IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 con il quale il dott. Corrado Catenacci viene nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 2006, n. 3536 del 2006, art. 8 e n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Vista la nota del 26 settembre 2006 del dott. Corrado Catenacci con cui il medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 1, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004 e' soppresso. 2. Il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero svolge le funzioni di sub-Commissario con funzioni Vicarie del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania. 3. Al sub-Commissario di cui al comma 2 e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento pensionistico attualmente in godimento. 4. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, puo' adottare, ove necessario, determinazioni in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998, ed agli articoli 3, 6, 7, 19, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente. 5. Per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania puo' avvalersi di impianti pubblici regionali di depurazione delle acque reflue prowisti di vasche, di aree e di volumi tecnici non utilizzati per il processo di depurazione, adeguandoli ove necessario, ai fini dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento o raccolta dei rifiuti solidi urbani. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2006 Il Presidente: Prodi |