Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 31 luglio 2006 |
Modificazione del decreto 1° agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa alle scuole di specializzazione in «fisica medica» e in «farmacia ospedaliera». |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995, relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Ritenuta la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza dell'11 gennaio 2006, relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni; Ritenuto opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in «fisica medica» e in «farmacia ospedaliera» da 5 a 4 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere; Sentito il Ministero della salute; Considerata la necessita' di rettificare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con riguardo alla durata delle Scuole di «fisica medica» e di «farmacia ospedaliera»; Decreta: Il decreto 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005 e' modificato come segue. Alla fine dell'art. 2 del predetto decreto viene aggiunto il seguente comma: «11. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie dei corsi di specializzazione compresi nelle classi in farmaceutica e in fisica sanitaria lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in 4 anni di corso e i cui crediti formativi sono attribuiti alle varie attivita' formative con le modalita' indicate nelle relative norme generali specifiche delle citate classi.». La prima frase delle Norme generali specifiche delle classi delle specializzazioni in farmaceutica di cui alla pagina n. 163 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005, e' rettificata come segue: «al posto dell'indicazione di "300 CFU complessivi", viene indicato "240 CFU complessivi"; viene eliminata la locuzione "di cui 60 CFU in attivita' caratterizzanti e professionalizzanti risultano gia' acquisiti durante il corso di studio per il conseguimento della laurea specialistica nella classe 14 /S, che costituisce requisito indispensabile per l'accesso"; dopo la frase "Pertanto tenuto conto della specificita' di accesso", va aggiunta la locuzione "della laurea specialistica della classe 14/S"; va eliminata la dizione "ulteriori" prima di 240 CFU.». La scheda relativa alle attivita' formative per la tipologia in «farmacia ospedaliera», di cui alla pagina n. 167 della citata Gazzetta Ufficiale, e' modificata nel senso che e' eliminata la parola «parziale» che affianca la parola «totale» nella quart'ultima riga e sono eliminate le due righe sottostanti. La prima frase delle Norme generali specifiche delle classi delle specializzazioni in fisica sanitaria di cui alla pagina n. 168 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005, e' rettificata come segue: «al posto dell'indicazione di "300 CFU complessivi", viene indicato "240 CFU complessivi"; viene eliminata la locuzione "di cui 60 CFU in attivita' di base e caratterizzanti risultano gia' acquisiti durante il corso di studio per il conseguimento della laurea specialistica nella classe 20/S (fisica), richiesta per l'ammissione alla scuola. La presenza o l'assenza di tali CFU saranno conteggiati al fine dell'eventuale debito/credito formativo del singolo studente. I laureati in fisica secondo gli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale n. 509/1999 potranno ottenere la conversione in CFU degli esami sostenuti"; dopo la frase "Pertanto tenuto conto della specificita' delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per l'accesso" va aggiunta la locuzione "per il quale e' richiesta la laurea specialistica della classe 20/S (fisica)"; va eliminata la dizione "ulteriori" prima di 240 CFU.». La scheda relativa alle attivita' formative per la tipologia in «fisica medica», di cui alla pagina n. 171 della citata Gazzetta Ufficiale, e' modificata nel senso che e' eliminata la parola «parziale» che affianca la parola «totale» nella quart'ultima riga e sono eliminate le due righe sottostanti. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2006 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 368 |
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