| 
| Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 11 ottobre 2006 |  | Modifica  del  decreto  11 settembre  2000, concernente la protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Montasio»,  registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  11 settembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con il  quale  e'  stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale   alla   modifica  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Montasio»;
 Vista la nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso  alla  Commissione  europea  il  disciplinare di produzione modificato  in accoglimento alle richieste avanzate dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio;
 Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in accoglimento  delle  richieste  Consorzio per la tutela del formaggio Montasio  e  trasmesso  alla  Comunita' europea con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo n. 61759;
 Decreta:
 Articolo unico
 La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con  decreto  11 settembre  2000  alla  modifica  del disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine  protetta «Montasio» e' riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione  trasmesso  all'organo  comunitario  con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759, allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 DEL FORMAGGIO «MONTASIO» D.O.P.
 La  DOP «Montasio» e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto  esclusivamente  con  latte  di  vacca,  di  media  e  lunga stagionatura,  di  forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.
 La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:
 Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;
 Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e  parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come delimitato:  «dall'intersecare della linea di confine della provincia di  Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad  incontrare  l'autostrada  Serenissima.  Si  prosegue lungo questa linea  fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».
 Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in  formaggio  a  DOP  «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:
 1) alimenti da terreni acquitrinosi;
 2) alimenti da bordi strade a denso traffico;
 3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;
 4)  insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze  fermentate  provenienti  dalle  lavorazioni  industriali di frutta, bietole, birra e distillati;
 5) mangimi industriali medicati;
 6) sottoprodotti lavorazione riso;
 7) farine di origine animale;
 8)  polpe  di  bietola  fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.
 Nel  periodo  di  conservazione  del  latte  presso  la stalla e' vietato  aggiungere  conservanti  ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.
 I  caseifici  che  producono  formaggio  a  DOP  «Montasio» e gli stabilimenti  di  stagionatura  devono  essere  ubicati nella zona di produzione.
 Il  latte  utilizzato:  deve  provenire  dalla  munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di 4 mungiture consecutive.
 Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta.
 Deve  essere  ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C.
 Per  quanto  attiene  il  tenore  in  germi a 30 °C (per ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 dicembre 1997, allegato A, capitolo IV.
 Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a  trattamenti  di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.
 E'  utilizzato  caglio  di  vitello,  liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.
 E' consentito l'uso del lisozima.
 La  produzione  del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:
 01) riscaldamento del latte a 32-36°C;
 02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
 03) aggiunta caglio in polvere o liquido;
 04) coagulazione del latte;
 05) rottura della cagliata;
 06)  cottura  a  42-48°C  e  spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;
 07) estrazione della cagliata;
 08) pressatura e rivoltamento delle forme;
 09)  marchiatura  all'origine  con  fascere  personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la  data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;
 10)  salatura  a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;
 11)  stagionatura  minima  di sessanta giorni a temperature non inferiori  a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.
 Al  decimo  giorno  di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidita' massima non superiore al 42,84%.
 Sono  ammessi  valori di analisi entro i dieci giorni superiori a tale  limite  a  condizione  che  il  formaggio  atto a diventare DOP Montasio,  opportunamente  identificato, al solo successivo controllo effettuato al sessantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.
 Al  sessantesimo  giorno  di  stagionatura  il  formaggio  a  DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:
 1) umidita' massima non superiore a 36,72%;
 2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;
 3) peso: 6-8 kg;
 4) diametro: forma 30-35 cm;
 5) scalzo: massimo 8 cm;
 6) crosta: liscia, regolare ed elastica;
 7) pasta: compatta con leggera occhiatura;
 8) colore: naturale, leggermente paglierino;
 9) aroma: caratteristico;
 10) sapore: piccante e gradevole.
 Sono  ammessi  valori  di  analisi  di umidita' a sessanta giorni superiori  a  tale  limite  a  condizione  che  il  formaggio  atto a diventare   DOP   Montasio,   opportunamente  identificato,  al  solo successivo  controllo  effettuato  entro  il  novantesimo  giorno  di stagionatura,  presenti  valori  di  umidita' conformi alla specifica prevista per il sessantesimo giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.
 E'  consentita  l'utilizzazione  di  protettivi  della superficie esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.
 La  porzionatura  e  il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.
 Il  formaggio a DOP «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura  ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.
 Qualora  l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla  stagionatura  minima  di  sessanta  giorni,  avvenga nelle aree considerate  di montagna, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio  Montasio,  il  formaggio  puo'  riportare  in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».
 Il  caseificio che produce formaggio Montasio DOP «prodotto della montagna»  deve identificare in maniera univoca le forme di formaggio Montasio  DOP  che  possiedono  tali  requisiti.  A tale scopo, sullo scalzo  verra'  impressa  una  apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» (fig.1).
 Sul formaggio DOP «Montasio» con eta' superiore a cento giorni di stagionatura,  puo' essere impresso a fuoco, nell'apposita area dello scalzo,  dal  Consorzio  per la tutela del formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione.
 
 ---->  Vedere figura a pag. 41   <----
 
 Fig. 1
 
 1)  Marchio  a  fuoco  della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.
 2) Mese di produzione.
 3) Giorno di produzione.
 4) N. di codice del caseificio.
 5) Sigla della provincia.
 VI) Anno di produzione.
 Il  logo  della  denominazione  e' composto da una M in carattere maiuscolo  stilizzato  e  dalla  sottostante  scritta  «MONTASIO»  in carattere  Horatio.  Le  dimensioni  del  logo  devono  rispettare le proporzioni della figura 2.
 
 ---->  Vedere figura a pag. 41   <----
 
 Fig. 2
 
 Gli   indici   colorimetrici   del  logo  della  denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 42   <----
 |  |  |  |  |