Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006 |
Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Soggetti obbligati alla comunicazione. 1.1 A partire dall'anno 2005 gli uffici comunali che abbiano ricevuto denunce di inizio attivita' ed emesso atti di assenso in materia di attivita' edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuano le comunicazioni all'anagrafe tributaria, secondo le disposizioni del presente provvedimento. 2. Dati oggetto della comunicazione. 2.1. Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera: a) i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previsti rispettivamente dagli articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; b) i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; c) i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste dall'art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n. 443; d) i dati relativi ai certificati di agibilita' previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche. 3. Modalita' di trasmissione. 3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche. 3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre mega byte. 3.3 Le comunicazioni del punto 2.1 possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto successivo. 4. Modalita' della trasmissione sostitutiva. 4.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualita' dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente. 4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite la procedura di annullamento del file precedente, prevista in ambiente Entratel o Internet, di cui al punto 3. 5. Termini per le comunicazioni. 5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno 2005, sono effettuate entro il 28 febbraio 2007. 5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno solare precedente, a partire dal 2006, sono effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno. 6. Trattamento dei dati. 6.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti. 6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del contribuente in caso di avvio delle attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali. 7. Sicurezza dei dati. 7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere. 7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale. 8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali. 8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006. 9. Ricevute. 9.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. 9.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato 3 al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file al-l'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte; c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo; d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998; e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi. 9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3, sono comunicati per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta, entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi. 10. Precedenti tracciati per concessioni edilizie. 10.1. Con l'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente provvedimento, sono adempiuti altresi' quelli previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 1999, limitatamente alle ipotesi indicate nella tabella dei provvedimenti allegata al citato decreto con i codici R1, R2 e R3, inerenti ai beneficiari del rilascio delle concessioni edilizie, ai relativi progettisti ed agli atti di cessazione. Motivazioni. Nel contesto della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione nel settore immobiliare, l'art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrando gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ha istituito l'obbligo per gli uffici comunali di comunicare, esclusivamente per via telematica, all'anagrafe tributaria i dati contenuti nelle denunce di inizio attivita', nei permessi di costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati. In particolare, l'interesse e' rivolto alla raccolta dei dati riguardanti soggetti dichiaranti, direttori dei lavori, esecutori dei lavori e progettisti, nella disponibilita' degli uffici comunali, e nella misura strettamente necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' delle informazioni contenute negli atti sopra elencati. Il presente provvedimento definisce le caratteristiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, nonche' le specifiche tecniche con il dettaglio delle informazioni da trasmettere. I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001; regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Disciplina normativa di riferimento: legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 332; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia di edilizia), e successive modifiche; decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998; decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni; decreto ministeriale 17 settembre 1999; provvedimento del 9 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2006 Il direttore dell'agenzia: Ferrara |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 45 a pag. 50 <---- |
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