| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, realtivo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro, delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta', dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima,  le sottoelencate varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 33   <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 Avvertenza:  il  presente  atto non e' soggetto al visto di
 controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte
 dei  conti,  art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, art. 9, del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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