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| Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 7 agosto 2006, n. 268 |  | Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei  redditi  di imprese estere collegate in attuazione dell'articolo 168,  comma 4,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  7 aprile  2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato  delegato  ad  adottare  uno  o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1,      lettera o),      concernente      la     riformulazione dell'articolo 127-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo  vigente sino al 31 dicembre 2003, riguardante l'imputazione ai soci  residenti  del  reddito prodotto da societa' estere controllate residenti   in  Paesi  a  regime  fiscale  privilegiato  al  fine  di estenderne  l'ambito  di  applicazione  anche  alle  societa'  estere collegate residenti negli stessi Paesi;
 Visto  il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'articolo 4  della  citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa';
 Visto,  in  particolare,  l'articolo 168,  del  citato testo unico, recante  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere collegate che prevede,  al  comma 4,  l'emanazione delle disposizioni attuative con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento all'articolo 8-bis, riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 21 novembre   2001,  n.  429,  recante  disposizioni  in  materia  di tassazione  dei  redditi  di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo  127-bis,  comma  8,  del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 21 novembre  2001,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del 23 novembre   2001,   riguardante   l'individuazione  degli  Stati  o territori  a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 (cd. «black list»);
 Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguardante l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti contabili;
 Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4317/UCL del 5 maggio 2006;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Presupposti di applicazione delle disposizioni
 concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere collegate
 1. I  redditi  conseguiti  da imprese, societa' o enti, residenti o localizzati  in  Stati  o  territori con regime fiscale privilegiato, sono  imputati  alle  persone  fisiche  o  ai  soggetti  di  cui agli articoli 5  e  73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa,   residenti  in  Italia,  che  detengano,  direttamente  o indirettamente,  anche  tramite  societa' fiduciarie o per interposta persona,  una  partecipazione agli utili di dette imprese, societa' o enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di societa'  i  cui  titoli  sono negoziati in mercati regolamentati. Si tiene  conto  della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
 2. Non   si   applicano   le   disposizioni   del  comma 1  per  le partecipazioni  in  soggetti  non residenti negli Stati o territori a fiscalita'  privilegiata che operano in tali Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni.
 3. Si  considerano  residenti o localizzati in territori con regime fiscale privilegiato, cosi' come individuati dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21 novembre  2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23 novembre  2001,  le imprese, le societa' e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
 4. Ai  fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli utili,  per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  di quelle spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5, comma 5 del citato testo unico.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 168 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
 recante  approvazione  del  testo  unico  sulle imposte dei
 redditi:
 «Art.  168  (Disposizioni  in materia di imprese estere
 collegate).  -  1.  Salvo  quanto diversamente disposto dal
 presente  articolo, la norma di cui all'art. 167 si applica
 anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto residente in Italia
 detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
 societa'   fiduciarie   o   per   interposta  persona,  una
 partecipazione  non inferiore al 20 per cento agli utili di
 un'impresa,  di  una  societa' o di altro ente, residente o
 localizzato   in  Stati  o  territori  con  regime  fiscale
 privilegiato;  tale  percentuale e' ridotta al 10 per cento
 nel  caso  di partecipazione agli utili di societa' quotate
 in  borsa. La norma di cui al presente comma non si applica
 per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati
 o  territori predetti relativamente ai redditi derivanti da
 loro  stabili  organizzazioni assoggettati a regimi fiscali
 privilegiati.
 2. I  redditi  del  soggetto  non  residente oggetto di
 imputazione  sono determinati per un importo corrispondente
 al maggiore fra:
 a) l'utile   prima   delle   imposte  risultante  dal
 bilancio  redatto dalla partecipata estera anche in assenza
 di un obbligo di legge;
 b) un  reddito  induttivamente determinato sulla base
 dei  coefficienti  di rendimento riferiti alle categorie di
 beni   che  compongono  l'attivo  patrimoniale  di  cui  al
 successivo comma 3.
 3. Per  la determinazione forfettaria di cui al comma 2
 si applicano i seguenti coefficienti:
 a) l'1   per  cento  sul  valore  dei  beni  indicati
 nell'art.  85,  comma 1,  lettere c), d)  ed e),  anche  se
 costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie, aumentato del
 valore dei crediti;
 b) il  4  per cento sul valore delle immobilizzazioni
 costituite  da  beni  immobili e da beni indicati nell'art.
 8-bis,  comma 1,  lettera a),  del  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
 modificazioni, anche in locazione finanziaria;
 c) il   15   per   cento   sul   valore  delle  altre
 immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
 4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze,  da  emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,   sono  stabilite  le
 disposizioni attuative del presente articolo.».
 Note alle premesse:
 - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,   recante  disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri:
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 4, comma 1,
 lettera o),  della  legge  7 aprile  2003,  n.  80, recante
 delega  al  Governo  per  la  riforma  del  sistema fiscale
 statale:
 «Art.  4  (Imposta sul reddito delle societa). - 1. Nel
 rispetto dei principi della codificazione, per incrementare
 la  competitivita'  del  sistema  produttivo,  adottando un
 modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere
 nei   Paesi   membri   dell'Unione   europea,   la  riforma
 dell'imposizione  sul  reddito  delle societa' si articola,
 per  quanto  riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a)-n) (omissis);
 o) riformulazione  dell'art.  127-bis del testo unico
 delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
 modificazioni,  concernente l'imputazione ai soci residenti
 del   reddito   prodotto  da  societa'  estere  controllate
 residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di
 estenderne  l'ambito  di  applicazione  anche alle societa'
 estere  collegate  residenti negli stessi Paesi. In assenza
 del  requisito  del  controllo  invece della determinazione
 dell'imponibile  secondo le norme nazionali, sara' prevista
 l'imputazione  del  maggiore  tra l'utile di bilancio prima
 delle  imposte  ed  un  utile  forfettariamente determinato
 sulla  base di coefficienti di rendimento differenziati per
 le    categorie    di    beni   che   compongono   l'attivo
 patrimoniale;».
 - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 167 (gia'
 art.  127-bis)  del decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917, recante approvazione del testo
 unico sulle imposte dei redditi:
 «Art.  167  (Disposizioni  in materia di imprese estere
 controllate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente in Italia
 detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
 societa'  fiduciarie o per interposta persona, il controllo
 di  una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
 o  localizzato  in  Stati  o  territori  con regime fiscale
 privilegiato,  i  redditi  conseguiti  dal  soggetto estero
 partecipato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla  chiusura
 dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero
 partecipato,  ai  soggetti  residenti  in  proporzione alle
 partecipazioni  da  essi  detenute.  Tali  disposizioni  si
 applicano  anche  per  le  partecipazioni  in  soggetti non
 residenti   relativamente  ai  redditi  derivanti  da  loro
 stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti  regimi
 fiscali privilegiati.
 2. Le   disposizioni  del  comma 1  si  applicano  alle
 persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
 articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).
 3. Ai   fini   della   determinazione  del  limite  del
 controllo  di  cui  al  comma 1, si applica l'art. 2359 del
 codice   civile,  in  materia  di  societa'  controllate  e
 societa' collegate.
 4. Si  considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali di
 Stati  o  territori  individuati,  con decreti del Ministro
 delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
 ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
 quello  applicato  in Italia, della mancanza di un adeguato
 scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
 equivalenti.
 5. Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano se il
 soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
 a) la  societa'  o  altro  ente  non residente svolga
 un'effettiva  attivita' industriale o commerciale, come sua
 principale  attivita',  nello  Stato  o  nel territorio nel
 quale ha sede;
 b) dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto di
 localizzare  i  redditi  in  Stati  o territori in cui sono
 sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4.
 Per  i  fini di cui al presente comma, il contribuente deve
 interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria,
 ai  sensi  dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
 recante lo statuto dei diritti del contribuente.
 6. I  redditi  del  soggetto non residente, imputati ai
 sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
 con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
 soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per
 cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
 del  titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 96, 111,
 112;   non   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 58  e  86,  comma 4,  e 102, comma 3. Dall'imposta
 cosi'  determinata  sono  ammesse  in  detrazione, ai sensi
 dell'art.  165,  le  imposte  pagate  all'estero  a  titolo
 definitivo.
 7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
 soggetti  non  residenti  di  cui al comma 1 non concorrono
 alla  formazione  del  reddito  dei soggetti residenti fino
 all'ammontare  del  reddito  assoggettato  a tassazione, ai
 sensi   del   medesimo   comma 1,   anche   negli  esercizi
 precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
 non  concorrono  alla  formazione  del reddito ai sensi del
 primo   periodo   del   presente  comma,  sono  ammesse  in
 detrazione,  ai  sensi  dell'art.  165,  fino a concorrenza
 delle  imposte  applicate  ai  sensi del comma 6, diminuite
 degli  importi  ammessi in detrazione per effetto del terzo
 periodo del predetto comma.
 8. Con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare
 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
 presente articolo.».
 - Per  il  riferimento  all'art.  168  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
 veda nella premessa al titolo.
 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 8-bis, primo
 comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972,  n. 633, recante istituzione e disciplina
 dell'imposta sul valore aggiunto.
 «Art.   8-bis   (Operazioni  assimilate  alle  cessioni
 all'esportazione).   -   Sono   assimilate   alle  cessioni
 all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
 a) le  cessioni  di  navi  destinate all'esercizio di
 attivita'  commerciali  o  della  pesca  o ad operazioni di
 salvataggio   o   di   assistenza   in  mare,  ovvero  alla
 demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
 11 febbraio 1971, n. 50;
 b) le  cessioni  di  navi e di aeromobili, compresi i
 satelliti,  ad  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
 personalita' giuridica;
 c) le  cessioni  di aeromobili destinati a imprese di
 navigazione  aerea che effettuano prevalentemente trasporti
 internazionali;
 d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
 di  parti  di  ricambio  degli  stessi e delle navi e degli
 aeromobili  di  cui alle lettere precedenti, le cessioni di
 beni  destinati  a  loro  dotazione di bordo e le forniture
 destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
 le  somministrazioni  di  alimenti  e di bevande a bordo ed
 escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
 vettovagliamento;
 e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di
 bacini    di   carenaggio,   relativi   alla   costruzione,
 manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,
 assiemaggio,   allestimento,   arredamento,   locazione   e
 noleggio   delle  navi  e  degli  aeromobili  di  cui  alle
 lettere a), b),   e c),   degli   apparati  motori  e  loro
 componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le
 prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi
 di cui alle lettere a) e b).».
 - Il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
 recante   le   norme   di  attuazione  della  direttiva  n.
 84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione   delle   persone
 incaricate  del controllo di legge dei documenti contabili,
 ha  istituito  il  registro  dei revisori contabili, tenuto
 presso il Ministero della giustizia.
 - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 2  e 23 del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo 1997, n. 59, come, da ultimo modificato dal
 decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
 «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
 1) Ministero degli affari esteri;
 2) Ministero dell'interno;
 3) Ministero della giustizia;
 4) Ministero della difesa;
 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
 6) Ministero dello sviluppo economico;
 7) Ministero del commercio internazionale;
 8) Ministero delle comunicazioni;
 9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
 forestali;
 10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio e del mare;
 11) Ministero delle infrastrutture;
 12) Ministero dei trasporti;
 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 14) Ministero della salute;
 15) Ministero della pubblica istruzione;
 16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
 17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 18) Ministero della solidarieta' sociale.
 2. I   Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
 organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
 disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
 di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
 funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
 presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
 dall'appartenenza all'Unione europea.
 3. Sono  in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
 riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
 la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
 relativa responsabilita'.
 4. I   Ministeri   intrattengono,   nelle   materie  di
 rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
 con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
 settore  fatte  salve  le  competenze  del  Ministero degli
 affari esteri.».
 «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
 finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
 investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
 verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
 tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
 Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
 e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
 autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
 3. Al   Ministero   sono  trasferite  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
 programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri ministeri
 o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
 effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
 e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
 conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
 enti locali e alle autonomie funzionali.».
 Note all'art. 1:
 - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 73, comma 1,
 del citato D.P.R n. 917 del 1986:
 «Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
 redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
 accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
 sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
 percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
 partecipazione agli utili.
 2. Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
 proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
 risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
 dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
 altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
 anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
 dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
 presumono uguali.
 3. Ai fini delle imposte sui redditi:
 a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
 societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
 semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
 o a maggioranza;
 b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
 in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
 abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
 commerciali;
 c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
 costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
 associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
 societa'  semplici,  ma  l'atto  o  la  scrittura di cui al
 comma 2  puo'  essere redatto fino alla presentazione della
 dichiarazione dei redditi dell'associazione;
 d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
 associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
 hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
 l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
 principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
 esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
 autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
 effettivamente esercitata.
 4. I  redditi  delle  imprese familiari di cui all'art.
 230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
 dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
 dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
 abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
 attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
 sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
 disposizione si applica a condizione:
 a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
 nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
 parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
 pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
 all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
 dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
 b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
 rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
 utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
 stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
 lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
 continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
 c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
 dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
 attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
 prevalente.
 5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
 sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
 gli affini entro il secondo grado.».
 «Art.   73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
 all'imposta sul reddito delle societa':
 a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
 azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
 cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
 nel territorio dello Stato;
 b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
 societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
 per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
 commerciali;
 c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
 societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
 hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
 attivita' commerciali;
 d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
 personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
 Stato.».
 - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 del  21 novembre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n.  273  del  23 novembre  2001,  e'  stato  modificato dal
 decreto   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
 del 14 gennaio 2003.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Determinazione dei redditi
 1. Il  reddito  dei  soggetti  non residenti, da imputare in misura percentuale   ai   soggetti  partecipanti  residenti,  e'  costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche  in  assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito,  ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei componenti   positivi   presuntivamente   ritraibili  dagli  elementi dell'attivo patrimoniale del soggetto non residente.
 2. La  determinazione  in via presuntiva dei componenti positivi si ottiene  applicando  al  valore degli elementi dell'attivo di seguito indicati,   anche   se   detenuti   in   locazione   finanziaria,   i corrispondenti coefficienti di redditivita':
 a) beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del citato  testo  unico,  anche  se  classificati nelle immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento;
 b) crediti: 1 per cento;
 c) immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili e beni di cui articolo 8-bis,  comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per cento;
 d) altre immobilizzazioni: 15 per cento.
 3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi 1  e 2, l'utile lordo di bilancio  e  la  congruita'  dei  valori  degli elementi dell'attivo, devono  essere attestati da uno o piu' soggetti iscritti nel registro dei  revisori  contabili  istituito  ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  85, comma 1, del
 citato D.P.R. n. 917 del 1986:
 «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
 a) i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
 prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
 e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 b) i  corrispettivi delle cessioni di materie prime e
 sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
 esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
 essere impiegati nella produzione;
 c) i  corrispettivi  delle cessioni di azioni o quote
 di  partecipazioni,  anche  non rappresentate da titoli, al
 capitale  di  societa'  ed enti di cui all'art. 73, che non
 costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da
 quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
 se  non  rientrano  fra  i  beni  al cui scambio e' diretta
 l'attivita'  dell'impresa.  Se le partecipazioni sono nelle
 societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
 applica il comma 2 dell'art. 44;
 d) i   corrispettivi   delle  cessioni  di  strumenti
 finanziari  similari  alle  azioni  ai  sensi  dell'art. 44
 emessi  da  societa'  ed  enti  di cui all'art. 73, che non
 costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,  diversi  da
 quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
 se  non  rientrano  fra  i  beni  al cui scambio e' diretta
 l'attivita' dell'impresa;
 e) i  corrispettivi  delle cessioni di obbligazioni e
 di  altri  titoli  in serie o di massa diversi da quelli di
 cui  alla  lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
 immobilizzazioni  finanziarie, anche se non rientrano fra i
 beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
 anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
 danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
 g) i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
 quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
 in base a contratto;
 h) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in conto
 esercizio a norma di legge.».
 - Per  il  riferimento  all'art.  8-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, si
 vedano le note alle premesse.
 - Per  il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 88, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Imputazione e tassazione dei redditi
 1. I  redditi  determinati  ai  sensi  dell'articolo 2,  convertiti secondo  il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione   dell'impresa,   societa'   o   ente  non  residente,  sono assoggettati   a   tassazione   separata  dai  soggetti  partecipanti residenti,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di chiusura dell'esercizio  o  periodo  di gestione dell'impresa, societa' o ente non  residente,  con  l'aliquota  media  di  tassazione  del  reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.
 2. Dall'imposta  determinata  ai sensi del comma 1, sono ammesse in detrazione,  ai  sensi dell'articolo 165 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  le  imposte  sui  redditi pagate all'estero a titolo   definitivo   dal   soggetto   non   residente,   in   misura corrispondente  alla  quota di partecipazione agli utili del soggetto residente.
 3. Gli  utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a  formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per  la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione  separata  ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione all'utile  per  il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del  precedente  periodo  si  applicano  agli  utili  distribuiti dal soggetto  non  residente  direttamente partecipato; a questi effetti, detti   utili   si  presumono  prioritariamente  formati  con  quelli conseguiti  dall'impresa,  societa' o ente, localizzato nello stato o territorio    con   regime   fiscale   privilegiato   che   risultino precedentemente  posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a  titolo  definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che   non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  dei precedenti  periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte  complessivamente  applicate  a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
 4. Il  costo della partecipazione nell'impresa, societa' o ente non residente  e' aumentato dei redditi imputati ai sensi dell'articolo 1 e  diminuito,  fino  a  concorrenza  di  tali  redditi,  degli  utili distribuiti.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi dichiarativi
 1. Il  soggetto  partecipante  residente  deve dichiarare i redditi dell'impresa,  societa'  o  ente non residente, in apposito prospetto della  propria  dichiarazione  dei redditi, fornendo l'indicazione di tutti gli elementi richiesti per la determinazione del reddito.
 |  |  |  | Art. 5. Interpello
 1. I   soggetti   partecipanti   residenti   possono   ottenere  la disapplicazione  della  disciplina dell'articolo 168 del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  producendo istanza d'interpello volta   a  dimostrare  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 167. Ai fini della risposta positiva   da   parte  dell'amministrazione  finanziaria  rileva,  in particolare,  la  circostanza che l'impresa, la societa' o l'ente non residente  svolge  effettivamente  un'attivita' commerciale, ai sensi dell'articolo 2195  del  codice civile, come sua principale attivita' nello  Stato  o  nel  territorio  con regime fiscale privilegiato nel quale   ha   sede,   con  una  struttura  organizzativa  idonea  allo svolgimento   della   citata   attivita'  oppure  alla  sua  autonoma preparazione  e  conclusione,  ovvero  la  circostanza  che i redditi conseguiti  dal  soggetto  non  residente sono prodotti in misura non inferiore  al  75  per  cento  in  altri Stati o territori diversi da quelli  di  cui  al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze   21 novembre   2001,   ed  ivi  sottoposti  integralmente  a tassazione ordinaria.
 2. All'esercizio  dell'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  il  riferimento  agli  articoli 167  e  168  del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917, recante approvazione del testo unico sulle imposte
 dei  redditi,  si  vedano,  rispettivamente  le  note  alle
 premesse e le note al titolo.
 - Si trascrive il testo dell'art. 2195 codice civile:
 «Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
 Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro
 delle imprese gli imprenditori che esercitano:
 1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
 di beni o di servizi;
 2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
 beni;
 3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o
 per aria;
 4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
 Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
 attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
 risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
 questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze 21 novembre
 2001,   n.  429,  recante  il  regolamento  concernente  le
 disposizioni  in  materia  di  tassazione  dei  redditi  di
 imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-bis,
 comma 8,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917:
 «Art.   5  (Interpello).  -  1.  Ai  fini  del  comma 5
 dell'art.   127-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  l'interpello,
 corredato   degli   elementi   necessari   ai   fini  della
 disapplicazione  della norma di cui al citato art. 127-bis,
 comma 4,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
 917  del  1986  e'  rivolto  alla  Agenzia  delle entrate -
 Direzione  centrale  per la normativa e il contenzioso, per
 il   tramite  della  Direzione  regionale  per  le  entrate
 competente per territorio.
 2. La   risposta  e'  resa  con  atto  espresso,  entro
 centoventi  giorni, ovvero per le imprese gia' operanti nei
 Paesi  di  cui  al  citato art. 127-bis, comma 4, del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986  entro
 centottanta  giorni, decorrenti dalla data di consegna o di
 ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio.
 Decorso  il  termine senza un atto espresso, la risposta si
 intende  comunque  resa  positivamente  nel senso della non
 applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 127-bis,
 comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  al  caso  che  forma  oggetto
 dell'interpello.
 3. Ai   fini   della   risposta   positiva   rileva  in
 particolare,  nei riguardi del soggetto controllante autore
 dell'interpello,  il  fatto  che  l'impresa,  la societa' o
 l'ente  non  residente  svolge  effettivamente un'attivita'
 commerciale,  ai  sensi  dell'art.  2195 del codice civile,
 come  sua principale attivita' nello Stato o nel territorio
 con  regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una
 struttura   organizzativa  idonea  allo  svolgimento  della
 citata  attivita'  oppure  alla sua autonoma preparazione e
 conclusione,  ovvero  il  fatto che i redditi conseguiti da
 tali  soggetti  sono prodotti in misura non inferiore al 75
 per  cento  in altri Stati o territori diversi da quelli di
 cui  all'art.  127-bis,  comma 4,  del  testo  unico  delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  ed  ivi
 sottoposti  integralmente  a  tassazione ordinaria. Ai fini
 della  medesima risposta positiva, nel caso di cui all'art.
 1,  comma 1,  ultimo  periodo,  del  presente  regolamento,
 rileva   anche   il  fatto  che  i  redditi  della  stabile
 organizzazione   risultano   sottoposti   integralmente   a
 tassazione  ordinaria  nello  Stato  o territorio in cui ha
 sede l'impresa, la societa' o l'ente partecipato.
 4. Fermo  quanto  disposto  dai  commi 1,  2  e  3  del
 presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle
 finanze   26 aprile   2001,  n.  209,  recante  regolamento
 concernente  l'esercizio  dell'interpello  e  l'obbligo  di
 risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Rinvio
 1. Per   tutto   quanto   non   espressamente   disciplinato  negli articoli precedenti,   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le disposizioni  contenute  nel regolamento in materia di tassazione dei redditi  delle  imprese  estere  controllate  di  cui  al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per   il   riferimento   al   decreto  del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, si
 vedano le note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Repubblica  italiana. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto per il periodo di imposta in corso a tale data.
 Il  presente  decreto  munito  del  sigillo di Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 6, Economia e finanze, foglio n. 6
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