Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 settembre 2006 |
Modalita' di attuazione del regolamento CE n. 1010/2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova, ed in particolare l'art. 14, paragrafo 1, lettera b); Visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni di pollame, ed in particolare l'art. 14, paragrafo 1, lettera b); Visto il regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, e successive modifiche, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in alcuni Paesi dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997; Considerato che i menzionati regolamenti (CEE) n. 2771/75 e n. 2777/75, all'art. 14, paragrafo 2, dispongono il cofinanziamento al 50% tra Unione Europea e Stato membro delle misure di sostegno adottate a seguito di gravi perturbazioni del mercato; Considerato che in applicazione delle predette disposizioni il citato regolamento (CE) n. 1010/2006 ha previsto le tipologie di aiuti cofinanziati erogabili in Italia a seguito delle gravi perturbazioni di mercato provocate dalla apparizione di casi di influenza aviaria altamente patogena; Considerato che, nel periodo settembre 2005 - aprile 2006, il mercato avicolo italiano e' risultato, in ambito comunitario, quello maggiormente colpito dalla ingiustificata contrazione dei consumi a seguito delle notizie sulla espansione del virus dell'influenza aviaria; Considerato che, per effetto della menzionata crisi, numerose aziende hanno dovuto ridurre la propria attivita', subendo perdite di reddito che devono essere compensate attraverso l'attuazione di misure eccezionali di sostegno del mercato, di cui al citato regolamento (CE) n. 1010/2006; Considerato che in virtu' del citato regolamento (CE) n. 1010/2006 gli aiuti in argomento sono ammissibili al finanziamento comunitario solo se erogati entro il 31 dicembre 2006; Ritenuto pertanto di dover stabilire con urgenza le norme per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti in modo da consentirne la erogazione entro il 31 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1. 1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1010/2006, le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, riportate ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, sono applicabili, ad esclusione delle razze ovaiole per uova da consumo del genere Gallus, alle seguenti specie: pollo, faraona, anatra, tacchino e oca. |
| Art. 2. 1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 14 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e n. 2777/75, i seguenti interventi: a) la distruzione delle uova da cova; b) la trasformazione delle uova da cova; c) la soppressione dei pulcini; d) la macellazione anticipata di almeno 6 settimane degli animali riproduttori ai fini della riduzione della produzione di uova da cova; e) la macellazione delle pollastre da riproduzione pronte a deporre. 2. La cessione di uova da cova ai centri di imballaggio e' assimilabile alla misura di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Ai fini della verifica del rispetto della misura di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), occorre tener conto del seguente periodo medio di macellazione degli animali riproduttori, fissato a: 64 settimane per i polli di razze intensive; 115 settimane per i polli di razze rurali; 61 settimane per i tacchini; 65 settimane per le faraone; 105 settimane per le anatre; 105 settimane per le oche. 4. All'allegato 1 del presente decreto sono riportati, per singola tipologia di intervento: il numero massimo di uova e/o animali, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti; l'importo unitario dell'aiuto; il periodo di applicazione. |
| Art. 3. 1. E' considerata, altresi', misura eccezionale di sostegno del mercato italiano, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75: a) il prolungamento volontario, oltre le tre settimane, del vuoto sanitario aziendale, purche' gli animali, nel periodo in causa, non siano stati rimessi in produzione; b) l'abbassamento volontario della produzione per mezzo del calo degli accasamenti dei pulcini al fine della riduzione delle densita' di allevamento. 2. All'allegato 2 del presente decreto sono riportati, per singola categoria di animali: il numero massimo di metri quadri aziendali ammissibili all'aiuto; l'importo forfetario settimanale per metro quadro; il numero delle settimane da considerare nell'ambito del periodo di riferimento per il calcolo dell'aiuto; il numero massimo di animali, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti. |
| Art. 4. 1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni di cui agli articoli precedenti, i titolari delle aziende interessate - produttrici di uova da cova, incubatoi, ecc. - che sono in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli 2, paragrafo 1 e 3, paragrafo 1, nel corso del periodo di riferimento indicato, per tipologia di sostegno, negli allegati e che e' compreso da settembre del 2005 ad aprile del 2006. |
| Art. 5. 1. Le ditte che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto, competente in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica che fa la domanda. 2. Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire all'Organismo pagatore, sulla base di modelli predisposti da AGEA - Coordinamento, entro il termine da essa indicato, corredate da dichiarazioni delle ditte interessate, validate dal veterinario della ASL competente, previa verifica dei registri ufficiali detenuti dalle aziende o altra specifica documentazione contabile in possesso delle aziende medesime. 3. Le dichiarazioni di cui al comma precedente, in relazione al tipo di sostegno che si richiede, devono far riferimento: al numero di uova da cova portate a distruzione, di pulcini soppressi e di riproduttori macellati anticipatamente; alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario; alla quantificazione della diminuzione della densita' d'allevamento; al numero delle pollastre da riproduzione pronte a deporre macellate. 4. Lo schema di fac-simile allegato 3 puo' essere utilizzato per la presentazione delle domande relative alle uova da cova avviate alla trasformazione. Dette domande debbono essere corredate della dichiarazione e della documentazione fiscale attestante il trasporto e/o la consegna di dette uova alle industrie di trasformazione. |
| Art. 6. 1. L'Organismo pagatore verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione e provvede a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2006. 2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° settembre 2005 ed il 30 aprile 2006. 3. L'AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e che le somme totali liquidate per ciascun intervento non superino quelle massime ammesse dal regolamento (CE) n. 1010/2006 e riportate negli allegati n. 1 e 2 del presente decreto. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera' a comunicare direttamente ad AGEA - Coordinamento eventuali variazioni che dovessero determinarsi in ordine al contenuto degli allegati 1 e 2 del presente decreto. 5. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvedera' a liquidare a ciascun interessato un importo proporzionalmente ridotto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2006 Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 151 |
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