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| Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Calore  Barbara,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di odontoiatra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Calore Barbara, cittadina italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di «Odontologo» conseguito  in  Venezuela,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di odontoiatra;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione  del 5 marzo 2003 ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato  decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito della quale la sig.ra Calore Barbara e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo  di  «Odontologo»  rilasciato in data 2 ottobre 2000 dalla  «Universidad  Santa  Maria»,  Caracas (Venezuela), alla sig.ra Calore  Barbara,  nata  a  Padova  (Italia)  il  3 settembre 1971, e' riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
 2. La  dott.ssa  Calore  Barbara  e' autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2006
 Il direttore generale: Leonardi
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