| Il RETTORE Vista  la  legge  di  istituzione  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;
 Visto  lo  statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale  n.  331  del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Viste  le  deliberazioni  assunte dal Consiglio di amministrazione, nelle  seduta del 10 luglio 2006, dal Senato accademico, nella seduta del  18 luglio  2006,  nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimita',  le proposte di modifica agli articoli 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  12-bis, 12-ter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,  29,  31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57 e 58 e l'abrogazione degli articoli 35, 42, 44, 52 e 59 dello statuto d'Ateneo;
 Considerato che il MIUR, con nota prot. 3490 del 27 settembre 2006, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
 Decreta:
 Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato:
 Articolo unico
 All'art.  1 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola   «autonoma»   e'   sostituita   dalle  seguenti:  «dotata  di autonomia».
 All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 2,  dopo  il  secondo  periodo e' inserito il seguente: «L'Universita'   offre,   in  spirito  di  leale  cooperazione,  alle istituzioni  pubbliche  e  private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio  delle  loro  funzioni  al  fine  del  miglioramento  della qualita'  della  vita  e  dello  sviluppo  occupazionale e sociale in genere  della  collettivita'. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini  professionali  e  le  amministrazioni  pubbliche,  iniziative idonee  a  favorire  l'acquisizione  di diplomi di laurea a chi ne e' sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale.»;
 il  comma 5  e' sostituito dal seguente: «5. Sulla base di intese con  altre Universita' o altri enti pubblici o privati, l'Universita' puo'  istituire organismi o strutture aventi finalita' didattiche, di ricerca,  di servizi, consorzi, nonche' poli didattici, scientifici e tecnologici dotati di autonomia finanziaria e di bilancio, nei limiti delle competenze loro assegnate.»;
 dopo  il  comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. L'Universita' puo'  partecipare,  dietro  delibera  del  Senato  accademico  e  del Consiglio  di  amministrazione, a societa' o ad altre associazioni di diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali alle attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o comunque utili al fine di un ottimale  conseguimento dei propri fini istituzionali. La delibera di partecipazione  suddetta e' tenuta a conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 la  documentata  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  o organizzative allo scopo richieste;
 la   esclusiva   destinazione   alle   finalita'  istituzionali dell'Universita'  di  eventuali  dividendi  spettanti all'Universita' stessa;
 la  espressa  previsione  di  patti  parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
 la limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione;
 6-ter.  La partecipazione dell'Universita' alle forme associative suddette puo' consistere nel comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri  a carico del comodatario. Il rilascio della licenza, onerosa o gratuita,  del  logo,  a  titolo  di  locazione  o di conferimento in societa'  o  di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Universita', e' soggetto ad apposita autorizzazione da parte  del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico».
 All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al   comma 3  dopo  le  parole  «il  Collegio  dei  direttori  di dipartimento»   sono   inserite  le  seguenti:  «,  il  Collegio  dei coordinatori delle scuole di dottorato».
 All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
 I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 «1.  Il  Rettore e' eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai  ricercatori,  dai  dirigenti  amministrativi, dai rappresentanti degli  studenti negli organi collegiali di governo dell'Universita' e nei  Consigli  di facolta' e dal personale tecnico-amministrativo. Il voto  del  personale  tecnico-amministrativo  viene conteggiato nella misura  di  un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto. Nell'ipotesi che il numero  dei  ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto  percentualmente  sino  ad  eguagliare il numero dei secondi. L'elezione  ha  luogo  a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata  qualora  vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, e' eletto il candidato che abbia ottenuto  la  maggioranza  dei voti degli aventi diritto. Per il caso che  nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto  la  maggioranza  dei  voti validamente espressi. Ove nessun candidato  consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i  due  candidati  che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione  di  ballottaggio  e'  valida  qualunque  sia il numero dei votanti.  In  caso  di  parita',  e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo.
 2.  Il  rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo   pieno,  dura  in  carica  quattro  anni  ed  e'  rieleggibile consecutivamente   una  sola  volta.  Lo  stesso  soggetto  non  puo' ripresentare  la  propria  candidatura se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»;
 al  comma 3,  primo  periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
 al  comma 3,  secondo  periodo,  la  parola:  «centocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»;
 al  comma 5,  primo  periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
 al  comma 5  secondo  periodo la parola: «triennio» e' sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
 al  comma 6-bis  dopo  il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il  Rettore  puo'  delegare  a  professori  di  ruolo  o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali per settori organici o con riguardo a  competenze  determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate»;
 al comma 7 le parole: «Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 al  comma 8,  lettera b),  le  parole: «curare l'esecuzione» sono sostituite dalle parole: «vigilare sull'esecuzione»;
 al comma 8 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
 «b-bis)   vigilare  sulla  realizzazione  della  programmazione triennale deliberata dal Senato accademico;
 b-ter)  curare  la  realizzazione  dei  progetti  di  interesse generale  e  qualificati  dal  Senato  accademico come strategici per l'Ateneo  nei  settori  della  didattica, dell'alta formazione, della ricerca  scientifica  e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo»;
 al comma 8 dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
 «d-bis)  adottare  i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo  stato  giuridico  ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente»;
 al  comma 8,  lettera e), dopo le parole: «disposizione di legge» sono inserite le seguenti: «del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo»;
 al  comma 8,  lettera g),  sono  abrogate  le  parole: «, in casi straordinari di necessita' e di urgenza»;
 al  comma 8, lettera g) dopo la parola «competenza» sono inserite le seguenti: «del Senato accademico e del» e le parole «del consiglio stesso» sono abrogate;
 i commi 9 e 10 sono abrogati.
 All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1,  primo periodo, le parole «nonche' da tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre  ricercatori  confermati,  a  tempo pieno,» sono sostituite dalle seguenti:   «nonche'   da  tre  professori  ordinari  di  ruolo,  tre professori   associati   di   ruolo   confermati  e  tre  ricercatori confermati»;
 al  comma 5 le parole «durano in carica tre anni e possono essere rieletti  una  sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica  quattro  anni  e  sono rieleggibili consecutivamente una sola volta»;
 al  comma 5  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso  soggetto  non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»;
 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 «6.  Fanno  altresi'  parte  del  Senato  accademico:  il  Vice presidente  del  Collegio  dei  direttori  di  dipartimento;  quattro studenti  eletti  secondo  le  modalita'  di  cui  al Regolamento per l'elezione  delle  rappresentanze  in  seno  agli  Organi  collegiali dell'Ateneo,   i   quali  durano  in  carica  due  anni  e  non  sono rieleggibili;       due       rappresentanti       del      personale tecnico-amministrativo,  i  quali  durano  in  carica tre anni e sono rieleggibili  consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo'  ripresentare  la  propria candidatura se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato»;
 il comma 6-bis e' abrogato;
 dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
 «6-ter.  Un rappresentante degli assegnisti di ricerca, nonche' un  rappresentante  della  categoria  dei  dottorandi  ed  uno  degli specializzandi partecipano con voto consultivo alle sedute del Senato accademico  limitatamente  ai punti all'ordine del giorno riguardanti argomenti  specificamente  attinenti  alle  categorie  rappresentate. Durano in carica due anni e non sono rieleggibili.»;
 al  comma 8,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso  di  impedimento,  le funzioni di segretario verbalizzante, sono svolte,  su  delega  del  Direttore  amministrativo,  da un dirigente dell'Ateneo»;
 dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
 «9-bis  Alle  riunioni  del  Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del Collegio dei prorettori.»;
 al  comma 10  primo  periodo  dopo  le parole «fatte salve le» e' inserita la seguente: «specifiche»;
 al  comma 10,  lettera a),  le  parole  «il  piano  triennale  di sviluppo   dell'universita»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la programmazione triennale dell'Universita»;
 al  comma 10,  lettera b),  le  parole:  «del  piano triennale di sviluppo  dell'universita»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «della programmazione triennale dell'Universita»;
 al comma 10, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
 «b-bis)   individuare   i  progetti  di  interesse  generale  e strategici  per  l'Ateneo  nei  settori  della  didattica,  dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica»;
 la lettera b) del comma 11, e' sostituita dalla seguente:
 «b)  la  ripartizione  dei  posti  di  professore di ruolo e di ricercatore  universitario  tra  le  Facolta', la distribuzione degli assegni  di  ricerca  e  delle  borse  per  la formazione post-laurea disponibili  tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di   ripartizione   dei  contributi  destinati  alla  ricerca  tra  i professori ed i ricercatori che ne hanno fatto domanda»;
 al comma 11 dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
 «b-bis)     l'approvazione,    sentito    il    Consiglio    di amministrazione, dei regolamenti d'Ateneo»;
 al comma 11 dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
 «e-bis)  l'approvazione  annuale  dell'elenco  delle  strutture didattiche  e  di  servizio  nonche'  dell'offerta formativa compresa quella relativa all'alta formazione»;
 al  comma 11,  lettera f), la parola «affare» e' sostituita dalla seguente: «argomento»;
 al  comma 12  la  parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
 il comma 14 e' cosi' sostituito:
 «14.  Il  Senato  accademico  puo'  istituire  commissioni  con funzioni referenti».
 All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 1, le lettere d), e) ed f) sono cosi' sostituite:
 «d) due professori ordinari di ruolo;
 e) due professori associati di ruolo confermati;
 f) due ricercatori confermati»;
 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore  amministrativo.  In  caso  di impedimento, dette funzioni, sono  svolte, su delega del Direttore amministrativo, da un dirigente dell'Ateneo»;
 al  comma 3  le parole: «il direttore regionale delle entrate per la  sezione  staccata di Messina» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Messina»;
 al comma 3 la parola «nonche» e' soppressa;
 dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
 «3-ter.   Alle   riunioni   del  Consiglio  di  amministrazione partecipa,  senza  diritto  di voto, il Coordinatore del Collegio dei prorettori.»;
 al  comma 4,  secondo periodo, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;
 al  comma 5,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e), f)» sono inserite le seguenti: «g) ed h)»;
 il comma 7 e' cosi' sostituito:
 «7.  I  componenti  il  Consiglio  di amministrazione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Lo  stesso  soggetto  non  puo' ripresentare la propria candidatura o riassumere  la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.»;
 al  comma 8  il  secondo  periodo  e'  soppresso, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « I componenti subentranti durano in carica fino alla scadenza del triennio.».
 All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 2, lettera e) dopo le parole: «contributi universitari» sono  inserite  le  seguenti:  «per  le  attivita'  formative offerte dall'Ateneo»;
 al  comma 2,  lettera f),  dopo le parole: «speciali di servizio» sono inserite le seguenti: «e di ricerca»;
 al  comma 2,  lettera g),  dopo  le  parole  «scientifiche  e  di servizio»  sono  inserite  le  seguenti:  «se  non  rientranti  nelle competenze di altra struttura universitaria»;
 al  comma 2,  lettera h),  dopo  le parole: «societa' consortili» sono inserite le seguenti: «ed a societa' di spin-off»;
 la lettera i) del comma 2 e' soppressa;
 l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
 il comma 5 e' abrogato.
 All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 3, la lettera a) e' cosi' sostituita:
 «a) la programmazione triennale dell'Universita»;
 al  comma 3,  secondo  periodo,  la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti».
 L'art. 12-bis e' cosi' sostituito:
 «Art.  12-bis  -- 1. Il Collegio dei direttori di dipartimento e' composto  da  tutti  i Direttori di dipartimento ed e' presieduto dal Rettore.  Il  Collegio  dei  direttori  delle  scuole di dottorato e' composto  dai  Direttori  delle  scuole ed e' presieduto dal Rettore. Ciascun  collegio elegge, tra i propri componenti, un vice presidente che  dura  in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola  volta.  Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato.
 2.  I  Collegi  formulano  proposte in tema di alta formazione e di ricerca,  fermi restando i poteri di indirizzo del Senato accademico, ed esprimono pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti e delle Scuole di dottorato».
 All'art. 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1  il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Il Collegio elegge,  tra i suoi componenti, un vicepresidente, che dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.»;
 al  comma 1  dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso  soggetto  non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato».
 All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1 dopo le parole «didattiche speciali» sono inserite le seguenti: «ed il poli didattici»;
 al comma 2 dopo le parole: «ricerca scientifica» sono inserite le seguenti: «ed in poli scientifico-tecnologici»;
 al   comma 3,   primo   periodo,   le   parole:  «Il  Policlinico universitario  "Gaetano  Martino"»  sono  sostituite  dalle seguenti: «L'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico Gaetano Martino"»;
 il   secondo   periodo   del   comma 3   e'   cosi'   sostituito: «L'organizzazione  e l'attivita' di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera   universitaria   "Policlinico   Gaetano   Martino"  sono disciplinate, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano».
 All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1  la  parola:  «specialistiche»  e'  sostituita  dalla seguente: «magistrali»;
 il   secondo   periodo  del  comma 3  e'  cosi'  sostituito:  «La composizione,  le  attribuzioni  ed il funzionamento del Consiglio di presidenza sono stabiliti da apposito regolamento»;
 il comma 4 e' abrogato.
 All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 2 e' abrogato;
 al  comma 3,  lettera b)  le parole: «e di quelli esistenti» sono soppresse  e  le  parole:  «ed  ai  relativi  bandi di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla richiesta dei bandi di concorso»;
 la lettera j) del comma 3 e' cosi' sostituita:
 «j)  alla  stipula di contratti e convenzioni tra la facolta' e istituzioni  e  soggetti  pubblici  e  privati  alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione»;
 al  comma 6  le  parole:  «il  bando  dei relativi concorsi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  richiesta  del  bando dei relativi concorsi»  e  le  parole:  «non  partecipano  i  rappresentanti degli studenti  e  del  personale  tecnico-amministrativo»  sono sostituite dalle  seguenti:  «partecipano  solo  i  professori  di  ruolo  ed  i ricercatori».
 All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1,  primo  periodo, le parole: «di ruolo e fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo ordinari»;
 al   comma 1,   quarto  periodo,  le  parole:  «commi  1-7»  sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-6»;
 il  primo  periodo  del comma 2, e' cosi' sostituito: «Il Preside dura  in  carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta»;
 al  comma 2  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso  soggetto  non puo' ripresentare la propria candidatura se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»;
 al  comma 2,  terzo periodo, la parola «Egli» e' sostituita dalle seguenti: «Il Preside».
 All'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al   comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «i  supplenti»  sono soppresse;
 al  comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le parole: «i professori a contratto» sono inserite le seguenti: «ed i supplenti»;
 il comma 4 e' cosi' sostituito:
 «4.   Il  Coordinatore  dura  in  carica  quattro  anni  ed  e' rieleggibile  consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo'  riassumere  la  carica  se  non  sono  trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato.»;
 il comma 7 e' abrogato.
 All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 2  le  parole:  «approvata  dal Senato accademico e dal Consiglio   di   amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «approvata   dal   Senato   accademico,   sentito   il  Consiglio  di amministrazione»;
 il comma 4 e' cosi' sostituito:
 «4.  Il Direttore della Scuola rimane in carica quattro anni ed e'  rieleggibile  consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non  puo'  riassumere  la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato».
 L'art. 19 e' cosi' sostituito:
 «Art.  19  -  I  dottorati  di  ricerca  e le Scuole di dottorato afferiscono  presso i Dipartimenti interessati, abilitati allo scopo, anche  in consorzio con Dipartimenti di altre Universita', secondo le vigenti disposizioni di legge.».
 All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 1, primo periodo, le parole: «di un settore disciplinare o  di piu' settori disciplinari, omogenei per fini o per metodo» sono sostituite dalle seguenti: «di uno o piu' settori disciplinari»;
 al  comma 1,  terzo  periodo, le parole: «nel termine fissato dal regolamento  generale  di  ateneo»  e  le  parole:  «e la facolta' di appartenenza» sono soppresse;
 al comma 1, quarto periodo, la parola: «destinarlo» e' sostituita dalla seguente: «destinarli»;
 il comma 3 e' cosi' sostituito:
 «3.  Il  Regolamento  generale  stabilisce  i  presupposti e il procedimento  per la costituzione dei Dipartimenti e le modalita' per l'ammissione dei professori e dei ricercatori. Per la costituzione di un  Dipartimento  occorre  la  partecipazione  di un numero minimo di diciotto  tra professori e ricercatori, di cui almeno nove professori di  ruolo  o  fuori  ruolo.  Il  venire  meno dei numeri minimi sopra indicati  comporta  la cessazione del Dipartimento se la composizione minima   non   viene   ricostituita  entro  il  31 ottobre  dell'anno accademico in corso».
 All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1.  Il Dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica;   concorre,   nelle   forme   previste  dai  regolamenti universitari  e  dal  regolamento  di  Dipartimento, allo svolgimento delle  attivita' didattiche, nonche' alle attivita' istituzionali dei dottorati  di  ricerca  e  delle  Scuole  di  dottorato,  secondo  le disposizioni   della  legge  e  dei  regolamenti  universitari.  Puo' proporre,  al Senato accademico, che delibera sentito il Consiglio di amministrazione,  la istituzione di Centri di ricerca. Esprime pareri nelle  materie  indicate nell'art. 85 (Attribuzioni del Dipartimento) del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e,  a  norma  dello stesso articolo, collabora con tutti gli organismi ivi indicati.»
 All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 1, le lettere e) ed f) sono cosi' sostituite:
 «e)  deliberare  la  partecipazione  a  Centri  di ricerca ed a Centri   di   servizio   dell'Ateneo  nonche'  ad  altre  istituzioni scientifiche;
 f) deliberare  la  stipula  di  contratti  e convenzioni tra il Dipartimento  ed  istituzioni  e  soggetti  pubblici  e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;»;
 al  comma 2,  secondo  periodo, dopo le parole: «voto consultivo» sono inserite le seguenti: «deliberativo per ogni altra materia»;
 al  comma 2  dopo  il  secondo  periodo  e' inserito il seguente: «Analoghi    poteri    ha    il    rappresentante    del    personale tecnico-amministrativo».
 All'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  fuori ruolo» sono soppresse;
 il secondo periodo del comma 2 e' cosi' sostituito: «Il Direttore dura  in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta»;
 al  comma 2  dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso  soggetto  non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato.».
 All'art. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 2, il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Nella Giunta sono rappresentate, se istituite, le sezioni del Dipartimento».
 All'art. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1.   L'Universita'   assicura   l'autonomia   organizzativa  e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi      del     buon     andamento     e     dell'imparzialita' dell'amministrazione.».
 All'art. 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1  dopo  le  parole:  «scuole di specializzazione» sono inserite  le  seguenti:  «e  per  l'istituzione  dei  corsi  di  alta formazione»;
 al  comma 1  dopo le parole: « titoli di studio» sono inserite le seguenti: «nonche' l'organizzazione dei poli didattici, scientifici e tecnologici  e delle altre strutture, di cui all'art. 4, comma 5, del presente statuto»;
 al   comma 3   le   parole:  «delle  strutture  didattiche»  sono sostituite   dalle  seguenti:  «del  Rettore,  sentite  le  strutture didattiche».
 All'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
 i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti:
 «1.  I  regolamenti di facolta' disciplinano, in conformita' al regolamento   didattico   di  Ateneo,  l'organizzazione  didattica  e l'articolazione  dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio; definiscono le modalita' di uso delle risorse assegnate alla facolta' o  dalla  stessa  comunque  acquisite e di funzionamento dei servizi; dispongono  su ogni altra materia prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 2.  I  regolamenti di Facolta' sono deliberati dal Consiglio di Facolta',  sentiti  i  Consigli  di  corso  di studio, e trasmessi al Senato  accademico  che,  sentito il Consiglio di amministrazione, li approva.»;
 il comma 5 e' abrogato;
 al  comma 6  le  parole:  «sono  approvati» sono sostituite dalle seguenti: «sono deliberati»;
 al  comma 6  dopo  le  parole:  «dai  rispettivi  consigli»  sono inserite  le seguenti: «e trasmessi al Senato accademico che, sentito il Consiglio di amministrazione, li approva».
 L'art. 35 e' abrogato.
 All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 6, primo periodo, dopo le parole: «norme di attuazione» sono inserite le seguenti: «e dai regolamenti di Ateneo».
 All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
 i commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
 «1.  E'  altresi'  istituito,  all'interno dell'Universita', il Comitato per le pari opportunita'.
 2. Con norme regolamentari sono stabilite l'organizzazione e le attribuzioni dei predetti organi.».
 All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1.  I  regolamenti  d'Ateneo  sono approvati a maggioranza dei componenti  gli  organi  collegiali  competenti,  emanati con decreto rettorale  ed  inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo.»;
 al  comma 2,  primo periodo dopo le parole: «con lo statuto» sono inserite le seguenti: «con i regolamenti di Ateneo»;
 al  comma 2,  terzo  periodo,  dopo  le parole: «si intendono» e' inserita la seguente: «integralmente».
 All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1. Con apposito regolamento, denominato «Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita», approvato nelle forme  stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei  beni  e  dei  fondi a disposizione dell'Universita', le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in   modo  che  siano  assicurati  il  rispetto  dell'equilibrio  del bilancio, la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta  dei  conti  di  cassa  e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicita' dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge»;
 al  comma 2,  il  primo periodo e' cosi' sostituito: «Su delibera del  Consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  il  Collegio dei revisori contabili»;
 il secondo periodo del comma 2 e' soppresso;
 al comma 3 la parola: «anche» e' soppressa.
 All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1.  I  Centri  di  ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti con delibere motivate del Consiglio di amministrazione e  del  Senato accademico che ne determinano i compiti e la struttura organizzativa.  I  Centri  sono  retti  da  regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione»;
 al  comma 2 la parola: «costituiti» e' sostituita dalla seguente: «istituiti».
 All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1.  Le  Facolta',  i  Dipartimenti  e i Centri di ricerca e di servizio  di  interesse  generale  hanno  autonomia  finanziaria e di bilancio  nelle  forme  e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano»;
 al comma 3 le parole: «di cui al secondo comma» sono soppresse.
 L'art. 42 e' abrogato.
 All'art. 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 1, quarto periodo, la parola: «anche» e' soppressa.
 L'art. 44 e' abrogato.
 All'art. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' cosi' sostituito:
 «1. L'anno accademico ha inizio il primo novembre ed ha termine il  trentuno ottobre  dell'anno  seguente,  fatta  salva  l'autonomia organizzativa   delle  facolta'  che  possono  deliberare  un  inizio anticipato dell'attivita' didattica.».
 All'art. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il  terzo periodo del comma 2 e' cosi' sostituito: «La cessazione anticipata  di uno dei rappresentanti del personale docente presso il Consiglio  di amministrazione comporta la surroga dello stesso con un rappresentante  della  categoria cui appartiene il soggetto cessato e di   una   facolta'   non  rappresentata  in  seno  al  Consiglio  di amministrazione.»;
 al  comma 3  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli studenti  hanno la legittimazione elettorale passiva per un numero di anni  corrispondente  alla  durata  legale dei corsi di studio in cui sono iscritti»;
 al comma 4 le parole: «o ripetenti» sono soppresse;
 dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 «5-bis.  La  decadenza  di  cui al comma 5 non si applica se lo studente   rappresentante   risulta   iscritto,  senza  soluzione  di continuita',  ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi  intrapresi.  La  decadenza  si  applica  ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio».
 All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1 dopo la parola: «prorettore» e' inserita la seguente: «vicario»;
 al  comma 2  dopo  le  parole:  «la  carica  di» sono inserite le seguenti: «Prorettore e»;
 al  comma 3  le  parole:  «e  del  Consiglio degli studenti» sono soppresse;
 il comma 4 e' cosi' sostituito:
 «4.  Le  cariche di membro elettivo del Senato accademico e del Consiglio  di  amministrazione  sono  incompatibili  con la carica di Coordinatore  di  Consiglio di corso di studio, nonche' con la carica di  Direttore di Dipartimento o di Responsabile di centro autonomo di spesa»;
 al  comma 6  dopo  le  parole:  «Direttore  di Dipartimento» sono inserite  le  seguenti:  «o  di  Responsabile  di  centro autonomo di spesa»;
 il comma 7 e' soppresso;
 al  comma 10  dopo le parole: «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «del Consiglio di amministrazione dell'ERSU».
 L'art. 48 e' cosi' sostituito:
 «Art.  48.  -  1.  Le  cariche  di  Rettore,  Prorettore vicario, Coordinatore  del Collegio dei prorettori, membro elettivo del Senato accademico  o del Consiglio di amministrazione, Preside, Direttore di Dipartimento,  o Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere  ricoperte  unicamente  da  docenti di ruolo e a tempo pieno e segnatamente   da:   professori   ordinari,  associati  confermati  e ricercatori  confermati,  secondo  le  modalita'  gia' definite negli articoli precedenti. L'eventuale passaggio al fuori ruolo in corso di mandato non comporta la decadenza dallo stesso.
 2.  Alle  cariche  di cui al primo comma possono accedere anche i professori e i ricercatori impegnati a tempo definito. A tal fine, e' necessario  che  gli  interessati, all'atto della presentazione della candidatura, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime  di  impegno a tempo pieno in caso di nomina. La dichiarazione stessa deve essere confermata all'atto dell'accettazione della carica presentata,   a   pena   di  decadenza,  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione  ufficiale  del decreto di nomina. La dichiarazione del Rettore  eletto  e' presentata al professore decano; negli altri casi la dichiarazione e' presentata al Rettore.».
 All'art. 49, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole:  «e del divieto di reiterazione delle cariche» e «per un  periodo  superiore  ad  un  triennio  e  per una sola volta» sono soppresse.
 All'art. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 2 la parola: «quelle» e' sostituita dalle seguenti: «le sedute».
 All'art. 51, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole: «sul piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla programmazione triennale».
 L'art. 52 e' abrogato.
 All'art. 53, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 al primo periodo le parole: «dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «delle nuove disposizioni del presente statuto»;
 il secondo periodo e' soppresso.
 All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente: «Con delibere  del  Senato  accademico e del Consiglio di amministrazione, possono  essere riconosciute indennita' di carica anche al Prorettore vicario,   al   Coordinatore   del  collegio  dei  prorettori  ed  ai Prorettori.».
 All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1  le  parole: «senza alcun onere a carico del bilancio universitario» sono soppresse;
 al comma 2 il secondo periodo e' soppresso.
 L'art. 57 e' cosi' sostituito:
 «Art.  57.  -  1.  I  mandati  in  corso  di  espletamento o gia' espletati  da  quanti,  alla  data  di  entrata in vigore delle nuove disposizioni   statutarie,  ricoprano  o  abbiano  ricoperto  cariche elettive si computano ai fini e per gli effetti della rielezione alle cariche stesse, secondo le disposizioni per ciascuna di esse previste dal presente Statuto.
 1-bis.  Al fine della rieleggibilita' alle cariche universitarie, la diversa durata delle cariche previste dalle nuove disposizioni del presente  statuto  avra'  effetto  dalle  prime  elezioni  successive all'entrata in vigore delle disposizioni medesime».
 All'art. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma 1,  primo  periodo, le parole: «e dell'allegato 1» sono soppresse;
 il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
 il comma 5 e' cosi' sostituito:
 «5.  Lo  Statuto  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I regolamenti  di  ateneo  entrano  in vigore il giorno successivo alla data  del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso.».
 L'art. 59 e' soppresso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Messina, 6 ottobre 2006
 Il rettore: Tomasello
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