Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 30 marzo 2005
Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure, di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale per il personale dipendente dalla azienda AIM S.p.A. di Vicenza (Pos. 17951). (Deliberazione n. 05/161).

LA COMMISSIONE Premesso:
che, in data 23 ottobre 1991, e' stato sottoscritto dall'Azienda municipalizzata di Vicenza e dalle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI un accordo aziendale nel quale, tra l'altro, venivano individuate le fasce orarie durante le quali doveva essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, cosi' articolate: dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;
che tale accordo e' stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione adottata nella seduta del 13 febbraio 1992;
che l'accordo e' stato disdettato dalle organizzazioni sindacali nel corso del 2002;
che, in assenza di diverso accordo tra le parti, il 6 novembre 2002 si e' svolta una prima audizione presso la Commissione di garanzia, a conclusione della quale le parti sono state invitate ad un confronto su un'ipotesi di articolazione delle fasce orarie di garanzia del servizio completo; il medesimo invito e' stato rivolto alle parti in occasione di una ulteriore audizione, tenutasi presso la Commissione di garanzia in data 20 ottobre 2004;
che, nonostante le sollecitazioni piu' volte rivolte alle parti al fine del raggiungimento dell'accordo, queste non hanno prodotto esito positivo;
che l'Azienda municipalizzata di Vicenza ha inviato alla Commissione di garanzia, in data 13 ottobre e 4 novembre 2004, documentazione probante le esigenze dell'utenza dei servizi di trasporto pubblico locale. Si tratta, in particolare, di prospetti elaborati tramite dati rilevati da strumentazione elettronica installata negli autobus, che indicano il movimento dell'utenza nelle varie ore della giornata in cui funziona il servizio di trasporto. Tali prospetti consentono di evidenziare i periodi di maggiore richiesta del servizio, che risultano diversamente articolati per il periodo invernale e per quello estivo; Considerato:
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranvieri costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale, tra l'altro, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B);
che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione puo' deliberare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
che in particolare, con delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004 la Commissione di garanzia, nel prevedere che «anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero con una nuova regolamentazione provvisoria», ha precisato che «qualora le parti non addivengano alla stipulazione di un nuovo accordo sostitutivo di quello nei cui confronti e' stata comunicata la disdetta entro il termine di sei mesi dalla medesima, la Commissione di garanzia attivera' la procedura per la regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990, fermo restando che, nelle more della procedura, conserva efficacia l'accordo gia' valutato idoneo»;
che l'adeguamento della disciplina e' necessario anche per consentire agli utenti dell'Azienda municipalizzata di Vicenza certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero;
che, con delibera n. 04/647 del 2 dicembre 2004, la Commissione ha formulato una proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili, trasmettendola all'Azienda municipalizzata di Vicenza, alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo aziendale del 23 ottobre 1991, alle altre organizzazioni sindacali presenti in Azienda, nonche' alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
che il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori, in data 4 gennaio 2005, ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto della predetta proposta di regolamentazione;
che Cittadinanzattiva, in data 4 gennaio 2005, ha formulato alcune proposte di modifica ed integrazione alla proposta, chiedendo l'inserimento di una terza fascia oraria di servizio garantito (dalle 18 alle 20 per i giorni feriali di servizio invernale; dalle 13 alle 15 per i giorni feriali del servizio estivo), nonche' l'ampliamento dell'orario di apertura dei servizi di biglietteria esterna, portineria e dello sportello abbonamenti e rivendite biglietti;
che, con nota del 30 dicembre 2004, la Segreteria territoriale RdB-CUB di Vicenza ha presentato osservazioni sulla proposta di regolamentazione; le medesime osservazioni venivano altresi' ribadite in sede di audizione, tenutasi in data 21 gennaio 2005 a seguito di espressa richiesta da parte della stessa organizzazione sindacale;
che, in data 9 marzo 2005, venivano udite l'Azienda municipalizzata di Vicenza e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL sulla proposta di Regolamentazione provvisoria; nel corso dell'audizione la Commissione auspicava che le parti giungessero ad un'intesa;
che, atteso che le parti non hanno raggiunto alcun accordo, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni dei consumatori e delle parti in ordine alla proposta del 2 dicembre 2004, ritiene allo stato di procedere alla formulazione di una regolamentazione provvisoria per quanto attiene alla collocazione delle fasce orarie di servizio completo, onde garantire certezza agli utenti del servizio, e per quanto attiene ai servizi ausiliari;
che, per quanto riguarda le «procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio», nonche' le «procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce», si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 16 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002), cosi' come per gli altri aspetti non espressamente regolati;
tutto cio' premesso e considerato
Formula ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del personale viaggiante e dei servizi ausiliari dell'Azienda municipalizzata di Vicenza:
Art. 1.
Personale viaggiante
Le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero sono le seguenti:
giorni feriali servizio invernale:
1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
2ª fascia: dalle ore 12 alle ore 15;
giorni feriali servizio estivo:
1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
2ª fascia: dalle ore 17 alle ore 20;
 
Art. 2.
Servizi ausiliari
a) Biglietteria esterna.
E' assicurata nelle due fasce orarie di garanzia la presenza del personale aziendale con presidio completo della Garitta FS;
b) Portineria.
E' assicurata l'apertura completa e continuativa senza limitazione delle due fasce;
c) Presidio movimento.
E' assicurata la presenza continuativa degli addetti all'esercizio secondo i turni di servizio senza limitazione delle due fasce (turni di presidio attualmente 1, 3 e 5);
d) Officine e depositi.
E' assicurata la presenza continuativa per le attivita' di pronto intervento e rimessaggio secondo i turni di servizio senza limitazione delle due fasce per: 1 responsabile e 2 operai (di cui 1 meccanico ed 1 elettrauto);
e) Sportello abbonamenti/Rivendite.
E' assicurata la presenza continuativa degli addetti per almeno 3 ore continuative (9:00-12:00).
Dispone la notifica della presente delibera all'Azienda municipalizzata di Vicenza, alle segreterie territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Vicenza che hanno sottoscritto l'accordo aziendale del 23 ottobre 1991, valutato idoneo in data 13 febbraio 1992 e alle altre organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
Dispone altresi' la trasmissione della presente regolamentazione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
Dispone infine a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, l'inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.
Roma, 30 marzo 2005
Il Presidente: Martone
 
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