Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 31 luglio 2006 |
Modificazione del decreto 1° agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoiatria». |
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento». Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Ritenuta la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni della classe delle specializzazioni in odontoiatria e all'individuazione di due ulteriori tipologie; Ritenuto opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in «Chirurgia orale» e in « Ortognatodonzia» da 5 a 3 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere; Ritenuto opportuno individuare due nuove tipologie di specializzazioni all'interno della classe delle specializzazioni in odontoiatria per le esigenze del Servizio sanitario nazionale; Sentito il Ministero della salute; Considerata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 per eliminare la classe delle specializzazioni in odontoiatria dell'area servizi clinici; Decreta: Art. 1. Il decreto 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005 e' modificato nel senso che la classe delle specializzazioni in odontoiatria e' soppressa e sostituita da quella allegata al presente decreto. |
| Art. 2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella suddetta classe lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2006 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 369 |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 62 a pag. 69 <---- |
|
|
|