti i presupposti, l'ISVAP provvede all'iscrizione nella sezione A della societa' e dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa, in qualita' di responsabili dell'attivita' di intermediazione. 4. Le societa' agenziali per le quali: a) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la documentazione di cui al comma 2, lettera a), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come inoperativi; b) non venga presentata entro il 31 dicembre 2006 la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non possono essere trasferiti nel registro. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle societa' che non vengono iscritte nel registro. 5. I rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, che presentano la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) e per i quali le societa' non abbiano attestato nell'allegato n. 8B di aver attribuito la qualifica di responsabile dell'attivita' di intermediazione, sono iscritti temporaneamente nella sezione A come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP: a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione A; b) comunicazione di avvio dell'operativita' in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre societa' iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15; c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In questo caso rimangono iscritti nella sezione A come inoperativi. 6. Le societa' agenziali che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8B. 7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 19, i quali, per continuare ad esercitare l'attivita' di intermediazione assicurativa: a) presentano, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda di iscrizione nella sezione D, con le modalita' stabilite dall'art. 20, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8F - Parte I/A; b) si attengono alle disposizioni previste dall'art. 41. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti a tali soggetti. 8. I rappresentanti legali o delegati agenziali dei soggetti di cui al comma 7, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi, a condizione che trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A. 9. I soggetti di cui al comma 7 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F. |
| Art. 66. Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi, rispettivamente, nelle sezioni A o B del registro, a condizione che: a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione; b) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e d), nonche', esclusivamente ai fini dell'iscrizione nella sezione B, del requisito di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettera e); c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 12 e secondo i modelli di cui agli allegati n. 8G o n. 8I. 2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B come inoperative. |
| Art. 67. Iscrizione nel registro per titoli equipollenti o a seguito del superamento della prova di idoneita' per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche che hanno maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro il 31 dicembre 2006, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purche': a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione di quello di cui al comma l, lettera c); b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 12 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L. Nel caso in cui tali soggetti inoltrino, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di iscrizione ai rispettivi Albi, l'ISVAP provvede a richiedere l'integrazione della domanda, con attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a). 2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato la prova di idoneita' per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La domanda di iscrizione al registro e' redatta utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 8M o n. 8N. |
| Art. 68. Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita' di intermediazione corrispondente a quella per la quale e' prevista l'iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b); b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attivita' di produttore diretto per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali; c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 18 e secondo il modello di cui all'allegato n. 8E. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione. 2. Le imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine: a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), e' considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione; b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l'attivita' sia stata esercitata presso imprese diverse da quelle che presentano la domanda d'iscrizione, e' considerata idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta. |
| Art. 69. Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa
1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita' di intermediazione assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19; b) attestino il possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006; c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 20 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 8F - Parte I/B. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F. |
| Art. 70. Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attivita' di intermediazione corrispondente a quella per la quale e' prevista l'iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 22, comma 1; b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'avere svolto in via continuativa attivita' corrispondente a quella della sezione E, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di societa', il requisito deve riferirsi, oltre che a quest'ultima, anche al responsabile dell'attivita' di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attivita'; c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B o D, una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione. 2. Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine: a) in relazione ai requisiti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 22, comma 1, lettere a) e b), e' considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione; b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta presso intermediari diversi da quelli che presentano la domanda d'iscrizione, e' considerata idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 19 i quali, per continuare ad esercitare l'attivita' di intermediazione assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell'art. 69, comma 1. |
| Art. 71. T e r m i n i
1. L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione nel registro ai sensi degli articoli della presente Parte V entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dagli stessi articoli. 2. Ai fini del trasferimento o dell'iscrizione nel registro, per i soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente parte V, sono tenuti a presentare la documentazione richiesta nel termine del 31 dicembre 2006, la polizza di assicurazione della responsabilita' civile di cui agli articoli 11 e 15 ha decorrenza 1° gennaio 2007. 3. In attesa del trasferimento o dell'iscrizione come intermediari operativi, i soggetti che producono la documentazione richiesta nei termini previsti dalle relative disposizioni transitorie, possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta. Coloro che nei termini previsti non producono la documentazione richiesta o non attestano il possesso dei requisiti per il trasferimento o l'iscrizione come operativi, possono continuare ad esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 2006. 3. L'ISVAP, in caso di diniego del trasferimento al registro o di rigetto dell'iscrizione, ne da' comunicazione scritta agli interessati, con le modalita' di cui all'art. 25. |
| Art. 72. Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Ai fini del trasferimento nel registro dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali, a tale data, l'istruttoria non si sia conclusa, l'ISVAP provvede a richiedere l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita' civile di cui agli articoli 11 o 15. |
| Art. 73. Disposizioni particolari
1. I soggetti trasferiti o iscritti nel registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66, possono esercitare l'attivita', assicurativa e/o riassicurativa, per la quale erano autorizzati in qualita' di iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I soggetti autorizzati ad esercitare l'attivita' di intermediazione assicurativa, per esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneita' di cui all'art. 9, con riferimento alle sole materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo. 2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano le attivita' di cui all'art. 3, commi 2 e 3, si adeguano alle disposizioni del Regolamento medesimo entro il 30 giugno 2007. 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione in forza delle disposizioni dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, vengono iscritti nella sezione A del registro, ai sensi dell'art. 343, comma 1 del decreto, a condizione che: a) le persone fisiche individuate dai medesimi soggetti quali responsabili dell'attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 la documentazione richiesta per il trasferimento o l'iscrizione nel registro ai sensi delle presenti disposizioni transitorie; b) gli stessi trasmettano all'ISVAP entro la medesima data la dichiarazione sostitutiva con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 15 e indicano quali responsabili dell'attivita' di intermediazione le persone fisiche di cui alla lettera a). La mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2006 non da' luogo al trasferimento al registro. I soggetti che attestano nella dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi. |
| Art. 74. Informazioni da trasmettere all'ISVAP
1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli allegati di cui ai gruppi 7, 8 e 9, relativi all'informativa precontrattuale e all'attuazione delle disposizioni transitorie. 2. Con successive disposizioni, da emanarsi entro il 15 novembre 2006, l'ISVAP rende disponibili gli allegati concernenti le istanze e le comunicazioni a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le modalita' di trasmissione delle relative informazioni, anche in formato elettronico. |
| Art. 75. Reclami nei confronti degli intermediari
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto. |
| Art. 76. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati: dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999; dal 1° gennaio 2007: a) il provvedimento ISVAP n. 1418 del 28 dicembre 1999; b) il provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001; c) il provvedimento ISVAP n. 1896 del 26 giugno 2001; d) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995; e) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002; f) gli articoli 1, 2, ad eccezione del punto 3, e l'art. 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004; dal 30 giugno 2007: a) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento; b) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell'11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Non e' applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento. |
| Art. 77. Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'. |
| Art. 78. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni di cui alla Parte V del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006. 2. Gli intermediari e le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007. Roma, 16 ottobre 2006 Il presidente: Giannini |
| ----> Vedere Allegati da pag. 37 a pag. 81 <----
----> Vedere Allegati da pag. 82 a pag. 137 <---- |
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