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| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 5 ottobre 2006 |  | Autorizzazione, all'organismo QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.,  in  Francavilla  di  Sicilia,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione  «Colli  Nisseni»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 4 novembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  4 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 269 del 18 novembre  2005  relativo  alla  protezione transitoria accordata a livello  nazionale alla denominazione «Colli Nisseni», trasmessa alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  l'indicazione  espressa  dal comitato promotore della D.O.P. «Colli  Nisseni»,  con  la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto  di  che  trattasi, QualityCert  S.a.s.  di Cacciola Euplio & C., con sede in Francavilla di Sicilia (Messina), via Tindari n. 24;
 Considerato che l'organismo QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco degli organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  QualityCert  S.a.s.  di  Cacciola  Euplio & C. ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per la denominazione «Colli Nisseni», allo schema tipo e di   possedere  la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C., con sede in Francavilla  di Sicilia (Messina), via Tindari n. 24, e' autorizzato, ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14  della  legge  n. 526/1999, ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CE)  n. 5120/2006 per la denominazione «Colli Nisseni», protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per QualityCert  S.a.s.  di  Cacciola  Euplio  &  C.  del  rispetto delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,  con  decreto  dell'autorita'  nazionale  competente che lo stesso  art.  14  individua  nel  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. non  puo'  modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito   piano   di  controllo  per  la  denominazione  «Colli Nisseni»,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali  viene commercializzata la denominazione «Colli Nisseni», venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal  disciplinare  di produzione allegato al decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 18 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione   «Colli   Nisseni»  da  parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di controllo QualityCert S.a.s. di Cacciola  Euplio  & C. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione  «Colli  Nisseni», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  tutti gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Colli  Nisseni»,  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi  individuati  nel  primo  comma del  presente  articolo e nell'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla Regione siciliana.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato QualityCert S.a.s. di Cacciola Euplio & C. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali e dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art.  53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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