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| Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 settembre 2006 |  | Modalita'  di attuazione del regolamento CE n. 1010/2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova, ed in particolare l'art. 14, paragrafo 1, lettera b);
 Visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni   di  pollame,  ed  in  particolare  l'art.  14,  paragrafo  1, lettera b);
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1010/2006  della Commissione, del 3 luglio  2006,  e  successive  modifiche,  relativo  a talune misure eccezionali  di  sostegno  del  mercato  nel settore delle uova e del pollame in alcuni Paesi dell'Unione europea;
 Visto   il  decreto  legislativo  n.  165,  del  27 maggio  1999  e successive  modificazioni,  concernente  la  soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
 Considerato  che  i  menzionati  regolamenti  (CEE) n. 2771/75 e n. 2777/75,  all'art.  14, paragrafo 2, dispongono il cofinanziamento al 50%  tra  Unione  Europea  e  Stato  membro  delle misure di sostegno adottate a seguito di gravi perturbazioni del mercato;
 Considerato  che  in  applicazione  delle  predette disposizioni il citato  regolamento  (CE)  n.  1010/2006  ha previsto le tipologie di aiuti   cofinanziati  erogabili  in  Italia  a  seguito  delle  gravi perturbazioni  di  mercato  provocate  dalla  apparizione  di casi di influenza aviaria altamente patogena;
 Considerato  che,  nel  periodo settembre  2005  -  aprile 2006, il mercato  avicolo italiano e' risultato, in ambito comunitario, quello maggiormente  colpito  dalla ingiustificata contrazione dei consumi a seguito  delle  notizie  sulla  espansione  del  virus dell'influenza aviaria;
 Considerato  che,  per  effetto  della  menzionata  crisi, numerose aziende hanno dovuto ridurre la propria attivita', subendo perdite di reddito  che  devono  essere  compensate  attraverso  l'attuazione di misure  eccezionali  di  sostegno  del  mercato,  di  cui  al  citato regolamento (CE) n. 1010/2006;
 Considerato  che in virtu' del citato regolamento (CE) n. 1010/2006 gli  aiuti in argomento sono ammissibili al finanziamento comunitario solo se erogati entro il 31 dicembre 2006;
 Ritenuto  pertanto  di  dover stabilire con urgenza le norme per la corresponsione  ai  soggetti  interessati  degli  aiuti  in  modo  da consentirne la erogazione entro il 31 dicembre 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  In  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 1010/2006, le misure eccezionali  di  sostegno  del mercato avicolo italiano, riportate ai successivi  articoli 2 e 3 del presente decreto, sono applicabili, ad esclusione delle razze ovaiole per uova da consumo del genere Gallus, alle seguenti specie:
 pollo, faraona, anatra, tacchino e oca.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  considerate  misure  eccezionali  di sostegno del mercato avicolo  italiano,  ai  sensi  dell'art.  14 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e n. 2777/75, i seguenti interventi:
 a) la distruzione delle uova da cova;
 b) la trasformazione delle uova da cova;
 c) la soppressione dei pulcini;
 d) la macellazione anticipata di almeno 6 settimane degli animali riproduttori  ai  fini  della  riduzione  della produzione di uova da cova;
 e) la  macellazione  delle  pollastre  da  riproduzione  pronte a deporre.
 2.  La  cessione  di  uova  da  cova  ai  centri  di imballaggio e' assimilabile   alla  misura  di  sostegno  di  cui  al  paragrafo  1, lettera b).
 3.  Ai fini della verifica del rispetto della misura di sostegno di cui  al  paragrafo  1,  lettera d),  occorre tener conto del seguente periodo medio di macellazione degli animali riproduttori, fissato a:
 64 settimane per i polli di razze intensive;
 115 settimane per i polli di razze rurali;
 61 settimane per i tacchini;
 65 settimane per le faraone;
 105 settimane per le anatre;
 105 settimane per le oche.
 4.  All'allegato 1 del presente decreto sono riportati, per singola tipologia di intervento:
 il  numero  massimo  di uova e/o animali, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti;
 l'importo unitario dell'aiuto;
 il periodo di applicazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  E'  considerata,  altresi',  misura eccezionale di sostegno del mercato  italiano,  ai  sensi  dell'art.  14 del regolamento (CEE) n. 2777/75:
 a) il prolungamento volontario, oltre le tre settimane, del vuoto sanitario  aziendale,  purche' gli animali, nel periodo in causa, non siano stati rimessi in produzione;
 b) l'abbassamento  volontario della produzione per mezzo del calo degli  accasamenti dei pulcini al fine della riduzione delle densita' di allevamento.
 2. All'allegato  2 del presente decreto sono riportati, per singola categoria di animali:
 il   numero   massimo   di  metri  quadri  aziendali  ammissibili all'aiuto;
 l'importo forfetario settimanale per metro quadro;
 il  numero delle settimane da considerare nell'ambito del periodo di riferimento per il calcolo dell'aiuto;
 il numero massimo di animali, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni di cui  agli articoli precedenti, i titolari delle aziende interessate - produttrici di uova da cova, incubatoi, ecc. - che sono in condizione di  dimostrare  i  danni  subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli 2, paragrafo 1 e 3, paragrafo 1, nel  corso  del  periodo  di  riferimento  indicato, per tipologia di sostegno,  negli  allegati  e  che  e' compreso da settembre del 2005 ad aprile del 2006.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Le ditte che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto  devono  presentare  apposita  domanda all'Organismo pagatore riconosciuto,  competente  in  base  alla  sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica che fa la domanda.
 2.  Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire all'Organismo pagatore,  sulla base di modelli predisposti da AGEA - Coordinamento, entro  il  termine da essa indicato, corredate da dichiarazioni delle ditte  interessate,  validate  dal  veterinario della ASL competente, previa verifica dei registri ufficiali detenuti dalle aziende o altra specifica   documentazione   contabile   in  possesso  delle  aziende medesime.
 3.  Le  dichiarazioni  di  cui al comma precedente, in relazione al tipo di sostegno che si richiede, devono far riferimento:
 al  numero  di  uova  da  cova  portate a distruzione, di pulcini soppressi e di riproduttori macellati anticipatamente;
 alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario;
 alla    quantificazione    della   diminuzione   della   densita' d'allevamento;
 al  numero  delle  pollastre  da  riproduzione  pronte  a deporre macellate.
 4. Lo schema di fac-simile allegato 3 puo' essere utilizzato per la presentazione  delle  domande relative alle uova da cova avviate alla trasformazione.   Dette   domande   debbono  essere  corredate  della dichiarazione  e della documentazione fiscale attestante il trasporto e/o la consegna di dette uova alle industrie di trasformazione.
 |  |  |  | Art. 6. 1. L'Organismo pagatore verifica la completezza e correttezza delle domande  pervenute  e  della  relativa  documentazione  e  provvede a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
 2.  Non  sono  ritenute  valide  le richieste di sostegno di cui ai precedenti  articoli 2  e  3  concernenti  periodi  diversi da quello compreso tra il 1° settembre 2005 ed il 30 aprile 2006.
 3. L'AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e  che  le somme totali liquidate per ciascun intervento non superino quelle  massime ammesse dal regolamento (CE) n. 1010/2006 e riportate negli allegati n. 1 e 2 del presente decreto.
 4.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali provvedera'   a  comunicare  direttamente  ad  AGEA  -  Coordinamento eventuali   variazioni   che  dovessero  determinarsi  in  ordine  al contenuto degli allegati 1 e 2 del presente decreto.
 5. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvedera' a liquidare a ciascun interessato un importo proporzionalmente ridotto.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2006
 Il Ministro: De Castro
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 151
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