| 
| Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Begoutova  Nina,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di medico veterinario. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Begoutova Nina, cittadina russa,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito   in  Russia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di medico veterinario;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che, nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 marzo 2006,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del  gia'  citato  decreto legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la sig.ra Begoutova Nina e' risultata idonea;
 Preso  atto  che  il  Consolato  generale della Federazione Russa a Milano,  con  dichiarazione  rilasciata  in  data  16 marzo  2005  ha attestato  che  la  sig.ra  Begutova Nina, nata il 15 febbraio 1966 a Penza (U.S.S.R.) e Begoutova Nina sono la stessa persona fisica;
 Preso  atto che in data 21 novembre 2005 il comune di Reggio Emilia a seguito della dichiarazione rilasciata dal Consolato generale della Federazione  Russa  a  Milano  in data 16 marzo 2005, ha provveduto a modificare il cognome della sig.ra Begoutova Nina in Begutova;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico veterinario;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di  medico veterinario, rilasciato in data 4 luglio 1988  dall'Istituto  Statale  Superiore di zootecnia e veterinaria di Saratov (Fed. Russa) alla sig.ra Begoutova Nina cittadina russa, nata a  Penza (Confederazione Stati ind. della Russia) il 15 febbraio 1966 e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;
 2. La  dott.ssa  Begutova  Nina  e'  autorizzata  ad  esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico   veterinario,   previa   iscrizione   all'Ordine  dei  medici veterinari  territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il professionista  non  si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 ottobre 2006
 Il direttore generale: Leonardi
 |  |  |  |  |