Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Begoutova Nina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Begoutova Nina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che, nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Begoutova Nina e' risultata idonea;
Preso atto che il Consolato generale della Federazione Russa a Milano, con dichiarazione rilasciata in data 16 marzo 2005 ha attestato che la sig.ra Begutova Nina, nata il 15 febbraio 1966 a Penza (U.S.S.R.) e Begoutova Nina sono la stessa persona fisica;
Preso atto che in data 21 novembre 2005 il comune di Reggio Emilia a seguito della dichiarazione rilasciata dal Consolato generale della Federazione Russa a Milano in data 16 marzo 2005, ha provveduto a modificare il cognome della sig.ra Begoutova Nina in Begutova;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di medico veterinario, rilasciato in data 4 luglio 1988 dall'Istituto Statale Superiore di zootecnia e veterinaria di Saratov (Fed. Russa) alla sig.ra Begoutova Nina cittadina russa, nata a Penza (Confederazione Stati ind. della Russia) il 15 febbraio 1966 e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;
2. La dott.ssa Begutova Nina e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2006
Il direttore generale: Leonardi
 
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