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| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Modificazione  del  decreto 1° agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole  di  specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoiatria». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica».
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  «Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
 Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione  dell'elenco  delle  specializzazioni mediche conformi alle   norme   della   Comunita'   economica   europea  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Visto   il  decreto  interministeriale  4 marzo  2002,  concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
 Visti  i  decreti  ministeriali  11 maggio  1995  e  3 luglio  1996 concernenti    gli    ordinamenti    didattici    delle   scuole   di specializzazione  del  settore  medico,  e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
 Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
 Ritenuta  la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita';
 Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127, «Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
 Visto  il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed  in particolare gli articoli 34 e seguenti;
 Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;
 Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in particolare l'art. 6, comma 6;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  1°  agosto  2005  concernente  il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
 Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza  del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata di  alcune  specializzazioni  della  classe delle specializzazioni in odontoiatria e all'individuazione di due ulteriori tipologie;
 Ritenuto    opportuno   ridurre   la   durata   delle   scuole   di specializzazione  in «Chirurgia orale» e in « Ortognatodonzia» da 5 a 3 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere;
 Ritenuto    opportuno    individuare   due   nuove   tipologie   di specializzazioni  all'interno  della classe delle specializzazioni in odontoiatria per le esigenze del Servizio sanitario nazionale;
 Sentito il Ministero della salute;
 Considerata   la   necessita'   di  modificare  il  citato  decreto ministeriale   1°   agosto   2005   per  eliminare  la  classe  delle specializzazioni in odontoiatria dell'area servizi clinici;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  decreto  1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176  del  5 novembre 2005 e' modificato nel senso che la classe delle specializzazioni  in odontoiatria e' soppressa e sostituita da quella allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Per  il  conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi   di   specializzazione   compresi  nella  suddetta  classe  lo specialista   in  formazione  deve  acquisire  180  CFU  complessivi, articolati in tre anni di corso.
 Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 369
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 62 a pag. 69   <----
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