Il RETTORE Vista la legge di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989; Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, nelle seduta del 10 luglio 2006, dal Senato accademico, nella seduta del 18 luglio 2006, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimita', le proposte di modifica agli articoli 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57 e 58 e l'abrogazione degli articoli 35, 42, 44, 52 e 59 dello statuto d'Ateneo; Considerato che il MIUR, con nota prot. 3490 del 27 settembre 2006, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare; Decreta: Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: Articolo unico All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola «autonoma» e' sostituita dalle seguenti: «dotata di autonomia». All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'Universita' offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualita' della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettivita'. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini professionali e le amministrazioni pubbliche, iniziative idonee a favorire l'acquisizione di diplomi di laurea a chi ne e' sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale.»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sulla base di intese con altre Universita' o altri enti pubblici o privati, l'Universita' puo' istituire organismi o strutture aventi finalita' didattiche, di ricerca, di servizi, consorzi, nonche' poli didattici, scientifici e tecnologici dotati di autonomia finanziaria e di bilancio, nei limiti delle competenze loro assegnate.»; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. L'Universita' puo' partecipare, dietro delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, a societa' o ad altre associazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali. La delibera di partecipazione suddetta e' tenuta a conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: la documentata disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative allo scopo richieste; la esclusiva destinazione alle finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Universita' stessa; la espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; la limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione; 6-ter. La partecipazione dell'Universita' alle forme associative suddette puo' consistere nel comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario. Il rilascio della licenza, onerosa o gratuita, del logo, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Universita', e' soggetto ad apposita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico». All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3 dopo le parole «il Collegio dei direttori di dipartimento» sono inserite le seguenti: «, il Collegio dei coordinatori delle scuole di dottorato». All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Rettore e' eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Universita' e nei Consigli di facolta' e dal personale tecnico-amministrativo. Il voto del personale tecnico-amministrativo viene conteggiato nella misura di un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto. Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto percentualmente sino ad eguagliare il numero dei secondi. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, e' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parita', e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo. 2. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' ripresentare la propria candidatura se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»; al comma 3, primo periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; al comma 3, secondo periodo, la parola: «centocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»; al comma 5, primo periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; al comma 5 secondo periodo la parola: «triennio» e' sostituita dalla seguente: «quadriennio»; al comma 6-bis dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Rettore puo' delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali per settori organici o con riguardo a competenze determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate»; al comma 7 le parole: «Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»; al comma 8, lettera b), le parole: «curare l'esecuzione» sono sostituite dalle parole: «vigilare sull'esecuzione»; al comma 8 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) vigilare sulla realizzazione della programmazione triennale deliberata dal Senato accademico; b-ter) curare la realizzazione dei progetti di interesse generale e qualificati dal Senato accademico come strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo»; al comma 8 dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente»; al comma 8, lettera e), dopo le parole: «disposizione di legge» sono inserite le seguenti: «del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo»; al comma 8, lettera g), sono abrogate le parole: «, in casi straordinari di necessita' e di urgenza»; al comma 8, lettera g) dopo la parola «competenza» sono inserite le seguenti: «del Senato accademico e del» e le parole «del consiglio stesso» sono abrogate; i commi 9 e 10 sono abrogati. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, le parole «nonche' da tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre ricercatori confermati, a tempo pieno,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' da tre professori ordinari di ruolo, tre professori associati di ruolo confermati e tre ricercatori confermati»; al comma 5 le parole «durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta»; al comma 5 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»; il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fanno altresi' parte del Senato accademico: il Vice presidente del Collegio dei direttori di dipartimento; quattro studenti eletti secondo le modalita' di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo, i quali durano in carica due anni e non sono rieleggibili; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' ripresentare la propria candidatura se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato»; il comma 6-bis e' abrogato; dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Un rappresentante degli assegnisti di ricerca, nonche' un rappresentante della categoria dei dottorandi ed uno degli specializzandi partecipano con voto consultivo alle sedute del Senato accademico limitatamente ai punti all'ordine del giorno riguardanti argomenti specificamente attinenti alle categorie rappresentate. Durano in carica due anni e non sono rieleggibili.»; al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante, sono svolte, su delega del Direttore amministrativo, da un dirigente dell'Ateneo»; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del Collegio dei prorettori.»; al comma 10 primo periodo dopo le parole «fatte salve le» e' inserita la seguente: «specifiche»; al comma 10, lettera a), le parole «il piano triennale di sviluppo dell'universita» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione triennale dell'Universita»; al comma 10, lettera b), le parole: «del piano triennale di sviluppo dell'universita» sono sostituite dalle seguenti: «della programmazione triennale dell'Universita»; al comma 10, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) individuare i progetti di interesse generale e strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica»; la lettera b) del comma 11, e' sostituita dalla seguente: «b) la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra le Facolta', la distribuzione degli assegni di ricerca e delle borse per la formazione post-laurea disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca tra i professori ed i ricercatori che ne hanno fatto domanda»; al comma 11 dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) l'approvazione, sentito il Consiglio di amministrazione, dei regolamenti d'Ateneo»; al comma 11 dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) l'approvazione annuale dell'elenco delle strutture didattiche e di servizio nonche' dell'offerta formativa compresa quella relativa all'alta formazione»; al comma 11, lettera f), la parola «affare» e' sostituita dalla seguente: «argomento»; al comma 12 la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; il comma 14 e' cosi' sostituito: «14. Il Senato accademico puo' istituire commissioni con funzioni referenti». All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le lettere d), e) ed f) sono cosi' sostituite: «d) due professori ordinari di ruolo; e) due professori associati di ruolo confermati; f) due ricercatori confermati»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo. In caso di impedimento, dette funzioni, sono svolte, su delega del Direttore amministrativo, da un dirigente dell'Ateneo»; al comma 3 le parole: «il direttore regionale delle entrate per la sezione staccata di Messina» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Messina»; al comma 3 la parola «nonche» e' soppressa; dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del Collegio dei prorettori.»; al comma 4, secondo periodo, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»; al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «e), f)» sono inserite le seguenti: «g) ed h)»; il comma 7 e' cosi' sostituito: «7. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' ripresentare la propria candidatura o riassumere la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.»; al comma 8 il secondo periodo e' soppresso, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « I componenti subentranti durano in carica fino alla scadenza del triennio.». All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, lettera e) dopo le parole: «contributi universitari» sono inserite le seguenti: «per le attivita' formative offerte dall'Ateneo»; al comma 2, lettera f), dopo le parole: «speciali di servizio» sono inserite le seguenti: «e di ricerca»; al comma 2, lettera g), dopo le parole «scientifiche e di servizio» sono inserite le seguenti: «se non rientranti nelle competenze di altra struttura universitaria»; al comma 2, lettera h), dopo le parole: «societa' consortili» sono inserite le seguenti: «ed a societa' di spin-off»; la lettera i) del comma 2 e' soppressa; l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso; il comma 5 e' abrogato. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, la lettera a) e' cosi' sostituita: «a) la programmazione triennale dell'Universita»; al comma 3, secondo periodo, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». L'art. 12-bis e' cosi' sostituito: «Art. 12-bis -- 1. Il Collegio dei direttori di dipartimento e' composto da tutti i Direttori di dipartimento ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio dei direttori delle scuole di dottorato e' composto dai Direttori delle scuole ed e' presieduto dal Rettore. Ciascun collegio elegge, tra i propri componenti, un vice presidente che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato. 2. I Collegi formulano proposte in tema di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del Senato accademico, ed esprimono pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti e delle Scuole di dottorato». All'art. 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Il Collegio elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente, che dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.»; al comma 1 dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato». All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dopo le parole «didattiche speciali» sono inserite le seguenti: «ed il poli didattici»; al comma 2 dopo le parole: «ricerca scientifica» sono inserite le seguenti: «ed in poli scientifico-tecnologici»; al comma 3, primo periodo, le parole: «Il Policlinico universitario "Gaetano Martino"» sono sostituite dalle seguenti: «L'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico Gaetano Martino"»; il secondo periodo del comma 3 e' cosi' sostituito: «L'organizzazione e l'attivita' di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico Gaetano Martino" sono disciplinate, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano». All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola: «specialistiche» e' sostituita dalla seguente: «magistrali»; il secondo periodo del comma 3 e' cosi' sostituito: «La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di presidenza sono stabiliti da apposito regolamento»; il comma 4 e' abrogato. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 e' abrogato; al comma 3, lettera b) le parole: «e di quelli esistenti» sono soppresse e le parole: «ed ai relativi bandi di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla richiesta dei bandi di concorso»; la lettera j) del comma 3 e' cosi' sostituita: «j) alla stipula di contratti e convenzioni tra la facolta' e istituzioni e soggetti pubblici e privati alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione»; al comma 6 le parole: «il bando dei relativi concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta del bando dei relativi concorsi» e le parole: «non partecipano i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori». All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, le parole: «di ruolo e fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo ordinari»; al comma 1, quarto periodo, le parole: «commi 1-7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-6»; il primo periodo del comma 2, e' cosi' sostituito: «Il Preside dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta»; al comma 2 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso soggetto non puo' ripresentare la propria candidatura se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato»; al comma 2, terzo periodo, la parola «Egli» e' sostituita dalle seguenti: «Il Preside». All'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole: «i supplenti» sono soppresse; al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «i professori a contratto» sono inserite le seguenti: «ed i supplenti»; il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Il Coordinatore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato.»; il comma 7 e' abrogato. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole: «approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione»; il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Il Direttore della Scuola rimane in carica quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato». L'art. 19 e' cosi' sostituito: «Art. 19 - I dottorati di ricerca e le Scuole di dottorato afferiscono presso i Dipartimenti interessati, abilitati allo scopo, anche in consorzio con Dipartimenti di altre Universita', secondo le vigenti disposizioni di legge.». All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, le parole: «di un settore disciplinare o di piu' settori disciplinari, omogenei per fini o per metodo» sono sostituite dalle seguenti: «di uno o piu' settori disciplinari»; al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel termine fissato dal regolamento generale di ateneo» e le parole: «e la facolta' di appartenenza» sono soppresse; al comma 1, quarto periodo, la parola: «destinarlo» e' sostituita dalla seguente: «destinarli»; il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Il Regolamento generale stabilisce i presupposti e il procedimento per la costituzione dei Dipartimenti e le modalita' per l'ammissione dei professori e dei ricercatori. Per la costituzione di un Dipartimento occorre la partecipazione di un numero minimo di diciotto tra professori e ricercatori, di cui almeno nove professori di ruolo o fuori ruolo. Il venire meno dei numeri minimi sopra indicati comporta la cessazione del Dipartimento se la composizione minima non viene ricostituita entro il 31 ottobre dell'anno accademico in corso». All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Il Dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica; concorre, nelle forme previste dai regolamenti universitari e dal regolamento di Dipartimento, allo svolgimento delle attivita' didattiche, nonche' alle attivita' istituzionali dei dottorati di ricerca e delle Scuole di dottorato, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Puo' proporre, al Senato accademico, che delibera sentito il Consiglio di amministrazione, la istituzione di Centri di ricerca. Esprime pareri nelle materie indicate nell'art. 85 (Attribuzioni del Dipartimento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e, a norma dello stesso articolo, collabora con tutti gli organismi ivi indicati.» All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le lettere e) ed f) sono cosi' sostituite: «e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca ed a Centri di servizio dell'Ateneo nonche' ad altre istituzioni scientifiche; f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;»; al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «voto consultivo» sono inserite le seguenti: «deliberativo per ogni altra materia»; al comma 2 dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Analoghi poteri ha il rappresentante del personale tecnico-amministrativo». All'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole: «e fuori ruolo» sono soppresse; il secondo periodo del comma 2 e' cosi' sostituito: «Il Direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta»; al comma 2 dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo stesso soggetto non puo' riassumere la carica se non sono trascorsi due anni dalla cessazione del secondo mandato.». All'art. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Nella Giunta sono rappresentate, se istituite, le sezioni del Dipartimento». All'art. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. L'Universita' assicura l'autonomia organizzativa e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione.». All'art. 31 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dopo le parole: «scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti: «e per l'istituzione dei corsi di alta formazione»; al comma 1 dopo le parole: « titoli di studio» sono inserite le seguenti: «nonche' l'organizzazione dei poli didattici, scientifici e tecnologici e delle altre strutture, di cui all'art. 4, comma 5, del presente statuto»; al comma 3 le parole: «delle strutture didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «del Rettore, sentite le strutture didattiche». All'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti: «1. I regolamenti di facolta' disciplinano, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio; definiscono le modalita' di uso delle risorse assegnate alla facolta' o dalla stessa comunque acquisite e di funzionamento dei servizi; dispongono su ogni altra materia prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. I regolamenti di Facolta' sono deliberati dal Consiglio di Facolta', sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmessi al Senato accademico che, sentito il Consiglio di amministrazione, li approva.»; il comma 5 e' abrogato; al comma 6 le parole: «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «sono deliberati»; al comma 6 dopo le parole: «dai rispettivi consigli» sono inserite le seguenti: «e trasmessi al Senato accademico che, sentito il Consiglio di amministrazione, li approva». L'art. 35 e' abrogato. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «norme di attuazione» sono inserite le seguenti: «e dai regolamenti di Ateneo». All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti: «1. E' altresi' istituito, all'interno dell'Universita', il Comitato per le pari opportunita'. 2. Con norme regolamentari sono stabilite l'organizzazione e le attribuzioni dei predetti organi.». All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. I regolamenti d'Ateneo sono approvati a maggioranza dei componenti gli organi collegiali competenti, emanati con decreto rettorale ed inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo.»; al comma 2, primo periodo dopo le parole: «con lo statuto» sono inserite le seguenti: «con i regolamenti di Ateneo»; al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si intendono» e' inserita la seguente: «integralmente». All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Con apposito regolamento, denominato «Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita», approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Universita', le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo che siano assicurati il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicita' dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge»; al comma 2, il primo periodo e' cosi' sostituito: «Su delibera del Consiglio di amministrazione e' costituito il Collegio dei revisori contabili»; il secondo periodo del comma 2 e' soppresso; al comma 3 la parola: «anche» e' soppressa. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti con delibere motivate del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico che ne determinano i compiti e la struttura organizzativa. I Centri sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione»; al comma 2 la parola: «costituiti» e' sostituita dalla seguente: «istituiti». All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Le Facolta', i Dipartimenti e i Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno autonomia finanziaria e di bilancio nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano»; al comma 3 le parole: «di cui al secondo comma» sono soppresse. L'art. 42 e' abrogato. All'art. 43 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, quarto periodo, la parola: «anche» e' soppressa. L'art. 44 e' abrogato. All'art. 45 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. L'anno accademico ha inizio il primo novembre ed ha termine il trentuno ottobre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle facolta' che possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.». All'art. 46 sono apportate le seguenti modificazioni: il terzo periodo del comma 2 e' cosi' sostituito: «La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti del personale docente presso il Consiglio di amministrazione comporta la surroga dello stesso con un rappresentante della categoria cui appartiene il soggetto cessato e di una facolta' non rappresentata in seno al Consiglio di amministrazione.»; al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli studenti hanno la legittimazione elettorale passiva per un numero di anni corrispondente alla durata legale dei corsi di studio in cui sono iscritti»; al comma 4 le parole: «o ripetenti» sono soppresse; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La decadenza di cui al comma 5 non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio». All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dopo la parola: «prorettore» e' inserita la seguente: «vicario»; al comma 2 dopo le parole: «la carica di» sono inserite le seguenti: «Prorettore e»; al comma 3 le parole: «e del Consiglio degli studenti» sono soppresse; il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Le cariche di membro elettivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, nonche' con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di centro autonomo di spesa»; al comma 6 dopo le parole: «Direttore di Dipartimento» sono inserite le seguenti: «o di Responsabile di centro autonomo di spesa»; il comma 7 e' soppresso; al comma 10 dopo le parole: «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «del Consiglio di amministrazione dell'ERSU». L'art. 48 e' cosi' sostituito: «Art. 48. - 1. Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Coordinatore del Collegio dei prorettori, membro elettivo del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, Preside, Direttore di Dipartimento, o Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno e segnatamente da: professori ordinari, associati confermati e ricercatori confermati, secondo le modalita' gia' definite negli articoli precedenti. L'eventuale passaggio al fuori ruolo in corso di mandato non comporta la decadenza dallo stesso. 2. Alle cariche di cui al primo comma possono accedere anche i professori e i ricercatori impegnati a tempo definito. A tal fine, e' necessario che gli interessati, all'atto della presentazione della candidatura, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina. La dichiarazione stessa deve essere confermata all'atto dell'accettazione della carica presentata, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto di nomina. La dichiarazione del Rettore eletto e' presentata al professore decano; negli altri casi la dichiarazione e' presentata al Rettore.». All'art. 49, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «e del divieto di reiterazione delle cariche» e «per un periodo superiore ad un triennio e per una sola volta» sono soppresse. All'art. 50 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 la parola: «quelle» e' sostituita dalle seguenti: «le sedute». All'art. 51, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «sul piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla programmazione triennale». L'art. 52 e' abrogato. All'art. 53, comma unico, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «delle nuove disposizioni del presente statuto»; il secondo periodo e' soppresso. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute indennita' di carica anche al Prorettore vicario, al Coordinatore del collegio dei prorettori ed ai Prorettori.». All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole: «senza alcun onere a carico del bilancio universitario» sono soppresse; al comma 2 il secondo periodo e' soppresso. L'art. 57 e' cosi' sostituito: «Art. 57. - 1. I mandati in corso di espletamento o gia' espletati da quanti, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie, ricoprano o abbiano ricoperto cariche elettive si computano ai fini e per gli effetti della rielezione alle cariche stesse, secondo le disposizioni per ciascuna di esse previste dal presente Statuto. 1-bis. Al fine della rieleggibilita' alle cariche universitarie, la diversa durata delle cariche previste dalle nuove disposizioni del presente statuto avra' effetto dalle prime elezioni successive all'entrata in vigore delle disposizioni medesime». All'art. 58 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, le parole: «e dell'allegato 1» sono soppresse; il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I regolamenti di ateneo entrano in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso.». L'art. 59 e' soppresso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 6 ottobre 2006 Il rettore: Tomasello |