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| Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006 |  | Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da  parte  degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attivita'  presentate  allo  sportello unico comunale per l'edilizia, permessi   di  costruire  e  ogni  altro  atto  di  assenso  comunque denominato  in materia di attivita' edilizia rilasciato, ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
 1.1  A  partire  dall'anno  2005  gli  uffici  comunali che abbiano ricevuto  denunce  di  inizio  attivita' ed emesso atti di assenso in materia  di  attivita'  edilizia  ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, effettuano le comunicazioni all'anagrafe   tributaria,   secondo  le  disposizioni  del  presente provvedimento.
 2. Dati oggetto della comunicazione.
 2.1.  Sono  oggetto  di  comunicazione,  relativamente  ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera:
 a) i  dati  relativi ai permessi di costruire, agli interventi in deroga  agli  strumenti  urbanistici,  al  completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previsti rispettivamente dagli articoli 10,  14,  15,  comma 3 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
 b) i  dati  relativi  alle  denunce  di inizio attivita' previste dall'art.  22  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
 c) i  dati  relativi  alle  denunce  di inizio attivita' previste dall'art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 d) i   dati   relativi  ai  certificati  di  agibilita'  previsti dall'art.  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.
 3. Modalita' di trasmissione.
 3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati richiesti di cui al  punto  2.1,  utilizzando  il  servizio  telematico  Entratel o il servizio  Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche  indicate  nell'allegato  1  del presente provvedimento. Per effettuare  la  trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto  2.1,  gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare i prodotti software  di  controllo  distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate,  al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
 3.2  Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il  servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre mega byte.
 3.3  Le  comunicazioni  del punto 2.1 possono essere sostituite, in caso   di   esito   negativo  del  controllo  di  qualita'  da  parte dell'Agenzia  delle  entrate,  attraverso  la procedura descritta nel punto successivo.
 4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
 4.1.  L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure  di  controllo  della  qualita'  dei  dati  contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato   una   delle   comunicazioni   obbligatorie  all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.
 4.2.  La  trasmissione  di  un  file  in  sostituzione  di un altro precedentemente  inviato,  viene  effettuata  tramite la procedura di annullamento  del  file  precedente,  prevista in ambiente Entratel o Internet, di cui al punto 3.
 5. Termini per le comunicazioni.
 5.1.  Le  comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno 2005, sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
 5.2.  Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno solare precedente, a partire dal 2006, sono effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno.
 6. Trattamento dei dati.
 6.1.  I  dati  e  le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della  capacita'  contributiva,  nel  rispetto  dei  diritti  e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
 6.2.   I   dati   e   le   notizie  raccolti,  che  sono  trasmessi nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e protezione  dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe  tributaria  e  sono  trattati, secondo il principio di necessita',  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante   analisi  selettive  che  consentono  l'individuazione  del contribuente  in  caso  di  avvio  delle  attivita'  istruttorie  per l'esecuzione dei controlli fiscali.
 7. Sicurezza dei dati.
 7.1.  La  sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e'   garantita   dal   sistema   di  invio  telematico  dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete  e'  previsto l'inserimento di un ulteriore codice pin personale dell'utente,  non  utilizzabile  da  altri  soggetti. La riservatezza nella  trasmissione  dei  dati  e'  altresi' realizzata attraverso un meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che  garantiscono  la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 7.2.   La   sicurezza   degli   archivi   del  sistema  informativo dell'anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di  sicurezza  per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
 8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
 8.1.  Il  Garante  per la protezione dei dati personali, consultato all'atto  della  predisposizione  del presente provvedimento ai sensi dell'art.  154,  comma 5,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
 9. Ricevute.
 9.1.  La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata,  da  parte  dell'Agenzia  delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
 9.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico  ed  al  paragrafo 3  dell'allegato 3 al decreto dirigenziale 31 luglio  1998  e  successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
 a) la data e l'ora di ricezione del file;
 b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
 c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione dello stesso;
 d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
 Salvo  cause  di  forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del  corretto  invio  del  file  al-l'Agenzia  delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
 9.3.  Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  comunicazioni  si considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il servizio  Entratel,  in  base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato  tecnico  al  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e successive modificazioni;
 b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
 d) mancato  riconoscimento  del  soggetto  obbligato, nel caso di trasmissione  telematica  effettuata  da  un  intermediario  ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
 e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
 9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3, sono comunicati per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che  e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta, entro i termini previsti.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera e),  al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
 10. Precedenti tracciati per concessioni edilizie.
 10.1.  Con  l'adempimento  degli obblighi disciplinati dal presente provvedimento,  sono  adempiuti  altresi' quelli previsti dall'art. 1 del   decreto  ministeriale  19 settembre  1999,  limitatamente  alle ipotesi  indicate  nella tabella dei provvedimenti allegata al citato decreto  con  i  codici  R1,  R2  e  R3,  inerenti ai beneficiari del rilascio  delle concessioni edilizie, ai relativi progettisti ed agli atti di cessazione. Motivazioni.
 Nel  contesto  della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione nel settore immobiliare, l'art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  integrando  gli  articoli 6  e  7  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  del  29 settembre  1973,  n.  605,  ha istituito   l'obbligo   per   gli   uffici  comunali  di  comunicare, esclusivamente  per  via  telematica,  all'anagrafe tributaria i dati contenuti   nelle  denunce  di  inizio  attivita',  nei  permessi  di costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati.
 In  particolare,  l'interesse  e'  rivolto  alla  raccolta dei dati riguardanti soggetti dichiaranti, direttori dei lavori, esecutori dei lavori  e  progettisti, nella disponibilita' degli uffici comunali, e nella  misura  strettamente necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' delle informazioni contenute negli atti sopra elencati.
 Il presente provvedimento definisce le caratteristiche tecniche per la  trasmissione  telematica dei dati, nonche' le specifiche tecniche con il dettaglio delle informazioni da trasmettere.
 I  dati  e  le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare,      con      riferimento     all'identificazione     ed all'autenticazione  dell'utente,  la sicurezza della trasmissione dei dati  e'  garantita  da  un  meccanismo  di  autorizzazione  a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad  una  password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
 La  riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso   un   meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
 Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  da  parte dell'Agenzia delle entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei controlli,   le  cui  operazioni  sono  opportunamente  tracciate.  I particolari  sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d.  «data  warehouse»,  inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio  riducendo  al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare,    nel   rispetto   dei   principi   di   necessita'   e proporzionalita',  solo  i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, approvato  con  delibera  del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 b) Disciplina normativa di riferimento:
 legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 332;
 legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6;
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia di edilizia), e successive modifiche;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 322 del 22 luglio 1998;
 decreto  del  Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
 decreto ministeriale 17 settembre 1999;
 provvedimento  del 9 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il direttore dell'agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 45 a pag. 50   <----
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