| 
| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 30 marzo 2005 |  | Trasporto   pubblico  locale  -  Regolamentazione  provvisoria  delle prestazioni   indispensabili   e   delle   altre   misure,   di   cui all'articolo 2,  comma 2,  legge  n.  146/1990, come modificata dalla legge  n.  83/2000  nel  settore del trasporto pubblico locale per il personale  dipendente  dalla  azienda  AIM  S.p.A.  di  Vicenza (Pos. 17951). (Deliberazione n. 05/161). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE Premesso: che,  in  data  23 ottobre 1991, e' stato sottoscritto dall'Azienda municipalizzata   di   Vicenza   e   dalle  organizzazioni  sindacali FILT/CGIL,  FIT/CISL  e  UILTRASPORTI un accordo aziendale nel quale, tra  l'altro,  venivano  individuate le fasce orarie durante le quali doveva  essere  garantito  il  servizio completo in caso di sciopero, cosi' articolate: dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;
 che  tale  accordo  e'  stato  valutato idoneo dalla Commissione di garanzia  con  deliberazione  adottata  nella  seduta del 13 febbraio 1992;
 che  l'accordo  e'  stato disdettato dalle organizzazioni sindacali nel corso del 2002;
 che, in assenza di diverso accordo tra le parti, il 6 novembre 2002 si e' svolta una prima audizione presso la Commissione di garanzia, a conclusione  della quale le parti sono state invitate ad un confronto su  un'ipotesi  di  articolazione  delle fasce orarie di garanzia del servizio  completo; il medesimo invito e' stato rivolto alle parti in occasione  di una ulteriore audizione, tenutasi presso la Commissione di garanzia in data 20 ottobre 2004;
 che,  nonostante le sollecitazioni piu' volte rivolte alle parti al fine del raggiungimento dell'accordo, queste non hanno prodotto esito positivo;
 che   l'Azienda   municipalizzata   di   Vicenza  ha  inviato  alla Commissione  di  garanzia,  in  data  13 ottobre  e  4 novembre 2004, documentazione  probante  le  esigenze  dell'utenza  dei  servizi  di trasporto  pubblico  locale.  Si tratta, in particolare, di prospetti elaborati   tramite   dati  rilevati  da  strumentazione  elettronica installata negli autobus, che indicano il movimento dell'utenza nelle varie  ore  della  giornata in cui funziona il servizio di trasporto. Tali  prospetti  consentono  di  evidenziare  i  periodi  di maggiore richiesta  del servizio, che risultano diversamente articolati per il periodo invernale e per quello estivo; Considerato:
 che,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 146 del  1990  e successive modificazioni, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani   autoferrotranvieri   costituiscono   servizio  pubblico essenziale    volto    a   garantire   il   diritto   delle   persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
 che,  a  seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che  ha  modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
 che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili  nel  settore  del trasporto  locale (delib. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  il 23 marzo 2002), che demanda ad accordi tra le parti   a  livello  aziendale,  tra  l'altro,  la  definizione  della collocazione  oraria  delle  fasce  di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B);
 che,  in  mancanza  di  accordo  tra  le parti, la Commissione puo' deliberare  una  provvisoria  regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera a),  della  legge  n.  146  del  1990  e successive modificazioni;
 che in particolare, con delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004 la Commissione  di  garanzia,  nel  prevedere  che  «anche  in  caso  di disdetta,  gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla  loro  sostituzione  con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero con   una  nuova  regolamentazione  provvisoria»,  ha  precisato  che «qualora  le  parti  non  addivengano  alla  stipulazione di un nuovo accordo  sostitutivo  di quello nei cui confronti e' stata comunicata la  disdetta  entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  medesima,  la Commissione    di    garanzia   attivera'   la   procedura   per   la regolamentazione  provvisoria  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  13, lettera a)  della  legge  n. 146/1990, fermo restando che, nelle more della procedura, conserva efficacia l'accordo gia' valutato idoneo»;
 che   l'adeguamento   della  disciplina  e'  necessario  anche  per consentire   agli  utenti  dell'Azienda  municipalizzata  di  Vicenza certezza   delle   regole   poste   a   garanzia   delle  prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero;
 che,  con delibera n. 04/647 del 2 dicembre 2004, la Commissione ha formulato   una   proposta   di  regolamentazione  delle  prestazioni indispensabili,   trasmettendola   all'Azienda   municipalizzata   di Vicenza,   alle   organizzazioni  sindacali  che  hanno  sottoscritto l'accordo  aziendale  del  23 ottobre 1991, alle altre organizzazioni sindacali presenti in Azienda, nonche' alle associazioni degli utenti e  dei  consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art.  13,  comma 1,  lettera a),  della  legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
 che il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori, in data 4 gennaio 2005, ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto della predetta proposta di regolamentazione;
 che  Cittadinanzattiva, in data 4 gennaio 2005, ha formulato alcune proposte   di  modifica  ed  integrazione  alla  proposta,  chiedendo l'inserimento di una terza fascia oraria di servizio garantito (dalle 18  alle 20 per i giorni feriali di servizio invernale; dalle 13 alle 15  per  i giorni feriali del servizio estivo), nonche' l'ampliamento dell'orario   di   apertura  dei  servizi  di  biglietteria  esterna, portineria e dello sportello abbonamenti e rivendite biglietti;
 che,  con  nota  del  30 dicembre  2004, la Segreteria territoriale RdB-CUB  di  Vicenza  ha  presentato  osservazioni  sulla proposta di regolamentazione; le medesime osservazioni venivano altresi' ribadite in  sede  di audizione, tenutasi in data 21 gennaio 2005 a seguito di espressa richiesta da parte della stessa organizzazione sindacale;
 che, in data 9 marzo 2005, venivano udite l'Azienda municipalizzata di  Vicenza  e  le  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL,  FIT-CISL e UILT-UIL  sulla  proposta  di Regolamentazione provvisoria; nel corso dell'audizione  la  Commissione auspicava che le parti giungessero ad un'intesa;
 che,  atteso  che  le  parti  non hanno raggiunto alcun accordo, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni dei consumatori  e  delle  parti  in  ordine alla proposta del 2 dicembre 2004,  ritiene  allo  stato  di  procedere  alla  formulazione di una regolamentazione  provvisoria  per  quanto  attiene alla collocazione delle fasce orarie di servizio completo, onde garantire certezza agli utenti del servizio, e per quanto attiene ai servizi ausiliari;
 che, per quanto riguarda le «procedure da adottare all'inizio dello sciopero  ed  alla  ripresa  del  servizio», nonche' le «procedure da adottare  per  garantire  il  servizio  durante tutta la durata delle fasce»,   si   fa   rinvio  a  quanto  previsto  dall'art.  16  della regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel settore  del  trasporto  locale  (delibera 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002), cosi' come per gli altri aspetti non espressamente regolati;
 tutto cio' premesso e considerato
 Formula ai  sensi  art.  13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata  dalla  legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del personale viaggiante e dei servizi ausiliari dell'Azienda municipalizzata di Vicenza:
 Art. 1.
 Personale viaggiante
 Le  fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero sono le seguenti:
 giorni feriali servizio invernale:
 1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
 2ª fascia: dalle ore 12 alle ore 15;
 giorni feriali servizio estivo:
 1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
 2ª fascia: dalle ore 17 alle ore 20;
 |  |  |  | Art. 2. Servizi ausiliari
 a) Biglietteria esterna.
 E'  assicurata nelle due fasce orarie di garanzia la presenza del personale aziendale con presidio completo della Garitta FS;
 b) Portineria.
 E'   assicurata   l'apertura   completa   e   continuativa  senza limitazione delle due fasce;
 c) Presidio movimento.
 E'    assicurata   la   presenza   continuativa   degli   addetti all'esercizio secondo i turni di servizio senza limitazione delle due fasce (turni di presidio attualmente 1, 3 e 5);
 d) Officine e depositi.
 E' assicurata la presenza continuativa per le attivita' di pronto intervento   e   rimessaggio   secondo  i  turni  di  servizio  senza limitazione  delle due fasce per: 1 responsabile e 2 operai (di cui 1 meccanico ed 1 elettrauto);
 e) Sportello abbonamenti/Rivendite.
 E' assicurata la presenza continuativa degli addetti per almeno 3 ore continuative (9:00-12:00).
 Dispone la  notifica  della  presente delibera all'Azienda municipalizzata di Vicenza,  alle  segreterie  territoriali  di  FILT-CGIL,  FIT-CISL  e UILT-UIL  di  Vicenza  che hanno sottoscritto l'accordo aziendale del 23 ottobre  1991,  valutato  idoneo  in  data 13 febbraio 1992 e alle altre organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
 Dispone altresi'   la   trasmissione   della   presente  regolamentazione  ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti e alle organizzazioni dei  consumatori  e  degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
 Dispone infine a  norma  dell'art.  13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, l'inserimento   della  presente  delibera  sul  sito  Internet  della Commissione.
 Roma, 30 marzo 2005
 Il Presidente: Martone
 |  |  |  |  |