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| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 10 luglio 2006 |  | Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte   della   Commissione   FIRB  di  progetti  di  cooperazione scientifica,  relativi  ad  accordi  internazionali  (seduta  del  15 dicembre 2005). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento
 e lo sviluppo della ricerca
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che, tra l'altro, ha istituito del Ministero dell'universita' e della ricerca;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1° dicembre  1998,  recante «Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese   e   di   potenziarne   la  capacita'  competitiva  a  livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca  di  base  (di  seguito  denominato  FIRB)  individuandone le finalita';
 Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che ha previsto, tra l'altro,  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia   e   delle   finanze,   di  un  fondo  finalizzato  al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche  con  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  all'innovazione tecnologica,  e  con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004, registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del  Fondo  per  gli  investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
 Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per  l'anno  2004,  secondo  le  finalita'  ivi  indicate, destinando risorse  per  Euro 30.000.000,00  al  finanziamento  di  progetti  di cooperazione   scientifica   e   tecnologica   relativi   ad  accordi internazionali;
 Visto   il   decreto  direttoriale  di  impegno  n.  1787/Ric.  del 29 dicembre  2004,  con  il  quale  sono  state  impegnate  somme per Euro 29.700.000,00  per  i  progetti  di  cooperazione  scientifica e tecnologica   relativi   ad  accordi  internazionali  (pari  ad  Euro 30.000.000,00  detratta la quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
 Visti   gli  accordi  stipulati  con  istituzioni  statunitensi  ed israeliane;
 Visto  l'avviso  MIUR del 6 maggio 2005 relativo alla presentazione di   proposte  progettuali  inerenti  agli  accordi  con  istituzioni scientifiche statunitensi ed israeliane;
 Viste   le   proposte   progettuali  e  le  relative  richieste  di finanziamento  presentate nel rispetto del citato avviso del 6 maggio 2005;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del  predetto  decreto  n.  378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
 Visti  i  criteri  ed  i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;
 Visto il decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 con il  quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella  seduta  del 15 dicembre 2005 in merito alla finanziabilita' di n.  49  progetti  di  cooperazione  scientifica  relativi  ad accordi internazionali;
 Considerato  che  i  contributi  previsti  per  i progetti valutati positivamente  dalla  Commissione  nella  seduta del 15 dicembre 2005 ammontano complessivamente ad Euro 14.677.300,00;
 Considerato  che  il  MIUR  ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti  approvati,  per  via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre   per  via  telematica  e  per  il  tramite  del  CINECA,  una rimodulazione  dei  costi  dei  progetti  stessi,  nel rispetto degli importi  approvati  con  il  decreto  ministeriale  n.  3302/Ric. del 23 dicembre 2005, nonche' la dichiarazione del partner internazionale dalla  quale  risulta  l'impegno  a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie per la realizzazione del progetto;
 Visto  il  decreto direttoriale n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, con il  quale sono state ammessi a contributo n. 43 progetti per i quali, alla  data  del  citato decreto, risultavano gia' pervenute, conformi all'approvazione della Commissione, le richieste rimodulazioni;
 Considerato   che   risultano   attualmente   pervenuti,   conformi all'approvazione   della   Commissione,   ulteriori   n.  5  progetti rimodulati  e completi della documentazione richiesta, per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad Euro 1.500.000,00;
 Ritenuta  la  necessita'  di procedere, per i cinque progetti sopra indicati,  all'adozione  del  decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo  unico  del  predetto decreto ministeriale n. 3302/Ric. del  23 dicembre  2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle  modalita'  di  erogazione  e  di  monitoraggio delle attivita' realizzate  ed  il  controllo  dei  risultati  conseguiti)  rinviando eventualmente  a  successiva  data  l'adozione  del  previsto decreto direttoriale  per il progetto per il quale non e' ancora pervenuta la rimodulazione  conforme  al decreto n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 ed al decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,  che  detta  le  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252:   «Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle informazioni antimafia;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Sono  approvati  i  progetti  rimodulati di cui all'allegato 1, dove,  per  ciascun  progetto,  vengono  indicati il coordinatore, la struttura  di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente  fissata  al  novantesimo  giorno  dalla  data  del presente  decreto),  il  costo  complessivo  ammesso  ed  il relativo contributo  previsto,  nonche',  per  ciascuna  unita' di ricerca, il responsabile  dell'unita'  di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota  di  contributo  previsto,  calcolato  nel  rispetto  di quanto stabilito  dal  decreto  ministeriale  n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante  «Criteri  e  modalita'  procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».
 2. L'importo di Euro 1.500.000,00 grava sulle disponibilita' di cui al  decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - capitolo 8947  (attuale  capitolo  FIRB  7256)  -  esercizio  2004  -  impegno registrato al n. 13096/001.
 3.  I  progetti  rimodulati,  ancorche'  non  allegati  al presente decreto  (e  per  quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Ciascuna  unita'  di  ricerca  dovra'  garantire  la  completa realizzazione  delle  attivita' di propria competenza, assicurando la copertura  sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Fatta  salva  la  necessita'  di coordinamento tra le unita' di ricerca  afferenti  ad  ogni  singolo  progetto  (di  responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per l'effettuazione  delle  relative spese, operera' in piena autonomia e secondo  le  norme  di  legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa  responsabilita';  pertanto  il Ministero dell'universita' e della  ricerca  (in  seguito  MUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque  nascente  con  terzi  in  relazione  allo  svolgimento  del progetto  stesso,  e  sara'  totalmente esente da responsabilita' per eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o indirettamente connesse col progetto.
 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge   e   regolamentari   non   saranno   riconosciuti  come  costi ammissibili.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno  concludersi  entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art.  1,  fatta  salva  la possibilita' per il MUR, in assenza di cause  ostative,  di  concedere  eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore  di  progetto,  nel  limite di dodici mesi e per fondati motivi  tecnico-scientifici  o  per  cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  decorrenza  per  l'ammissibilita'  delle spese sostenute e' fissata   convenzionalmente  per  tutti  i  progetti  alla  data  del 18 settembre   2005,  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di scadenza della presentazione delle domande di cui all'avviso indicato nelle premesse (20 giugno 2005).
 2.  La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art.  1,  ovvero,  in caso di concessione di proroga, col termine indicato  nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte  salve  le  spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purche'  relative  a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
 3.  I  costi  sostenuti  al  di  fuori  dei  limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  soggetti  beneficiari  dei contributi non potranno apportare autonomamente  varianti  tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati,  con  cio'  intendendo  tutte  le  varianti che prevedano l'inserimento  o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora  la  significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
 2.  Tutte  le  varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali dovranno essere  preventivamente  sottoposte alla valutazione della competente Commissione  di  cui  all'art.  3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo  2004  (in  seguito  Commissione  FIRB),  mediante  apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere  tecnico-scientifico,  da  inoltrare  al  MUR  da parte del coordinatore  di  progetto.  Con apposito successivo provvedimento il MUR  informera'  il  coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
 3.  I  costi  sostenuti  per  varianti  non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei  contratti  per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama   internazionale   dovranno   essere   avviate  con  la  massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
 2.  Qualora,  trascorsi  dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita'  di  progetto  (indicata al precedente art. 1), i contratti non  risultino  ancora  stipulati,  o risultino stipulati per importi complessivi   inferiori   al  10%  del  costo  del  progetto  di  cui all'allegato  1,  il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di  ricerca  afferenti  al  progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al  ricalcolo  dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino   del   rapporto  contratti/costo  progetto=10%),  che  la facolta'  di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo  art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia'  accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
 3.  Resta  peraltro  inteso  che  anche  per  le  spese relative ai contratti  in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide col termine indicato all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 8. 1.   Il   coordinatore   di  progetto  dovra'  trasmettere  al  MUR annualmente,  nonche'  al  termine  del  progetto stesso, una propria relazione   scientifica,   secondo  modalita'  e  forme  che  saranno tempestivamente comunicate.
 2.  Ogni  unita'  di  ricerca  dovra'  invece  trasmettere  al  MUR annualmente,  nonche'  al  termine  delle  attivita'  di progetto, la rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  redatta  e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul  sito  www.miur.it,  e  che,  ancorche'  non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
 3.   Effettuate   le  necessarie  verifiche  sulla  rendicontazione pervenuta,  e,  a  partire  dalla  seconda  annualita', le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvedera' a  determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito  nel  successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Per  ciascuna  unita'  di  ricerca  appartenente ad universita' (statali  e  non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in  possesso  di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporra' un'erogazione in  anticipazione  pari  al  30%  della  quota  di  contributo di cui all'art. 1.
 2.  Le  successive  erogazioni  aggiuntive  (saldo escluso) saranno determinate  in  misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati  per  le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori  e/o  ricercatori  di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento  (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.
 3.  Per  tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui  al  comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara'  invece  erogato  in  rate  annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita'  di  ricerca  e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori   di   chiara   fama   internazionale.   Resta  salva  la possibilita',  in  caso  di presentazione di idonea garanzia a favore del  MUR,  di  accedere,  anche  per  tali  unita'  di  ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 4.  L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione delle  necessarie  verifiche  tecnico-scientifiche  ed amministrative sull'insieme  di  tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70%  dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per  i  contratti  con  giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate  risultino  superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso  l'escussione  della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti   in  base  ad  altro  titolo.  Resta  salva,  peraltro,  la possibilita'   di  eventuali  compensazioni,  anche  all'interno  dei singoli  progetti,  tra  unita'  di  ricerca  afferenti  allo  stesso soggetto giuridico.
 5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno  1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione   dei   procedimenti   relativi   al  rilascio  delle comunicazioni  e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque     subordinate     all'acquisizione     della    prescritta documentazione.  Al  riguardo,  i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere  tempestivamente  al MUR (allegando, ove esistente, copia del  CCIAA  aggiornato)  le delibere assembleari successive alla data del  presente  decreto  comportanti modifiche dell'assetto societario (quali,   a   titolo   esemplificativo  ma  non  esaustivo,  fusioni, incorporazioni,  liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo     amministrativo;    analogamente    dovranno    essere tempestivamente  comunicate  l'eventuale  cessazione  dell'attivita', l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
 |  |  |  | Art. 10. 1. Il MUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare  il  corretto  svolgimento  del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico  e  l'esatto  ammontare  delle  spese ammissibili realmente  sostenute.  A  tale  scopo  il MUR potra' avvalersi sia di esperti  scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB,  che,  per  gli  aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi  dell'art.  5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).
 2.  Dell'esito  delle  valutazioni  scientifiche  «ex  post»,  rese pubbliche,   si   potra'   tenere   conto  per  eventuali  successive assegnazioni di fondi.
 3.  Ogni  unita'  di  ricerca  e'  tenuta a garantire al MUR libero accesso  a  tutti  i  luoghi  di  svolgimento  del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
 4.  Qualora  si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR  si  riserva  il  diritto  di  sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
 5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e  controlli  eseguiti  emergano  gravi  inadempimenti  rispetto agli obblighi  di  cui  al  presente  decreto, ovvero il sopraggiungere di cause  di  inammissibilita' per la concessione del contributo, il MUR si  riserva  la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al   recupero   delle   somme  eventualmente  gia'  accreditate.  Ove applicabile,   ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e   con   l'applicazione   eventuale  della  sanzione  amministrativa pecuniaria  (nella  misura  prevista  dallo stesso art. 9 del decreto legislativo  n.  123/1998),  fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
 Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 luglio 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 60   <----
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